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PDL 1138

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1138



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FIORIO, BRANDOLINI, ZUCCHI, SERVODIO, AGOSTINI, MARCO CARRA, CENNI, CUOMO, DAL MORO, MARROCU, OLIVERIO, MARIO PEPE (PD), SANI, TRAPPOLINO, VICO, DUILIO, FOGLIARDI, LULLI, MARGIOTTA, PICCOLO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico

Presentata il 22 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella XV legislatura, la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha avviato l'esame di alcuni progetti di legge in materia di agricoltura biologica (atti Camera n. 1629, n. 1695, n. 2545, n. 2604 e n. 2880), pervenendo all'elaborazione di un testo unificato, scelto poi come testo base.
      Su tale testo, la Commissione ha ritenuto di procedere alla più ampia consultazione di tutti i soggetti in grado di fornire un utile contributo alla migliore definizione del provvedimento. A tal fine, si sono svolti numerosi incontri, in sede di audizioni informali, con le rappresentanze delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni del settore biologico, delle organizzazioni dell'industria alimentare, delle imprese sementiere e zootecniche, dei produttori di fertilizzanti e di agrofarmaci, nonché con i rappresentanti di alcune associazioni di studio e ricerca e di movimenti attivi nel settore della produzione alimentare. Era stata inoltre programmata l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, per approfondire ulteriormente il lavoro istruttorio, anche per profili più strettamente tecnici, la Commissione ha richiesto l'invio di una memoria scritta agli enti pubblici di ricerca del settore agricolo, agli organismi di controllo dell'agricoltura biologica, alle associazioni dei consumatori nonché ad altri soggetti (produttori, organismi rappresentativi di produttori, esperti) dei quali era stato ritenuto utile acquisire le valutazioni.
      La fine anticipata della legislatura non ha consentito alla Commissione di esaurire l'attività istruttoria programmata e quasi portata a conclusione e, tanto meno, di riesaminare il testo unificato alla luce degli ulteriori contributi acquisiti.
      Riteniamo tuttavia necessario, tenuto anche conto della positiva valutazione di massima che si è potuta registrare, non disperdere il lavoro svolto e utilizzarlo come punto di partenza per riprendere, all'inizio della nuova legislatura, l'iter per la definizione a livello nazionale di un quadro normativo di riferimento aggiornato e degli strumenti idonei e opportuni affinché l'agricoltura biologica possa essere valorizzata, nell'interesse dei consumatori e dei produttori, in modo adeguato alla crescente rilevanza che assume per l'economia rurale italiana e per lo sviluppo di produzioni di qualità, rispettose dell'ambiente e delle risorse naturali.
      Quest'esigenza deriva anche da quanto viene richiesto dal contesto europeo, delineato nella comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo del giugno 2004 (Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica), nonché dalla necessità di adeguare la normativa nazionale al nuovo regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che sarà applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2009.
      Nel merito, il testo che si propone interviene sui seguenti aspetti, oggetto di altrettanti titoli:

          definizione dell'oggetto, delle finalità e dei princìpi generali della legge;

          individuazione, anche ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, delle autorità nazionali e locali e degli organismi di settore;

          organizzazione della produzione e del mercato;

          etichettatura e logo nazionale;

          disciplina delle varietà da conservazione e di produzioni specifiche;

          informazione e promozione del sistema di controllo;

          sistema di controllo;

          importazioni;

          sanzioni;

          disposizioni finanziarie, finali e transitorie.

      Quanto alle norme generali (titolo I), la proposta di legge individua come sue finalità quelle di promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, nonché di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla salute e all'informazione dei consumatori. A tal fine, la legge disciplina: a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la certificazione e il controllo dei prodotti biologici, nonché l'utilizzo dei suddetti prodotti nelle attività di ristorazione collettiva; b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nell'etichettatura e nella pubblicità; c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica, ivi comprese la semplificazione amministrativa e il sostegno alla ricerca (articolo 1).
      La produzione biologica, la cui definizione è operata con il rinvio alla citata normativa comunitaria, è poi qualificata come «attività di interesse nazionale», quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare e la tutela dell'ambiente e della biodiversità (articolo 2). In dettaglio, gli obiettivi della produzione biologica sono: produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura; adottare metodi di produzione che rispettino i cicli naturali, salvaguardino le risorse naturali, favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio, mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica, garantiscano il benessere degli animali; rispondere alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.
      L'articolo 3 stabilisce che la produzione biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) e di loro derivati. Quanto alla delicata questione dell'ammissibilità di una presenza accidentale di OGM nei prodotti biologici, si ritiene allo stato di prevedere, rispetto al testo elaborato nella scorsa legislatura e tenuto conto degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, che un apposito decreto ministeriale stabilisca annualmente la soglia tollerata di contaminazione accidentale.
      Al titolo II, gli articoli 4 e 5 definiscono, anche ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario e in conformità ai princìpi del nostro ordinamento costituzionale, i compiti spettanti allo Stato e alle regioni e province autonome, mentre l'articolo 6 istituisce il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica.
      Il titolo III reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato e, in particolare, in materia di distretti biologici, intese e protocolli di filiera, organizzazioni dei produttori biologici (articoli 7, 8 e 9).
      Gli articoli 10 e 11 (titolo IV) contengono, rispettivamente, le norme in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti biologici nonché quelle sul logo nazionale riservato ai prodotti per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento comunitario e dalla legge.
      Il titolo V (articoli da 12 a 16) interviene su alcuni aspetti specifici, quali l'impiego di sementi di conservazione in agricoltura biologica, l'autorizzazione all'uso di sostanze per la difesa naturale e con funzione protettiva e corroborante, il vino biologico, le produzioni animali, l'acquacoltura biologica.
      Al titolo VI (articoli da 17 a 19) è dato riconoscimento legislativo al Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore dell'agricoltura biologica, ivi comprese quelle relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione. Si prevede inoltre l'istituzione di un Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica, destinato al finanziamento di programmi di ricerca, e di un Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, destinato al finanziamento del piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, nonché ad altri interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica e i prodotti recanti il logo nazionale a livello internazionale.
      Nell'ambito del titolo VII (articoli da 20 a 34) sono disciplinati gli organismi di controllo e certificazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è individuato quale autorità competente responsabile del sistema di controllo previsto dalla normativa comunitaria; presso il Ministero continuerà ad operare con funzioni consultive, su nuove basi giuridiche, il già esistente Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica. È poi dettata la disciplina in materia di organismi di controllo e certificazione, che verificano l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento comunitario, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalla presente legge. Infine, sono dettate le norme relative agli operatori che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione autorizzato dal Ministero.
      Le importazioni di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi sono oggetto del titolo VIII (articoli 35 e 36).
      Il titolo IX (articoli da 37 a 45) reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi posti rispettivamente a carico degli organismi di controllo e certificazione e degli operatori.
      Gli articoli finali, contenuti nel titolo X, recano la copertura finanziaria, le abrogazioni, le disposizioni transitorie e di coordinamento con la normativa comunitaria e la norma di salvaguardia delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.


