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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1386-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1386 e rilevato che:
esso reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto i suoi 85 articoli, come fisiologicamente accade per i provvedimenti che integrano la manovra finanziaria, incidono su numerosi ed eterogenei ambiti normativi con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato delle entrate e dei risparmi di spesa; con tali ambiti disciplinari, tuttavia, non appare riconnettersi in modo diretto il comma 2 dell'articolo 37 (che si occupa di definire l'ambito soggettivo di applicazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
interviene, al comma 5 dell'articolo 26 ed al comma 10 dell'articolo 39, a modificare disposizioni che attribuiscono deleghe legislative al Governo, al fine di ridefinire taluni elementi del potere legislativo delegato; tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;
procede, all'articolo 24, all'abrogazione di un amplissimo novero di atti normativi di rango primario riportati in allegato (che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa «hanno esaurito i propri effetti»), utilizzando la formula «sono o restano abrogate» a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto; tale disposizione, la cui finalità di riduzione dello stock di leggi esistenti non può che essere apprezzata dal Comitato, si colloca in un contesto normativo in cui opera già un diverso meccanismo - finalizzato al medesimo obiettivo - previsto dall'articolo 14 delle legge n. 246 del 2005, che conferisce al Governo un'apposita delega legislativa nota come taglia-leggi, i cui termini di esercizio sono tuttora aperti (fino al 16 dicembre 2009), e le cui modalità attuative prevedono il coinvolgimento di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale;
incide su disposizioni contenute in regolamenti di delegificazione recentemente emanati, in modo non testuale (ad es. l'articolo 28, ai commi 7, 8 e 10 modifica indirettamente il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007), ovvero mediante un'esplicita novellazione (all'articolo 33, commi 1 e 3); tale circostanza non appare conforme né con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, in quanto si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, né con quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);
contiene numerose norme il cui pieno esplicarsi degli effetti è subordinato ad ulteriori adempimenti, talvolta qualificati come regolamenti di delegificazione (articolo 25, comma 5, articolo 30, comma 3, articolo 38, articolo 44), in altri casi qualificati espressamente come provvedimenti di natura non regolamentare (per esempio: articolo 15, comma 3; articolo 26, comma 2; articolo 43, comma 1), per i quali frequentemente non è indicato il termine per l'adozione dell'atto; tali circostanze, unitamente ai casi in cui sono fissati termini iniziali di decorrenza della disposizione (ad esempio, l'articolo 24 produce effetti a far data dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto; l'articolo 27, comma 2, opera a decorrere dal 1o gennaio 2009) o termini finali la cui scadenza risulta piuttosto lontana (ad esempio, il termine fissato dall'articolo 25, comma 5, è il 30 settembre 2012; l'articolo 35 prevede un termine che scade il 31 marzo 2009), vanno valutate in relazione alla piena rispondenza al canone di «immediata applicabilità» delle misure contenute nei decreti legge, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
riproduce in modo sostanzialmente testuale, all'articolo 60, comma 6, una disposizione già introdotta dalla Camera durante il procedimento di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie, che dunque presumibilmente entrerà in vigore in tempi rapidissimi a seguito della definitiva deliberazione del Senato sul citato decreto-legge n. 93, determinando così una sovrapposizione normativa suscettibile di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;
contiene numerose disposizioni che non appaiono perfettamente coordinate con il contesto normativo in cui esse si inseriscono, risultando in alcuni casi riproduttive di norme già esistenti (l'articolo 35 si sovrappone parzialmente a quanto già disposto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005; l'articolo 44 reca una norma di delegificazione del tutto analoga a quella prevista dai commi 117 e 118 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006; l'articolo 80, comma 5, reca una disposizione identica a quella già contenuta nell'articolo 37, comma 4, della legge n. 448 del 1998) mentre in altri casi si rinvia a disposizioni già abrogate (segnatamente, l'articolo 2, comma 3, richiama l'articolo 4, comma 3, della legge n. 249 del 1997, che risulta abrogato dall'articolo 218 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003; l'articolo 39, comma 11, richiama numerose disposizioni del decreto legislativo n. 276 del 2003, già abrogate dall'articolo 1, commi 38 e 45, della legge finanziaria 2008; l'articolo 81, comma 11, richiama l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, abrogato dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 46 del 1999);
reca numerosi riferimenti normativi errati che andrebbero dunque corretti: ad esempio, l'articolo 26, comma 2, rimanda, in modo incongruo, all'articolo 3, comma 128, della presente legge (il cui articolo 3 non reca alcun comma 128); all'articolo 54, il comma 2 è formulato in termini di novella senza però indicare la legge alla quale va riferito il testo ed i relativi riferimenti interni; inoltre, alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo, il richiamo all'articolo 1 della legge n. 186 del 1982 dovrebbe riguardare il comma 2 (e non il comma 1); all'articolo 63, comma 12, il richiamo al comma 306 andrebbe completato specificando che ci si intende riferire al comma 306 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008; all'articolo 71 viene erroneamente richiamato il comma 3, in luogo del comma 6, dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992; all'articolo 81, comma 16 viene richiamato l'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in luogo dell'articolo 77 del medesimo testo unico;
presenta talune inesattezze lessicali e rimandi interni errati (ad esempio, l'articolo 58, ai commi 7 e 9 si riferisce ai soggetti ed agli elenchi dell'articolo 1 invece che a quelli del comma 1; l'articolo 82, comma 17, rimanda ai requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, mentre il riferimento dovrebbe intendersi al comma 18);
la tecnica della novellazione - in numerose occasioni, non giustificate dall'esigenza di consentire una più agevole comprensione della modifica - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:
si sopprimano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, ed all'articolo 39, comma 10 - entrambe destinate a modificare precedenti disposizioni recanti deleghe legislative al Governo, nel primo caso ampliando il novero dei ministri coinvolti nell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per il riordino degli enti di ricerca e, nel secondo caso, abrogando uno dei criteri e principi direttivi dettati in riferimento alla delega in materia di lavoro ed occupazione - in quanto il limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione», si interpreta, per costante giurisprudenza del Comitato, come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già esistenti;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 24 - ove si dispone che «sono o restano abrogate» 3.574 leggi ed altri atti normativi di rango primario (da cui vanno scontate un certo numero di duplicazioni) riportati nell'allegato A, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto - si valuti l'esigenza di un coordinamento con la disposizione di delega, prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (nota come taglia-leggi analogamente alla rubrica dell'articolo in esame), che scadrà il 16 dicembre 2009 e nell'attuazione della quale è stata già compiuta una ricognizione delle norme vigenti, che ha costituito, come chiarito nella relazione illustrativa, la base per la disposizione in commento; oltre ad espungere dal citato allegato le numerose duplicazioni e le disposizioni già espressamente abrogate, dovrebbe altresì procedersi a verificare se l'inclusione nell'elenco di atti normativi volti essenzialmente o esclusivamente alla modifica di atti previgenti (che non risultano abrogati) importi il venir meno di questi ultimi ovvero determini la sola caducazione delle modifiche in essi introdotti;
all'articolo 28 siano soppresse le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 10 - che, al fine di rideterminare la composizione di talune Commissioni che operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, modifica indirettamente il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 avente ad oggetto il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in quanto l'intera materia è ormai disciplinata dal citato regolamento n. 90, e, dunque, in tale ambito, l'uso della strumento normativo primario non appare congruo, potendosi operare mediante l'utilizzo di fonti normative secondarie;
all'articolo 30, comma 3 - ove si autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in materia di controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione - si proceda ad esplicitare le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni per le quali si produce l'effetto abrogativo, secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400;
all'articolo 33 si sopprimano i commi 1 e 3 - concernenti rispettivamente talune modalità di applicazione degli studi di settore e comunicazioni sull'elenco dei fornitori - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;
all'articolo 60, comma 6 - che consente la rimodulazione delle dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa in presenza di particolari condizioni e sulla base di una procedura analiticamente descritta - si valuti, in ragione di quanto detto in premessa circa la testuale riproduzione della norma nel testo di un diverso decreto-legge prossimo ad essere definitivamente approvato dal Senato, ove permangano le descritte condizioni, la sua espunzione dal presente decreto così da evitare sovrapposizioni tra norme vigenti ed ogni incertezza in ordine al momento della loro entrata in vigore;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
si proceda ad aggiornare i richiami normativi concernenti disposizioni che risultano già abrogate, in particolare nei seguenti articoli:
a) articolo 2, comma 3, ove si richiama l'articolo 4, comma 3 della legge n. 249 del 1997, che risulta abrogato dall'articolo 218 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003);
b) articolo 39, comma 11, ove si richiamano numerose disposizioni del decreto legislativo n. 276 del 2003, già abrogate dall'articolo 1, commi 38 e 45, della legge finanziaria 2008;
c) articolo 81, comma 11, ove si richiama l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, abrogato dall'articolo 37 del decreto legislativo n.46 del 1999.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 25, comma 5 - che autorizza il Governo, entro il 30 settembre 2012, ad adottare regolamenti di delegificazione per la riduzione degli oneri amministrativi, precisando che «tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400, in particolare integrando in essa le norme generali regolatrici della materia, atteso che attualmente essere sarebbero desumibili solo per relationem sulla base del richiamo ai principi e criteri cui devono conformarsi i regolamenti stessi, contenuti nei commi 4 e 8 del citato articolo 20; sarebbe peraltro opportuno sostituire l'espressione «il Governo è delegato» con una espressione più aderente alla natura della norma di delegificazione (quale, ad esempio, «il Governo è autorizzato»);
all'articolo 26 - ove si delinea una procedura per la soppressione di enti pubblici «con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2» della legge finanziaria per il 2008 imperniata sull'adozione di decreti ministeriali volti alla ricognizione degli enti che devono rimanere in vita - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con quanto disposto ai commi da 634 a 636 della citata legge finanziaria, atteso che in quest'ultima si prevede un diverso meccanismo di riordino, trasformazione, soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici, sulla base di regolamenti di delegificazione, emanati previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione ed il cui termine di adozione, per uno di essi, è stato recentemente prorogato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, attualmente in corso di conversione presso il Senato (S. 735);
all'articolo 35 - che demanda ad un decreto ministeriale il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici - dovrebbe valutarsi l'opportunità, da un lato, di specificare che il riferimento all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 concerne la tipologia di provvedimenti di cui al comma 3 del citato articolo 17 e, dall'altro lato, di coordinare la previsione con quella dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005, che ha già devoluto a regolamenti ministeriali (affidati ad altri ministeri) la medesima materia e che, peraltro, ha già ricevuto parziale attuazione con il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, in parte abrogato dal comma 3 dell'articolo in commento;
all'articolo 44 - che autorizza il Governo ad adottare, con regolamento di delegificazione, «misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi in materia di editoria» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la reale portata normativa della disposizione in esame, atteso che al Governo è stato già attribuito il potere di intervenire con regolamenti di delegificazione in materia di provvidenze all'editoria (non solo cartacea, ma anche radiofonica e televisiva) in forza dell'articolo 2, commi 117 e 118, del decreto-legge n. 262 del 2006; al riguardo sarebbe comunque necessario un coordinamento tra la norma in esame e le suddette disposizioni, anche in considerazione del fatto che il citato comma 118 prevede, tra l'altro, che sugli schemi di regolamenti si pronuncino le competenti Commissioni parlamentari;
all'articolo 52 - ove si novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per introdurvi un nuovo «Capo I - riscossione mediante ruolo», recante due nuove disposizioni in materia di riscossione delle spese di giustizia, nel quale si richiama «la disposizione di cui all'articolo 211» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le nuove norme con il comma 372 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, secondo cui il citato articolo 211 è abrogato a far data dalla stipula di convenzioni con una società per la gestione dei crediti riferiti alle spese di giustizia (previste nel medesimo articolo della legge finanziaria 2008, al comma 367); dovrebbe peraltro precisarsi la collocazione delle disposizioni, attualmente inserite in una posizione intermedia tra il Titolo II ed il Titolo III;
all'articolo 53 - ove si modifica il codice di procedura civile al fine di statuire l'obbligo per il giudice, nell'ambito del processo del lavoro, di dare lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, fissando, per i casi più complessi, un termine per il deposito della sentenza «non superiore a sessanta giorni» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 430 del codice di procedura civile, che fissa termini di deposito delle sentenza notevolmente inferiori («entro quindici giorni dalla pronuncia»);
all'articolo 80, comma 5 - che consente il rilascio di un permesso provvisorio di guida nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo della patente di guida speciale - dovrebbe valutarsi la portata normativa della disposizione, atteso che un'identica disposizione è già contenuta nell'articolo 37, comma 4, della legge n. 448 del 1998;
agli articolo 81, commi 17 e 20, nonché all'articolo 82, commi 2, 4, 8, 13 e 29 - ove si esplicita correttamente la deroga all'articolo 3 dello statuto del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000, in ordine all'efficacia temporale delle norme tributarie («le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo») - dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare analogamente anche la deroga all'articolo 4 della medesima legge («non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti»);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
con riguardo a quanto riportato in premessa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una complessiva revisione dei riferimenti normativi e dei rimandi interni, con particolare riguardo all'articolo 26, comma 2, all'articolo 54, comma 3, lettera a), all'articolo 58, commi 7 e 9, all'articolo 63, comma 12, all'articolo 71, all'articolo 81, comma 16, all'articolo 82, comma 17;
all'articolo 28, comma 3 - ove si dispone che sui decreti ministeriali ivi previsti vada acquisito il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente - dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare la dizione generalmente adottata (Commissioni parlamentari competenti per materia), che appare più idonea a rispettare quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo la quale (paragrafo 2, lettera g) «le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale)»;
all'articolo 54, comma 2 - ove si dispone in merito alla equa riparazione nel giudizio amministrativo - dovrebbe valutarsi l'esigenza di chiarire i riferimenti normativi in esso contenuti».
