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PDL 653

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 653



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'ANTONA

Norme per la soppressione di enti inutili e per la riduzione degli sprechi e dei costi impropri della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 30 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - È alta la polemica contro gli sprechi e i costi impropri della politica. Si susseguono le inchieste giornalistiche sulla stampa, sia nazionale che locale. Si moltiplicano le notizie che destano nella pubblica opinione sconcerto e reazioni anche forti. Di fronte a questo, il ceto politico balbetta, nell'evidente difficoltà di giustificare spese ingiustificabili o, ancora peggio, funzionali all'acquisizione e al consolidamento di consensi clientelari.
      Il tema non può essere ignorato quando, nelle ultime leggi finanziarie, si è intervenuti in maniera particolarmente pesante. Si sono chiesti sacrifici pesanti a tutti. Si sono tagliate risorse agli apparati che svolgono funzioni fondamentali e primarie, come la sicurezza e la giustizia. Si è discusso, e ancora si discute di come trovare un giusto equilibro tra rigore e sviluppo. È un contesto che impone di garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate al meglio, con rigore ed efficienza. Se non si opera con tempestività ed efficacia, si indebolisce la legittimazione di fronte all'opinione pubblica anzitutto della stessa legge finanziaria e, infine, della complessiva azione del Governo. Dunque, è indispensabile che a sprechi e a costi impropri si ponga mano, qui ed ora.
      Le ultime leggi finanziarie per il 2007 e il 2008 comprendono alcune norme che guardano nella giusta direzione, e meritano per questo un apprezzamento positivo. Ma non sono sufficienti. Si presenta, allora, una proposta di legge che in modo più compiuto affronti il problema, con innovazioni che puntano a risparmi strutturali di spesa, e al tempo stesso tali da garantire che la cura dell'interesse pubblico prevalga sulla ricerca clientelare del consenso. Una proposta di legge che può contribuire a costruire il messaggio necessario a reggere la richiesta di sacrifici. Che dia il senso di un obiettivo di modernizzazione perseguito non solo attraverso i tagli e gli equilibri di bilancio, ma cercando pulizia amministrativa, efficienza e competitività di sistema. E che attraverso i risparmi conseguiti consenta di liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell'azione di governo come, ad esempio, l'università, la ricerca, le famiglie, le politiche sociali per giovani e per anziani.

Capo I.

      Si tocca anzitutto il punto del livello delle retribuzioni e degli emolumenti a carico di soggetti pubblici. Si propone l'introduzione di un tetto generale riferito alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione. Tale scelta si giustifica soprattutto per calmierare un mercato del tutto fittizio, che è quello del management pubblico. Polemiche violente hanno investito i molti casi in cui ai manager pubblici sono stati riconosciuti emolumenti e benefit paragonabili - quando non superiori - ai corrispondenti livelli del settore privato. Ma questa realtà si fonda su un assunto che in pratica non esiste: che ci sia appunto un mercato comune della dirigenza pubblica e di quella privata.
      Se questo fosse vero, sarebbe del tutto comprensibile che al manager pubblico fosse corrisposto un livello retributivo adeguato a indurlo a scegliere il pubblico piuttosto che il privato. Ma qualunque azienda privata - a meno che non sia soggetta a insostenibili pressioni politiche - si guarderebbe bene dall'offrire posizioni a qualunque manager pubblico, salvo forse poche lodevoli eccezioni. Il management pubblico vive in un recinto protetto e opera su un percorso determinato non dalla capacità professionale o dai risultati conseguiti, ma dalle sponsorizzazioni politiche. E il manager pubblico che lascia l'incarico normalmente passa ad un'altra posizione di management pubblico, senza che abbia alcun rilievo la prova concretamente offerta sul campo.
      Ancora nel capo I si propone un tetto al numero dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale o a prevalente partecipazione pubblica. Tale numero, infatti, viene in genere determinato non da una equilibrata considerazione delle esigenze della società che si costituisce ma, piuttosto, dalla necessità di distribuire i posti disponibili tra gli sponsor politici in modo tale da acquisire il consenso necessario alla costituzione della società. In tale modo si determina non solo una inevitabile moltiplicazione dei costi di funzionamento, ma si apre la strada all'utilizzazione della forma della società di diritto privato non per fini di efficienza dell'azione politico-amministrativa, ma per soddisfare le pressioni clientelari, che aumentano in diretta correlazione alla crescente frammentazione del quadro politico, che di questi strumenti clientelari a sua volta si alimenta.
      Infine, si segnala nel capo I la proposta cessazione della partecipazione statale all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa). Troviamo forse qui uno dei casi più eclatanti di spreco di denaro pubblico, anche attraverso il moltiplicarsi delle società controllate e partecipate. Il fallimento della missione originaria è evidente. Nessuno degli obiettivi che si volevano raggiungere si mostra pienamente realizzato, nonostante l'impegno di ingenti risorse pubbliche. Al tempo stesso, è indiscutibile la torsione clientelare determinatasi nel tempo, ed evidenziata anche da ultimo in una incisiva inchiesta giornalistica. La fine della partecipazione dello Stato assume il senso di un messaggio fortemente simbolico, e segnala al tempo stesso la necessità di cambiare rotta per sostenere lo sviluppo, in particolare nelle aree economicamente svantaggiate del nostro Paese.

