|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 625 |
1) garantire l'autonomia e la libertà delle scelte del paziente, offrendogli tutti gli strumenti necessari prima per comprendere il problema, e poi per decidere nel miglior modo possibile su ciò che riguarda la sua salute fisica e il suo benessere psicologico;
2) garantire il medico, contando sulla sua lealtà personale e professionale, sull'alleanza terapeutica stabilita con il paziente, sulla sua consapevolezza che l'informazione data al paziente è parte integrante dell'intero processo terapeutico, sulla sua competenza specifica, sulla trasparenza delle sue decisioni, riguardo alle quali si assume la responsabilità delle conseguenze che potranno scaturirne;
3) garantire che l'intero processo diagnostico-terapeutico, a cui concorrono professionisti con diverso profilo di competenze, avvenga sempre e contestualmente nel pieno rispetto dell'autonomia del paziente e della competenza professionale di ogni professionista che vi interviene: ognuno dovrà poter agire sempre in scienza e coscienza.
Volendo sintetizzare le caratteristiche del consenso informato si possono identificare i seguenti elementi, in base ai quali possiamo dire che il consenso deve essere libero e personale, consapevole e informato, preventivo e specifico, attuale e revocabile, chiaramente manifestato e scritto.
È chiaro quindi che il consenso va acquisito dopo aver fornito al paziente tutte le informazioni che il medico reputa necessarie, rispondendo con pazienza e chiarezza a tutte le domande che il paziente potrà porgli, lasciandogli un tempo opportuno per comprenderle in profondità, per rielaborarle, confrontarle, verificarle e se lo reputa necessario arricchirle con altre fonti di informazione. Il medico deve inoltre tenere sempre conto dell'impatto emotivo che certe informazioni suscitano nel paziente, curando in modo particolare il linguaggio e lo stile comunicativo. Deve dosare la gradualità delle informazioni, non solo in base al livello culturale del paziente, ma anche in base al suo stile di personalità, abituandosi a riconoscere nel paziente la capacità di assorbire le cattive notizie e la sua tolleranza davanti all'inevitabile frustrazione che certe notizie creano. Il paziente deve comunque essere aiutato a non decidere in fretta, a pensarci bene, a parlarne con un familiare di fiducia o con il suo medico di famiglia. Occorre garantire che la decisione presa dal paziente sarà sempre rispettata e che, qualora essa sia difforme da quella proposta, il medico potrà prendersi cura di lui qualora lo desideri; l'unica eccezione, che la richiesta non entri in conflitto con la coscienza del medico.
Esiste un iter diagnostico-terapeutico che si svolge nel tempo e si costruisce mano a mano che si acquisiscono i risultati; allo stesso modo occorre, nel processo comunicativo, tenere conto che è necessario del tempo per comunicare, del tempo per elaborare e infine del tempo per decidere e comunicare la propria decisione. Il paziente non deve essere sollecitato, anche se ci potranno essere delle circostanze in cui l'urgenza impone un'informazione serrata e una decisione accelerata. Ma deve trattarsi di eccezioni. Ordinariamente medico e paziente devono potersi prendere il tempo necessario per capire con la maggiore profondità possibile quale sia la diagnosi in questione e quale la possibile prognosi. Quali sono i risultati che ci si può attendere e quali i rischi che si corrono, quali sono i possibili effetti collaterali e quali le alternative terapeutiche. Il fattore tempo nelle diverse tappe è essenziale per garantire al consenso espresso dal paziente le caratteristiche già descritte in termini di libertà e di consapevolezza, di concretezza e di chiarezza. Occorre infine ricordare che il carattere preventivo del consenso impone un certo margine di indeterminatezza che ne giustifica la revocabilità, qualora la situazione evolta differentemente.
Infine, vista la mole di giudizi pendenti relativi all'assenza o alle carenze di informazione, si è ritenuto opportuno una tutela del medico qualora abbia posto in essere, nel corso di un trattamento medico-chirurgico, tutti i comportamenti idonei all'ottemperanza delle regole medico-scientifiche, dei princìpi scientifici e delle metodologie tecniche, previa corretta diagnosi. Questo perché il presente progetto di legge vuole tutelare sia il paziente, attraverso una puntuale e corretta informazione, sia il medico, attraverso la limitazione di responsabilità per tutti quei casi in cui ne sia esente. Soprattutto si auspica di porre le basi per ripristinare la necessaria fiducia tra il paziente e l'operatore sanitario.
1. La presente legge ha la finalità di disciplinare il consenso informato, nel trattamento sanitario, della persona, intesa come valore etico in sé, in qualsiasi momento della sua vita e nella sua integrità, in considerazione delle sue convinzioni etiche, religiose e culturali che orientano le sue determinazioni volitive.
2. La presente legge concerne la salute, intesa come stato di benessere fisico e psichico, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, compresi gli aspetti interiori della vita, come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza.
3. Il consenso informato esplica il rispetto per la libertà dell'individuo e rappresenta lo strumento per il perseguimento dei suoi interessi.
4. Il consenso informato è inteso come facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ovvero di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita, anche quella terminale, fatta salva la piena capacità di intendere e di volere del paziente.
5. L'assenza di consenso informato, salvi i casi di trattamento sanitario obbligatorio per legge, configura illecito da parte del medico responsabile del trattamento anche quando è nell'interesse del paziente.