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 1386 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
rilevato che il decreto-legge in esame realizza un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, gli obiettivi macroeconomici indicati dallo stesso Documento, promuovendo altresì un incremento del tasso di crescita del PIL attraverso misure volte a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese;
osservato che, in ragione di tale finalizzazione, il contenuto del decreto è riconducibile in via prevalente alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
considerato inoltre che, in base al terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, e che tale ambito è altresì richiamato dalla stessa Costituzione, all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
ritenuto, altresì, che, con più specifico riferimento agli interventi contenuti nel decreto, che recano misure volte al sostegno o al rilancio dell'economia, assume rilevanza la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la quale, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, comprende nel proprio ambito gli interventi di politica economica funzionali allo sviluppo dell'intero Paese;
osservato inoltre che, con riferimento a specifiche disposizioni del decreto-legge, rilevano numerosi altri ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato;
considerato che gli articoli 11 e 13 del decreto-legge prevedono rispettivamente l'adozione di un piano nazionale di edilizia abitativa e misure volte alla valorizzazione del patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, intervenendo in ambiti materiali nei quali, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, si realizza un intreccio tra le competenze legislative statali e regionali;
rilevato, con riferimento ai medesimi articoli 11 e 13, che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, viene assicurato un adeguato coinvolgimento delle regioni sia nella procedura di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa, che nelle procedure di alienazione degli immobili residenziali appartenenti agli Istituti autonomi delle case popolari;
osservato che l'articolo 58 prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali predispongano un «Piano delle Alienazioni immobiliari», al fine di individuare i beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che ricadono nel territorio di propria competenza, stabilendo in modo dettagliato i caratteri dell'intervento, attraverso l'imposizione di specifiche procedure amministrative per l'adozione del piano, nonché delle modalità che gli enti territoriali debbono utilizzare per la valorizzazione dei propri beni;
considerato che l'articolo 61 conferisce alle sezioni regionali della Corte dei conti un generale potere di controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali, attivato anche d'ufficio dalla Corte, la quale, mediante decreto, può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate;
tenuto conto, con riferimento allo stesso articolo 61, che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che il controllo della Corte dei conti sulle gestioni degli enti territoriali deve assumere natura collaborativa;
rilevato che l'articolo 24 dispone l'abrogazione, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, di oltre tremila atti normativi di rango primario riportati nell'allegato A al decreto-legge, i quali, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, hanno esaurito i propri effetti, in quanto si tratta di leggi provvedimento ad efficacia temporanea, di leggi implicitamente abrogate che appesantiscono l'ordinamento vigente ovvero di leggi tuttora vigenti considerate, tuttavia, dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete;
osservato, in tale contesto, che si prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza 4-10 aprile 1962, n. 32;
considerato che l'elenco 1, richiamato all'articolo 60, comma 1, prevede la riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero dell'interno, incidendo in modo particolarmente significativo sulle missioni relative all'ordine pubblico e sicurezza ed al soccorso civile;
tenuto conto della necessità di incrementare le risorse finanziarie previste per le forze dell'ordine e per i vigili del fuoco, in considerazione della situazione di reale necessità nella quale questi versano a seguito delle riduzioni, di stanziamento progressivamente apportate negli anni;
considerato l'obiettivo prioritario di assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, nonché un efficace sistema di soccorso civile;
considerato che l'articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni, tra le quali le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
considerato che l'articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali, tra cui le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, provvedano al ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti, riducendo in corrispondenza le relative dotazioni organiche;
esprime
con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito:
all'articolo 58, l'opportunità di definire una disciplina meno analitica del procedimento di ricognizione e valorizzazione degli enti territoriali al fine di configurare le norme in questione alla stregua di principi di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
all'articolo 61, comma 2, l'opportunità di ridefinire la complessiva procedura di adozione del decreto con il quale la Corte può intimare agli organi amministrativi competenti per la gestione controllata l'immediata sospensione sia dell'impegno di somme già stanziate sui pertinenti capitoli di spesa, sia del pagamento di somme impegnate, garantendo una più netta separazione tra la funzione di controllo della Corte dei conti e l'attività amministrativa degli enti e assicurando, in particolare, nell'adozione del decreto, il rispetto del contraddittorio con gli enti interessati;
all'articolo 24, l'opportunità di eliminare, tra le disposizioni abrogate elencate all'allegato A, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217;
all'elenco 1 di cui all'articolo 60, comma 1, l'opportunità di ridefinire l'entità della dotazione finanziaria delle missioni di spesa del Ministero dell'interno, con particolare riferimento a quelle relative all'ordine pubblico e sicurezza ed al soccorso civile, in modo da garantire alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco adeguate risorse per l'espletamento delle rispettive funzioni;
agli articoli 66 e 74, l'opportunità di prevedere che le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco restino esclusi dall'ambito di applicazione delle norme.
La III Commissione,
esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (n. 1386 Governo);
recepite le considerazioni del rappresentante del Governo sull'impatto del provvedimento sull'Amministrazione del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento alla rete diplomatico-consolare e al personale impiegato;
rilevato in generale che il provvedimento - che reca un insieme organico di misure necessarie e urgenti per ridurre, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche - chiama tutte le istituzioni e tutti
i livelli di governo a porre in essere con senso di responsabilità uno sforzo aggiuntivo per realizzare l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio nel 2011 in ottemperanza agli impegni assunti dall'Italia in sede europea;
rilevato che il Ministero degli affari esteri ha adottato, con largo anticipo sul provvedimento in titolo e in una visione responsabile del proprio ruolo circa l'obiettivo della contrazione della spesa pubblica, misure per la riorganizzazione delle sue strutture, con particolare riferimento alla rete diplomatico-consolare e alla semplificazione delle procedure, come conferma la prima Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre 2008, trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008);
preso atto con preoccupazione dei tagli apportati al settore della cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 11, da cui può derivare un pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi concordati a livello internazionale e al ruolo internazionale dell'Italia, anche in vista della presidenza del G8, che il nostro Paese assumerà nel 2009;
richiamando la necessità che le ulteriori decurtazioni alle risorse finanziarie stanziate per tale settore dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento ai tagli previsti dall'articolo 60, comma 1, siano apportate a condizione di preservare la funzionalità specifica della professionalità diplomatica e di salvaguardare il funzionamento della rete diplomatico-consolare, peraltro già interessata da un profondo processo di riorganizzazione, di cui è in atto la terza fase;
considerata, in base a quanto segnalato dal rappresentante del Governo, in particolare la necessità di rimodulare le norme recate agli articoli 60, comma 15, 71 e 72 del decreto-legge, relativi rispettivamente alle missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica, alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, al fine di garantire il corretto funzionamento della rete diplomatico-consolare, le specificità di carriera del personale dipendente del Ministero degli affari esteri con particolare riferimento a quello in servizio all'estero;
rilevato, con riferimento all'articolo 67, recante disposizioni che incidono sul Fondo Unico d'Amministrazione (FUA), l'impegno già profuso dal Ministero degli affari esteri per prevedere meccanismi tesi a premiare la produttività, scongiurando l'assegnazione delle risorse «a pioggia»;
considerate infine le conseguenze derivanti dall'attuazione della norma recata all'articolo 74 sulla riduzione degli assetti organizzativi;
esprime
con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all'articolo 60, comma 15, dopo le parole: «e del soccorso» valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere le seguenti: «, nonché la rete diplomatica e consolare»;
2) con riferimento all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere le seguenti: «eccettuati i dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio al di fuori del territorio nazionale»;
3) in merito all'articolo 72, comma 11, dopo le parole: «sicurezza e difesa», valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere le seguenti: «e del Ministero degli affari esteri»;
4) in generale, valutino le Commissioni di merito il pregiudizio che la drastica riduzione degli stanziamenti per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, pari a circa 170 milioni di euro, operata dall'articolo 60, comma 11, reca al raggiungimento degli obiettivi concordati a livello internazionale e all'affidabilità e al ruolo internazionale del nostro Paese, in vista della presidenza del G8, che l'Italia assumerà nel 2009, e in considerazione delle recenti determinazioni assunte in quella sede e in sede europea quanto ad un nuovo considerevole impegno della comunità internazionale per sostenere l'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo e per l'Africa;
5) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare l'esigenza che le ulteriori decurtazioni alle risorse finanziarie stanziate per il Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento ai tagli previsti dall'articolo 60, comma 1, preservino comunque la funzionalità specifica della professionalità diplomatica e salvaguardino il funzionamento della rete diplomatico-consolare anche utilizzando le figure dei contrattisti presso le sedi all'estero, soprattutto se di nazionalità italiana e ivi residenti, al fine di un contenimento della spesa;
6) con riferimento all'articolo 66, in materia di ulteriori limitazioni delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, al comma 11, una specifica deroga per il concorso diplomatico in ragione della specialità dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri quanto ai percorsi di carriera, e in difetto della quale si verificherebbero gravi ripercussioni sulla copertura delle sedi diplomatico-consolari.
La IV Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
premesso che:
come emerge dal documento di programmazione economico-finanzaria relativo agli anni 2009-2013, il Governo è impegnato ad assicurare tanto la sicurezza dell'ordine pubblico nella legalità quanto la sicurezza nell'ordine e nella forza dei fattori sociali ed economici privati e pubblici che compongono il Paese;
in questa prospettiva, il presente provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica prefigurata dal citato documento, dovrebbe quindi prevedere misure che, da un lato, assicurino il riequilibrio dei conti pubblici e la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo rispetto agli andamenti tendenziali e, dall'altro, valorizzino adeguatamente il comparto Difesa e Sicurezza;
tuttavia, il citato provvedimento, ai fini del riequilibrio dei conti, disponendo il prelievo di consistenti risorse proprio dal predetto comparto, già sensibilmente penalizzato dalle manovre finanziarie degli scorsi anni, rischia di comprometterne la funzionalità sotto il profilo tecnico-operativo;
rilevata pertanto la necessità, conformemente all'avviso manifestato dal rappresentante del Governo, di prevedere l'esclusione del comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle disposizioni che più sensibilmente incidono sulle risorse e sul trattamento del personale del comparto stesso, in quanto non coerenti con gli impegni operativi assegnati alle Forze armate sul piano della sicurezza pubblica e con l'esigenza di riconoscere al comparto medesimo una propria specificità, sul piano economico-normativo;
preso atto dei chiarimenti del Governo in merito:
all'esigenza di estendere al predetto comparto specifiche misure previste per altri settori, quali la detassazione parziale del compenso per lavoro straordinario - già prevista, in via sperimentale, per il lavoro privato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 93 del 2008 - nonché l'esclusione dal vincolo di assumere gli impegni di spesa in dodicesimi - già disposta per il comparto Sicurezza e Soccorso;
al fatto che la riduzione di 183 milioni di euro per l'anno 2009 del fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale, disposta dall'articolo 60, comma 12, risulta compatibile con il concreto stato di realizzazione dei programmi di investimento, in quanto può essere considerata una rimodulazione di risorse da recuperare in sede di rifinanziamento del fondo a decorrere dall'anno 2010;
alla necessità di prevedere, tra le esigenze prioritarie di cui all'articolo 63, anche un finanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2008 per le celebrazioni del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale;
all'insufficienza del rifinanziamento di 90 milioni di euro del fondo missioni internazionali previsto dall'articolo 63, comma 1;
all'applicazione delle norme sul turn over, di cui all'articolo 66, che incide fortemente sul già ridotto regime delle assunzioni dell'Arma dei carabinieri e comporta una forte penalizzazione dell'arruolamento dei volontari delle Forze armate, i quali vedono limitate significativamente le possibilità di accesso nelle carriere dei ruoli iniziali delle Forze di polizia;
all'esigenza di introdurre all'articolo 67, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e integrativi, una norma volta a valorizzare la specificità del comparto Difesa e Sicurezza;
ferma restando comunque l'esigenza di assicurare la salvaguardia dei saldi di finanza pubblica, anche attraverso la corrispondente riduzione delle missioni di spesa relative all'esercizio di funzioni di Governo non afferenti alla Difesa e alla Sicurezza;
esprime:
con le seguenti condizioni:
all'articolo 60, comma 1, sia escluso il comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per il triennio 2009-2011;
all'articolo 63, comma 1, sia incrementato ulteriormente, per l'anno 2008, il rifinanziamento di 90 milioni di euro del fondo missioni internazionali;
al medesimo articolo 63, sia estesa al comparto Difesa e Sicurezza la detassazione parziale del compenso per lavoro straordinario;
al citato articolo 63 sia previsto, in fine, tra le esigenze prioritarie, il finanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2008 per le celebrazioni del novantesimo anniversario della fine della prima guerra mondiale;
sia soppresso l'articolo 65 recante la riduzione degli stanziamenti relativi alla progressiva trasformazione dello strumento militare di cui alla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché alla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, come rideterminati ai sensi della legislazione vigente;
all'articolo 66, sia escluso il comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle disposizioni sul turn over;
all'articolo 67, comma 2, allegato B, sia espunta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 8 del 2008 destinata all'incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa;
al predetto articolo 67, sia prevista l'introduzione di apposite disposizioni volte a valorizzare la specificità del personale del comparto Difesa e Sicurezza, anche in relazione al riordino dei ruoli e delle carriere;
all'articolo 69, sia escluso il comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione delle disposizioni che trasformano la progressione economica da biennale in triennale;
all'articolo 70, sia escluso il comparto Difesa e Sicurezza dalle disposizioni che prevedono l'eliminazione dei trattamenti economici aggiuntivi all'equo indennizzo;
all'articolo 71, sia escluso il personale delle Forze armate e di polizia dall'applicazione delle disposizioni concernenti le assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
all'articolo 72, comma 11, sia escluso anche il personale del comparto Difesa e Sicurezza dall'applicazione della disposizione che consente la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.