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PROPOSTA DI LEGGE

Titolo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è volta a promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla salute e all'informazione dei consumatori, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità con la normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge disciplina:

          a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione, la certificazione e il controllo dei prodotti biologici, nonché l'utilizzo dei suddetti prodotti nelle attività di ristorazione collettiva;

          b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nell'etichettatura e nella pubblicità;

          c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica, ivi compresi la semplificazione amministrativa e il sostegno alla ricerca.

Art. 2.
(Agricoltura biologica e prodotti dell'agricoltura biologica).

      1. Si definisce «produzione biologica» l'impiego dei metodi conformi alla disciplina stabilita nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, di seguito denominato «regolamento», e nella presente legge, durante lo svolgimento di tutte le fasi di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale. Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli non trasformati e trasformati, agli animali d'allevamento e ai prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006.
      2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità.
      3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento, la produzione biologica persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

          a) produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura;

          b) adottare metodi di produzione che:

              1) rispettino i cicli naturali;

              2) salvaguardino le risorse naturali, quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria, favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio;

              3) mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica;

              4) garantiscano il benessere degli animali;

          c) rispondere alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.

      4. La produzione biologica si basa sui princìpi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento. La produzione di alimenti biologici trasformati si basa altresì sui princìpi di cui all'articolo 6 del regolamento.
      5. Si definiscono «prodotti dell'agricoltura biologica» o «prodotti biologici» i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia.
      6. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

Art. 3.
(Divieto di uso di OGM).

      1. La produzione biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) e di prodotti derivati o ottenuti da OGM.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», è stabilita la soglia di presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM e di prodotti derivati o ottenuti da OGM tollerata nei prodotti biologici.

Titolo II
AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI E ORGANISMI DI SETTORE

Art. 4.
(Autorità nazionale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, nonché l'autorità competente responsabile dei controlli, di cui all'articolo 27 del regolamento. Il Ministero è altresì l'autorità nazionale competente per le attività inerenti all'attuazione del regolamento.
      2. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni recate in materia dal regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo ufficiale sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
      3. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, è l'Agenzia delle dogane.

Art. 5.
(Autorità locali).

      1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative di cui al regolamento.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorità di vigilanza nei territori di competenza e partecipano al sistema di vigilanza in conformità con le disposizioni di cui al titolo VII della presente legge.

Art. 6.
(Comitato consultivo per l'agricoltura biologica).

      1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo secondo i princìpi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire la concertazione con le parti sociali interessate, è istituito presso il Ministero il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica. Al Comitato consultivo sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, che contestualmente è soppresso.
      2. Il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ha il compito di esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e comunitario e alle questioni concernenti la produzione biologica di interesse dell'Unione europea, cui lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede comunitaria ai sensi della procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Ai fini dell'adozione dei decreti previsti dalla presente legge, il parere del Comitato consultivo deve essere espresso entro un mese dalla trasmissione dello schema di provvedimento.
      3. Il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ha, altresì, il compito di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché di favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 4 e 5 e gli operatori, in particolar modo al fine di assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti.
      4. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti, con decreto del Ministro, possono essere costituite all'interno del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e su sua proposta, commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.
      5. La partecipazione al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e alle commissioni tecniche istituite ai sensi del comma 4 non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 7.
(Distretti biologici).

      1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2005, n. 228, e nei quali sia assolutamente preponderante:

          a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico di cui al regolamento nonché alla normativa nazionale e regionale adottata in conformità alla regolamentazione comunitaria;

          b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

      2. Le regioni individuano, nei rispettivi territori, le aree da destinare a distretti biologici. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.
      3. I distretti biologici sono istituiti al fine di agevolare e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dal regolamento e dalla presente legge. Essi favoriscono lo sviluppo della migliore pratica agricola e zootecnica biologica, ivi ricomprendendo anche i processi di preparazione e di trasformazione, nonché delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali nonché della biodiversità agricola e naturale.
      4. Ove la coltivazione e l'allevamento con l'utilizzo di tecniche di ingegneria genetica fossero consentiti, le medesime attività esercitate in prossimità di un distretto biologico rientrano espressamente nelle previsioni di cui all'articolo 2050 del codice civile.
      5. Con l'atto istitutivo dei distretti biologici, o anche con successive disposizioni normative, l'autorità competente può introdurre specifiche procedure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Qualora si tratti di processi di semplificazione riguardanti l'applicazione del sistema di controllo, di cui al successivo titolo VII o comunque ad esso collegati, o nelle ipotesi che i distretti abbiano dimensione regionale o interprovinciale è necessario acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica.

Art. 8.
(Intese e protocolli di filiera).

      1. Al fine di favorire la costituzione e la diffusione di intese per l'integrazione di filiera nel settore della produzione biologica, tenuto conto delle particolarità organizzative e produttive della produzione agricola biologica, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello nazionale o regionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici.
      2. Si definisce «protocollo di coltivazione o di filiera biologica» l'accordo sottoscritto da tutti i soggetti che operano nell'ambito di un processo di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione di un prodotto biologico. Il protocollo di coltivazione o di filiera biologica deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

          a) i prodotti e i servizi oggetto dell'accordo e i loro parametri qualitativi;

          b) le modalità, specifiche ed accessorie, di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

          c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

          d) gli impegni e le responsabilità delle parti.

      3. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunità o per gruppi di acquisto, nonché i protocolli di coltivazione o di filiera biologica di cui al comma 2.

Art. 9.
(Organizzazioni dei produttori biologici).

      1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione.
      2. Può essere riconosciuta come organizzazione dei produttori biologici un'organizzazione che sia formata da almeno cinque produttori e che registri un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro.
      3. Nel caso di associazione riconosciuta per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica certificata nell'anno di riferimento.
      4. Nell'ambito delle azioni previste dai programmi operativi delle organizzazioni dei produttori biologici nonché in altre similari previsioni possono essere ammesse le spese dirette allo svolgimento di attività rivolte a favorire la costituzione e il mantenimento di rapporti diretti tra l'organizzazione dei produttori biologici e le organizzazioni di consumatori.

Titolo IV

ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE

Art. 10.
(Etichettatura e pubblicità).

      1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei termini derivati o dei diminutivi in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti è consentito esclusivamente per i prodotti biologici che rispettano le norme del regolamento e della presente legge.
      2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le indicazioni previste dal regolamento e dalla presente legge devono figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale. Per «consumatore finale» si intende il soggetto che acquista dal venditore al dettaglio.
      3. Con decreto del Ministro, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche delle indicazioni e delle diciture di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11.
(Logo nazionale).

      1. È istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche. Il logo di cui al presente comma prevede la dicitura «Bio Italia» o termine analogo.
      2. L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge.
      3. Salvo quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.
      4. Salvo che il fatto costituisca reato, il Ministero, con gli organi competenti in materia, commina una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 20.000 a chiunque impieghi o utilizzi il logo di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni e riferimenti concernenti il metodo di produzione biologico.

Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIETÀ DA CONSERVAZIONE E DI PRODUZIONI SPECIFICHE

Art. 12.
(Disciplina per l'impiego di sementi di conservazione in agricoltura biologica).

      1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e in azienda e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, istituisce un apposito registro nazionale delle varietà da conservazione, di seguito denominato «registro», nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, di organizzazioni sociali, di associazioni o di singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le varietà da conservazione, come definite al comma 2.
      2. Per «varietà da conservazione» si intendono le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante:

          a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

          b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;

          c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

      3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefìci derivanti dalla loro riproduzione, in conformità alla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.
      4. L'iscrizione delle varietà da conservazione nel registro è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni.
      5. L'iscrizione delle varietà da conservazione nel registro comporta la registrazione delle seguenti informazioni:

          a) nome comune o nome locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;

          b) descrizione della varietà risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali e da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;

          c) notizie di carattere storico e territoriale relative alla diffusione della varietà e sufficienti per definire, anche in modo provvisorio e progressivo, l'area tradizionale di coltivazione della varietà.

      6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire repertori regionali o provinciali delle varietà da conservazione, di seguito denominati «repertori», nei quali possono essere inserite, secondo le disposizioni di cui al comma 4, le sole varietà di cui al comma 2, lettera a). L'iscrizione delle varietà di cui al presente comma nel registro è condizione per il loro inserimento nei repertori.
      7. Il Ministero affida all'Ente nazionale sementi elette (ENSE), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il compito di effettuare le verifiche e i controlli relativi all'iscrizione delle varietà nel registro. L'ENSE effettua annualmente un monitoraggio delle varietà da conservazione iscritte nel registro e nei repertori, e presta assistenza, su richiesta dei soggetti interessati, agli enti pubblici, alle istituzioni scientifiche, alle organizzazioni e associazioni del settore e ai singoli cittadini, nello svolgimento di attività di recupero, identificazione, preservazione e reintroduzione della coltivazione delle varietà da conservazione.
      8. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'iscrizione delle varietà da conservazione nel registro è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.
      9. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le varietà da conservazione iscritte nel registro hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o di materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nell'azienda condotta. I produttori agricoli biologici possono effettuare lo scambio diretto, in ambito locale, di modiche quantità di sementi o di materiali da propagazione relativi a varietà da conservazione prodotte in azienda. Ai fini del presente comma, per «ambito locale» si intende l'area tradizionale di coltivazione della varietà da conservazione indicata nel registro o nei repertori e, in assenza di tale indicazione, la provincia di appartenenza del produttore; per «modica quantità» si intende una quantità corrispondente al fabbisogno di un'azienda agricola.
      10. La vendita o lo scambio di sementi o di materiali da propagazione delle varietà da conservazione di cui al comma 9, devono essere accompagnati dall'indicazione scritta dei seguenti elementi:

          a) il nome della varietà da conservazione indicato nel registro o nei repertori nei quali è iscritta;

          b) la dicitura «varietà da conservazione»;

          c) il nome e l'indirizzo del produttore;

          d) il nome del detentore dal quale il produttore a sua volta ha ricevuto la semente o il materiale da propagazione e la relativa località di provenienza;

          e) eventuali riferimenti alla certificazione di conformità per sementi o materiali ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica.

      11. In deroga ai limiti territoriali di cui al comma 1, campioni di sementi di varietà da conservazione possono essere scambiati tra privati esclusivamente per attività amatoriali o di conservazione. Ai fini del presente comma, per «campione» si intende una quantità prossima a quella minima sufficiente per garantire la riproduzione della varietà senza ridurne la base genetica.
      12. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 9 a 11, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza Stato-regioni, possono essere definite adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nel registro, nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
      13. La produzione di sementi e di materiale di propagazione di varietà da conservazione e il loro scambio, nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie nazionali, è disciplinata dalle regioni in modo compatibile con la finalità di agevolare, senza aggravio degli oneri a carico dei soggetti che operano per la conservazione delle varietà medesime, la circolazione di materiale sano o risanato.
      14. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, nonché le varietà contaminate da varietà geneticamente modificate. È altresì vietato l'utilizzo delle varietà di cui al presente articolo finalizzato alla costituzione di varietà geneticamente modificate.

Art. 13.
(Norme di autorizzazione di sostanze per la difesa naturale e con funzione protettiva e corroborante).

      1. Con decreto del Ministero, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di sostanze aventi funzione protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti vegetali in conformità ai princìpi e alle norme stabiliti dal regolamento.

Art. 14.
(Vino biologico).

      1. Si definisce «vino biologico» il vino prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con metodo biologico in conformità alle disposizioni di cui al regolamento e alla presente legge, nonché ottenuto in conformità al disciplinare di cui al comma 2.
      2. Con decreto del Ministro, da adottare, sentiti il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un apposito disciplinare relativo al processo di produzione e all'etichettatura del vino biologico.
      3. L'utilizzo del termine «vino biologico», nonché di termini derivati o similari, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei vini è consentito esclusivamente ai vini prodotti in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo e al disciplinare di cui al comma 2.

Art. 15.
(Produzioni animali).

      1. Nelle more dell'emanazione di norme comunitarie di produzione, per le specie zootecniche non disciplinate a livello europeo, sono adottati con decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disciplinari di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentiti il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza Stato-regioni.

Art. 16.
(Acquacoltura biologica).

      1. In attuazione dell'articolo 15 del regolamento, è adottato con decreto del Ministro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito disciplinare di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentiti il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza Stato-regioni.

Titolo VI
INFORMAZIONE E PROMOZIONE

Art. 17.
(Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica).

      1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore dell'agricoltura biologica, ivi comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, presso il Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), che si avvale di un proprio sito internet.
      2. Il SINAB mette a disposizione delle autorità di cui agli articoli 4 e 5 le informazioni a livello nazionale, regionale e locale sul settore dell'agricoltura biologica, fornisce servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura biologica italiana e svolge il compito di centro di documentazione e sportello d'informazione per il pubblico.
      3. Il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica è informato ogni sei mesi sulle attività del SINAB.

Art. 18.
(Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica).

      1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica.
      2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme già assegnate al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, che è contestualmente soppresso. Al Fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, università e centri di ricerca, nonché da soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno.
      5. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 4, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustra i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore a un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Ministero, avvalendosi del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo del presente comma, con il decreto di cui al comma 4 può essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti a un programma di ricerca che già ne sia stato destinatario.
      6. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 5, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero può disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati.