Capo II.

      Si avanzano poi proposte su due punti emblematici dello spreco di risorse pubbliche in sede regionale e locale: il proliferare delle società miste e la presenza nei Paesi esteri.
      Quanto al primo punto, il modello della società per azioni può apparire come una forma moderna ed efficace di rapporto tra pubblico e privato. Ma di per sé ciò non basterebbe a spiegare la straordinaria fortuna che negli ultimi anni le società miste hanno segnato, soprattutto nell'ambito del governo regionale e locale. Successo che invece si comprende appieno considerando che dall'utile apporto delle risorse e del know-how dei privati all'esercizio di funzioni pubbliche, si passa ad una forma sofisticata di gestione clientelare del consenso. Assumiamo in ipotesi che l'ente potrebbe provvedere alla cura dell'interesse pubblico attraverso la sua organizzazione e i suoi uffici, eventualmente ricorrendo al mercato per quanto necessario attraverso normali meccanismi di gara. Istituire, invece, una società mista ad hoc, per un verso, implica una utilizzazione meno efficiente delle risorse, perché una parte di quelle disponibili vengono dirottate sui costi della struttura da istituire; per un altro verso, e soprattutto, porta nell'ambito dell'influenza politica posizioni negli organi di governo della società e posti di lavoro. Al tempo stesso, si riducono la visibilità, la trasparenza e il controllo sull'uso delle risorse. Ed è così che partendo da una apparentemente ineccepibile applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale si giunge alla degenerazione clientelare dell'azione politico-amministrativa. Con il vantaggio che si tratta di una fisarmonica estensibile quasi all'infinito. Nulla impedisce di inventare all'occorrenza una nuova società, quando si tratta di placare le tensioni di una coalizione troppo frammentata e rissosa. E dunque con le risorse pubbliche si apre la via alla creazione di corpose clientele personali in capo a chi è titolare di un potere politico-amministrativo, o comunque è in grado di incidere sull'esercizio di quel potere.
      Dunque, si propongono regole per circoscrivere la possibilità di istituzione di società miste ai casi in cui esse siano strumentali alle attività dell'ente e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Potrebbe sembrare una formulazione di principio facilmente eludibile, ma la norma va letta insieme alla ridefinizione della responsabilità davanti alla Corte dei conti fino ad includere nuovamente la colpa lieve, esclusa dalla citata legge di riforma n. 20 del 1994. Si può pensare che una più rigorosa formulazione normativa, e una parallela più incisiva forma di responsabilità giustiziabile, producano in ultima analisi un effetto positivo.
      Con riguardo a regioni ed enti locali si tocca poi la questione del turismo istituzionale e delle rappresentanze all'estero, che pure ha dato luogo a dure polemiche. I dati disponibili giustificano la conclusione che, con poche eccezioni, sia una iniziativa di alto costo e di basso o nullo rendimento, sostanzialmente utile - al più - alla visibilità di questo o di quel leader. Di certo, tali iniziative non si mostrano idonee ad incidere in modo significativo sulle prospettive di crescita e di sviluppo della comunità amministrata. E non sembra un caso che l'attivismo di regioni ed enti locali italiani all'estero non trovi particolare riscontro nell'esperienza di altri Paesi. Mentre sono indiscutibili le difficoltà della nostra bilancia commerciale e l'indebolimento della nostra capacità competitiva in settori portanti quali, ad esempio, il turismo. Questo dimostra che sono necessarie politiche forti di livello nazionale per la promozione del «marchio Italia». E dimostra anche come tali politiche non possano essere utilmente sostituite da un attivismo localistico, che sposta la competizione fra territori nel nostro Paese, piuttosto che collocarla utilmente tra l'Italia e gli altri Paesi che con noi competono in uno scenario globalizzato.
      Si prevedono dunque due disposizioni, rese necessarie dalla diversa posizione costituzionale degli enti locali e delle regioni. Mentre per i primi la legge dello Stato può direttamente - e lo si prevede con l'articolo 7 della presente proposta di legge - introdurre una disciplina cogente, per le seconde il filtro dato dall'autonomia costituzionale rende necessario che si formuli - e lo si prevede con l'articolo 8 - una norma di principio incardinata sul coordinamento della finanza pubblica, attribuita alla potestà legislativa concorrente.