La VII Commissione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
rilevato che il provvedimento in esame reca una serie di interventi relativi allo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che completano la manovra finanziaria anticipata dal Governo con la presentazione del DPEF 2009-2013 sul quale la Commissione ha già espresso il parere di competenza alla Commissione di merito;
sottolineato che l'articolo 15, che stabilisce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, dando preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet, non esplicita il coordinamento con la normativa vigente in materia di comodato e di noleggio dei libri stessi prevista dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dall'articolo 1, commi 628 ed 629, della legge n. 296 del 2006 e che l'applicazione di tale articolo potrebbe comportare violazioni del diritto d'autore;
rilevato, altresì, che la rubrica dell'articolo 15 non fa riferimento ai testi universitari, nonostante il comma 4 del medesimo articolo faccia esplicito riferimento a linee di indirizzo che le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della loro autonomia, devono adottare ispirandosi ai principi recati dai commi precedenti al comma 4;
tenuto conto che gli interventi previsti dall'articolo 44, con riferimento alla semplificazione e al riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria e alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa previste per il settore, appaiono eccessivamente penalizzanti;
considerato altresì che il medesimo articolo 44, comma 1, prevede la realizzazione dell'intervento con regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza stabilire la preventiva espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti;
sottolineato altresì che il provvedimento prevede, all'articolo 60, comma 1, pesanti e consistenti riduzioni di dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri di competenza della Commissione, rinviando all'apposito elenco n. 1 la relativa quantificazione per gli interventi nei settori quali giovani e sport e comunicazione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; ricerca e innovazione,
istruzione scolastica e istruzione universitaria nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistici nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
considerato peraltro che l'articolo 60, comma 2, prevede che dalle riduzioni delle dotazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 60 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse ad una serie di voci, tra le quali quella relativa ai trasferimenti a favore del Fondo ordinario delle università e quella relativa alle risorse destinate alla ricerca;
tenuto conto che in ordine al blocco del turn-over, previsto dall'articolo 66, comma 13, appare non coerente l'estensione dei limiti previsti anche al personale ricercatore, soprattutto nel quadro delle azioni tuttora in corso per il reclutamento dei giovani in attuazione del Piano straordinario, ai sensi dell'articolo 1, commi 648 e 650, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, considerato che le relative risorse consentono infatti di assumere nel triennio 2008-2010 circa 3000 unità di personale così invertendo il trend degli anni passati e allargando la base delle attuali dotazioni organiche;
considerato infine che la limitazione delle assunzioni per effetto del turn over previste dell'articolo 66, comma 13, nei confronti delle Università - a differenza delle altre categorie del pubblico impiego coinvolte nella riduzione - non assicura la copertura delle retribuzioni per quanti restano in servizio per i costi in crescita previsti da previsioni di legge;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 15, dopo aver integrato la rubrica dell'articolo con un riferimento anche ai testi universitari, occorre esplicitare il coordinamento con la normativa vigente in materia di comodato e di noleggio, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dell'articolo 1, commi 628 e 629, della legge n. 296 del 2006, e occorre inoltre prevedere meccanismi normativi idonei a garantire che venga tutelato il diritto d'autore; sempre all'articolo 15, nel favorire l'adozione di libri di testo in forma mista (a stampa e on-line) anche ai fini della fruizione da parte degli studenti di materiale didattico multimediale, appare necessario che non venga meno la qualità dei processi formativi e dei loro strumenti fondamentali, cioè i libri, garantendo comunque, una piena utilizzabilità degli stessi da parte degli studenti; siano inoltre previsti investimenti dello Stato, degli editori e delle famiglie, per la diffusione delle nuove tecnologie - hardware, software, connessioni, piattaforme, consumi energetici, vettori - e per l'offerta sul mercato di nuovi prodotti editoriali, precisando in particolare il ruolo delle scuole nel rapporto tra editori ed utenti e con riferimento ai diritti d'autore;
2) in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 16 , considerato che gli effetti della manovra sul sistema appaiono non sufficientemente definiti, atteso che il comma 14 non scioglie il nodo della applicazione - e in che misura - ai nuovi soggetti giuridici (Fondazioni) delle norme dell'ordinamento universitario, appare necessario che la norma trovi attuazione mediante lo strumento regolamentare predisposto dal Ministero competente da adottarsi previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la CRUI e il CUN;
3) si ritiene inoltre necessario, all'articolo 44, escludere qualsiasi riduzione delle risorse destinate ai contributi diretti per il settore dell'editoria, così come previsto alla missione 015 del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'elenco n. 1, nonché garantire il diritto soggettivo ai contributi attraverso coerenti disposizioni finanziarie che assicurino la copertura del relativo fabbisogno di spesa, stabilendo altresì l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo regolamento di delegificazione; regolamento che deve assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di certezza nella quantificazione ed erogazione dei contributi;
4) con riferimento all'articolo 64, appare necessario che:
a) la riduzione dell'organico del personale ATA non sia calcolata su tutti i profili del personale, escludendo le figure amministrative necessarie allo sviluppo dell'autonomia;
b) i tempi previsti per la predisposizione del «piano programmatico di interventi» di cui al comma 3 siano raddoppiati al fine di consentire anche un esame approfondito da parte del Parlamento;
c) nel Piano programmatico di cui al comma 3 sia previsto l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e, in via transitoria, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 della legge n. 296 del 2006;
d) la predisposizione dei regolamenti di cui al comma 4 preveda il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
e) con riferimento ai criteri indicati al comma 4, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso abbiano come obiettivi una maggiore flessibilità nell'utilizzo del personale e una consistente riduzione delle discipline, in modo da orientare il curricolo nazionale sulle otto competenze di base indicate dall'Europa;
f) i piani di studio e i relativi quadri orari comprensivi delle attività opzionali dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore tengano conto dell'organizzazione prevista per il secondo ciclo dal decreto legislativo n. 226 del 2005;
g) la riforma degli istituti tecnici e professionali consenta di ridurre complessivamente il numero degli indirizzi, di eliminare le duplicazioni dei percorsi, di ridurre significativamente le ore di lezioni teoriche a favore di attività laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro, armonizzando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 226 del 2005 con quelle contenute nel decreto legge n. 40 del 2007;
h) l'allocazione delle risorse umane alle scuole risponda al rapporto di flessibilità dei curricoli, limitando alla competenza dello Stato l'assegnazione del personale relativa all'80 per cento del curricolo nazionale e alla competenza delle scuole il restante 20 per cento di curricolo dell'autonomia;
i) la revisione dei criteri per la formazione delle classi consenta di assegnare le risorse umane alle scuole partendo dal numero degli alunni, dalla tipologia dell'offerta formativa e lasciando alle scuole la piena autonomia organizzativa delle classi medesime (per età e/o per livelli di competenza o secondo altre scelte dettate dai bisogni degli studenti);
j) nella rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria siano valorizzati i principi di flessibilità e di personalizzazione dei piani di studio previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2004;
k) al comma 9 sia prevista una ulteriore quota delle economie di spesa di cui al comma 6, pari ad almeno il 20 per cento delle medesime economie, destinata al miglioramento della qualità dei servizi scolastici ed al miglior funzionamento delle scuole e ai finanziamenti destinati alle scuole paritarie, incrementando sia le spese di parte corrente sia le spese in conto capitale;
7) in ordine al blocco del turn-over, previsto dall'articolo 66, comma 13, si rende necessario escludere totalmente dal blocco il reclutamento dei ricercatori almeno per quegli atenei il cui rapporto assegni fissi/FFO risulti inferiore all'80 per cento al 31 dicembre 2007, rapportando la limitazione delle altre assunzioni alla spesa complessiva e non al numero delle unità cessate;
8) appare necessario, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 72 non si applichino al personale della scuola e, in particolare, quelle del comma 11 ai dirigenti scolastici,
e con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di ridurre i tagli alle dotazioni finanziarie delle missioni, previste dall'articolo 60 con particolare riferimento ai settori giovani e sport e comunicazione, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; ricerca e innovazione, istruzione scolastica e istruzione universitaria nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistici nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sarebbe opportuno prevedere anche per il comparto universitario la copertura annuale degli incrementi retributivi del personale docente e tecnico amministrativo.
