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PDL 209

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 209



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, BARBA, BARBARO, BARBIERI, BELLOTTI, BIANCOFIORE, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIVELLA, GRANATA, IAPICCA, JANNONE, LAMORTE, GIULIO MARINI, MAZZOCCHI, MURGIA, PAGLIA, MARIO PEPE (PdL), PETRENGA, PORCU, SBAI, SCALERA, SCAPAGNINI, SILIQUINI, VELLA, VESSA

Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata presentata dal medesimo primo firmatario già nella scorsa legislatura e il suo articolato è il risultato del lungo dibattito sul testo avvenuto presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Pertanto, la relazione riproduce quella della proposta di legge originaria mentre gli articoli sono quelli relativi al testo unificato predisposto dal comitato ristretto e adottato come testo base in sede di Commissione agricoltura nella XV legislatura.
      La relazione che segue riguarda la costiera amalfitana, ma l'articolato è applicabile a tutte le fasce costiere nazionali di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.
      L'UNESCO, nel 1997, motivava così l'inserimento della costiera amalfitana nei siti del patrimonio mondiale: «La fascia litoranea di Amalfi è di una gran bellezza naturale. È stata popolata intensivamente dall'inizio del Medio Evo. (...) Le relative zone rurali testimoniano l'adattabilità dei relativi abitanti, che hanno saputo trarre beneficio dalla diversità della terra per coltivarla, dalle vigne e dai frutteti in terrazzi su pendii bassi, ai grandi pascoli degli altopiani». In questo unicum la coltivazione dei limoni, da sempre, ha svolto un ruolo fondamentale per l'economia agraria e per la tutela idrogeologica del territorio, occupando anche i versanti più acclivi con pendenze spesso ai limiti della coltivabilità. Infatti, la maggior parte di queste coltivazioni, realizzate nel corso di un millennio e perfezionate a partire dagli inizi dell'ottocento fino alla fine dello stesso secolo, è tuttora impiantata su piccole estensioni di terreno, lungo i versanti acclivi della costiera, chiamate «piazze», sostenute da grossi muri di pietrame a secco a cui si accede attraverso ripide scalinate che rendono esclusivo e tipico il paesaggio costiero, caratterizzandolo con i noti terrazzamenti. Adeguate opere di canalizzazione per l'irrigazione hanno permesso di preservare di quest'opera dell'uomo, la sua manutenzione e la continua coltivazione. Nei mesi invernali, per la protezione contro le avversità atmosferiche e per ritardare la maturazione, era prevista la copertura delle coltivazioni sotto impalcature di legno di castagno su cui erano poste apposite coperture di frascame. Oggi, per la copertura invernale sono utilizzate reti in materiale sintetico.
      Recenti ritrovamenti nella zona degli scavi di Pompei dimostrano che già in epoca romana la coltivazione dei limoni era conosciuta nella costiera amalfitana. La presenza di limoneti è testimoniata da numerosi documenti, già a partire dagli inizi dell'XI secolo: la diffusione avvenne soprattutto grazie alla necessità di diffondere la coltivazione dei limoni dopo la scoperta della loro grande utilità nella lotta allo scorbuto, malattia dovuta alla carenza di vitamina C, di cui gli agrumi sono notoriamente ricchi. Per questa ragione la Repubblica di Amalfi decretò che a bordo delle navi vi fossero sempre provviste di tali frutti. I «giardini di limoni» lungo la costiera sono citati da diversi autori nei secoli a venire, documenti nei quali si trova anche un accenno ad un «limon amalphitanus», nel '600, dalle caratteristiche molto simili all'odierno limone della costiera. Matteo Camera scrive, nella seconda metà dell'ottocento, di limoni che, da Minori, venivano trasportati, già a partire dal '400, via mare, verso altri mercati italiani, assieme a «limoncelli» e a «cetrangoli», termini con i quali venivano indicate le arance mature. La Scuola medica salernitana ebbe modo di praticare, a sua volta, mediante l'uso dei limoni provenienti dalla vicina costa, esperimenti scientifici assimilati dagli studi diffusi dal mondo arabo. Le fortune commerciali del limone della costiera sono registrate a partire dalla seconda metà dell'ottocento, quando i produttori e i commercianti locali spedivano il prodotto negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra. La coltivazione dei limoni in tutti i comuni della costiera amalfitana (Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Paiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare) registra ormai da anni un inesorabile degrado a causa delle continue e crescenti difficoltà incontrate dai sempre meno numerosi, e al contempo più anziani, coltivatori. Questo processo di abbandono, oltre a determinare una progressiva alterazione del paesaggio della costiera, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato dei limoneti, costituisce un serio rischio di frane e di smottamenti dei terrazzamenti a secco che, privati della costante manutenzione dei coltivatori, cedono sotto l'effetto delle intemperie.
      Ma l'abbandono dei terrazzamenti potrebbe causare danni ben più gravi. La costiera, infatti, da un punto di vista litostratigrafico è costituita da un substrato calcareo dolomitico coperto da una coltre di terreni piroclastici a spessore ridotto che varia dai pochi centimetri fino alle diverse decine di metri lungo le principali linee di impluvio. Si capisce quindi l'importanza dei limoneti e dei terrazzamenti nell'opera di irreggimentazione delle acque e di imbrigliamento dei terreni che, in caso contrario, scivolerebbero a valle lasciando i calcari esposti agli agenti atmosferici con il possibile distacco di interi costoni e il conseguente irreparabile danno per il paesaggio della costiera e dell'intera popolazione allocata a valle. Un primo segno di ripresa è rappresentato dal riconoscimento della indicazione geografica protetta al «Limone Costa Amalfi», con il regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001. Segue, ai fini della tutela, della promozione e della valorizzazione, il riconoscimento, con decreto del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ministero delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, del Consorzio di Tutela «Limone Costa d'Amalfi IGP» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge n. 128 del 1998.
      La presente proposta di legge, per salvaguardare l'immenso patrimonio rappresentato dalla costiera amalfitana e dalle altre aree costiere di particolare pregio, considerata l'antieconomicità della coltivazione dei limoni nei terrazzamenti a causa dell'eccessiva incidenza dei costi di produzione relativi a un tipo di coltivazione prevalentemente manuale, al trasporto a spalla dei prodotti e all'assenza di strade carrabili, nonché a causa di lavori agricoli da eseguire in giardini per il raggiungimento dei quali occorre percorrere ripide e anguste scalinate di centinaia e centinaia di gradini, unitamente alle oggettive difficoltà di accesso dovute alle asperità dei luoghi, prevede all'articolo 3 un contributo annuale, a copertura parziale, dello Stato per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti, calcolato nella misura di 10 euro per ogni albero. L'articolo 4 prevede un contributo unico, a copertura parziale, dello Stato per il ripristino degli agrumeti abbandonati di 100 euro per ogni albero.
      L'articolo 5 regola l'attività dei consorzi di tutela.
      Gli articoli 6 e 7 definiscono le modalità di attuazione degli interventi e di corresponsione dei contributi.
      L'articolo 8 prevede i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione, da parte degli assegnatari dei contributi, degli interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e ripristino. Infine, l'articolo 9 reca la copertura finanziaria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, e alla Convenzione europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze dagli Stati membri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

