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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 526 |
1. Il contrassegno disabili permanente è rilasciato ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà a muoversi o a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico; tale contrassegno ha validità quinquennale ed è rinnovabile con le modalità di cui all'articolo 7. In caso di patologie stabilizzate permanenti la validità è di dieci anni.
2. Il contrassegno disabili temporaneo è rilasciato ai cittadini che a causa di una o più patologie hanno difficoltà temporanea a muoversi o a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Il contrassegno ha validità non superiore a diciotto mesi.
1. Il contrassegno disabili deve essere posto in maniera visibile sul parabrezza anteriore del veicolo, solamente quando tale veicolo è al servizio della persona disabile titolare del contrassegno stesso, cioè quando l'intestatario è a bordo del veicolo ovvero nelle immediate vicinanze o nel parcheggio a lui più comodo da raggiungere.
2. Il documento di cui al comma 1 non deve essere né fotocopiato né riprodotto.
3. Al fine di agevolare il controllo delle Forze dell'ordine, è consentita l'esposizione, nella parte posteriore del veicolo, di un pittogramma, amovibile, su cui è stilizzata la simbologia internazionale della persona disabile. Tale pittogramma, comunque, non dà diritto al godimento dei benefìci previsti dallo speciale contrassegno disabili, se questo non è correttamente esposto sul parabrezza anteriore.
1. Il contrassegno disabili temporaneo, analogamente al contrassegno disabili permanente, rispetta la forma sancita dalla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998, e successive modificazioni.
2. Sulla parte anteriore e posteriore del contrassegno disabili temporaneo devono essere ben visibili la lettera «T» e la data di scadenza del medesimo contrassegno.
1. Ai fini del rilascio del contrassegno disabili, il richiedente presenta domanda al sindaco del comune di residenza, allegando la certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza, dalla quale risulta che il richiedente è affetto da una o più delle patologie previste dall'articolo 5.
1. Il contrassegno disabili è rilasciato:
a) alle persone in carrozzina o con disabilità motoria grave agli arti inferiori che usano con continuità tutori o protesi, oppure alle persone che, a causa di notevoli difficoltà di deambulazione, non possono usare mezzi di trasporto pubblico;
b) alle persone prive di entrambe le mani o braccia o della loro funzionalità, e comunque alle persone affette da un deficit agli arti superiori che non garantisce la sicurezza personale o altrui sui mezzi di trasporto pubblico;
c) alle persone affette da cecità totale, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138;
d) ai minori, solamente dal momento in cui lo sviluppo fisico evidenzi una grave difficoltà motoria e di deambulazione;
e) alle persone affette da cardiopatie gravi, superiori al III grado della classificazione funzionale della New York Heart Association (NYHA), o in attesa di trapianto cardiaco;
f) alle persone in ossigenoterapia costante ovvero affette da dispnea a riposo.
1. Qualora il competente ufficio della ASL accerti che il richiedente è affetto temporaneamente da una o più delle patologie di cui all'articolo 5, rilascia una certificazione dalla quale risulta la patologia da cui il richiedente è affetto, nonché il tempo previsto per la guarigione o per un miglioramento della mobilità.
1. Sessanta giorni prima della scadenza del contrassegno disabili permanente il richiedente può richiederne il rinnovo all'autorità competente al rilascio.
2. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del contrassegno disabili permanente la domanda deve essere corredata da nuova certificazione medica rilasciata con le modalità di cui agli articoli 4 e 5.
3. Nelle more del rinnovo del contrassegno disabili permanente, qualora la richiesta di rinnovo sia stata presentata in data anteriore alla sua scadenza, il richiedente può usufruire del contrassegno scaduto, purché lo stesso sia esibito unitamente alla domanda di rinnovo dalla quale risulti la tempestività dell'inoltro.
1. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione di cui agli articoli 5 e 6, l'interessato può presentare ricorso ad un'apposita commissione regionale, la cui composizione, definita con provvedimento della regione, deve prevedere un rappresentante della polizia municipale designato dal comandante del corpo del comune capoluogo della regione medesima.
2. L'interessato può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione di disabili alla quale aderisce.
1. Ai sensi della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, coloro ai quali è rilasciato il contrassegno disabili permanente sono esenti dall'imposta di bollo sia per la domanda di rilascio e di rinnovo sia per il contrassegno medesimo, da eventuali tasse comunali, nonché dalle spese di segreteria.