Art. 19.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

      1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.
      2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono:

          a) le risorse già assegnate al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che è contestualmente soppresso;

          b) gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 1085, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          c) le risorse di cui all'articolo 1, commi 289 e 290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      3. Al Fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
      4. Il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      5. Il Fondo di cui al comma 1, oltre a finanziare il Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è destinato al finanziamento di interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica riconducibili alle seguenti tipologie:

          a) contributi a enti e istituzioni pubblici e a soggetti privati operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva che utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento del valore complessivo dei prodotti utilizzati, prodotti biologici privilegiandone l'acquisizione dal territorio circostante;

          b) campagne di educazione scolastica rivolte a illustrare le caratteristiche intrinseche, le specificità e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei relativi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

          c) iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del settore;

          d) contributi agli enti locali che adottano apposite misure per assicurare che nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde, di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi destinate ad attività scolastiche e in quelle comunque destinate alla fruizione da parte dei minori in età scolare sono adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico.

      6. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della ripartizione, ciascuna regione e provincia autonoma trasmette al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno il programma annuale degli interventi di cui al comma 5 che intende realizzare e, a decorrere dal secondo anno di ripartizione del Fondo, una dettagliata illustrazione degli interventi attuati nell'anno precedente. Nella ripartizione del Fondo si tiene conto della rilevanza e dell'efficacia degli interventi programmati e di quelli attuati. La mancata presentazione del programma annuale degli interventi da realizzare ovvero dell'illustrazione degli interventi realizzati nell'anno precedente comporta l'esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione del Fondo.
      7. Con il decreto di cui al comma 6 una quota del Fondo, non superiore al 50 per cento, può essere annualmente riservata alla realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione gestite direttamente dal Ministero, che abbiano dimensione nazionale o che siano finalizzate alla diffusione nei mercati internazionali di prodotti biologici recanti nell'etichetta il logo nazionale di cui all'articolo 11. Con il medesimo decreto si provvede a definire e ad approvare il programma annuale delle iniziative di cui al presente comma.
      8. Entro il 31 aprile di ogni anno il Ministro trasmette al Parlamento i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 15 e al comma 6 del presente articolo, corredati da una relazione volta a illustrare gli interventi a sostegno dell'agricoltura biologica e le attività di ricerca nel settore realizzate, a livello nazionale e regionale, nell'anno precedente, quelli programmati per l'anno in corso e la situazione generale del comparto.

Titolo VII
SISTEMA DI CONTROLLO

Capo I
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Art. 20.
(Autorità responsabile dei controlli).

      1. Il Ministero è l'autorità competente responsabile del sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento.
      2. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, il Ministero può delegare i compiti di controllo e di certificazione a uno o più organismi. A tal fine, il Ministero autorizza persone giuridiche di diritto pubblico o società di capitali di diritto privato, di seguito denominate «organismi di controllo e certificazione», a svolgere attività di controllo e di certificazione sull'implementazione in azienda e sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati da un organismo riconosciuto nell'ambito dell'European Cooperation for Accreditation (EA) o dell'International Accreditation Forum (IAF) secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della norma europea UNI CEI EN 45011 o della guida ISO/IEC Guide 65, recante i requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti.
      3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono mediante apposite strutture, in coordinamento e collaborazione fra loro ed entro i limiti delle proprie competenze, alla vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi del comma 2 in conformità con quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento e dalla presente legge.
      4. Il Ministero, con proprio decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e la Conferenza Stato-regioni, organizza l'attività di vigilanza di cui al comma 3 e ne disciplina il coordinamento e la strutturazione in ottemperanza al principio della sussidiarietà e della leale collaborazione istituzionale.

Art. 21.
(Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica).

      1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220, che assume la denominazione di Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica.
      2. Al fine di garantire la rappresentanza paritetica dello Stato e delle regioni e province autonome, il Comitato è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sei designati dalla Conferenza Stato-regioni.
      3. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei soggetti autorizzati al controllo degli operatori, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere con i quali gli operatori iscritti negli elenchi hanno rapporti ai fini dell'esercizio della propria attività.
      4. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati alla prima seduta tra i rappresentanti del Ministero.
      5. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      6. Il Comitato esprime, entro due mesi dalla richiesta, pareri obbligatori e vincolanti in merito:

          a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione;

          b) alle modifiche degli atti e della documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione.

      7. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi.

Art. 22.
(Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione).

      1. Al fine di conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, le persone giuridiche interessate devono presentare istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. L'istanza di cui al presente comma è corredata dallo statuto dell'organismo, dall'illustrazione della struttura, dal manuale della qualità, dalle procedure di controllo di cui all'articolo 24, comma 1, dalla definizione delle procedure operative e dalle relative istruzioni, dall'organigramma nonché dalla certificazione dell'avvenuto accreditamento di cui all'articolo 20, comma 2. Con decreto del Ministro, da adottare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'ulteriore documentazione da allegare all'istanza. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti del personale che svolge attività di controllo per conto o alle dipendenze dell'organismo di controllo e certificazione.
      2. Le persone giuridiche che presentano l'istanza di cui al comma 1 sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attività istruttorie relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione. Con decreto del Ministro, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita, in base al costo effettivo del servizio, la tariffa da applicare per la determinazione dell'importo dovuto.
      3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, dalla presente legge e dal decreto di cui al comma 1. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.
      4. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, previo parere favorevole del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica. Il decreto di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'organismo di controllo e certificazione provvede a trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata dal Ministero. La documentazione è inviata anche su supporto informatico.
      5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Tali organismi possono dotarsi di sedi periferiche a livello territoriale.
      6. L'autorizzazione di cui al comma 4 comporta per l'organismo autorizzato anche la facoltà ad esercitare attività istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione.
      7. L'autorizzazione di cui al comma 4 non è trasferibile, è valida per quattro anni ed è rinnovabile.
      8. Gli organismi di controllo e certificazione, entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 4, trasmettono al Ministero istanza di rinnovo, corredata dalla documentazione necessaria ad attestare la validità e l'attualità dei documenti prodotti in sede di autorizzazione precedente e da ogni altro documento necessario per dimostrare il perdurare dei requisiti richiesti. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, il Ministro, con apposito decreto da adottare entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, rinnova l'autorizzazione, se ricorrono i presupposti di cui alla presente legge. Nella valutazione dell'istanza di rinnovo si tiene conto dell'attività svolta dall'organismo, con particolare riferimento alle irregolarità e alle infrazioni rilevate nel corso dell'attività di vigilanza. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere dettagliatamente motivato. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma l'organismo di controllo e certificazione può continuare a operare, anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo.
      9. Gli organismi di controllo e certificazione già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare ai sensi dell'autorizzazione ricevuta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi da detta data. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine gli organismi di controllo e certificazione di cui al primo periodo del presente comma devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1.
      10. Qualora un organismo di controllo e certificazione cessi di possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il Ministero, di propria iniziativa o su motivata proposta della regione o della provincia autonoma nel cui territorio l'organismo opera, lo diffida a regolarizzare la propria situazione entro il termine stabilito nella diffida medesima, comunque non inferiore a quindici giorni. Se entro il termine assegnato l'organismo interessato non dimostra di aver regolarizzato la propria situazione, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, con decreto motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione è stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero.
      11. Gli organismi di controllo e certificazione, nonché i loro dipendenti e collaboratori, sono qualificati quali soggetti incaricati di un pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale.

