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PDL 1151

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1151



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili

Presentata il 24 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - È giunto il momento di rilanciare, anche in questa legislatura, nuove proposte e nuove iniziative tese a coinvolgere maggiormente i giovani nelle decisioni che li riguardano.
      Nonostante situazioni molto diverse, i giovani hanno da sempre condiviso valori e aspirazioni comuni, ma anche problemi. Soprattutto in questo periodo storico, ricco di trasformazioni, essi possono più che mai considerarsi un gruppo in divenire, caratterizzato da un accesso all'occupazione e dalla creazione di una famiglia alquanto ritardati, da frequenti avvicendamenti tra lavoro e studi, ma soprattutto da percorsi individuali molto più travagliati che in passato. Inoltre, la scuola o l'università, il lavoro e il contesto sociale non svolgono più lo stesso ruolo integratore: l'autonomia è acquisita sempre più tardi.
      Tutto questo si traduce spesso in un sentimento di fragilità della loro condizione, in una perdita di fiducia nei sistemi decisionali esistenti e in un certo disinteresse per le forme tradizionali di partecipazione alla vita pubblica, incluse le organizzazioni della gioventù. Taluni affermano di avere difficoltà ad identificarsi - o di non identificarsi affatto - nelle politiche pubbliche concepite da e per persone più anziane di loro. Una parte dei giovani si rifugia nell'indifferenza o nell'individualismo, un'altra parte è tentata da modi di espressione a volte eccessivi, se non addirittura ai margini dei canali democratici. Una maggioranza di essi vorrebbe tuttavia influenzare le politiche, ma non ne trova i mezzi.
      I giovani italiani ed europei hanno però qualcosa da dire perché sono i primi ad essere interessati ai mutamenti economici, agli squilibri demografici, alla globalizzazione e alla diversità delle culture. È ad essi che si chiede di inventare altre forme di relazioni sociali, altri modi di esprimere la solidarietà, di vivere le differenze e di trarne un arricchimento, proprio nel momento in cui si manifestano nuove incertezze.
      Com'è noto, la partecipazione ad associazioni è da sempre considerata come un indicatore di base del livello generale di integrazione sociale e di cittadinanza.
      Da studi effettuati a livello europeo si riscontra, tuttavia, una consistente differenza tra Paesi con una lunga e consolidata tradizione di associazionismo giovanile e Paesi in cui questa tradizione non si è sviluppata: i Paesi dell'Europa mediterranea, in particolare, registrano il tasso più basso di partecipazione ad associazioni specificatamente giovanili.
      In sostanza, oggi i giovani sono meno propensi a legarsi ad organizzazioni formali, poiché si muovono in uno «spazio senza vincoli» tra differenti contesti e istituzioni, senza un'affiliazione permanente.
      Un altro dato di fatto significativo che emerge dalle ricerche elaborate in materia è la scomparsa delle reti sociali che sostenevano i giovani nella soluzione dei loro problemi. Tale scomparsa ha comportato che nuove domande fossero indirizzate ai servizi e alle politiche giovanili. Erogare servizi per i giovani diventa sempre più complesso e i programmi di sostegno ai giovani devono essere resi flessibili e di durata limitata nel tempo a causa dei rapidi mutamenti delle culture e degli orientamenti giovanili.
      La critica all'attuale strutturazione delle associazioni e delle organizzazioni giovanili di tipo tradizionale deve portare pertanto all'introduzione di nuove modalità di partecipazione.
      Alla luce di quanto premesso, con la presente proposta di legge si intende favorire la creazione di «comunità giovanili», quali luoghi qualificanti dell'aggregazione delle nuove generazioni dove i ragazzi abbiano modo di conoscersi, divertirsi, formarsi professionalmente, coltivare o addirittura scoprire le proprie aspirazioni. Tutto ciò passa per la necessità di avere uno spazio autogestito dove potersi incontrare, con l'opportunità di mettere in piedi iniziative che investano tutti i campi di interesse giovanile, permettendo ad ognuno di esprimere la propria creatività.
      I settori di intervento sono tanti quante sono le strade che possono essere percorse da quei giovani che smaniano perché hanno qualcosa da dire, ma ai quali, per un motivo o per l'altro, vengono preclusi gli spazi preposti. In particolare, all'interno delle comunità giovanili deve essere consentito di svolgere molteplici attività, tra le quali si ricordano a titolo di esempio:

          a) teatro: attraverso l'istituzione di un laboratorio teatrale, l'allestimento di rappresentazioni, l'organizzazione di corsi di recitazione, le comunità sono in grado di operare una vera e propria politica popolare di diffusione dell'arte e della cultura in un settore che spesso, a causa degli ingenti costi di frequentazione, esclude il grande pubblico;

