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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 677 |
a) per la loro stessa natura di patrimonio di interesse storico, questi veicoli non sono assimilabili ad alcun altro tipo di veicolo né possono sottostare alla normativa generale, ma devono essere classificati in una categoria a parte e soggetti ad una normativa ad hoc;
b) i veicoli storici sono oggetto di una accurata e minuziosa manutenzione;
c) il loro chilometraggio annuale è estremamente limitato;
d) per i motivi esposti, l'inquinamento imputabile ai veicoli storici è del tutto irrilevante nell'ambito della globalità delle emissioni.
In particolare, l'articolo 1 definisce le caratteristiche che devono possedere le associazioni di veicoli storici per essere autorizzate dal Ministero dei trasporti a certificare la storicità dei veicoli. Prevede inoltre l'identificazione di quei veicoli di età inferiore a trent'anni di cui va incentivata la conservazione, sia per le loro intrinseche caratteristiche, sia per essere in via di scomparsa dal parco circolante.
L'articolo 2 modifica l'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e definisce i veicoli storici secondo i parametri europei; elimina inoltre l'impropria definizione di «veicoli d'epoca» sostituendola con «veicoli di interesse storico non iscritti al PRA». Prevede infine che i veicoli storici sono resi immediatamente identificabili attraverso una targa «H».
L'aumento dell'età a trent'anni presenta molti aspetti positivi, tra cui: a) evita l'inopportuna classificazione tra i veicoli storici di moltissimi veicoli semplicemente
«vecchi», ai quali non è corretto riservare alcun beneficio, a parte eventuali benefìci fiscali; b) provoca un allineamento con la definizione di veicolo storico data dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (del quale andrebbero peraltro abrogati i commi 2 e 3), semplificando la gestione dei benefìci fiscali ed eliminando motivi di confusione e di contenzioso.
L'articolo 3 prevede che, in occasione della necessità di disporre eventuali divieti di circolazione, i comuni considerino i veicoli storici muniti di targa «H» alla stregua dei veicoli meno inquinanti (attualmente euro 4).
I successivi articoli recano una serie di altre modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e al relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.
Considerato il valore e l'interesse storico del patrimonio che la presente proposta di legge intende tutelare, se ne auspica la rapida approvazione.
1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione al fine di essere autorizzate a certificare i veicoli storici.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono associazioni riconosciute l'Automotoclub storico italiano (ASI), l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS), in quanto federate alla Fédération Internationale Véhicules Anciens (FIVA), nonché il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI) e l'Automobile Club d'Italia (ACI).
4. Le nuove associazioni che intendono ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono documentare che ad esse sono associati un numero minimo di venti club o scuderie, che sono presenti e operativi da almeno tre anni in non meno di sei regioni e che hanno un numero minimo di soci iscritti non inferiore a trenta per ogni club; tali associazioni devono inoltre essere riconosciute dalla FIVA.
5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai richiedenti.
6. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.
7. Le associazioni rilasciano su richiesta dei proprietari, senza alcun obbligo di associazione, per i veicoli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, una certificazione di storicità che dà diritto a richiedere una targa di identificazione, secondo quanto specificato con regolamento del Ministro dei trasporti, con il suffisso «H» (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo.
8. Le associazioni, con il patrocinio dello Stato, pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli storici. A tale fine è istituita una commissione, composta dai rappresentanti delle medesime associazioni, che ha il compito di identificare i veicoli di età inferiore a trenta anni di cui deve essere promossa e incentivata la conservazione. Tale identificazione avviene con criteri di merito e con criteri oggettivi, basati sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati. Il rilevamento avviene con il supporto dell'ACI. I veicoli di cui al secondo periodo sono assimilati ai veicoli di interesse storico e sono loro attribuite le stesse agevolazioni in materia di circolazione concesse ai veicoli storici. Il pagamento della tassa di possesso può avvenire per periodi trimestrali al fine di evitare il pagamento in periodi di mancato utilizzo del veicolo.
1. All'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico non iscritti al PRA»;
c) al comma 3, alinea, le parole: «I veicoli d'epoca sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di interesse storico non iscritti al PRA sono soggetti»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. È considerato veicolo storico qualsiasi veicolo stradale a motore, con i rispettivi accessori, di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.
4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, fatte salve le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che hanno subìto importanti e documentate modifiche e che sono classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.
4-ter. I veicoli storici sono muniti della targa supplementare di cui all'articolo 100, comma 2-bis»;
e) al comma 6, le parole: «Chiunque circola con veicoli d'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque circola con veicoli di interesse storico non iscritti al PRA».
2. Il Governo provvede a modificare le definizioni dell'articolo 214 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Per le limitazioni alla circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante».
1. All'articolo 47, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:
«n-bis) veicoli di interesse storico;
n-ter) veicoli di interesse storico non iscritti al PRA».
1. All'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «20 anni» sono sostituite dalla seguenti: «30 anni»;
c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«4-bis. Per i veicoli di interesse storico muniti di targa "H" la revisione è disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».
1. All'articolo 85, comma 2, quinto capoverso, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «veicoli a trazione animale» sono aggiunte le seguenti: «e i velocipedi».
1. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. I veicoli provenienti dall'estero possono essere immatricolati conservando le targhe d'origine».
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (historicum), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e di omologazione da parte dei soggetti autorizzati».
1. Per gli autoveicoli iscritti a registri autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le condizioni più favorevoli per l'utente.
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