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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 778 |
a) gratuita per tutti i neonati in: Sicilia, Puglia, Liguria, Basilicata, Calabria, Molise, Emilia-Romagna, Veneto e provincia autonoma di Trento;
b) gratuita per i bambini a rischio o che frequentano asili nido, con pagamento del ticket per i bambini sani, in: Lazio, Campania, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano;
c) gratuita per i bambini a rischio, con pagamento del ticket per i bambini che frequentano asili nido o sani, in: Lombardia, Toscana e Piemonte;
d) gratuita per i bambini a rischio in altre regioni.
Da tale mappa si rileva che la necessità di tutela dei bambini dal pericolo di contrarre la meningite sembra essere stata colta prioritariamente da alcune regioni del sud, mentre altre regioni, che pure hanno registrato un numero molto elevato di infezioni, non hanno ancora riconosciuto l'importanza della prevenzione, basando la loro scelta su meri calcoli di ordine economico, inaccettabili di fronte a patologie gravi e a rischio di vita.
Inoltre, si evidenzia che per quanto riguarda il vaccino anti-meningococco C, presente in Italia dal 2002, non esistono raccomandazioni specifiche a livello nazionale.
La situazione italiana mostra chiaramente che nel caso delle vaccinazioni raccomandate, senza un'adeguata campagna di informazione, la risposta della popolazione è decisamente bassa.
L'indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sull'ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive, portata a termine il 16 marzo 2004 dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, aveva riscontrato relativamente alle vaccinazioni una situazione nel complesso problematica, che si è acuita a seguito della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, con l'attribuzione alle regioni della gestione della sanità, che ha reso talvolta più difficile un coordinamento a livello centrale e ha comportato l'adozione di calendari vaccinali differenziati per regione.
Occorre quindi che siano superate le differenze geografiche nelle modalità operative e nei percorsi assistenziali, che costituiscono obiettivamente un'inaccettabile violazione del diritto dei cittadini all'eguale accesso a fondamentali interventi di prevenzione e di cura, garantiti dallo Stato attraverso l'applicazione dei LEA.
Le implicazioni di tali considerazioni sono tanto più rilevanti in quanto riferite al bambino, una persona da tutelare socialmente e giuridicamente con particolare attenzione.
Di fatto, parlare di meningite significa parlare, oltre che di morte di sfortunati bambini, di una serie gravissima di disabilità, quali cecità, sordità, epilessia, ritardo nello sviluppo mentale e psico-motorio, che pregiudicano la possibilità di una vita normale ai bambini colpiti e, indirettamente, anche alle loro famiglie.
Va altresì rilevato che quando un bambino colpito da meningite sopravvive, i costi annui indotti per fare fronte alle disabilità che ne derivano sono molto elevati per la società e per le famiglie, spesso difficilmente sostenibili.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 definisce raccomandabili le vaccinazioni contro ogni forma di meningite e, come tali, le inserisce nei LEA, dando loro effettivo riconoscimento, su tutto il territorio nazionale, quali diritti civili e sociali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
L'articolo 2 stabilisce che i tempi e le modalità di erogazione della copertura vaccinale e i relativi calendari sono fissati da ciascuna regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 3 prevede che il Ministro della salute promuova campagne di informazione al fine di rendere note le caratteristiche della profilassi vaccinale contro tutte le forme di meningite e le modalità di offerta dei relativi servizi.
1. Le vaccinazioni per la prevenzione di tutte le forme di meningite sono raccomandabili e, in quanto tali, sono incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i tempi e le modalità di erogazione della copertura vaccinale di cui all'articolo 1 e ne determinano i relativi calendari.
1. Il Ministro della salute promuove campagne di informazione al fine di rendere note le caratteristiche della profilassi vaccinale contro tutte le forme di meningite e le modalità di offerta dei relativi servizi.
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