2. Le persone affette da invalidità totale e permanente sono esenti da ogni spesa relativa al rilascio della certificazione medica o al rinnovo del contrassegno disabili permanente.
3. Le spese relative a verifiche a campione o ad accertamenti mirati sono poste a carico dell'ente richiedente.
4. Qualora il cittadino disabile rifiuti o non si sottoponga alla verifica o all'accertamento di cui al comma 3, il rilascio del contrassegno disabili permanente è revocato, con obbligo di riconsegna entro cinque giorni dalla sua notifica.
1. Al fine di garantire la massima omogeneità delle valutazioni, le regioni organizzano corsi di formazione per il personale delle ASL preposto all'accertamento della disabilità.
2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 dà luogo all'accreditamento di volta in volta di punteggi di educazione continua in medicina (EMC) assegnati dal Ministero della salute.
3. Il Ministero della salute, con cadenza annuale, organizza una riunione dei rappresentanti delle commissioni regionali per la valutazione dei ricorsi nonché dei rappresentanti delle associazioni di disabili di rilevanza nazionale, al fine di valutare le problematiche del settore.
1. Chiunque faccia uso di contrassegno disabili senza averne titolo o faccia uso di contrassegno scaduto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro; inoltre il contrassegno è sospeso per un periodo da trenta a novanta giorni.
1. A chiunque utilizza in modo improprio le strutture riservate a favorire la mobilità delle persone disabili o le ostruisce o le occupa senza titolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro.
1. Al fine di unificare i criteri di concessione dei parcheggi per disabili, ogni comune con popolazione superiore a 75.000 abitanti istituisce un'apposita commissione composta da:
a) il sindaco o un dirigente comunale da questo delegato;
b) un componente della polizia municipale del comune;
c) un rappresentante della ASL territorialmente competente;
d) un rappresentante dei servizi sociali comunali;
e) un rappresentante indicato dalle associazioni di disabili.
2. La commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere sulla realizzazione di parcheggi per disabili, sia generici sia personalizzati.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, i parcheggi generici per disabili devono essere istituiti in misura pari al 5 per cento di quelli complessivi presso gli uffici pubblici e presso strutture turistiche, balneari, impianti sportivi, centri commerciali, musei, teatri, cinema, biblioteche e strutture similari.
1. Le aree di parcheggio aperte al pubblico e le aree private di interesse
pubblico devono essere prive di barriere architettoniche e devono garantire l'accessibilità e la fruibilità della struttura alle persone disabili.
2. Nelle aree di parcheggio di cui al comma 1 sono riservati posti gratuiti ai veicoli muniti di contrassegno disabili nella misura di uno ogni cinquanta posti auto, o frazione di cinquanta.
3. I parcheggi riservati di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna restrizione oraria, ad eccezione dell'orario di chiusura della struttura medesima.
4. L'accertamento della violazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei gestori delle aree di parcheggio comporta la sospensione della licenza per un massimo di novanta giorni; in caso di mancato adeguamento, la licenza è revocata.
1. I parcheggi personalizzati possono essere esclusivamente concessi alle persone disabili detentrici del contrassegno disabili permanente le quali dichiarano che nessun componente del nucleo familiare possiede box, autorimesse o posti auto ovvero che gli stessi sono situati in luoghi con barriere architettoniche o a una distanza tale da costituire una barriera.
2. I parcheggi personalizzati sono autorizzati sia nei pressi dell'abitazione del disabile sia presso il luogo di lavoro e di studio nonché presso l'eventuale luogo dove lo stesso disabile svolge attività di volontariato.
1. L'accesso nei centri storici o nelle zone a traffico limitato deve essere consentito ai veicoli muniti di contrassegno disabili, a meno che non sia necessario chiudere tali aree per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; in tali circostanze la comunicazione agli interessati
da parte delle autorità comunali deve essere tempestiva.
2. Gli accessi alle aree di cui al comma 1 controllati da sistemi elettronici devono essere dotati di sensori in grado di rilevare il segnale trasmesso dai contrassegni disabili dotati di apposito dispositivo elettronico.
1. Le regioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono un elenco dei contrassegni disabili rilasciati dai comuni, nel quale sono annotati i provvedimenti di sospensione e di revoca dei contrassegni stessi comunicati tempestivamente dalle autorità comunali competenti.
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