Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1635

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1635



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

VELTRONI, LIVIA TURCO, D'ALEMA, TOUADI, CALVISI, AMICI, POLLASTRINI, MURER, BOSSA, BELLANOVA, BERRETTA, BINDI, BINETTI, BOBBA, BOCCI, BOFFA, BORDO, BRAGA, BRANDOLINI, BURTONE, CALGARO, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CAUSI, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI, COLOMBO, CONCIA, CORSINI, COSCIA, CUPERLO, DAMIANO, D'ANTONA, DE BIASI, DE MICHELI, DE TORRE, D'INCECCO, FADDA, GIANNI FARINA, FASSINO, FERRARI, FIANO, FIORIO, FIORONI, FLUVI, FOGLIARDI, FONTANELLI, FRANCESCHINI, GARAVINI, GATTI, GHIZZONI, GIACHETTI, GIOVANELLI, GNECCHI, GOZI, GRASSI, LENZI, LO MORO, LOLLI, LOVELLI, LUCÀ, MADIA, MARCHI, MARIANI, MATTESINI, MAZZARELLA, MELANDRI, GIORGIO MERLO, META, MIGLIOLI, MIOTTO, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MONAI, MORASSUT, MOSELLA, MOTTA, NACCARATO, NANNICINI, OLIVERIO, ANDREA ORLANDO, PEDOTO, PELUFFO, PIZZETTI, POMPILI, PORTA, RAZZI, RECCHIA, RIA, ROSSA, RUGGHIA, SAMPERI, SANI, SANTAGATA, SARUBBI, SCHIRRU, SERVODIO, TIDEI, TULLO, VANNUCCI, VASSALLO, VELO, VERINI, ZACCARIA, ZAMPA, ZUCCHI, ZUNINO

Modifiche agli articoli 48, 50, 51 e 75 della Costituzione, in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia

