PDL 1658
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1658
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CONCIA, ROSSOMANDO, FERRANTI, CAPANO
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere
Presentata il 17 settembre 2008
Onorevoli Colleghe e Colleghi! - In Italia esiste ed è concreta l'emergenza omofobia e transfobia, che evidenzia come nel nostro sistema legislativo vi sia una grave lacuna da colmare: l'omissione di qualsiasi forma di protezione contro atti o comportamenti dettati dall'omofobia e dalla transfobia.
La presente proposta di legge mira, con l'unico articolo che la compone, a introdurre specifiche misure tanto contro i delitti motivati dall'odio omofobico e transfobico, quanto contro l'incitazione all'odio omofobico e transfobico, estendendo la protezione già prevista dalla legge italiana in relazione all'istigazione e ai delitti motivati dall'odio etnico, religioso e razziale. A tale fine, infatti, la presente proposta di legge integra le norme del 1975 di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 e resa esecutiva dalla legge n. 654 del 1975, cosiddetta «legge Reale», come modificata dalla legge 24 febbraio 2006, n. 86, e la più recente «legge Mancino» contro il razzismo (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
Nei delitti motivati dall'odio contro minoranze oggetto di pregiudizi diffusi, e alle conseguenze dell'atto delittuoso, si aggiunge un chiaro intento, che va sanzionato, volto a terrorizzare e ad escludere dalla vita sociale un'intera categoria di
individui. Il fatto stesso che la «legge Reale» e le successive modificazioni abbiano escluso l'odio omofobico o transfobico dalla protezione garantita ad altri gruppi sociali può essere pericolosamente avvertito come una forma di gerarchizzazione dei gruppi a rischio di discriminazione e di manifestazioni di odio e come un chiaro segnale di disinteresse da parte dell'ordinamento a proteggere un gruppo sociale che può, proprio per questo, determinare un incremento di episodi di odio nei confronti del gruppo escluso.
Si tenga presente che le particolari violenze e incitazioni all'odio omofobico, in Italia come in altri Paesi europei, hanno indotto il Parlamento europeo ad approvare il 18 gennaio 2006, a grande maggioranza, con voto favorevole di gran parte dei membri del Partito popolare, una risoluzione [(2006)0018] sull'omofobia in Europa: questa ha paragonato l'omofobia e la transfobia al razzismo, al sessismo e all'antisemitismo e ha invitato gli Stati membri a prendere misure di carattere penale, proprio per contrastare tali fenomeni e misure antidiscriminatorie alla stregua di quelle già previste per altre forme di discriminazione, che non si limitino pertanto alla sola parità di trattamento relativa all'occupazione e alle condizioni di lavoro.
Si tratta, dunque, di garantire il medesimo livello di protezione a tutti i cittadini, a prescindere dai motivi di discriminazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
3. All'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
4. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».
6. Nel titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa e fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».
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