Art. 23.
(Elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione).

      1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge.
      2. Con il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 4, il Ministro dispone l'iscrizione dell'organismo di controllo e certificazione nell'elenco di cui al presente articolo. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro dispone la cancellazione dell'organismo di controllo e certificazione dall'elenco. La cancellazione ha effetto a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca.
      3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico.

Art. 24.
(Procedure di controllo).

      1. La procedura di controllo è presentata unitamente all'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 22 ed è corredata da idonea documentazione secondo quanto disposto dalla norma europea UNI CEI EN 45011 e da accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito internazionale ai sensi dell'articolo 20, comma 2. La procedura di controllo deve essere idonea a garantire l'applicazione dei princìpi della produzione biologica di cui al regolamento e alla presente legge per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.
      2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 4, l'organismo di controllo e certificazione predispone e trasmette al Ministero, nonché alle regioni e province autonome nel cui territorio opera, il piano annuale di controllo.
      3. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema di piano-tipo di controllo e lo schema di piano annuale di controllo e sono stabilite le relative modalità di presentazione.
      4. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può, entro un mese dal ricevimento del piano annuale di controllo di cui al comma 2, formulare osservazioni. L'organismo di controllo e certificazione adegua il piano annuale di controllo sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, il piano annuale di controllo si intende approvato.
      5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano i controlli previsti dalla normativa comunitaria secondo il piano annuale di controllo predisposto in conformità al piano tipo di controllo.

Art. 25.
(Obblighi degli organismi di controllo e certificazione).

      1. Gli organismi di controllo e certificazione verificano l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalla presente legge.
      2. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 22 e iscritti nell'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione, nell'esercizio della propria attività:

          a) mantengono un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, e conservano i dati di cui al presente comma per un periodo minimo di cinque anni;

          b) verificano che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità che non permettano di modificare i dati o comunque garantiscano la possibilità di riconoscere le modifiche effettuate;

          c) adottano apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituiscono un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;

          d) forniscono al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui propri compiti e responsabilità;

          e) attuano verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma europea UNI CEI EN 45011, conservandone prova documentale;

          f) accertano eventuali violazioni commesse dagli operatori e comminano le relative sanzioni di cui agli articoli 41, 42, 43 e 44; di tali attività danno immediatamente comunicazione al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio l'operatore sanzionato ha la sede legale;

          g) consentono ai soggetti preposti all'esercizio delle attività di vigilanza l'accesso ai loro uffici e impianti, comunicano ogni informazione e prestano ogni forma di collaborazione ritenuta utile per lo svolgimento delle suddette attività di vigilanza.

      3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio operano gli operatori interessati, l'elenco degli operatori ai quali hanno rilasciato il certificato di conformità, con l'indicazione delle categorie di prodotti alle quali si riferisce il certificato, e l'elenco degli operatori che sono stati oggetto di controllo. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio operano, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nell'anno precedente.
      4. Gli organismi di controllo e certificazione comunicano al Ministero, nonché alle regioni e alle province autonome nel cui territorio operano, le modifiche relative alla loro struttura o documentazione di sistema, allo statuto, al manuale della qualità, al piano-tipo di controllo, alle procedure e istruzioni operative e all'organigramma. La trasmissione avviene entro quindici giorni dalla data in cui le modifiche sono intervenute ovvero sono state approvate. Le modifiche sono corredate da una relazione motivata, con riferimento alle esigenze che ne giustificano l'adozione. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, può, entro un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, formulare osservazioni. L'organismo di controllo e certificazione adegua le proprie modifiche sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero. Decorso il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione, le modifiche si intendono approvate.
      5. In caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, gli organismi di controllo e certificazione consegnano al Ministero la documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di certificazione.

Capo II
OPERATORI

Art. 26.
(Notifica degli operatori).

      1. Gli operatori, come definiti dal regolamento, sono coloro che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione autorizzato dal Ministero. Gli operatori sono responsabili della conformità al citato regolamento dei prodotti comunque immessi sul mercato, anche a seguito di trasformazione e di importazione.
      2. Gli operatori notificano l'inizio della propria attività alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ricade la propria sede legale. Nella notifica deve essere indicato l'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui si intende fare richiesta di assoggettamento.
      3. La notifica di cui al comma 2, corredata dall'attestazione della data di trasmissione della medesima alla regione o alla provincia autonoma competente, è trasmessa all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, con motivato provvedimento, respingere la notifica di cui al comma 2 nel caso di operatori che abbiano subìto nei diciotto mesi precedenti la sanzione di cui all'articolo 41. In tale ipotesi, l'ente che ha respinto la notifica deve darne immediata comunicazione, e comunque non oltre quindici giorni dalla adozione del provvedimento, all'operatore medesimo e al competente organismo di controllo e certificazione.

Art. 27.
(Attestato di idoneità).

      1. L'organismo di controllo e certificazione attesta l'idoneità dell'operatore e invia, entro due mesi dalla data di ricezione della prima notifica, l'attestato di idoneità all'operatore nonché, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per il territorio dove l'azienda ha sede legale.
      2. Gli organismi di controllo e certificazione, all'atto di rilasciare l'attestato di idoneità, verificano che l'operatore non sia stato oggetto di provvedimenti di ritiro del certificato di conformità.

Art. 28.
(Certificato di conformità).

      1. Gli operatori, in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 27 del regolamento, sono sottoposti a controllo del rispetto delle regole del metodo di produzione biologico almeno una volta l'anno.
      2. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di controllo, l'organismo di controllo e certificazione autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo.

Art. 29.
(Assoggettamento al sistema di controllo).

      1. L'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo, nonché il periodo di conversione decorrono dalla data della trasmissione della notifica all'organismo di controllo e certificazione. Sono esentati dagli obblighi di notifica e di assoggettamento gli operatori che vendono direttamente i loro prodotti in imballaggi preconfezionati al consumatore o all'utilizzatore finale a condizione che non li producono, non li preparano, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita, non li importino da un Paese terzo e non abbiano subappaltato a terzi.
      2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione.

Art. 30.
(Variazioni, recesso dal sistema di controllo e certificazione, transito ad altro organismo di controllo e certificazione).