Capo III.

      Con l'articolo 9 e seguenti della presente proposta di legge si prevede la soppressione di varie strutture, il cui costo elevato non corrisponde ad un utile pubblico significativo. Si tratta di strutture riconducibili al modello dell'autorità indipendente, o comunque connotate da un elemento di forte autonomia rispetto all'esecutivo.
      La separatezza rispetto al potere esecutivo, peraltro, nella forma rafforzata dell'autorità indipendente in senso stretto, o in forma più debole, si giustifica non per un generico rilievo delle funzioni svolte, ma per il fatto che si tratta di settori da sottrarre alla diretta influenza del decisore politico. Settori, quindi, politicamente sensibili, che è bene porre in una condizione di insularità rispetto agli equilibri politici contingenti. Settori che richiedono una regolazione sorretta da un sapere eminentemente tecnico.
      Le strutture di cui si prevede la soppressione, per una parte, non segnalano le indicate esigenze. Tale è il caso, ad esempio, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) o della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Nei primi due casi, le funzioni svolte possono utilmente essere riportate alle strutture ordinarie. Questo è evidente per il coordinamento dello sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni, ma anche per la COVIP non sembra dubbio che un'efficace funzione di vigilanza possa essere svolta dalle strutture ministeriali, non risultando evidente alcun particolare rischio di indebita influenza da parte dell'esecutivo. Lo stesso può dirsi per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per cui le esigenze di vigilanza in senso proprio possono ben essere svolte dalle ordinarie strutture e la domanda di legalità in senso stretto deve rimanere affidata alla magistratura. Quanto alla citata Commissione per l'accesso, è evidente che la tutela della trasparenza non si può utilmente garantire in modo centralizzato da parte di un organo indipendente. Se mai, va favorita una tutela diffusa, assicurando celerità all'intervento del giudice amministrativo in sede locale. Infine, quanto alla citata Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, l'esigenza non è quella di garantire autonomia rispetto all'esecutivo.
      Per un'altra parte, invece, si propone di sopprimere alcune strutture per le quali trova fondamento la scelta del modello dell'autorità indipendente, ma che nell'esperienza concreta non hanno risposto alle esigenze. Così è per l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
      Nel primo caso, siamo probabilmente di fronte a quello che gli studiosi definiscono «cattura del controllante da parte degli interessi controllati»: pericolo sempre presente nell'esperienza delle autorità indipendenti, che nella specie trova riscontro nella comune esperienza dell'incapacità dell'ISVAP di tutelare gli interessi dell'utenza ad avere tariffe ragionevoli per le assicurazioni nel settore automobilistico. Non sono mancate, come è noto, accuse del formarsi di veri e propri cartelli da parte delle società del settore e la questione è stata oggetto anche di una consistente attività ispettiva in sede parlamentare.
      Quanto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si rileva che il problema nel sistema italiano non è tanto la definizione della giusta tariffa per l'utenza, poiché gli elementi di costo sono largamente determinati dagli scenari internazionali del costo del petrolio, del tutto al di fuori di una possibilità di regolazione in sede nazionale, ovvero anche da scelte di fondo che non sono alla portata dell'Autorità, come la diversificazione delle fonti, o l'incentivazione delle fonti rinnovabili. Si coglie, piuttosto, che in un contesto così disegnato l'intervento veramente utile è nella verifica di tutte le aperture possibili alla concorrenza nel mercato interno.
      Ed allora, sia per l'ISVAP che per l'Autorità, si mostrano utili la soppressione e il contestuale trasferimento delle relative funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Oltre ad evitare superfetazioni e duplicazioni, con il conseguente inevitabile aumento dei costi, si perviene in tale modo alla tutela più efficace degli interessi concretamente rilevanti e suscettibili di concreta risposta.

Capo IV.

      Si prevede, conclusivamente, di modificare le norme sul finanziamento pubblico dei movimenti e partiti politici, riducendo l'ambito dei soggetti politici aventi diritto e ripristinando il collegamento con i voti espressi piuttosto che con gli elettori, come da ultimo stabilito dalla legge vigente. Inoltre, si collega il finanziamento all'adozione di una legge generale di disciplina dei movimenti e partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Legge ormai urgente per riportare nel sistema politico le condizioni minime indispensabili di trasparenza e di partecipazione democratica, la cui mancanza favorisce in misura decisiva le degenerazioni alla base dell'abnorme crescita dei costi della politica.