          b) musica: si potrebbero offrire spazi destinati all'ascolto di musica dal vivo, alla funzione di sala prove e registrazione, aperti a tutti quei gruppi musicali giovanili per i quali rappresenta un problema talora insormontabile non solo provare la propria musica ma poi esibirla e, in particolare, produrla;

          c) arti visive e figurative: si pensi non solo all'organizzazione di corsi gratuiti di pittura, scultura, disegno, fotografia, ma anche all'allestimento di mostre permanenti che offrono ai giovani artisti la possibilità di esporre le opere più significative che difficilmente trovano spazio nei circuiti professionali;

          d) cinema e televisione: i ragazzi potranno assistere insieme alla proiezione di film di ogni genere, dall'intrattenimento puro a quello impegnato, a rassegne cinematografiche su temi specifici - accompagnate dagli opportuni approfondimenti culturali - al fine di contrapporsi alla formazione di tele-utenti passivi e recettivi davanti ad immagini che non sanno interpretare; oltre, naturalmente, alla visione dei grandi eventi, sportivi e no;

          e) sport: lo scopo è quello di ideare e dare vita ad eventi, quali rassegne, incontri e tornei, cercando occasionalmente il coinvolgimento dei grandi campioni che spesso rappresentano, soprattutto per i più giovani, modelli da seguire in tutto e per tutto; per infondere nei partecipanti quello spirito sportivo ispirato ai princìpi di lealtà, rispetto e amicizia;

          f) biblioteca: all'interno della comunità deve essere possibile leggere e consultare gratuitamente quotidiani, riviste e libri di ogni tipo, senza operare quelle scremature ideologiche di cui spesso taluni enti preposti, a causa del loro essere «politicamente corretti», si macchiano;

          g) ludoteca: ciò significa disponibilità di giochi da tavolo, da quelli tradizionali a quelli più moderni, con spazi e risorse da destinare all'organizzazione di tornei, per inserire nel processo formativo esperienze ludiche in un quadro di confronto con i membri della medesima comunità;

          h) giornale della comunità: sarà possibile costituire una redazione interna con l'obiettivo di diffondere le iniziative della comunità attraverso un proprio organo di stampa; inoltre corsi di giornalismo saranno tenuti da cronisti disponibili a collaborare all'iniziativa;

          i) computer e internet: difficilmente si può prescindere al giorno d'oggi da una conoscenza, anche sommaria, del computer; risulta quindi indispensabile dotarsene e svolgere corsi di guida al suo utilizzo con esperti della materia; il fenomeno, o meglio, lo strumento internet è invece di estremo interesse per la straordinaria mole di conoscenze che offre ai suoi «naviganti» e per la sua crescente e fondamentale importanza nel mondo del lavoro;

          l) attività di informazione e prevenzione delle devianze giovanili, specie sul fronte della lotta alla tossicodipendenza: le comunità giovanili possono diventare veri e propri centri di produzione culturale capaci di lanciare campagne di sensibilizzazione sul tema delle principali devianze giovanili, in particolare della tossicodipendenza, attraverso l'organizzazione di gruppi di studio, in collaborazione con le comunità terapeutiche, oltre ad iniziative di informazione e di prevenzione sull'uso di sostanze stupefacenti e sull'abuso di alcolici;

          m) sportello sociale e ufficio informazioni: relativamente a tutto ciò che gravita nel difficile mondo del lavoro e della formazione professionale, nonché dell'orientamento universitario e post-universitario, verranno prestate assistenza e consulenza, anche di tipo fiscale e giuridico, per essere sempre informati sulle ultime novità e possibilità in materia.

      Altre iniziative, infine, potranno riguardare la tutela ambientale, la conservazione e la promozione del patrimonio e delle identità locali, la realizzazione di attività imprenditoriali, eccetera.
      Analizzando in dettaglio il testo della presente proposta di legge, l'articolo 1 indica i contenuti e le finalità del provvedimento, che detta i princìpi fondamentali e le norme per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili.
      L'articolo 2 definisce la comunità giovanile come «l'insieme di persone aggregate stabilmente che non hanno fini di lucro e che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 attraverso:

          a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;

          b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;

          c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale».