Art. 2.
(Territori interessati).

      1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, tenendo conto, in particolare, delle produzioni di agrumi registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.

      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

Art. 4.
(Contributo per le spese di ripristino di agrumeti abbandonati).

      1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2, è concesso, a decorrere dall'anno 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.

      2. Le spese di ripristino di funzionalità degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente sulle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, messa a dimora o ripristino di alberi a foglie persistenti sviluppati a forma di alta spalliera per costituire frangivento.

      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

Art. 5.
(Attività dei consorzi di tutela).

      1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi registrate ai sensi della normativa comunitaria o alle quali è stata accordata una protezione in via transitoria a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, predispongono un progetto volto a:

          a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;

          b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

          c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

      2. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma 1 predisposti dai consorzi situati nel proprio territorio.

Art. 6.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 7.
(Assegnazione dei contributi).

      1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con la dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

      2. Il fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del fondo di cui al comma 1.

      4. Ciascuna regione destinataria dei finanziamenti di cui al comma 3 determina l'entità delle risorse da assegnare ai singoli comuni di cui all'articolo 2 facenti parte del proprio territorio e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi di cui all'articolo 3 e ai contributi di cui all'articolo 4. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi.

      5. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti presentano domanda al comune nel quale gli agrumeti sono situati entro il 31 maggio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati, oltre al titolo di proprietà o al titolo di locazione, fitto o conduzione, la consistenza catastale, con indicazione delle particelle coltivate ad agrumeto, il numero degli alberi di agrumi per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica.

      6. Il comune, entro il limite dei finanziamenti di cui al comma 4, provvede all'assegnazione e all'erogazione dei contributi secondo modalità e tempi stabiliti dalla regione di appartenenza. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata fatta richiesta, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nelle domande valide presentate entro il termine di cui al comma 5.

Art. 8.
(Controlli).

      1. I comuni provvedono a controllare l'effettiva e puntuale realizzazione, da parte degli assegnatari dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, degli interventi indicati nella domanda di contributo.

      2. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4, realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella domanda, si applica una sanzione pecuniaria da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati. Il comune esclude il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente dall'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

      3. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4, non realizzi gli interventi indicati nella domanda, si applica una sanzione pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, salvo diversa determinazione della regione. Il comune esclude in via definitiva il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente dall'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge.

      4. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

      5. I comuni provvedono ad applicare le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 2 e 3, e destinano le somme da esse derivanti alle finalità previste dalla presente legge, secondo modalità determinate dalla regione di appartenenza.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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