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1386, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
considerato che il decreto-legge si pone il condivisibile obiettivo di offrire misure di stimolo per la crescita della produttività e della competitività dell'economia nazionale, sia attraverso interventi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa «a costo zero» sia attraverso importanti iniziative di incentivazione del sistema produttivo e di investimento per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese;
rilevato che il provvedimento contiene una serie di significative e condivisibili misure in materia ambientale, edilizia e infrastrutturale, in ordine alle quali appare utile suggerire taluni interventi integrativi e migliorativi;
esprime
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 7, che individua interventi di strategia energetica nazionale, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, si segnala la necessità di prevedere forme di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che evitino un irragionevole accentramento delle proposte operative all'interno del solo Ministero dello sviluppo economico, considerato anche che il comma 2 dell'articolo citato prevede la positiva e condivisibile convocazione di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, d'intesa tra i due Ministri competenti; appare, pertanto, indispensabile una più attiva partecipazione dello stesso Ministero dell'ambiente nelle politiche energetiche in questione, nonché la necessaria consultazione con le Commissioni parlamentari competenti e con la Conferenza unificata;
2) si valuti l'opportunità di circoscrivere con maggiore cautela - anche mediante l'introduzione di eventuali misure preventive di verifica e monitoraggio ambientale da parte dei soggetti competenti e l'acquisizione del parere delle regioni interessate - la portata applicativa dell'articolo 8, volto a riaprire, nel caso in cui si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali;
3) con riferimento agli interventi previsti, ai sensi dell'articolo 11, in relazione al piano nazionale di edilizia abitativa, preso atto anche del ruolo preminente assunto dalle regioni e della necessità di salvaguardarne le competenze in materia di politiche per la casa, nonché dell'esigenza di definire correttamente il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di urbanistica e di programmazione territoriale, si raccomanda di impostare le relative procedure in modo da assicurare tempi certi di realizzazione delle misure disposte dal provvedimento, che non si limiti esclusivamente all'indicazione di un termine per la trasmissione della proposta di piano nazionale alla Conferenza unificata; appare, inoltre, opportuno assicurare la non esclusività dello strumento della finanza di progetto come unica modalità attuativa del «piano casa», anche per evitare la totale «finanziarizzazione» del settore con l'esclusione di qualsiasi ruolo degli enti locali;
4) all'articolo 11, al comma 2, appare opportuno chiarire la definizione di «immigrati regolari», introducendo un esplicito richiamo alla legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni;
5) all'articolo 11, all'alinea del comma 3, occorre chiarire la tipologia degli interventi da realizzare per il recupero del patrimonio abitativo esistente, introducendo, a tal fine, un esplicito richiamo agli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
6) al medesimo articolo 11, al comma 5, si valuti l'opportunità di modificare la lettera c), nel senso di inserire, dopo le parole: «e strumenti di incentivazione del mercato della locazione», le seguenti parole: «e previsione, anche in via graduale e progressiva, di una imposizione sostitutiva sui redditi derivanti da locazione», anche in modo da rispondere, da un lato, all'esigenza di un forte rilancio dell'affitto e coniugare, dall'altro, l'emersione di contratti illegali di locazione e il ripristino di una nozione di redditività degli stessi;
7) all'articolo 11, al comma 6, occorre chiarire e fare riferimento alla definizione di alloggio sociale prevista nella legge 8 febbraio 2007, n. 9, e nel decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in termini di modifica degli aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità europea;
8) all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di precisare che - nel ripristino delle convenzioni con i contraenti generali per i progetti di alta velocità ferroviaria - sono comunque
assicurate procedure di evidenza pubblica per il ricorso ai subappalti e agli affidamenti a terzi dei relativi lavori;
9) all'articolo 13, che propone misure per la valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti, si raccomanda di assicurare che la gestione di tali alienazioni e i relativi prezzi di cessione non fuoriescano dal solco tracciato dalla legge n. 560 del 1993, considerati anche i rilevanti profili di competenza regionale sulla materia e la necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale nella soluzione dell'emergenza abitativa, tradizionalmente sottesi agli interventi di edilizia residenziale pubblica;
10) all'articolo 26, che dispone la soppressione generalizzata di una serie di enti pubblici non economici, appare necessario scongiurare che tale intervento possa portare alla soppressione del Club Alpino Italiano (CAI), considerato anche l'elevato valore sociale e ambientale delle attività da questo svolte e il regime di sostanziale volontarietà con cui tale ente opera nella sua quotidiana azione di salvaguardia e valorizzazione dei territori dell'arco alpino;
11) all'articolo 28, che prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare un richiamo alla specifica finalità di garantire il rafforzamento del sistema dei controlli e del monitoraggio in campo ambientale, secondo principi di efficienza e funzionalità degli apparati tecnici preposti; al contempo, si verifichino con attenzione i profili di riorganizzazione delle risorse umane esistenti negli enti soppressi;
12) all'articolo 30, pur accogliendo il principio della massima semplificazione nel settore ambientale, si raccomanda di inserire apposite modifiche al testo, che richiamino il rispetto della normativa comunitaria in materia e non rendano drasticamente alternativi tra di loro l'attuale sistema di autorizzazioni e controlli pubblici, che va comunque preservato, e il sistema volontario di certificazione della qualità ambientale delle aziende;
13) all'articolo 63, commi 12 e 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare ulteriormente, in misura compatibile con l'equilibrio della finanza pubblica, i fondi per il trasporto pubblico locale;
14) si valuti, infine, l'esigenza di espungere dall'elenco delle abrogazioni contenute nell'allegato A (richiamato dall'articolo 24) la legge 12 agosto 1993, n. 317, e successive modificazioni, considerato che essa continua a regolare la materia della ricostruzione post-bellica, tuttora oggetto di controversie giudiziarie non concluse.
La IX Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza e la perequazione tributaria» (n. 1386 Governo);
considerato, in termini generali, che il provvedimento in titolo reca le misure necessarie ed urgenti affinché, oltre alla progressiva riduzione, nel corso della legislatura, del livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, fino a giungere ad un saldo positivo pari allo 0,1 per cento del prodotto interno lordo nel 2011, sia assicurata una maggiore crescita economica e sociale, attraverso l'incremento degli investimenti in taluni settori strategici, l'adozione di interventi di snellimento delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere d'acquisto e sul costo della vita e l'assunzione di iniziative per la semplificazione dei rapporti di lavoro;
valutata positivamente, per quanto di competenza della IX Commissione, la previsione dettata dall'articolo 2, in ordine alla semplificazione delle procedure amministrative connesse agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica;
apprezzate inoltre le iniziative che l'articolo 9, mediante il ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, reca al fine di fronteggiare la grave crisi di alcuni comparti produttivi, tra i quali l'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi;
condiviso pienamente, all'articolo 10, l'inserimento degli investimenti in infrastrutture nel settore delle reti di telecomunicazione tra i progetti da considerare prioritari ai fini della ripartizione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;
considerato che l'articolo 12 è volto a novellare il comma 8-sexiesdecies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, al fine di prevedere che, per effetto delle revoche di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, continuano comunque con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A;
preso atto, con riferimento all'articolo 14, comma 1, delle autorizzazioni di spesa relative agli anni 2009-2015 finalizzate alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, nonché, al comma 2, della nomina del sindaco di Milano pro tempore nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente;
rilevata, a tale ultimo proposito, l'esigenza che la IX Commissione, nell'ambito delle iniziative di sua competenza, presti particolare attenzione alle procedure per il finanziamento e la realizzazione delle opere infrastrutturali connesse allo svolgimento dell'EXPO che assumono particolare rilievo per i profili della mobilità e del trasporto;
considerato altresì che l'articolo 26, che dispone la soppressione degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità, potrebbe avere un impatto molto negativo sull'intera rete delle Autorità portuali, il cui ruolo appare strategico e imprescindibile a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, rendendo pertanto opportuno che tali enti siano esclusi dall'ambito di applicazione della citata disposizione;
ritenuto inoltre che all'articolo 40, comma 6, sia opportuno prevedere che gli armatori e le società di armamento effettuino le dovute comunicazioni agli Uffici di collocamento della gente di mare anche avvalendosi di dispositivi telematici;
rilevato poi che l'articolo 57 dispone, al comma 3, che, su richiesta delle regioni interessate, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'intera partecipazione detenuta dalla Tirrenia SpA nelle società Caremar, Saremar, Toremar e Siremar Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia e che tale operazione può agevolare la privatizzazione della Tirrenia stessa;
tenuto conto che all'articolo 63, i commi 4 e 5 dispongono, rispettivamente, lo stanziamento di 300 milioni di euro in favore del gruppo Ferrovie dello Stato spa e l'autorizzazione ad ANAS spa ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060;
rilevato in proposito che il tema dei rapporti finanziari tra lo Stato e Ferrovie dello Stato spa e ANAS spa non può continuare ad essere fondato sulla politica dei cosiddetti «interventi tampone», perseguita nelle ultime legislature, ma necessita l'adozione di strumenti che consentano una più oculata attività di pianificazione e controllo dei fondi statali all'uopo destinati;
considerato positivamente che il comma 12 del già richiamato articolo 63 ricostituisce la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, soppressa dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008;
rilevato inoltre che, sempre con riferimento all'articolo 63, il comma 13 demanda la ripartizione delle risorse del predetto Fondo a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, precisando che, a tale fine, si dovrà tenere conto di princìpi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 26, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere le Autorità portuali dall'ambito di applicazione della disposizione volta alla soppressione degli enti pubblici economici aventi dotazione organica inferiore alle cinquanta unità;
b) all'articolo 40, comma 6, valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli armatori e le società di armamento possano effettuare le dovute comunicazioni agli Uffici di collocamento della gente di mare anche avvalendosi di dispositivi telematici.
La X Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del Regolamento, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (n. 1386 Governo),
delibera di esprimere
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 7 del decreto-legge, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere, tra gli obiettivi da conseguire nell'ambito della strategia energetica nazionale, lo sviluppo dell'attività di ricerca sul nucleare (indicando priorità e soggetti istituzionali preposti); l'individuazione di uno o più siti superficiali o sub-superficiali sul territorio nazionale per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività che sono o saranno prodotti dall'esercizio delle centrali nucleari e per lo stoccaggio temporaneo per i rifiuti condizionati ad alta attività che saranno restituiti dal riprocessamento del combustibile irraggiato all'estero, utilizzando le procedure di selezione già definite; la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse e quelle di nuova costruzione; la messa a carico dei soggetti vincitori delle gare di appalto delle spese di decommissioning, permettendo la sottrazione di tali costi dalla componente A2 della bolletta per la fornitura di energia elettrica, con immediati benefici per gli utenti del servizio; l'assegnazione
delle bande di interrompibilità con gara a ribasso, al fine di conseguire un risparmio di risorse che potrebbero essere reinvestite in ammodernamento, interramento delle reti o in nuove linee di approvvigionamento, evitando il collasso del sistema energetico; l'ampliamento degli impianti di termovalorizzazione delle regioni virtuose, che attuano una raccolta differenziata superiore al 35 per cento;
b) valutino le Commissioni l'opportunità di procedere alla soppressione dell'articolo 8 del decreto-legge in relazione allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, in quanto la norma interviene in un contesto territoriale in cui già sono presenti rischi di fenomeni di subsidenza sulle coste, che necessariamente verrebbero ad aggravarsi;
c) valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere disposizioni volte al sostegno del settore del turismo attraverso una minore pressione tributaria e fiscale, nonché una sospensione dei pagamenti dovuti per il canone che grava sulle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzioni di beni e servizi;
d) con riferimento all'articolo 30 del decreto-legge, che prevede che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato i controlli periodici sostituiscano i controlli amministrativi, valutino le Commissioni l'opportunità che tale norma sia estesa anche a impianti, processi e prodotti e che tale certificazione possa essere resa anche da società professionali o da professionisti abilitati;
e) con riferimento all'articolo 34 del decreto-legge, che trasferisce ai comuni le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio in materia di verifica degli strumenti metrici, valutino le Commissioni l'opportunità di ripristinare la normativa vigente, in considerazione delle numerose competenze già attribuite agli enti locali;
f) con riferimento all'articolo 38 del decreto-legge, relativo alla semplificazione amministrativa per l'avvio delle attività d'impresa, valutino le Commissioni l'opportunità di trasferire la funzione di sportello unico alle Camere di commercio; di prevedere la pubblicazione di standard minimi per ciascuna tipologia d'impresa, al fine di realizzare la certezza del diritto; di prevedere che la verifica dell'esistenza dei requisiti sia svolta attraverso conferenza telematica dei servizi; che l'eventuale verifica in loco sia effettuata in un'unica soluzione entro trenta giorni e che i tempi per gli eventuali adeguamenti siano concordati con l'impresa;
g) con riferimento all'articolo 75 del decreto-legge, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere la riorganizzazione interna delle Autorità indipendenti, finalizzata alla riduzione dei costi e all'armonizzazione delle loro funzioni, con la predisposizione di un piano di accorpamento delle Autorità stesse in base alle loro funzioni prevalenti.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1386 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
apprezzata la decisione di recuperare risorse finanziarie attraverso la progressiva eliminazione degli sprechi in ambito sanitario, decisione che dovrà essere mantenuta e rafforzata anche in futuro;
apprezzata altresì la decisione di incrementare i finanziamenti per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 della legge 24 novembre 2003, n. 326;
considerato che il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica potranno rivelarsi utili anche al fine di ottimizzare e rendere più rapido il rapporto tra laboratori di analisi, medici curanti e pazienti;
valutata l'opportunità di escludere il personale medico delle aree dirigenziali dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto-legge in ragione delle peculiari esigenze di tutela della salute dei pazienti e di prevenzione degli errori medici;
ritenuto che le finalità del citato articolo 41, comma 13, possano essere conseguite, relativamente al personale medico, attraverso la contrattazione collettiva,
esprime:
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto-legge affinché gli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003 continuino ad applicarsi al personale medico delle aree dirigenziali;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'accertamento dei falsi invalidi sia conforme alle disposizioni del decreto ministeriale 2 agosto 2007, emanato in applicazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, volta a tutelare le grandi invalidità;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere nell'allegato B le parole da: «e relative contrattazioni collettive» fino
alla fine del periodo dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per quanto riguarda i dipendenti medici del Servizio sanitario nazionale, che le norme per il collocamento a riposo rimangano quelle previgenti.