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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME SU RETRIBUZIONI ED EMOLUMENTI A CARICO DEL PUBBLICO ERARIO, RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI E PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ

Art. 1.
(Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario).

      1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei parlamentari nazionali, dei consiglieri regionali, dei dipendenti e dirigenti pubblici, dei consulenti, dei membri di consigli di amministrazione e di collegi nonché dei titolari di qualsiasi incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.
      2. Nessun atto comportante spesa ai sensi del comma 1 può ricevere attuazione se non è stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.
      3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Art. 2.
(Riduzione dei componenti degli organi delle società a partecipazione pubblica).

      1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri.

Art. 3.
(Ripristino della responsabilità per colpa lieve).

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la parola: «grave» è soppressa.

Art. 4.
(Cessazione della partecipazione statale all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa).

      1. Cessa al 31 dicembre 2008 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Cessa al 31 dicembre 2008 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi dell'Agenzia di cui al comma 1 e in quelli delle società da essa partecipate o controllate.
      3. Le risorse rese disponibili a seguito dell'attuazione dei commi 1 e 2 sono destinate ai medesimi fini di sviluppo delle società di cui ai citati commi 1 e 2 attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

Capo II
NORME SUGLI ENTI LOCALI E NORME DI PRINCIPIO SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, PER LA RETRIBUZIONE DEGLI ELETTI, PER LE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO E PER LE SOCIETÀ MISTE

Art. 5.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di retribuzione degli eletti negli enti locali).

      1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 2 e 10 sono abrogati;

          b) al comma 3, le parole: «le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile»;

          c) al comma 8, le parole: «e dei gettoni di presenza» sono soppresse;

          d) il quarto periodo del comma 11 è soppresso;

          e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «11-bis. Il Ministro dell'interno trasmette annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 nonché l'ammontare della spesa relativa».

      2. Il comma 1 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
      3. L'articolo 87 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

Art. 6.
(Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privata da parte di regioni ed enti locali).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
      2. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma  1.
      3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Norme sulle funzioni fondamentali degli enti locali).

      1. Non è consentito a comuni e a province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri.
      2. Non è consentita a comuni e a province, anche in forma associata, l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette a tali fini.
      3. Non è consentito a comuni e a province, anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, o sostenere attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.
      4. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da comuni e da province, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3.
      5. Qualora le regioni e gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno è detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.

Art. 8.
(Norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica).

      1. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o per la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri.
      2. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o per la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque per lo svolgimento di attività dirette a tali fini.
      3. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.
      4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno è detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.

Capo III
SOPPRESSIONE DI ENTI ED ORGANI

Art. 9.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

      1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'articolo 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è soppressa.

Art. 10.
(Soppressione della COVIP).

      1. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è soppressa.

Art. 11.
(Soppressione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.
      2. Le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.
(Soppressione del CNIPA).

      1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 13.
(Soppressione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

      1. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è soppressa.

Art. 14.
(Soppressione dell'ISVAP).

      1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurati private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è soppresso.
      2. Le funzioni dell'ISVAP sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Trasferimento di funzioni).

      1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 11 e 14 con riferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'ISVAP, le funzioni già svolte dagli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale dipendente in servizio presso gli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo è assegnato ad altra amministrazione ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione.
      3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari o i membri degli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai soggetti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Art. 16.
(Soppressione dell'IPI).

      1. L'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è soppresso.
      2. Le risorse rese disponibili dalla soppressione dell'IPI disposta ai sensi del comma 1 sono destinate alle medesime finalità di promozione industriale, da perseguire attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

Capo IV
NORME SUL FINANZIAMENTO DEI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI

Art. 17.
(Finanziamento pubblico dei movimenti e partiti politici).

      1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei voti validi espressi nelle elezioni concernenti, rispettivamente, il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali»;

          b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. (Requisiti per partecipare al riparto delle somme). - 1. Hanno diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 le liste che hanno conseguito, rispettivamente, almeno un candidato eletto nella regione nelle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, tenuto conto della suddivisione del relativo fondo tra le regioni in proporzione della rispettiva popolazione, e almeno due candidati eletti nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali»;

          c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Finanziamento pubblico e regolamentazione legislativa dei movimenti e partiti politici). - 1. Nelle more dell'approvazione di una legge di disciplina dei movimenti e partiti politici in attuazione del principio del metodo democratico previsto dall'articolo 49 della Costituzione, i contributi a qualsiasi titolo spettanti ai sensi della presente legge sono ridotti della metà, a decorrere dal 1o gennaio 2009».


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