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PDL 1627

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1627



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e 7 novembre 2006

Presentato il 6 agosto 2008


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo in oggetto è mirato a facilitare l'accesso al lavoro per tutti i cittadini neozelandesi che vivono in Italia in qualità di familiari e di congiunti delle Rappresentanze diplomatiche neozelandesi e delle Organizzazioni internazionali, nonché per i cittadini italiani, familiari di membri del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche italiane e le Organizzazioni internazionali in Nuova Zelanda.
      L'importanza e la ragion d'essere di tale Accordo consiste nel consentire un agevole accesso al mercato del lavoro, sempre nel rispetto della normativa vigente, a questa particolare categoria di persone.
      In particolare, per quanto riguarda i cittadini neozelandesi in Italia, l'Accordo, in deroga a quanto prescritto dalla legge italiana sull'immigrazione (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), prescrive un procedimento amministrativo che consente di avviare un rapporto di lavoro ottenendo un'autorizzazione tramite i centri per l'impiego.
      Si tratta di una novità notevole, che sottrae gli interessati alle norme più restrittive riguardanti gli altri lavoratori extracomunitari.
      Questa procedura, che sotto il profilo dell'autorizzazione al lavoro assimila di fatto tutti gli interessati ai cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, consente di snellire le pratiche di assunzione.
      Avendo l'Accordo carattere di reciprocità, lo stesso può dirsi per i concittadini italiani in Nuova Zelanda, per i quali è previsto un simile canale.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

        1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        L'Accordo risulta pienamente compatibile con l'impianto normativo vigente, italiano o comunitario; non si ravvisano, invero, elementi di incompatibilità o di contrasto, né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

        La necessità di facilitare l'accesso al lavoro per tutti i cittadini neozelandesi che vivono in Italia in qualità di familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo e per i cittadini italiani della stessa categoria che vivono in Nuova Zelanda, nonché l'importanza di disporre di un quadro giuridico di riferimento per disciplinarne tutti i vari casi, ha indotto i Governi dei rispettivi Paesi ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale in materia.
        Per i cittadini neozelandesi in Italia, l'Accordo summenzionato prevede infatti l'avvio di un procedimento amministrativo per ottenere l'autorizzazione al lavoro tramite i centri per l'impiego, esentandoli in tal modo dalle norme più restrittive applicate invece agli altri lavoratori extracomunitari. Anche per i cittadini italiani in Nuova Zelanda, avendo l'Accordo carattere di reciprocità, è prevista un'analoga procedura.

B)  Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

        Quanto all'impatto dell'Accordo sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che esso sia scarsamente rilevante poiché, non modificandone le strutture e i modelli organizzativi, ben si inserisce in percorsi procedurali già esistenti senza creare carichi aggiuntivi di lavoro, se non di assai modesta entità, né ulteriori costi.


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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e 7 novembre 2006.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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