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1386 del Governo, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
considerato che:
il decreto-legge, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2009-2013, è volto a realizzare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi, in termini di indebitamento netto e di rapporto debito pubblico/PIL, definiti dallo stesso DPEF nonché a determinare una crescita del tasso di incremento del PIL attraverso una serie di interventi idonei a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese;
si tratta di un provvedimento di particolare rilievo, in quanto destinato a definire le linee prioritarie di intervento in campo economico e ad avviare un processo di rilancio delle attività produttive in tutti i settori, condizione indispensabile sia per il risanamento dei conti pubblici sia per garantire la possibilità di interventi equi e sostenibili in campo sociale;
nelle sue linee essenziali, il decreto-legge prevede misure di riduzione della spesa pubblica e di razionalizzazione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, interventi di semplificazione normativa ed amministrativa sia di portata generale sia con riferimento specifico ad alcuni settori chiave, quali quelli del lavoro, del fisco, del processo amministrativo nonché interventi per lo sviluppo economico, con particolare attenzione alle reti infrastrutturali, alla produzione di energia, all'innovazione;
per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione, occorre inquadrare i contenuti del decreto-legge in una prospettiva più ampia, per valutarne l'impatto complessivo sul comparto agricolo nel quadro di una manovra che riguarda l'intera economia del Paese
e che è caratterizzata da una forte spinta alla semplificazione come motore essenziale dello sviluppo;
esprime
con le seguenti osservazioni:
1. si segnala l'esigenza di garantire, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alle proroghe fiscali, adeguata copertura finanziaria per le agevolazioni fiscali per il settore agricolo;
2. si sottolinea la necessità di prevedere misure rivolte allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;
3. si valuti la necessità di prevedere adeguate risorse finanziarie per gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e di escludere dai tagli previsti gli interventi per le calamità naturali e quelli per il soccorso certificato;
4. si segnala l'esigenza di prevedere norme a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;
5. con riferimento all'articolo 28, relativo all'istituzione dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), al quale sono attribuiti i compiti già svolti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, sia specificato che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi, sono salvaguardate le attuali prerogative e competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
6. si segnala la necessità di razionalizzare il sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso la diminuzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e la riassegnazione delle economie di spesa agli investimenti;
7. si valuti la rideterminazione dell'IVA sui cavalli vivi come per gli altri animali di allevamento.
La XIV Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
preso atto che il provvedimento investe una pluralità di settori di intervento al fine di rilanciare il processo produttivo del Paese nell'ambito di una rigorosa gestione della finanza pubblica;
rilevato che molte delle misure introdotte si pongono in linea con gli indirizzi di politica economica e sociale assunti dalle istituzioni comunitarie al fine di migliorare la capacità competitiva del «sistema Europa» rispetto ai Paesi emergenti;
constatato, più in particolare, che il provvedimento delinea una nuova politica di investimenti in innovazione, di controllo sull'aumento dei prezzi al consumo e di definizione di un nuovo piano energetico, considerati tra le priorità politiche in sede comunitaria, e che, al contempo, esso interviene su tematiche sociolavoristiche, quali la flessibilità in termini di orario di lavoro, all'ordine del giorno delle istituzioni comunitarie;
preso atto che il comma 2 dell'articolo 37 interviene sul testo unico in materia di immigrazione, estendendone l'applicazione anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui questo sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, mentre in precedenza l'applicazione ai cittadini comunitari era prevista in presenza di norme a loro più favorevoli,
esprime
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 37 che, così come formulata, sembra poter determinare disparità di trattamento tra cittadini dell'Unione e cittadini di altri Stati, a svantaggio dei primi e a favore dei secondi.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
rilevato che, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici dello sviluppo e del risanamento della finanza pubblica, il provvedimento in esame introduce misure volte a ridurre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e ad assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo (PIL) rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi mirati;
evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e le procedure standard per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali un profilo di competenza di non marginale rilievo;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, prescrivendo una serie di criteri da osservare tra cui il vincolo che il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone di locazione;
constatato al riguardo che tale parametro potrebbe tuttavia risultare non conforme al contenuto di talune leggi regionali sull'edilizia pubblica, con particolare riferimento alla disciplina delle modalità di dismissione del patrimonio immobiliare ed alla specifica definizione del prezzo degli immobili;
valutate le previsioni in materia di liberalizzazioni e di deregolazione, ed in particolare l'articolo 23 del decreto-legge, che, in conformità alla sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale, secondo cui rientra nella competenza delle regioni il profilo dell'offerta formativa pubblica, reca norme tese a stabilire che, in caso di formazione aziendale, i profili formativi dell'apprendistato sono integralmente riconducibili ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando i seguenti criteri di semplificazione: l'attestazione dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati; lo sportello unico è abilitato a rilasciare, in caso di dichiarazione di inizio attività, un titolo autorizzatorio; ai comuni è attribuita la facoltà di esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale; l'immediato avvio dell'attività di impresa è in taluni casi consentito con la dichiarazione di inizio attività; il termine massimo per il rigetto della richiesta ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi è pari a 30 giorni;
rilevato che sulla materia suesposta sussistono profili di competenza delle autonomie territoriali;
evidenziate le disposizioni di cui all'articolo 43 del provvedimento, che, al fine di promuovere gli investimenti e lo sviluppo d'impresa, attribuiscono al Ministro dello sviluppo economico il compito di stabilire con decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali;
considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare l'articolo 46 sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dispone che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
segnalata l'esigenza di attivare adeguate modalità di collaborazione e di coordinamento con il sistema delle autonomie territoriali in un settore strategico quale il comparto delle amministrazioni pubbliche;
apprezzate le previsioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge che appaiono particolarmente rispettose delle competenze regionali in materia di trasporti pubblici di interesse regionale, nella parte in cui si prescrive il conferimento da parte dello Stato alle regioni, di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione nel settore dei servizi marittimi di interesse regionale ed in particolar modo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di servizi di cabotaggio attualmente svolti, sulla base di convenzioni stipulate con lo Stato, dalla Società Tirrenia di navigazione Spa;
preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che introduce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;
considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 60 del testo che, in aggiunta alla considerevole riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, prevede altresì la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, con effetto esclusivo in termini di saldo netto da finanziare per quanto riguarda le quote considerate strumentali al conseguimento degli obiettivi fissati per il rispetto del Patto di stabilità interno nonché l'articolo 62 del provvedimento che preclude alle autonomie territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fino a quando non sia definita la tipologia degli strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati;
evidenziata la previsione di cui all'articolo 77 del testo che delinea il contesto finanziario entro cui saranno definite le disposizioni volte a disciplinare il nuovo patto di stabilità interno per regioni ed enti locali relativamente al triennio 2009-2011;
preso atto del contenuto dell'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria nella parte in cui prescrive che il differenziale fra la spesa ed il livello del finanziamento è coperto dalle regioni con le maggiori entrate proprie del settore sanitario, le partecipazioni delle regioni a statuto speciale e le coperture di bilancio, ivi comprese quelle derivanti dall'attivazione della leva fiscale; che qualora le regioni non provvedessero alla copertura degli eventuali disavanzi sanitari, resta fermo il meccanismo dell'automatismo fiscale e che per gli anni 2010 e 2011 l'accesso delle regioni al maggiore finanziamento è condizionato alla sottoscrizione di una specifica intesa Stato-regioni;
considerate le previsioni di cui all'articolo 81 del decreto, nella parte in cui introducono una ulteriore aliquota di produzione (royalty) a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, nonché, per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'obbligo di versare, a titolo di acconto del valore dell'aliquota (royalty) dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l'anno precedente; rilevato altresì, ai commi da 26 a 28, il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all'1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1o luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13 del decreto-legge, una specifica clausola di salvaguardia delle prerogative regionali, mediante modalità di intesa o consultazione delle regioni, anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine al prezzo di vendita delle unità immobiliari che in base al provvedimento in esame deve risultare proporzionato al valore del canone di locazione;
c) valutino altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità;
d) le Commissioni valutino l'opportunità, in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;
e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire, in relazione agli articoli 60 e 81 del decreto-legge, ove si prefigura la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali e una modifica della disciplina fiscale sulla coltivazione degli idrocarburi, congrui criteri di calcolo affinché, nel contesto di una progressiva attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrate;
f) valutino altresì l'opportunità di prospettare una diversa e più flessibile impostazione delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle maggiormente condivise, anche rendendo meno rigido il relativo termine fissato al 31 luglio 2008 e garantendo una continuità almeno triennale dello stesso patto di stabilità;
g) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di ridefinire il testo dell'articolo 61 in modo da puntualizzare i commi 2 e 3 al fine di evitare il rischio di sovrapposizione del potere di controllo della Corte dei conti sulle funzioni amministrative degli organi delle autonomie territoriali.
TESTO | |
Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. |
1. È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. | 1. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 2. Identico. |
Allegato
All'articolo 1, al comma 1:
all'alinea, le parole: «economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «economico-finanziaria»;
la lettera, identificata per la seconda volta con la lettera a), è ridenominata come lettera: «b)».
All'articolo 2:
al comma 3:
al primo e al secondo periodo, le parole: «Garante per le Comunicazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per le garanzie nelle comunicazioni»;
al primo periodo, le parole: «primo comma, del» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al»;
al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono soppresse;
al comma 5, le parole: «all'articolo 16, comma 7 del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al»;
al comma 8, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
al comma 10, al primo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e, al secondo periodo, dopo le parole: «con le modifiche» è inserita la seguente: «e»;
al comma 13:
al primo periodo, le parole: «n. 380/2001» sono sostituite dalle seguenti: «6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto»;
al secondo periodo, le parole: «Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli»;
al comma 14, ultimo periodo, la parola: «necessita» è sostituita dalla seguente: «necessitano».
All'articolo 3, al comma 1, capoverso comma 6-ter, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «6-bis».
All'articolo 4, al comma 1, le parole: «la valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla valorizzazione»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa può essere autorizzata ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un regolamento che fissi un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti».
All'articolo 5, al comma 1:
al capoverso 198, secondo periodo, le parole: «analizza le segnalazioni» sono sostituite dalle seguenti: «verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni»;
al capoverso 199, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 198»; dopo le parole: «camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati e aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 6:
al comma 3, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «, ad eccezione altresì» sono sostituite dalla seguente: «e»;
al secondo periodo, le parole: «, per altro» sono sostituite dalla seguente: «inoltre».
Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate). - 1. Al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su interventi di rilevanza strategica nazionale, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, definisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che sono già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.
Art. 6-ter. - (Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale). - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i princìpi di cui al presente articolo. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. Costituisce principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013, su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.
Art. 6-quater. - (Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria). - 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale, e in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di
accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione.
3. Il CIPE approva l'intesa di cui al comma 2 e assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi e in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese sono sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro per i rapporti con le regioni.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma 4 costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-ter del presente decreto.
Art. 6-quinquies. - (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";
b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri";
c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,";
d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,".
4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6-sexies. - (Banca del Mezzogiorno). - 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario
in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni "Banca del Mezzogiorno".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;
b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 7:
alla rubrica e al comma 3, la parola: «CO2» è sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica»;
al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) promozione anche della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione»;
i commi quarto, quinto e sesto, contraddistinti con i numeri: «2.», «3.» e «4.», sono rinumerati rispettivamente con i seguenti numeri: «4.», «5.» e «6.».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la regione Veneto,», le parole: «Ministro dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto»;
al comma 2, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 9:
al comma 1, lettera a), le parole: «sono modificate con le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti»;
al comma 2, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto».
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Piano Casa). - 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica
periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di cui agli articoli 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte nel Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione».
All'articolo 12:
al primo comma è premesso il seguente numero: «1.»;
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «per effetto» sono sostituite dalle seguenti: «8-sexiesdecies. Per effetto» e le parole: «Ed i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «e i relativi»;
alla lettera b), le parole: «, 8-duodevicies» sono soppresse;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:
"1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico"».
All'articolo 13:
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e interventi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo economico»;
al comma 1, dopo le parole: «delle infrastrutture» sono inserite le seguenti: «e dei trasporti»;
al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di opzione all'acquisto» sono inserite le seguenti: «, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione,» e dopo le parole: «in favore dell'assegnatario» sono inserite le seguenti: «non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con
decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del medesimo fondo.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla citata legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del Fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 14, al comma 2, primo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis. - (Infrastrutture militari). - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008";
2) le parole: "entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1";
b) al comma 13-ter.2:
1) dopo le parole: "a procedure negoziate con enti territoriali" sono inserite le seguenti: ", società a partecipazione pubblica e soggetti privati";
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze";
c) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:
"13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2".
2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "con gli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati";
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile".
3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, le permute, le valorizzazioni e le gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati;
e) le risorse finanziarie derivanti dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa;
f) le alienazioni e le permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a 400.000 euro;
g) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Le disposizioni delle parti prima e seconda del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 si applicano anche dopo la dismissione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo».
All'articolo 15, al comma 2, le parole: «secondaria superiore» sono sostituite dalle seguenti: «di secondo grado».
All'articolo 16:
al comma 12, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 13, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 17:
al comma 4, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
al comma 5, le parole: «di attuazione del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318».
All'articolo 18, al comma 1, le parole: «all'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata» e le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165».
All'articolo 20:
al comma 3, le parole: «il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è così sostituito: "Al» sono sostituite dalle seguenti: «la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituita dalla seguente: "a) al»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155»;
al comma 7, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; dopo le parole: «a fronte di una pluralità di domande» sono inserite le seguenti: «o di azioni esecutive»; la parola: «frazionino» è sostituita dalla seguente: «frazionano»; le parole: «di attuazione del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368»;
al comma 8, le parole: «l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7»;
al comma 9, le parole: «sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti» sono sostituite dalle seguenti: «sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a pena di improcedibilità della domanda»;
al comma 10, dopo le parole: «soggiornato legalmente» sono inserite le seguenti: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
al comma 12, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: «aggiungere le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si interpreta nel senso che le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sono determinate da condizioni oggettive quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - (Indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni".
