|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1627 |
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
L'Accordo risulta pienamente compatibile con l'impianto normativo vigente, italiano o comunitario; non si ravvisano, invero, elementi di incompatibilità o di contrasto, né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
La necessità di facilitare l'accesso al lavoro per tutti i cittadini neozelandesi che vivono in Italia in qualità di familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo e per i cittadini italiani della stessa categoria che vivono in Nuova Zelanda, nonché l'importanza di disporre di un quadro giuridico di riferimento per disciplinarne tutti i vari casi, ha indotto i Governi dei rispettivi Paesi ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale in materia.
Per i cittadini neozelandesi in Italia, l'Accordo summenzionato prevede infatti l'avvio di un procedimento amministrativo per ottenere l'autorizzazione al lavoro tramite i centri per l'impiego, esentandoli in tal modo dalle norme più restrittive applicate invece agli altri lavoratori extracomunitari. Anche per i cittadini italiani in Nuova Zelanda, avendo l'Accordo carattere di reciprocità, è prevista un'analoga procedura.
B) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
Quanto all'impatto dell'Accordo sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che esso sia scarsamente rilevante poiché, non modificandone le strutture e i modelli organizzativi, ben si inserisce in percorsi procedurali già esistenti senza creare carichi aggiuntivi di lavoro, se non di assai modesta entità, né ulteriori costi.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e 7 novembre 2006.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
![]() |