      L'articolo 3 definisce i contenuti essenziali degli statuti delle comunità giovanili.
      Con l'articolo 4 vengono esplicitamente indicate le diverse fonti di finanziamento delle comunità giovanili che, in sintesi, sono le seguenti: quote e contributi agli associati, eredità, donazioni e legati; contributi pubblici, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali e altre entrate derivanti da iniziative di autofinanziamento.
      L'articolo 5 istituisce il Fondo nazionale per le comunità giovanili finalizzato a sostenere i progetti e le iniziative delle comunità.
      Con l'articolo 6, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 266 del 1991 per le organizzazioni di volontariato e dalla legge n. 383 del 2000 per le associazioni di promozione sociale, si disciplinano l'istituzione, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni dell'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile. Esso, fra l'altro, sostiene le iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative, promuove studi e ricerche sulla condizione giovanile e approva progetti sperimentali elaborati dalle comunità giovanili per fare fronte a particolari emergenze sociali.
      L'articolo 7 reca norme sui registri generali istituiti a livello regionale e delle province autonome, ai quali devono iscriversi le comunità giovanili intenzionate ad avvalersi di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale con riferimento a contributi pubblici, stipula di convenzioni, trattamento fiscale.
      L'articolo 8 reca la norma di copertura finanziaria.
      L'articolo 9, infine, è una disposizione di chiusura sull'applicabilità della normativa in vigore per le associazioni di promozione sociale, per quanto non previsto dalla presente proposta di legge.
      In conclusione, nel ricordare che l'esperienza delle comunità giovanili è già presente in alcune regioni italiane, si ritiene che tale provvedimento sia destinato a incidere profondamente nel nostro ordinamento non solo perché consente di colmare il vuoto legislativo attualmente presente per quanto riguarda il mondo dell'associazionismo giovanile, ma anche e soprattutto perché consente di valorizzare quelle realtà impegnate in un percorso di crescita della propria autonomia e di sviluppo di una nuova identità sociale e comunitaria.
      Si auspica, pertanto, una rapida approvazione della proposta di legge.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle comunità giovanili, strumento di crescita civile e culturale della popolazione giovanile, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nonché veicolo di promozione, creatività e integrazione sociale.
      2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili.
      3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere e di incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.

Art. 2.
(Comunità giovanili).

      1. La comunità giovanile è l'insieme di persone aggregate stabilmente, senza fini di lucro, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 attraverso:

          a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;

          b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;

          c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

      2. Alle comunità giovanili possono aderire gli studenti e i giovani fino a trenta anni di età senza alcuna discriminazione politica, razziale, culturale, religiosa, etica e sociale.
      3. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerate comunità giovanili:

          a) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;

          b) i gruppi che occupano abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata;

          c) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali o antidemocratiche;

          d) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che non garantiscono al proprio interno l'assenza di discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica o nazionale, la religione, le convinzioni politiche o le condizioni sociali.

      4. Le comunità giovanili sono assimilate, ai fini giuridici, alle associazioni di promozione sociale.

Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto).

      1. Le comunità giovanili possono essere promosse da:

          a) enti, associazioni, consorzi di associazioni e organismi privati comunque denominati, nei cui statuti sono previste le finalità di promozione e di sostegno delle comunità giovanili;

          b) autogestioni, il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento proposto contestualmente alla richiesta di costituzione.

      2. Le comunità giovanili si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

          a) l'assenza di fini di lucro;

          b) il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;

          c) l'elettività delle cariche comunitarie e la gratuità delle stesse;

          d) i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;

          e) l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti ai sensi dell'articolo 4;

          f) le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;

          g) le modalità di scioglimento della comunità;

          h) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;

          i) l'individuazione del rappresentante legale.

Art. 4.
(Risorse economiche).

      1. Le comunità giovanili traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

          a) quote e contributi degli associati;

          b) eredità, donazioni e legati;

          c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o altre istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

          d) finanziamenti dell'Unione europea e di organismi internazionali;

          e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

          f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

          g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

          h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

          i) altre entrate compatibili con le finalità sociali della comunità giovanile.

Art. 5.
(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

      1. È istituito presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili, finalizzato a sostenere finanziariamente:

          a) iniziative concernenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1;

          b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati da destinare a sede di comunità giovanili;

          c) progetti tesi a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche.

Art. 6.
(Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile).

      1. Con decreto del Ministro della gioventù, è istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composto da sedici membri, di cui dieci rappresentanti delle comunità giovanili a carattere nazionale maggiormente rappresentative e sei esperti.
      2. L'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge i seguenti compiti:

          a) promozione di studi e ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all'estero;

          b) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento delle realtà giovanili e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù;

          c) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

          d) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione e di integrazione sociale;

          e) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle comunità giovanili iscritte nei registri generali, istituiti ai sensi dell'articolo 7, per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

          f) promozione di scambi di conoscenze e di forme di collaborazione fra le comunità giovanili italiane e fra queste e altre realtà giovanili straniere;

          g) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sulle politiche giovanili, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate.

      3. Il Ministro della gioventù, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 7.
(Registri generali delle comunità giovanili istituiti dalle regioni e dalle province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle comunità giovanili.
      2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e usufruire dei benefìci previsti dalle disposizioni del capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili.
      3. Hanno diritto a essere iscritte nei registri le comunità giovanili che hanno i requisiti di cui all'articolo 2 e che allegano alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle comunità giovanili nei rispettivi registri nonché di periodica revisione degli stessi, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio.
      5. Le comunità giovanili iscritte nei registri sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 4, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annuale di 5.165.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Disposizione finale).

      1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge alle comunità giovanili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 dicembre 2000, n. 383.


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