1-quater. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal comma 1-ter del presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 2, le parole: «aggiungere le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;
al comma 3, le parole: «aggiungere le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»; alle parole: «fatte salve» è premesso il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «sul piano nazionale» è aggiunto il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la conversione a tempo indeterminato del rapporto ivi prevista si applica esclusivamente alle fattispecie regolate dalle medesime disposizioni, trovando applicazione nei casi di violazione degli articoli 1, 2 e 4 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 2001, e successive modificazioni, l'articolo 1419, primo comma, del codice civile».
All'articolo 22:
al comma 2, dopo le parole: «comma 4-bis» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;
al comma 3, la parola: «lettera» è sostituita dalla seguente: «lettere».
All'articolo 23:
al comma 3, le parole: «aggiungere le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;
al comma 4, le parole: «aggiungere le seguenti parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti periodi»;
al comma 5:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999»;
alla lettera b), le parole: «commi 3 e 4, del» sono sostituite dalle seguenti: «commi terzo e quarto, del regolamento di cui al».
Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - (Servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i princìpi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di:
a) società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti prescritti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;
b) società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in mercati regolamentati, partecipate dall'ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio e le modalità di liquidazione del socio al momento della scadenza dell'affidamento del servizio.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato, e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
6. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società di cui al comma 3, lettera b), quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo adeguamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione di imprese estere alle gare;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione dei servizi pubblici locali in regime d'esclusiva, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 24:
al comma 1, la parola: «sessantesimo» è sostituita dalla seguente: «centottantesimo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A».
All'articolo 25:
al comma 1, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 3, dopo le parole: «10 gennaio 2006, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,».
L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, e 30 marzo 2004, n. 92, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 dicembre 2008, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa"».
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis. - (Soppressione dell'Unità per il monitoraggio). - 1. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 1».
All'articolo 27, al comma 2, le parole: «dalla data di conversione del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: «Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
al comma 2, le parole: «L'IRPA» sono sostituite dalle seguenti: «L'ISPRA» e le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;
al comma 3, le parole: «dell'IRPA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ISPRA»;
al comma 4, le parole: «Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
al comma 5, le parole: «dell'IRPA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ISPRA»;
al comma 6, dopo le parole: «Dall'attuazione» sono inserite le seguenti: «dei commi da 1 a 5»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali»;
al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 10 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7» e, al secondo periodo, le parole: «è garantita» sono sostituite dalle seguenti: «è garantito»;
al comma 10, dopo le parole: «all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 11, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 12, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 13, dopo le parole: «Dall'attuazione» sono inserite le seguenti: «dei commi da 7 a 12» e le parole: «, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 11,» sono soppresse.
All'articolo 29:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «34 del» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;
al capoverso 1-bis, dopo le parole: «47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 4, capoverso, alle parole: «La notificazione» è premesso il seguente numero: «2.» e i successivi capoversi, identificati con i numeri: «1)», «2)», «3)», «4)», «5)» e «6)», sono rispettivamente contraddistinti con le seguenti lettere: «a)», «b) », «c)», «d)», «e)» e «f)»;
al comma 5, le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 30:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria»;
al comma 3, le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse e le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: «L'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 3» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identità rilasciate a partire dal 1o gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono"»;
al comma 2, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 32, comma 1:
alla lettera a), le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro» e le parole: «euro 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»;
alla lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso».
All'articolo 33:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «della Repubblica italiana» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «nella presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «8-bis del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «n. 322 del 1998» sono sostituite dalle seguenti: «22 luglio 1998, n. 322,»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 6, le parole: "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole: "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa".
L'articolo 34 è soppresso.
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
al comma 2, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico» e le parole: «è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «, è abrogato»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni».
All'articolo 36, al comma 1, le parole: «della legge 4 dicembre 2007, n. 244» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e la parola: «sostituiti» è sostituita dalla seguente: «sostituite».
Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie). - 1. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario
che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo».
All'articolo 37, al comma 1, le parole: «della solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche sociali» e dopo le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,».
All'articolo 38:
al comma 2, le parole: «seconda comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma» e le parole: «lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere m) e p),»;
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «semplificazione normativa,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «per le attività produttive di cui al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
alla lettera a), dopo le parole: «lettera c)» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40» e le parole: «per conto» sono sostituite dalle seguenti: «in luogo»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa, di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative all'attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma»;
alla lettera b), le parole: «direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov", che assume la denominazione di "impresainungiorno"»;
alla lettera f), la parola: «d.i.a.» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazione di inizio attività»;
al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa,» sono inserite le seguenti: «e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,» e le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;
al comma 5, le parole: «del decreto-legge n. 4 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,».
All'articolo 39:
al comma 2, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
al comma 6, terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma»;
al comma 8, dopo le parole: «dell'articolo 23 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «dall'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, primo comma»;
al comma 10:
all'alinea, le parole: «soppressi, e» sono sostituite dalla seguente: «abrogati,»;
alla lettera a), alle parole: «regio decreto» sono premesse le seguenti: «regolamento di cui al»;
alla lettera c) e alla lettera e), alle parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono premesse le seguenti: «testo unico di cui al»;
alla lettera h), alle parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono premesse le seguenti: «regolamento di cui al»;
alla lettera i), le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
alla lettera k) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«12-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 608, come sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite dalle seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».
All'articolo 40:
al comma 1, capoverso, alle parole: «1. Per lo svolgimento» sono premesse le seguenti: «Art. 5. - (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). -»;
al comma 2, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al comma 3, lettera a), le parole: «sono abrogate» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse»;
al comma 4, le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»;
al comma 6, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324».
All'articolo 41:
ai commi 1, 2, 3, e 4, le parole: «inserire le parole», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte le seguenti»;
al comma 7, alle parole: «Le disposizioni» è premessa la seguente cifra: «1.» e le parole: «In assenza di specifiche disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni»;
al comma 11, la parola: «eliminare» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sono soppresse»;
al comma 12, la parola: «eliminare» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «sono soppresse»;
al comma 13, le parole: «decreto legislativo 2003, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66».
All'articolo 42:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «rispetto del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
alla lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, le parole: «Fuori dai casi sopra previsti,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dal comma 6,»;
alla lettera b), numero 4), capoverso, primo periodo, le parole: «Fuori dai casi sopra previsti,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come, rispettivamente, da ultimo modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
All'articolo 43:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura,»;
alle lettere b) e c), le parole: «dell'eventuali opere», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle eventuali opere»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «Ministero per lo sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 4, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3», le parole: «Ministero per lo sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e lo sviluppo d'impresa Spa»;
al comma 5, le parole: «dell'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 7, dopo le parole: «dall'Agenzia» è inserita la seguente: «nazionale» e dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «e lo sviluppo d'impresa Spa»;
è aggiunto, in fine il seguente comma:
«7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009».
All'articolo 44:
al comma 1, alinea, le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
è aggiunto in fine il seguente comma:
«1-bis. In sede di prima applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione e a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori viene riferito all'anno 2007, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 45:
alla rubrica, le parole: «Commissione spesa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione tecnica per la finanza pubblica»;
al comma 2, le lettere: «a) a)», «b) b)», «c) c)», «d) d)» ed «e) e)» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «a)», «b)», «c)», «d)» ed «e)»;
al comma 3, terzo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e la parola: «iscritti» è sostituita dalla seguente: «iscritte».
All'articolo 46:
al comma 1:
all'alinea, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
al capoverso, ultimo periodo, le parole: «è abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso»;
al comma 3, capoverso, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «degli enti locali».
Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. - (Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali) - 1. Al fine di valorizzare le professionalità interne
alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate a un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2».
All'articolo 51:
al comma 1, prima delle parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 5, lettera a), capoverso, prima delle parole: «decreto del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».
All'articolo 52, al comma 1, le parole da: «Dopo l'articolo 227» fino a: «Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 227, è aggiunto il seguente capo: "Capo VI-bis"».
All'articolo 54:
al comma 2, dopo le parole: «articolo 2, comma 1,» sono inserite le seguenti: «della legge 24 marzo 2001, n. 89,» e le parole: «, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b).» sono soppresse;
al comma 3, lettera a), le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma» e le parole: «le prime tre» sono sostituite dalle seguenti: «: le prime tre».
All'articolo 55:
al comma 1, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» e le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 2, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 56, al comma 1, le parole: «dopo la sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della sua entrata in vigore».
All'articolo 57:
al comma 1, le parole: «n. 422 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,»;
al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 4, dopo le parole: «possono affidare» è soppressa la virgola.
All'articolo 58:
al comma 1, le parole: «Piano delle Alienazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Piano delle alienazioni e valorizzazioni»;
al comma 2, le parole: «Piano delle Alienazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Piano delle alienazioni e valorizzazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente»;
al comma 3, le parole: «Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il Piano di cui al comma 1», le parole: «hanno effetto» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto» e la parola: «producono» è sostituita dalla seguente: «produce»;
al comma 5, le parole: «negli elenchi di cui ai commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nel Piano di cui al comma 1»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «negli elenchi di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nel Piano di cui al comma 1»;
al secondo periodo, le parole: «del suddetto articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001»;
al terzo periodo, dopo le parole: «comma 5» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001»;
al comma 7, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 8, le parole: «negli elenchi di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nel Piano di cui al comma 1»;
al comma 9, le parole: «negli elenchi di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel Piano di cui al comma 1».
All'articolo 59, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento».
All'articolo 60:
al comma 2, le parole: «aventi natura obbligatoria,» sono sostituite dalle seguenti: «aventi natura obbligatoria;» e le parole: «delle imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta sul reddito»;
al comma 6, primo periodo, la parola: «ciascun» è sostituita dalla seguente: «ciascuno»;
al comma 7, le parole: «di patto di crescita e stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del patto di stabilità e crescita dell'Unione europea»;
al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della
dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93»;
al comma 11, la parola: «relative» è sostituita dalla seguente: «relativa»;
al comma 14, secondo periodo, le parole: «dalle misure» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure».
Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:
«Art. 60-bis. - (Ulteriori misure di riduzione della spesa e abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza,
per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.
7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica, ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, si conformano al principio di riduzione della spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. Il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti. La medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le indennità di funzione e i gettoni di presenza previsti dall'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista dal comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni e a 50 milioni di euro annui per le province.
12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "al 70 per cento" e: "al 60 per cento";
b) al secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma".
13. Le disposizioni introdotte dal comma 12 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi, nonché i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale e agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative e all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità
interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro, non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno, costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno e i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. A decorrere dall'anno 2009, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 50 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2009;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 e al numero 2) della lettera b) del comma 20, possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, il Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17 e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli".
27. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è emanato entro il 30 settembre 2008. Il predetto decreto si applica anche nei confronti dei direttori generali e degli incaricati di funzioni dirigenziali di livello generale delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'Agenzia del demanio. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, al fine di assicurare la riduzione della spesa per gli incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i contratti individuali aventi ad oggetto la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, relativi a incarichi conferiti ovvero comunque rinnovati presso tutti gli enti e le agenzie destinatari del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono, in via provvisoria, un trattamento accessorio non superiore né al trattamento accessorio percepito dal precedente titolare dell'incarico né a quello comunque percepito dal dirigente interessato.
28. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 27 è emanato sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto sono stabiliti anche i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto
individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparati, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri:
a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni;
b) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti in corso alla data di pubblicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, recedere dal contratto o rinunciare al compenso o alla parte di esso che determina il superamento del limite;
c) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
29. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:
"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico"».
All'articolo 62:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione»;
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «del regolamento di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» e dopo le parole: «all'articolo 1, comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»;
dopo il secondo periodo, le parole: «E comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti di cui al presente comma è esclusa la possibilità di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza»;
al comma 2, le parole: «Commissione nazionale delle società e della borsa» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per le società e la borsa» e le parole: «degli strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti relativi a strumenti finanziari»;
al comma 3, la parola: «quelle» è soppressa;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate"»;
alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» sono inserite le seguenti: «dell'uso degli strumenti derivati e».
All'articolo 63:
al comma 8, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;
al comma 10, le parole: «e di 2.740 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2.340 milioni» e le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Il Fondo è inoltre ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011»;
il comma 11 è soppresso;
al comma 12:
al primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;
al terzo periodo, dopo le parole: «comma 306» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
al quarto periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;
al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei» e le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrato con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.
13-ter. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».
Dopo l'articolo 63 sono inseriti i seguenti:
«Art. 63-bis. - (Cinque per mille). - 1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2009.