1. Il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.
2. Il paziente ha il diritto di essere messo in condizione di esprimere il proprio
consenso al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni.
3. Il consenso informato, del paziente o di altra persona debitamente indicata di cui all'articolo 4, in vista di un trattamento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, riguarda i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato dell'arte della disciplina, le concrete, anche se momentanee, situazioni di carenza in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature ospedaliere e al loro funzionamento, in modo che il paziente possa decidere se sottoporsi o meno all'intervento, se farlo nella struttura cui il consenso si riferisce ovvero chiedere di essere trasferito in altra.
4. Al fine di un consenso consapevole da parte del paziente il medico responsabile del trattamento deve assicurare che siano esposte in maniera chiara e comprensibile, attraverso anche l'ausilio di simulazioni tecnico-informatiche, quali siano le possibili modalità tecniche di esecuzione del trattamento, nonché i rischi e i vantaggi ad esse conseguenti.
5. L'obbligo di informazione grava sul medico responsabile del trattamento che, dopo aver ricevuto dal paziente la richiesta dell'esecuzione di un determinato trattamento, ne decide l'esecuzione in piena autonomia, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da prescrizione di altro medico specialista.
1. Il paziente esprime il consenso informato di cui all'articolo 2 attraverso la sottoscrizione del documento di cui all'articolo 4.
2. Il documento di cui all'articolo 4 non sostituisce in alcun modo il dialogo tra medico e paziente e le ulteriori informazioni orali che il medico, ai fini di cui all'articolo 2, deve prestare al paziente, le
quali devono essere anche riportate nel documento di cui all'articolo 4.
3. L'informazione al paziente, di cui all'articolo 2, si intende quale processo a sviluppo temporale complesso, nel quale si deve tenere conto:
a) dell'emotività del paziente al momento dell'informazione;
b) dell'età del paziente;
c) della capacità in atto del paziente di comprendere le informazioni prestate;
d) della capacità in atto del paziente di esprimere consapevolmente la propria volontà.
4. Il consenso informato non si esaurisce al momento della sottoscrizione da parte del paziente del documento di cui all'articolo 4, ma accompagna lo stesso in ogni momento della terapia.
5. Il consenso informato può essere modificato o revocato in qualsiasi momento, da parte del paziente o di chi per legge può esprimerne la volontà.
6. Il consenso informato deve essere prestato nuovamente qualora subentrino fatti nuovi, ovvero quando vi sia la possibilità o la necessità di interventi in precedenza non eseguibili o non disponibili o la possibilità di sottoporre il paziente a trattamenti inizialmente esclusi.
1. Il documento che contiene il consenso informato è redatto dal medico responsabile del trattamento e sottoscritto dal paziente o da chi per legge è autorizzato a prestare il consenso.
2. Il documento di cui al comma 1 deve essere sempre redatto in caso di:
a) intervento chirurgico;
b) terapia sperimentale o comunque non ancora standardizzata;
c) esame invasivo o che prevede l'uso di mezzi di contrasto.
3. Nel documento il paziente può indicare il familiare o altra persona a cui il medico responsabile deve fornire tutte le informazioni sullo stato o sull'evolversi della patologia ai fini di cui all'articolo 2. Tale soggetto può essere anche diverso rispetto a quello che per legge è autorizzato a prestare il consenso in vece del paziente.
1. Qualora il paziente sia minore degli anni diciotto, il medico responsabile del trattamento è tenuto a informarlo, in modo chiaro e in base all'età e alla capacità di comprensione dello stesso, sullo stato della patologia e sui rischi e i vantaggi connessi al trattamento e a coinvolgerlo nelle scelte relative al trattamento stesso.
1. All'articolo 40 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'omissione di un intervento o di un trattamento medico-chirurgico rende attribuibile l'evento lesivo qualora, avuto riguardo alle regole scientifiche e di esperienza riguardanti la natura e l'efficacia dell'intervento o del trattamento e alle condizioni fisiche del paziente, l'omissione risulti obiettivamente ingiustificata».
1. All'articolo 41 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La reazione obiettivamente imprevedibile dell'organismo, determinante l'inefficacia in concreto di un intervento o di un trattamento medico-chirurgico eseguito secondo
le regole tecnico-scientifiche che lo regolano, costituisce causa sopravvenuta che esclude il rapporto di causalità in quanto sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento.
La causa sopravvenuta costituita da un intervento o da un trattamento medico- chirurgico esclude il rapporto di causalità con l'evento se l'intervento o il trattamento è eseguito, previa corretta diagnosi, osservando i princìpi scientifici e applicando le metodologie tecniche che ne regolano l'esecuzione.
Le condizioni cliniche del paziente, simultanee a un intervento o a un trattamento medico-chirurgico, escludono il rapporto di causalità, se l'intervento o il trattamento è eseguito nel rispetto dei princìpi scientifici che lo regolano e in applicazione delle metodologie tecniche per esso prescritte. Escludono altresì il rapporto di causalità le condizioni cliniche sopravvenute in dipendenza di fattori estranei all'intervento o al trattamento qualora siano obiettivamente imprevedibili o, se ipoteticamente previste, siano state accettate dal paziente o da chi ne ha la responsabilità legale».
|
|