Presentata il 2 settembre 2008


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Rigore e integrazione costituiscono gli assi portanti della riforma dell'immigrazione e della condizione dello straniero in Italia recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
      Dal lato del rigore si iscrive la fermezza con la quale già si contrastano, e devono ancora più essere contrastati, gli ingressi clandestini e le organizzazioni criminali che vi si dedicano. Per la legalità e la sicurezza decisivi sono i respingimenti alle frontiere e le espulsioni con rimpatrio. In questo campo, anche in collaborazione - tramite accordi bilaterali - con vari Paesi, già si sono conseguiti risultati importanti a conferma dell'applicabilità e dell'efficacia del testo unico.
      Dal lato dell'integrazione, oltre allo Stato, le regioni e gli enti locali, l'associazionismo e il volontariato stanno assumendosi rilevanti responsabilità nel territorio per attuare gli strumenti previsti dalla riforma e perseguire obiettivi di integrazione: lavoro, assistenza e previdenza, sanità, casa e cultura.
      Rigore e integrazione dovranno ancora più marciare insieme. Dal loro intrecciarsi e crescere dipende il futuro desiderabile della stessa convivenza civile. Ad esso sono di ostacolo: criminalità, clandestinità e irregolarità; concorrono invece a promuoverlo nella sicurezza politiche solidali di integrazione e di amichevole convivenza.
      Con lo stesso impegno con cui si persegue il contrasto dell'immigrazione clandestina si devono predisporre nuove opportunità per l'integrazione: ciò che deve essere perseguito è un patto tra italiani e immigrati basato sul riconoscimento di diritti e doveri.
      In questo senso, con la presente proposta di legge costituzionale si ritiene necessario, in coerenza con quanto già prevedeva la riforma in materia di diritti di cittadinanza prospettata dal centrosinistra nella scorsa legislatura, porre all'ordine del giorno del Parlamento la questione dei diritti politici e del loro esercizio per cittadini stranieri regolarmente residenti che costituiscono, come da più parti è stato autorevolmente riconosciuto, una risorsa per il futuro della Nazione e dell'Europa.
      Una nuova frontiera di diritti di partecipazione politica per gli stranieri regolari residenti suscita obiezioni e riserve di ordine politico, culturale e sociale e si scontra con situazioni di disagio.
      Ma il persistere in negazioni o in forti limitazioni può incidere negativamente sul processo di integrazione, con gravi danni per le città dove già oggi è numerosa la presenza di persone diverse anche per lingua, religione e costumi.
      Riconoscere diritti di partecipazione politica a cittadini stranieri in Italia significa promuovere l'allargamento della rappresentanza dei residenti nelle istituzioni locali e renderli partecipi alla vita politica: condizioni che possono risultare decisive per quell'assunzione di responsabilità civiche necessaria per la stessa coesione sociale nelle comunità.
      Confortano, in questa direzione, pronunciamenti della Corte costituzionale in favore di diritti di libertà, di riunione e di associazione - anche nei partiti politici - per tutti i residenti nel territorio nazionale. Si è dunque già assottigliato il muro di disparità che separa i cittadini italiani dagli stranieri residenti. Limiti e discriminazioni per nazionalità, quando si tratta di diritti primari universali non meno essenziali di quelli che la Costituzione già riconosce a ogni persona residente (inviolabilità della libertà di manifestazione del pensiero, diritto al giudice naturale e ad agire in giudizio), risultano sempre meno condivisibili.
      Nella prospettiva aperta anche dai pronunciamenti della Corte si inserisce la presente proposta di legge costituzionale che interviene a definire alcuni diritti di partecipazione politica per stranieri regolarmente residenti in Italia. Il diritto elettorale a livello locale e quelli di petizione alle Camere e di partecipazione ai referendum sulle materie degli enti locali, se riconosciuti agli stranieri residenti in Italia, non costituirebbero certo una riduzione di status per i cittadini italiani, mentre potrebbero rappresentare uno stimolo importante per un processo di integrazione lungo il quale più ampio e intenso possa essere il concorso di tutti i residenti alla vita delle comunità.
      E se nell'autogoverno risiede il futuro delle nostre città, non vi è dubbio che esso possa essere più compiutamente espresso e condiviso se, alle sue decisioni, potranno partecipare coloro che risiedono in un territorio al cui futuro sono interessati per le loro attese di vita.
      In Italia già vi sono cittadini stranieri regolari residenti - quelli appartenenti all'Unione europea - ai quali sono riconosciuti i diritti politici che con la presente proposta di legge costituzionale si propongono per altri cittadini stranieri regolari residenti.
      In questa direzione sono impegnati tutti i Paesi che hanno ratificato i Trattati di Maastricht e di Amsterdam, e Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio e Spagna hanno adottato norme costituzionali e leggi ordinarie in materia. E, per quanto riguarda l'Italia, l'articolo 9, comma 12, lettera d), del citato testo unico già prevede, per i cittadini stranieri non comunitari residenti in Italia in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornamenti di lungo periodo, il diritto di «partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa».
      Affinché questa previsione legislativa si possa concretizzare, con la presente proposta di legge costituzionale si intendono modificare gli articoli 48, 50, 51 e 75 della Costituzione.
      Con l'articolo 1 si prevede, per gli stranieri regolarmente residenti da oltre cinque anni, il diritto di voto e quello a essere eletti nei consigli comunali e provinciali e nelle altre elezioni locali.
      Con l'articolo 2 si vuole rendere possibile agli stranieri regolarmente residenti la presentazione di petizioni alle Camere.
      Con l'articolo 3 si prevede l'accesso degli stranieri agli uffici delle pubbliche amministrazioni che erogano servizi sanitari e sociali. Ciò in relazione al fabbisogno che il nostro mercato del lavoro ha manifestato nei confronti, in modo particolare, di talune figure professionali come gli infermieri.
      Con l'articolo 4 si intende far sì che stranieri regolarmente residenti da oltre cinque anni possano partecipare ai referendum nelle materie delle autonomie locali.
      Le significative modifiche costituzionali che si perseguono sono dettate dalla convinzione che superando disparità esistenti tra persone appartenenti alle stesse comunità locali in materia di diritti di partecipazione politica, per dare luogo via via a traguardi di uguaglianza, si consentirà agli stranieri un'assunzione di responsabilità nella costruzione di una sempre più vasta e intensa coesione sociale, decisiva per l'integrazione e la convivenza. Perseguire queste mete significa partecipare alla definizione concreta della cittadinanza europea prevista nei Trattati sull'Unione europea, facendo in modo che essa contempli l'integrazione nella vita politica e sociale dei cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari che risiedono e lavorano in Italia e in Europa.


torna su
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Diritto di elettorato).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

      «Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali è riconosciuto anche ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia da oltre cinque anni.
      Per l'esercizio del diritto di cui al secondo comma è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana ad eccezione della cittadinanza».

Art. 2.
(Diritto di petizione).

      1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 50. - Tutti coloro che risiedono regolarmente in Italia possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità».

Art. 3.
(Accesso alle pubbliche amministrazioni che erogano servizi).

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione è inserito il seguente:

      «La legge può determinare le modalità e i limiti per l'accesso dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia agli uffici delle pubbliche amministrazioni che erogano servizi sanitari e servizi sociali, con esclusione di quelli previsti nell'ambito delle funzioni di pubblica sicurezza, della giustizia e della difesa dello Stato».

Art. 4.
(Referendum).

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Al referendum per le leggi in materia di autonomie locali, definite dalla legge, hanno il diritto di partecipare, secondo modalità stabilite dalla legge, anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia da oltre cinque anni».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su