6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendincontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Art. 63-ter. - (Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze). - 1. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonché al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni"».
All'articolo 64:
al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili»;
al comma 4:
alla lettera d. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»;
dopo la lettera f. sono aggiunte le seguenti:
«f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di conseguire il migliore impiego delle risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
4-ter. Le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a. ed e. del comma 4».
All'articolo 65, al comma 1, le parole: «In coerenza al» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con il».
All'articolo 66:
al comma 10, la parola: «asseverata» è sostituita dalla seguente: «asseverate»;
al comma 13, quinto periodo, le parole: «della legge n. 537 del 1993» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;
al comma 14, primo periodo, le parole: «di cui alla» sono sostituite dalla seguente: «, della».
All'articolo 67:
al comma 1, dopo le parole: «28 marzo 1997, n. 79» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,»;
al comma 2, le parole: «n. 165 del 2001,» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165,»;
al comma 3, le parole: «di cui all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato B»;
al comma 5:
all'alinea, primo periodo, le parole: «, della legge 266 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
al capoverso 189, le parole: «del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo».
All'articolo 68:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «comma 2-bis del citato» sono inserite le seguenti: «articolo 29 del»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «a quelli forfetari od onnicomprensivi» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e»;
al comma 4, le parole: «l'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «la data di entrata in vigore»;
al comma 6, lettera b), dopo le parole: «10 gennaio 2006, n. 2, convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente, che può delegarle a un sottosegretario di Stato».
L'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Art. 69. - (Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio nei limiti del 2,5 per cento, prevista dai rispettivi ordinamenti, è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.
2. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 effettua passaggi di qualifica comportanti una valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.
5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244».
All'articolo 70:
al comma 1, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni»;
al comma 2, dopo le parole: «articoli 43 e 44 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa».
All'articolo 71:
al comma 3, secondo periodo, la parola: «è» è sostituita dalla seguente: «sono»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e di addestramento».
All'articolo 72:
al comma 3, secondo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
al comma 8, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite le seguenti: «previa delibera del Consiglio dei Ministri».
All'articolo 73:
al comma 1:
alla lettera b), la parola: «da» è sostituita dalle seguenti: «dalla seguente:»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze"»;
al comma 2, lettera b), le parole: «dopo le parole predetti risparmi,» sono soppresse.
All'articolo 74:
al comma 1, alinea, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2008»;
al comma 3, le parole: «degli uffici territoriali di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «delle prefetture-uffici territoriali del Governo»;
al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri, possono essere computate anche le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, entro i termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso, per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché delle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 66, comma 6, del presente decreto»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione».
L'articolo 75 è soppresso.
All'articolo 76:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci»;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;
alla lettera b), le parole: «del decreto legislativo n. 267 del 2000» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano a un'altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «camere di commercio», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura».
All'articolo 77, al comma 2, le parole: «alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto».
Dopo l'articolo 77 sono inseriti i seguenti:
«Art. 77-bis. - (Fondo unico regionale). - 1. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 1. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 77-ter. - (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare, per gli enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-quater per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino all'emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dal citato articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
Art. 77-quater. - (Patto di stabilità interno per gli enti locali). - 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere
dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero.
Art. 77-quinquies. - (Modifiche della tesoreria unica) - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e alle agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione, rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione all'IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e
all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'intesa, espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile, indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione, e ne dà comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:
"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano".
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del 20 per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.
Art. 77-sexies. - (Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa) - 1. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati del SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti agli obblighi relativi al SIOPE».
All'articolo 78:
al comma 1, le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Titolo VIII del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».
All'articolo 79:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico «Bambino Gesù», preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale, previa definizione di un procedimento programmatorio con la regione Lazio secondo le modalità di cui all'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, reso esecutivo dalla legge 18 maggio 1995, n. 187. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi
e dalle intese intervenuti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, a integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
2) la fissazione dei parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1);
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.
1-ter. Qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1-bis entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «lettera a),» sono soppresse e le parole: «dell'articolo 50, della» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla».
Dopo l'articolo 79 sono inseriti i seguenti:
«Art. 79-bis. - (Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale). - 1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione e approvazione
dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento e il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogato".
Art. 79-ter. - (Revisione normativa del sistema delle tariffe e potenziamento degli strumenti di programmazione regionale). - 1. All'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei princìpi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, recante 'Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994".
2. All'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici contratti di cui all'articolo 8-quinquies".
3. Al comma 3, lettera b), dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,".
4. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche, comprese le aziende ospedaliero-universitarie,";
b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalità di assistenza" è aggiunto il seguente periodo: ". Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati";
c) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì contratti con gli istituti, enti e ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Ai predetti accordi e contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).
2-quinquies. In caso di mancata stipula dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso".
5. Il comma 2 dell'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze".
Art. 79-quater. - (Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario). - 1. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui all'articolo 79, comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del Servizio sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle informazioni di cui alla medesima lettera a), prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al Servizio sanitario nazionale e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale e aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS)».
All'articolo 80:
al comma 1, le parole: «di previdenza» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza»;
al comma 2, dopo le parole: «l'articolo 5, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
al comma 7, dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e le parole: «della amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni».
All'articolo 81:
i commi da 1 a 15 sono soppressi;
il comma 16 è sostituito dal seguente:
«16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica»;
dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata»;
al comma 17, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007»;
al comma 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16»;
al comma 19, capoverso Art. 92-bis, comma 2, le parole: «n. 1602/2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1606/2002»;
al comma 23, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito»;
i commi 26, 27 e 28 sono soppressi;
i commi 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:
«29. È istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo è alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico»;
il comma 31 è soppresso;
i commi 32 e 33 sono sostituiti dai seguenti:
«32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32»;
dopo il comma 33 è inserito il seguente:
«33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione»;
il comma 34 è sostituito dal seguente:
«34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa»;
al comma 38, le parole: «ai commi da 29 a 31» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 29»;
dopo il comma 38 sono aggiunti i seguenti:
«38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrata, a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo Fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009».
All'articolo 82:
al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: «in capo ai soggetti» sono inserite le seguenti: «di cui al periodo precedente»;
ai commi 2 e 4, le parole: «a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
al comma 5, le parole: «per il medesimo periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «per il medesimo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007»;
al comma 12, le parole: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte sui redditi»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008"»;
al comma 14, lettera a), le parole: «esenti di cui all'articolo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma,»;
al comma 17, al primo periodo, le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto»; dopo le parole: «articolo 37 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 18 del presente articolo» e, al quarto periodo, le parole: «in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo»;
al comma 18:
all'alinea, le parole: «è dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti»;
alla lettera a), le parole: «nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
alla lettera b), le parole: «e, in ogni caso, se il fondo è istituito» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni caso il fondo sia istituito»; le parole: «al di fuori dell'esercizio dell'impresa,» sono soppresse; le parole: «da persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «da una o più persone fisiche» e le parole: «e da trust di cui siano disponenti o beneficiari» sono sostituite dalle seguenti: «e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti»;
dopo il comma 18 è inserito il seguente:
«18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo è dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni»;
il comma 19 è sostituito dal seguente:
«19. La società di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente»;
al comma 20, primo periodo, le parole: «delle condizioni indicate» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti indicati» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio»;
dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto»;
al comma 22, capoverso 5-quater, le parole: «che detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi»; dopo le parole: «articolo 37 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi primo e secondo»;
dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:
«24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option".
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 25, le parole: «articolo 1, commi da 29 a 31» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto,»;
al comma 27, capoverso 3, dopo le parole: «delle società cooperative e loro consorzi» sono inserite le seguenti: «, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,»;
dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:
«29-bis. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "degli enti cooperativi" sono inserite le seguenti: "il cui volume di affari è superiore a un milione di euro";
b) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'ente e per asseverazione dal presidente del collegio sindacale"».
All'articolo 83:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro»;
al comma 7, dopo le parole: «attività svolte» sono inserite le seguenti: «in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6»;
al comma 8, le parole: «lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 7)»;
al comma 9, le parole: «elementi segnaletici» sono sostituite dalle seguenti: «elementi indicativi»;
al comma 13, alinea, sono aggiunte le seguenti parole: «, sono apportate le seguenti modificazioni»;
al comma 15, dopo le parole: «comma 7, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 17, le parole: «introdotte dal» sono sostituite dalla seguente: «del»;
al comma 18, capoverso Articolo 5-bis:
al comma 2, le parole: «alla data della notifica» sono sostituite dalle seguenti: «alla data della consegna»; le parole: «al competente Ufficio delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate»; le parole: «al Reparto della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo»; le parole: «alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso»; e le parole: «articolo. 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7»;
al comma 3, le parole: «le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:
«18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;
b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.
18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
al comma 19, le parole: «a far corso» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»; dopo le parole: «vengono elaborati» sono inserite le
seguenti: «, sentite le associazioni professionali e di categoria,» e le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
al comma 22, le parole: «fondo speciale istituito con l'articolo 1, comma 29» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto»;
dopo il comma 23 sono inseriti i seguenti:
«23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria".
23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati"»;
il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonché alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita»;
i commi 26, 27 e 28 sono soppressi;
dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:
«28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa
scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali," sono soppresse.
28-ter. Le disposizioni del comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento";
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta".
28-quinquies. Le disposizioni del comma 28-quater entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni introdotte dal comma 28-quater».
Dopo l'articolo 83 sono inseriti i seguenti:
«Art. 83-bis. - (Procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione). - 1. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.
2. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 1 dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla sua emanazione.
4. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi dei commi 2 e 3 e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.
5. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.
Art. 83-ter. - (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi). - 1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 296, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.
Art. 83-quater. - (Disciplina transitoria per l'adeguamento dei corrispettivi dovuti per i costi del carburante nei contratti di trasporto). - 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per
i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.
2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi dell'articolo 83-ter, comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.
3. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo 83-ter, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
4. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi dell'articolo 83-ter, comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.
5. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui all'articolo 83-ter, comma 2.
6. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 5, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile.
7. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 5 e 6. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
8. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-ter, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui all'articolo 83-ter, comma 2, è pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
9. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1o luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato.
Art. 83-quinquies. - (Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore). - 1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salva diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Art. 83-sexies. - (Sanzioni). - 1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui all'articolo 83-quater, commi 4, 5, 6 e 7, consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefìci fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.
2. Le sanzioni indicate al comma 1 sono applicate dall'autorità competente.
3. Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 1 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.
Art. 83-septies. - (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti). - 1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono princìpi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea".
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione previsti dal comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
6. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
Art. 83-octies. - (Utilizzo delle somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto). - 1. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 2, 3, 4 e 6 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.
2. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.
3. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
4. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia
pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 2, 3 e 4, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 3, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 7.
6. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4 e 6, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Art. 83-novies. - (Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.
Art. 83-decies. - (Coordinamento del servizio nazionale di riscossione). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";
b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1"».
All'articolo 84:
al comma 1, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»; le parole: «81, 82 del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «79, comma 2, 81 e 82, comma 16, del presente decreto,» e le parole: «presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis dell'articolo 70, pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-quinquies. All'onere derivante dal comma 5-bis dell'articolo 71, pari a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-sexies. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244».
All'Elenco 1, dopo le parole: «Elenco 1» sono inserite le seguenti: «(Articolo 60, comma 1)».
All'Elenco 2, dopo le parole: «Elenco 2» sono inserite le seguenti: «(Articolo 77, comma 2)».