      1. Gli operatori devono notificare le variazioni dei dati o delle informazioni contenuti nella notifica di inizio delle attività, entro il termine di un mese dall'avvenuta variazione.
      2. Solo in caso di ricezione di notifiche che comportino spostamenti tra categorie degli elenchi, in particolare tra produttori e preparatori, l'organismo di controllo e certificazione deve inoltrare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori è ubicata la sede legale dell'impresa l'apposita dichiarazione di conformità entro quattro mesi dall'avvenuta ricezione della notifica di variazione. Per spostamento deve intendersi l'introduzione o l'eliminazione di un'attività rispetto a quelle notificate in precedenza.
      3. Nel caso di cambiamento dell'intestatario di un'azienda già iscritta nell'elenco, si procede come nei casi di prima iscrizione all'elenco medesimo. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.
      4. Ogni operatore ha facoltà di recedere dal sistema di controllo e certificazione e dal relativo elenco degli operatori biologici, notificandone formale comunicazione all'organismo di controllo e certificazione e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'impresa, ai fini della cancellazione dell'operatore dall'elenco di cui all'articolo 33.
      5. Ogni operatore ha facoltà di mutare l'organismo di controllo e certificazione al quale volontariamente assoggettarsi. In tal caso deve effettuare una notifica di variazione specificando l'organismo di controllo e certificazione cui era assoggettato. Il transito dell'assoggettamento da un organismo di controllo e certificazione ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità; in caso contrario il transito va considerato come un nuovo assoggettamento.
      6. L'organismo di controllo e certificazione subentrante, al fine di garantire la continuità del sistema di controllo e certificazione, deve acquisire dall'organismo al quale l'operatore era assoggettato in precedenza le informazioni necessarie e, in particolare:

          a) gli elementi identificativi dell'operatore e delle strutture aziendali già sottoposte all'attività di controllo e certificazione;

          b) la data di ingresso nel sistema di controllo e certificazione;

          c) lo stato di conversione delle superfici assoggettate;

          d) le eventuali sanzioni comminate all'operatore;

          e) le notizie obiettive di sospette non conformità in dipendenza delle quali erano già state programmate le verifiche a riscontro nei confronti dell'operatore transitato.

      7. L'utilizzazione di etichette già autorizzate da parte dell'organismo di controllo e certificazione cui l'operatore era precedentemente assoggettato così come la gestione di eventuali scorte di magazzino devono costituire oggetto di specifici protocolli di intesa tra quest'ultimo organismo, l'operatore e l'organismo di controllo e certificazione subentrante.

Art. 31.
(Ulteriori obblighi degli operatori).

      1. Gli operatori devono documentare l'attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo.
      2. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo e a trasmetterli all'organismo di controllo e certificazione secondo le modalità e i tempi stabiliti dal decreto del Ministro previsto dall'articolo 32.
      3. La riammissione a controllo, senza soluzione di continuità, dell'operatore posto fuori dal sistema di controllo e certificazione per morosità nel pagamento del contributo alle spese di controllo, previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, può avvenire solo qualora l'organismo di controllo assoggettante abbia evidenza di riscontri oggettivi e obiettivi circa la continuità dell'implementazione del metodo colturale biologico in azienda e che non siano state compromesse la affidabilità e la sicurezza del sistema di controllo.

Art. 32.
(Modulistica).

      1. Tenendo conto dell'obiettivo di conseguire la riduzione degli oneri e lo snellimento delle procedure richiesti agli operatori, attenendosi ai princìpi e ai criteri della semplificazione amministrativa, con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti della notifica di cui all'articolo 26, dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 27, del certificato di conformità di cui all'articolo 28 e dei programmi annuali di produzione di cui all'articolo 31, comma 2. Lo stesso decreto definisce, altresì, i contenuti delle dichiarazioni e delle relazioni tecniche richieste dal regolamento nonché dei verbali di ispezione.
      2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le modalità e i tempi di trasmissione dei documenti, i contenuti, le modalità e i tempi di gestione degli elenchi degli operatori di cui all'articolo 33.

Art. 33.
(Elenchi degli operatori).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori suddivisi secondo categorie di attività. Sono iscritti negli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che, a seguito della notifica di cui all'articolo 26, abbiano ricevuto da un organismo di controllo e certificazione autorizzato l'attestato di idoneità di cui all'articolo 27.
      2. L'iscrizione negli elenchi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano comporta il riconoscimento della qualifica di operatore dell'agricoltura biologica anche ai fini dell'accesso alle agevolazioni e alle provvidenze pubbliche.
      3. A fini informativi, è istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero gli aggiornamenti dei rispettivi elenchi.
      4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

Art. 34.
(Trasmissione telematica).

      1. Le informazioni di cui agli articoli 22, 25, 26, 27 e 28 sono inviate alle autorità competenti anche tramite comunicazioni telematiche.
      2. Le informazioni di cui all'articolo 31, aventi certezza e univocità riguardo alla propria fonte, possono essere inviate alle autorità competenti tramite comunicazioni telematiche.

Titolo VIII
IMPORTAZIONI

Art. 35.
(Importatori).

      1. Gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, notificano al Ministero l'inizio della propria attività.
      2. La notifica di cui al comma 1 è trasmessa a cura dell'operatore all'organismo di controllo e certificazione autorizzato, cui l'operatore medesimo fa dichiarazione di assoggettamento.
      3. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi. Sono iscritti nell'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 36, sono stati riconosciuti idonei da un organismo di controllo e certificazione autorizzato. Entro quindici giorni dal rilascio, l'organismo di controllo e certificazione invia l'attestato di idoneità, anche su supporto informatico, al Ministero.
      4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblico.

Art. 36.
(Importazione di prodotti di agricoltura biologica).

      1. Possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, gli operatori che sono iscritti in uno degli elenchi di cui comma 1 dell'articolo 33.
      2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi è istruita dall'organismo di controllo e certificazione prescelto sul territorio nazionale.
      3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento l'organismo di controllo e certificazione ha il compito di svolgere l'istruttoria della richiesta di importazione, valutando gli elementi informativi forniti dal richiedente per attestare l'equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo nonché la continuità dell'applicazione delle misure di ispezione sancite dal regolamento. L'organismo di controllo e certificazione, al termine dell'istruttoria conclusa con una valutazione positiva, rilascia all'importatore un attestato di idoneità. In caso di importazioni successive che non implichino variazioni degli elementi riportati nella domanda di importazione, eccetto le quantità e i lotti dei prodotti interessati, l'operatore richiede all'organismo di controllo e certificazione soltanto il rinnovo del certificato di idoneità all'importazione.

Titolo IX
SANZIONI

Capo I
SANZIONI A CARICO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Art. 37.
(Violazioni degli organismi di controllo e certificazione e norme procedurali).