All'Allegato A:
le parole: «Allegato A - Disposizioni abrogate ex articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato A - (Articolo 24) - Disposizioni abrogate»;
le voci di seguito elencate sono soppresse:
57 (legge 7 luglio 1901, n. 306);
119 (regio decreto 28 aprile 1910, n. 204);
139 (legge 12 giugno 1913, n. 611);
153 (legge 4 ottobre 1920, n. 1476);
160 (legge 20 agosto 1921, n. 1177);
193 (regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413);
200 (regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957);
208 (regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529);
213 (regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657);
259 (legge 11 giugno 1925, n. 1171);
278 (regio decreto 15 aprile 1926, n. 718);
308 (regio decreto 24 aprile 1927, n. 677);
310 (regio decreto 5 maggio 1927, n. 740);
329 (legge 23 giugno 1927, n. 1264);
331 (regio decreto 23 giugno 1927, n. 1340);
341 (legge 18 dicembre 1927, n. 2421);
350 (legge 29 dicembre 1927, n. 2584);
393 (regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126);
426 (regio decreto 18 aprile 1929, n. 673);
431 (regio decreto 27 maggio 1929, n. 851);
434 (legge 20 giugno 1929, n. 1125);
438 (legge 2 luglio 1929, n. 1272);
439 (legge 8 luglio 1929, n. 1222);
447 (regio decreto 22 febbraio 1930, n. 127);
448 (regio decreto 17 marzo 1930, n. 727);
450 (legge 17 aprile 1930, n. 578);
469 (regio decreto 29 gennaio 1931, n. 199);
478 (legge 12 giugno 1931, n. 924);
480 (legge 15 giugno 1931, n. 889);
489 (legge 21 dicembre 1931, n. 1785);
490 (legge 21 dicembre 1931, n. 1813);
519 (legge 13 aprile 1933, n. 298);
520 (legge 13 aprile 1933, n. 379);
533 (legge 29 giugno 1933, n. 860);
551 (legge 28 maggio 1934, n. 972);
552 (legge 4 giugno 1934, n. 977);
578 (legge 11 aprile 1935, n. 1392);
580 (legge 24 aprile 1935, n. 978);
582 (legge 27 maggio 1935, n. 835);
636 (legge 24 luglio 1936, n. 1692);
704 (regio decreto 17 marzo 1938, n. 255)
721 (regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055);
725 (legge 3 gennaio 1939, n. 1);
785 (legge 22 luglio 1939, n. 1240);
789 (legge 4 agosto 1939, n. 1517);
796 (legge 30 novembre 1939, n. 1887);
831 (legge 1o luglio 1940, n. 899);
840 (legge 19 luglio 1940, n. 1098);
894 (legge 26 gennaio 1942, n. 127);
898 (legge 12 febbraio 1942, n. 183);
920 (legge 21 giugno 1942, n. 892);
943 (legge 7 dicembre 1942, n. 1745);
966 (legge 13 novembre 1947, n. 1422);
978 (decreto legislativo 1o febbraio 1948, n. 93);
989 (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104);
1009 (decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1080);
1012 (decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507);
1043 (decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655);
1050 (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789);
1060 (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182);
1085 (legge 8 marzo 1949, n. 105);
1094 (legge 3 giugno 1949, n. 320);
1274 (legge 22 marzo 1952, n. 203);
1300 (legge 27 giugno 1952, n. 861);
1309 (legge 11 luglio 1952, n. 1005);
1314 (legge 25 luglio 1952, n. 1010);
1322 (legge 3 novembre 1952, n. 1790);
1339 (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1952, n. 4434);
1340 (legge 18 dicembre 1952, n. 2463);
1356 (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1953, n. 61);
1418 (legge 27 dicembre 1953, n. 980);
1431 (legge 16 aprile 1954, n. 147)
1455 (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709);
1461 (legge 17 luglio 1954, n. 594);
1469 (legge 9 agosto 1954, n. 633);
1481 (decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968);
1486 (legge 16 ottobre 1954, n. 1032);
1510 (legge 20 dicembre 1954, n. 1227);
1516 (legge 5 gennaio 1955, n. 15);
1527 (legge 27 febbraio 1955, n. 61);
1537 (legge 1o maggio 1955, n. 318);
1548 (legge 19 giugno 1955, n. 518);
1567 (legge 20 novembre 1955, n. 1123):
1584 (legge 21 dicembre 1955, n. 1311);
1612 (legge 14 aprile 1956, n. 307);
1618 (legge 25 giugno 1956, n. 615);
1621 (decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117);
1649 (legge 13 dicembre 1956, n. 1409);
1651 (legge 19 dicembre 1956, n. 1421);
1729 (legge 17 febbraio 1958, n. 60);
1730 (legge 27 febbraio 1958, n. 173);
1735 (legge 4 marzo 1958, n. 191);
1746 (legge 18 marzo 1958, n. 240);
1766 (legge 2 aprile 1958, n. 364);
1777 (legge 8 gennaio 1959, n. 14);
1781 (legge 27 gennaio 1959, n. 37);
1785 (legge 18 marzo 1959, n. 134);
1806 (legge 15 giugno 1959, n. 451);
1812 (legge 19 luglio 1959, n. 606);
1839 (legge 24 dicembre 1959, n. 1171);
1896 (legge 14 ottobre 1960, n. 1219);
1950 (legge 5 maggio 1961, n. 423);
1953 (legge 2 giugno 1961, n. 477);
1959 (legge 12 luglio 1961, n. 603);
1983 (legge 9 novembre 1961, n. 1242);
1988 (legge 29 novembre 1961, n. 1325);
2013 (decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1962, n. 189);
2021 (decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947);
2025 (legge 6 luglio 1962, n. 888);
2039 (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);
2058 (legge 3 dicembre 1962, n. 1712);
2059 (legge 11 dicembre 1962, n. 1790);
2062 (legge 15 dicembre 1962, n. 1670);
2092 (legge 4 febbraio 1963, n. 95);
2124 (legge 25 febbraio 1963, n. 319);
2127 (decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1963, n. 441);
2142 (legge 11 agosto 1963, n. 1536);
2145 (legge 7 ottobre 1963, n. 1525);
2157 (legge 15 novembre 1963, n. 2063);
2194 (decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1964, n. 765);
2201 (legge 6 ottobre 1964, n. 983);
2202 (legge 6 ottobre 1964, n. 983);
2217 (legge 10 novembre 1964, n. 1225);
2218 (legge 12 novembre 1964, n. 1242);
2245 (decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144);
2265 (legge 14 maggio 1965, n. 502);
2306 (legge 6 dicembre 1965, n. 1367);
2311 (legge 15 dicembre 1965, n. 1425);
2320 (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704);
2360 (legge 18 ottobre 1966, n. 931);
2427 (legge 27 luglio 1967, n. 661);
2431 (legge 27 luglio 1967, n. 661);
2478 (legge 4 gennaio 1968, n. 7);
2559 (legge 18 marzo 1968, n. 412);
2587 (legge 2 aprile 1968, n. 504);
2596 (legge 3 giugno 1968, n. 1383);
2603 (legge 2 ottobre 1968, n. 1154);
2757 (legge 23 dicembre 1970, n. 1140);
2851 (legge 11 agosto 1972, n. 466);
3069 (legge 29 aprile 1976, n. 254);
3256 (legge 3 gennaio 1981, n. 7);
3295 (legge 10 marzo 1982, n. 70);
3313 (legge 9 settembre 1982, n. 674);
3385 (legge 1o ottobre 1985, n. 484);
3386 (legge 23 ottobre 1985, n. 595);
3431 (legge 29 dicembre 1987, n. 546);
3441 (legge 12 luglio 1988, n. 270);
3471 (legge 30 ottobre 1989, n. 353);
3494 (legge 19 febbraio 1991, n. 50);
3516 (legge 19 ottobre 1992, n. 406);
3525 (legge 25 maggio 1993, n. 160);
3529 (decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247);
3530 (legge 12 agosto 1993, n. 317);
3552 (legge 3 agosto 1994, n. 481);
All'allegato B, dopo le parole: «Allegato B» sono inserite le seguenti: «(Articolo 67, commi 2 e 3)».
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009: | 1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonché a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011; | a) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonché attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale. | b) identica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività. | 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità Garante per le Comunicazioni dall'articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità Garante per le Comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di installazione delle reti dorsali. | 3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. L 'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra. | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. | 5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. | 6. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. | 7. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. | 8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. | 9. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. | 10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune. | 11. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. | 12. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Può applicarsi, ove ritenuta più favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45. | 13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo. | 14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza. | 15. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi: | 1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. | «6-bis. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo.». | 6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo.». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione. | 1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa può essere autorizzata ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un regolamento che fissi un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonché di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle inizitive medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1. | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti: | 1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.». | «198. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma precedente si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.». | «199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati e aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198». | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). | 1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. | 3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento. | 4. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. È abrogato il decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, ad eccezione altresì degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È, per altro abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. | 5. È abrogato il decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. È inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo. | 6. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Al fine di rafforzare la concentrazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su interventi di rilevanza strategica nazionale, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007.
1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale, e in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.
a) al comma 366, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,»;
b) al comma 368, lettera a), i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri»;
c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,»;
d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le regioni interessate,».
4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono soppresse.
1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni «Banca del Mezzogiorno».
4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
1. Identico:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;
a) identica;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
b) identica;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
c) identica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;
d) identica;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
e) identica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
f) identica;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
g) identica.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
2. Identico.
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n.179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n.179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
1. Identico:
a) le parole «può essere» sono modificate con le parole: «è adottato»;
a) le parole «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
b) identica.
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera:
Identico.
«c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».
1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
a) identica;
b) giovani coppie a basso reddito;
b) identica;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
c) identica;
d) studenti fuori sede;
d) identica;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
e) identica;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari.
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
a) identica;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.
4. L'attuazione del Piano nazionale è realizzata con le modalità di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilità di prevedere come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
d) identica;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
1. Identico:
a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente: «per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. Ed i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;
a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente: «8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie»;
b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies ed 8-undevicies sono abrogati.
b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevicies sono abrogati.
1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico».
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;
a) identica;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
c) identica.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
3. Identico.
3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del medesimo fondo.
1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.
1. Identico.
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»;
1) dopo le parole: «a procedure negoziate con enti territoriali» sono inserite le seguenti: «, società a partecipazione pubblica e soggetti privati»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento, manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze»;
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2».
3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
1. Identico.
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
4. Identico.
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
1. Identico.
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI è soppressa.
1. Identico.
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
Identico.
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
1. Identico.
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è così sostituito: « Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».
3. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituita dalla seguente: «a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo».
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» aggiungere le parole: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» sono aggiunte le seguenti: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
«Art. 4-bis. - (Indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».
1-quater. Fatte salve salve le sentenze passate in giudicato, le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal comma 1-ter del presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.».
1. Identico.
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».
1. Identico.
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
c) identica.
a) società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti prescritti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo adeguamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione di imprese estere alle gare;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione dei servizi pubblici locali in regime d'esclusiva, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità e accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.
1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo.
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, e 30 marzo 2004, n. 92, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 dicembre 2008, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.
«Ente italiano montagna
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
Istituto agronomico per l'oltremare».
4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa».
4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
1. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1o gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
1. Identico.
1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA).
1. È istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1. All'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B).».
«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo dato è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B).».
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono previste modalità semplificate di redazione del documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le correnti finalità amministrative e contabili.
«La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
«2. Identico:
1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
a) identica;
2) la o le finalità del trattamento;
b) identica;
3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
c) identica;
4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
d) identica;
5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
e) identica;
6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.».
f) identica».
5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le carte di identità rilasciate a partire dal 1o gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono».
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 è abrogato.
b) l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre».
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre».
a) il comma 4-bis è abrogato;
a) identica;
b) il comma 6 è abrogato.
b) al comma 6, le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse e le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della stessa».
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.
Soppresso.
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
a) identica;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
b) identica;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
c) identica.
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituiti dalle seguenti: «decorso un anno».
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno».
1. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente articolo. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo.
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate le disposizioni da abrogare.
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
1. Identico.
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa, di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative all'attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
c) identica;
d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov», che assume la denominazione di «impresainungiorno»;
e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
e) identica;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
g) identica;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
h) identica.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera b), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
1. Identico.
a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
b) identica;
c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
d) identica;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di ci al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
f) identica;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
g) identica;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
j) identica;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
l) identica;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
m) identica;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
n) identica.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni
11. Identico.
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «Art. 5. - (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). - 1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», inserire le parole: «per almeno tre ore».
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga», sono aggiunte le seguenti: «per almeno tre ore».
1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
1. Nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) identico:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
1) identico;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) identico:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano» sono soppresse;
1) identico;
2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) identico;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» è sostituita dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui al secondo comma»;
3) identico;
4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come, rispettivamente, da ultimo modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
a) identica;
b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
d) identica;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.
e) identica.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
2. Identico.
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrare in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrare in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;
a) identica;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento.
b) identica.
1-bis. In sede di prima applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione e a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori viene riferito all'anno 2007, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero.
1. Identico.
a)a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;
a) identica;
b)b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
b) identica;
c)c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
c) identica:
d)d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
d) identica;
e)e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.
e) identica.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rinvenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritti in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: «6. Identico:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
a) identica;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
b) identica;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
c) identica;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
d) identica;
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Identico.
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
2. Identico.
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».
Identico.
1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.
Identico.
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
Identico.
«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
Identico.
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».
1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
a) identico:
«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
b) identica.
1. Dopo l'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti i seguenti articoli:
1. Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 227, è aggiunto il seguente capo:
articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.
articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - Identico.
articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). - 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). - Identico».
1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 420».
Identico.
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
1. Identico.
a) all'articolo 1, primo comma, le parole: «le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.»;
b) identica;
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»;
c) identica;
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.
d) identica.
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore.
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in quanto applicabili al settore.
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore.
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo. In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento.
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.
1. Identico.
1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
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