      1. Le violazioni della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai provvedimenti adottati ai fini della sua attuazione, ove non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, costituiscono infrazioni o irregolarità, a seconda del grado di non conformità della condotta posta in essere dagli organismi di controllo e certificazione rispetto alla più corretta applicazione del metodo di produzione biologico.
      2. Costituiscono infrazioni l'inadempienza ad obblighi sostanziali relativi al processo di produzione e al sistema di controllo, l'assenza della documentazione necessaria, la violazione di norme prolungata nel tempo o connotata da artifizi, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce infrazione una violazione di norme tale da inficiare o far venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.
      3. Costituiscono irregolarità l'inadempienza ad obblighi formali relativi al processo di produzione e al sistema di controllo o attinenti alla documentazione, la violazione di norme non prolungata nel tempo e non connotata da artifizi, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce irregolarità una violazione di norme tale da non inficiare l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.
      4. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3, ove non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, sono soggette alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 38 e 39. È esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva per violazioni imputabili ad altri soggetti.
      5. Ai fini della concreta irrogazione della sanzione deve tenersi conto della gravità della violazione posta in essere dal destinatario della stessa così come può desumersi:

          a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi adoperati, dalla durata e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione compiuta;

          b) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato a persone o a cose;

          c) dal nocumento arrecato all'integrità ed efficacia del sistema di controllo;

          d) dalla intensità della volontà di contravvenire o dal grado della colpa con il quale si è contravvenuto alla norma violata.

      6. Con riguardo alla sussistenza e alla valutazione della colpa, le sanzioni per fatti colposi sono escluse qualora le violazioni o le omissioni di un soggetto siano state determinate da altre violazioni o omissioni poste in essere da terzi e da questi occultate con artifizi, raggiri o mezzi fraudolenti, purché il soggetto non abbia potuto avere cognizione in altro modo della vietata condotta dei terzi.
      7. I provvedimenti che irrogano sanzioni devono essere motivati e contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'adozione nonché l'esposizione compiuta dell'interesse tutelato.
      8. I provvedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli che dispongono la revoca dell'autorizzazione, implicano per l'organismo di controllo e certificazione l'obbligo di rimuovere le non conformità secondo quanto previsto dal proprio sistema di qualità, salvo diversa prescrizione da parte del Ministero.
      9. L'inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 comporta l'irrogazione di una nuova sanzione di rango immediatamente superiore a quella non adempiuta.

Art. 38.
(Infrazioni commesse dagli organismi di controllo e certificazione).

      1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria fino alla revoca definitiva dell'autorizzazione per le seguenti infrazioni:

          a) rilascio di attestazioni o di certificazioni in situazioni di non conformità aziendale determinato da gravi errori od omissioni nell'attività di controllo;

          b) deliberato mancato svolgimento delle attività e violazione della procedura di controllo o nel piano annuale di controllo che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

          c) deliberato mancato adeguamento della propria struttura o della propria procedura di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dalle competenti autorità;

          d) deliberata mancata segnalazione all'autorità competente della sospensione o del ritiro della certificazione di conformità.

      2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 15.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino a un massimo di due anni per le seguenti infrazioni:

          a) mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso determinata da gravi errori od omissioni nell'attività di controllo;

          b) dolosa mancata rilevazione dell'assenza di un idoneo sistema documentato di identificazione, tracciabilità e separazione delle produzioni presso l'operatore che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

          c) dolosa mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformità delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.

      3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro per le seguenti infrazioni:

          a) mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate;

          b) mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualità ai sensi della norma UNI CEI EN 45011;

          c) nella ricorrenza della colpa grave nei casi di cui ai commi 1, lettere b), c) e d), e 2, lettere b) e c).

      4. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di certificazione e di controllo delle infrazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione.
      5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 4.500 euro per le seguenti infrazioni:

          a) mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione determinata da omissioni nell'attività di controllo;

          b) mancato invio della documentazione o delle informazioni o degli elenchi previsti dall'autorità competente nazionale o territoriale;

          c) mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati.

      6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro per le seguenti infrazioni:

          a) mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unità produttive condotte con metodo biologico determinata da omissioni nell'attività di controllo;

          b) mancata rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti determinata da omissioni nell'attività di controllo.

Art. 39.
(Irregolarità commesse dagli organismi di controllo e certificazione).

      1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 600 euro a un massimo di 1.800 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le seguenti irregolarità:

          a) omissioni nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale riguardo la separazione da unità produttive convenzionali e riguardo ai confini a rischio per le possibili contaminazioni con sostanze non ammesse;

          b) omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attività ispettiva;

          c) omissioni, carenze o comportamenti non conformi nell'applicazione della procedura di controllo prevista o da altri documenti organizzativi interni nonché mancato rispetto di quanto previsto dal piano di controllo annuale anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autorità competenti nazionali e territoriali.

      2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 900 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le seguenti irregolarità:

          a) omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti;

          b) omissioni o carenze nella gestione della documentazione inerente all'attività di controllo esercitata;

          c) omissioni o carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con il medesimo organismo di controllo e certificazione.

      3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 600 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le seguenti irregolarità:

          a) omissioni nella rilevazione di errori od omissioni dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali;

          b) omissioni nel dare evidenza presso gli operatori dell'attività di controllo esercitata.

Art. 40.
(Irrogazione delle sanzioni a carico degli organismi di controllo e certificazione).

      1. Il Ministero individua al proprio interno l'ufficio preposto all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capo nei confronti degli organismi di controllo e certificazione autorizzati e iscritti nell'elenco nazionale.
      2. Avuta notizia di infrazioni o di irregolarità commesse dagli organismi di controllo e certificazione titolari di autorizzazione ministeriale, l'ufficio di cui al comma 1 apre senza indugio un fascicolo a carico dell'organismo medesimo e acquisisce immediatamente gli atti e conseguentemente avvia l'istruttoria.
      3. Salvi i casi di assoluta ed eccezionale necessità e al solo fine di preservare la genuinità e l'attendibilità della prova, nessun atto istruttorio può essere compiuto senza la preventiva notifica all'organismo di controllo e certificazione e nelle forme di legge dell'avvenuta apertura di un fascicolo a suo carico. L'organismo di controllo e certificazione deve presenziare a ogni atto istruttorio e ha facoltà di depositare atti e documenti nonché di proporre memorie in qualunque fase dell'istruttoria.
      4. Compiuta l'istruttoria, l'ufficio di cui al comma 1 invia il fascicolo al Ministro e nelle ipotesi di infrazioni al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica per i provvedimenti di relativa competenza.
      5. L'istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi improrogabilmente entro il termine di tre mesi dal ricevimento della notizia di non conformità e apertura del fascicolo. Il parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, se previsto, deve essere adottato nel termine improrogabile di due mesi dall'invio degli atti.
      6. Il Ministro, acquisiti gli atti e il parere del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione in agricoltura biologica, notifica all'organismo di controllo e certificazione le risultanze istruttorie emerse e il parere acquisito e fissa a pena di improcedibilità un termine non inferiore a un mese entro il quale l'organismo di controllo e certificazione può depositare controdeduzioni e ulteriore documentazione.
      7. Il Ministro, con proprio decreto motivato da adottare nel termine improrogabile di un mese dalla scadenza del termine di cui al comma 6, irroga le sanzioni pecuniarie e, se del caso, quelle accessorie.

Capo II
SANZIONI A CARICO DEGLI OPERATORI

Art. 41.
(Ritiro del certificato di conformità).

      1. L'organismo di controllo e certificazione dispone il ritiro del certificato di conformità e il divieto per l'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico in caso di infrazioni consistenti in:

          a) manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni all'organismo di controllo e certificazione;

          b) impedimento dell'accesso alle strutture aziendali e alla documentazione e alle registrazioni aziendali all'organismo di controllo e certificazione;

          c) mancato adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e necessari allo svolgimento delle attività aziendali;

          d) consapevole utilizzo di OGM, di prodotti che li contengano o ne siano derivati, salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 2;

          e) impiego di sostanze e mezzi tecnici non consentiti;

          f) utilizzo fraudolento del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo, delle etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dall'organismo di controllo, del marchio o dei riferimenti dell'organismo di controllo;

          g) mancato rispetto della sospensione del certificato di conformità.

      2. Gli organismi di controllo e certificazione comunicano tempestivamente al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di ritiro del certificato di conformità. Presso il Ministero è istituito un elenco degli operatori ai quali è stato ritirato il certificato di conformità.

Art. 42.
(Sospensione del certificato di conformità).

      1. L'organismo di controllo e certificazione dispone la sospensione del certificato di conformità e il divieto per l'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo compreso da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni in caso di infrazioni consistenti in:

          a) mancata spedizione della notifica all'autorità competente;

          b) assenza del piano Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), se obbligatorio;

          c) mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati;

          d) mancata o parziale adozione di azioni preventive prescritte, con effetti sulla certificazione dei prodotti;

          e) presenza di varietà parallele senza piano di conversione e utilizzo di piantine orticole convenzionali;

          f) impossibilità di identificazione dei prodotti o degli imballaggi;

          g) impossibilità di identificazione degli animali;

          h) mancato rispetto dell'età minima di macellazione, utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente, impiego di sostanze non ammesse nella produzione zootecnica, ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non conformi;

          i) mancato rispetto dei tempi di conversione;

          l) mancata separazione da produzioni non certificabili;

          m) utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non ammessi;

          n) impossibilità di identificazione e rintracciabilità dei prodotti nelle fasi di stoccaggio e di preparazione;

          o) importazione in assenza di notifica al Ministero;

          p) importazione in assenza dell'autorizzazione ministeriale;

          q) presenza nei prodotti ottenuti dall'operatore e nei mezzi tecnici utilizzati dall'operatore di residui di sostanze non ammesse;

          r) utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo;

          s) mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo di controllo;

          t) recidiva dopo due diffide o dopo una diffida per il medesimo tipo di irregolarità.

      2. Gli organismi di controllo e certificazione comunicano tempestivamente al Ministero e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di sospensione del certificato di conformità di cui al presente articolo.

Art. 43.
(Diffida).

      1. L'organismo di controllo e certificazione, nel caso in cui accerti le irregolarità di cui al presente articolo, diffida per iscritto l'operatore interessato a sanarle, assegnando a tal fine un termine perentorio.
      2. La diffida di cui al comma 1 è effettuata nel caso in cui siano accertate le seguenti irregolarità:

          a) mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri documenti obbligatori;

          b) errori nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori;

          c) incompleta trasmissione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'organismo di controllo;

          d) assenza del piano di gestione dell'allevamento e del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche;

          e) mancata richiesta dei documenti accompagnatori dei prodotti ai fornitori;

          f) presenza di etichette o documenti accompagnatori non corrispondenti al prodotto;

          g) mancata attuazione del piano di conversione;

          h) mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico;

          i) utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale, in regime di deroga, senza richiesta di deroga o con deroga negata; origine degli animali o delle api non conforme per i casi non previsti in deroga o con deroga negata;

          l) non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio;

          m) mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi;

          n) mancata attuazione della pratica del pascolo nelle condizioni previste;

          o) uso di prodotti o di tecniche nella disinfezione e nella disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico;

          p) assenza dell'originale del certificato di conformità; assenza dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per le produzioni importate;

          q) utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo di controllo sulle transazioni effettuate, senza effetti sulla certificazione;

          r) configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, con variazioni sostanziali di contenuto;

          s) produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo;

          t) recidiva dopo tre richiami o dopo due richiami relativi al medesimo tipo di irregolarità.

      3. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono tempestivamente copia delle diffide di cui al presente articolo alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

Art. 44.
(Richiamo).

      1. L'organismo di controllo e certificazione emette per iscritto un richiamo nei confronti dell'operatore, nel caso in cui accerti le seguenti irregolarità:

          a) errori od omissioni nella compilazione della notifica e della notifica di variazione e nella compilazione dei programmi di produzione;

          b) ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori;

          c) mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o di scarti di produzione o produzioni declassate;

          d) errori od omissioni nella compilazione o mancato aggiornamento delle registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori e non corretta archiviazione dei documenti aziendali;

          e) errata o mancata indicazione dei riferimenti alla certificazione di conformità del prodotto nei documenti accompagnatori;

          f) mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente;

          g) mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti;

          h) mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di conformità dei prodotti ai fornitori;

          i) mancata o parziale adozione delle azioni preventive o di adeguamento prescritte dall'organismo di controllo e certificazione, senza effetti sulla certificazione dei prodotti;

          l) non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste e presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita;

          m) superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture;

          n) inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi;

          o) mancato rispetto del carico massimo di animali per unità di superficie, mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga negata, presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati, inadeguata identificazione degli animali, condizioni di benessere degli animali divenute insufficienti, mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche, mancato aggiornamento della scheda razione alimentare;

          p) non corretta separazione del prodotto confezionato o comunque identificato;

          q) inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo;

          r) omessa archiviazione, da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di controllo e delle copie degli estratti dello stesso;

          s) configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, ma senza variazioni sostanziali di contenuto;

          t) utilizzo erroneo delle etichette autorizzate dall'organismo di controllo, del marchio e dei riferimenti dell'organismo di controllo, del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo.

      2. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono tempestivamente copia dei richiami di cui al presente articolo alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

Art. 45.
(Regolamento di delegificazione).

      1. Le singole fattispecie sanzionatorie di cui agli articoli da 41 a 44 possono essere soppresse o modificate o ne possono essere previste delle nuove, tramite l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
      2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quindici giorni dalla trasmissione.

Titolo X
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 47.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

      1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogate, ad eccezione dell'articolo 2.
      2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 11, comma 3, 12, comma 12, 13, 14, comma 2, 15, 16, 20, comma 4, 21, comma 2, 22, commi 1 e 2, 24, comma 3, e 32, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data in entrata in vigore della presente legge.
      3. I commi da 1 a 8 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come sostituito dall'articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono abrogati. La disposizione di cui al comma 9 del citato articolo 19-bis si intende riferita al funzionamento del registro di cui all'articolo 12 della presente legge.
      4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 e dal comma 2 dell'articolo 19, i commi 2, 2-bis, 2-ter e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 48.
(Riferimenti alla normativa comunitaria).

      1. Fino al 1o gennaio 2009 i riferimenti al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, si intendono fatti al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e ai relativi regolamenti di applicazione della Commissione europea.

Art. 49.
(Norma di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.


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