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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1250-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1250 e rilevato che:
esso reca, oltre all'articolo relativo all'entrata in vigore, un unico articolo dal contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto finalizzato a configurare le strutture di Governo in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria 2008 (con cui si fissa, tra l'altro, un numero di dodici ministri per un limite massimo di sessanta membri dell'Esecutivo), nonché ad introdurre disposizioni relative ai nuovi compiti attribuiti al Governo dalla legge n. 124 del 2007, in materia di sicurezza dello Stato; peraltro, a tale finalità si connette solo indirettamente la disposizione introdotta al Senato (comma 21-bis), concernente l'organizzazione dell'Ufficio della Corte dei Conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, struttura che comunque afferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che è già oggetto del comma 21;
nell'apportare modifiche all'attuale disciplina dell'organizzazione del Governo, in analogia con quanto già verificatosi all'inizio della XIV e della XV legislatura (con i decreti legge n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006), esso perpetua la tradizionale stratificazione legislativa in materia, resa ancora più complessa dai peculiari contenuti delle già citate disposizioni della legge finanziaria, che hanno reso necessario "risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione delle leggi nel tempo" (come espressamente si legge nel preambolo); in alcuni casi, peraltro, il decreto esplicita la permanenza in vigore di norme che, ai sensi dei citati commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, sarebbero invece abrogate a far data dal "Governo successivo a quello in carica" ove "non compatibili con la riduzione dei ministeri" (ad esempio, il comma 14 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri alcune funzioni già conferitegli dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 181 del 2006; il citato comma 377 invece, facendone salva esclusivamente la lettera a), dispone l'abrogazione di quest'ultima disposizione);
novella, al comma 1, la disposizione concernente le denominazioni dei dicasteri (recate dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1999), disponendo in merito a funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, anche con riguardo al relativo apparato burocratico, senza procedere a modifiche espresse della normativa vigente (ovvero ricorrendo a clausole indirette quali la sostituzione "ovunque ricorrano" delle denominazioni); tale circostanza, anche per quanto già rilevato, determina la necessità di procedere ad una complessiva opera di ridefinizione degli assetti organizzativi mediante lo strumento dei regolamenti di organizzazione, peraltro espressamente previsti nell'articolato (al comma 16 ed al comma 18 per i profili attinenti al personale);
attribuisce, al comma 15, al Ministro per la semplificazione normativa, il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, ricomprendendovi anche quella di cui all'articolo 14, comma 12, della legge n. 246 del 2005 che, in realtà, si è già esaurita, avendo il Governo già adempiuto all'obbligo, ivi previsto, di presentare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (il 16 dicembre 2007), la relazione volta ad individuare le disposizioni legislative statali vigenti (come effettivamente avvenuto lo scorso 14 dicembre 2007);
adotta, al comma 20, l'espressione "uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo" che non risulta essere di uso comune nella legislazione vigente;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
al medesimo comma 14 - che reca un elenco di funzioni attribuite "in ogni caso" alla Presidenza del Consiglio, e dunque con formula che evidenzia il carattere non tassativo dell'elencazione, prevalentemente volta allo scopo di eliminare possibili incertezze interpretative - dovrebbe valutarsi comunque l'opportunità di precisare quale sia l'ambito di competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri con riguardo a quelle funzioni che non sono nuovamente richiamate, ma che erano ad essa già attribuite dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 181 del 2006 (atteso che sulla base del combinato disposto dei citati commi 376 e 377 della legge finanziaria 2008 il suddetto articolo 1, comma 19, potrebbe ritenersi compreso, ad eccezione della lettera a), tra le disposizioni che "a partire dal Governo successivo a quello in carica", sono abrogate in quanto "non compatibili con la riduzione dei Ministeri"), con particolare riguardo:
a) alle "funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale" (articolo 1, comma 19, lettera b) del decreto legge n. 181);
b) alle funzioni di iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali (comma 19, lettera c) del decreto-legge n. 181);
all'articolo 1, comma 15, secondo periodo - ove si sopprime, ovunque ricorrano, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2006, le parole "per la funzione pubblica" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare quale sia il Ministro cui la disposizione così modificata fa riferimento, sia al primo periodo (che attribuisce la presidenza del Comitato interministeriale di indirizzo al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato), sia al secondo periodo (che affida l'individuazione dei componenti del Comitato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
al comma 8 dell'articolo 1 - che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, il compito di apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio dello Stato alla nuova struttura del Governo delineata dal decreto in esame - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità di tale previsione, in relazione alla circostanza che il comma 20 già prevede, in termini generali, un'analoga autorizzazione ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti al nuovo assetto ministeriale.
Il Comitato raccomanda altresì,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
abbia cura il legislatore di intervenire nella materia con provvedimenti organici che consentano di superare la situazione di stratificazione normativa e di incertezza sulla vigenza delle disposizioni legislative che disciplinano l'organizzazione della Presidenza del Consiglio e dei ministeri, affinché siano chiarite le competenze di ciascuna struttura e siano correttamente indicate le norme su cui si fondano le rispettive attribuzioni, anche con riguardo a quelle funzioni della Presidenza del Consiglio che il presente provvedimento, al comma 14, lettera e) dell'articolo 1, individua sulla base di disposizioni già abrogate (segnatamente: la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e gli articoli 21 e 22 del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 85 del 2008, recante adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
considerato che lo stesso è finalizzato ad una razionalizzazione dell'assetto delle strutture governative per il quale può sicuramente escludersi l'eventualità di nuovi o maggiori oneri e che potrebbe anzi comportare risparmi di spesa,
esprime
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
premesso che il provvedimento, attuando la legge finanziaria 2008, dispone fra l'altro la soppressione del Ministero dell'università e della ricerca, nonché l'accorpamento delle relative funzioni presso il Ministero della pubblica istruzione, che assume la denominazione di «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
tenuto conto che il provvedimento persegue finalità di risparmio attraverso la previsione della riduzione nella misura tendenziale del 20 per cento dei limiti di spesa previsti per i Ministeri di origine e i Ministeri di destinazione nonché attraverso la riduzione dell'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione nelle strutture interessate dal riordino,
esprime
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» (n. 1250 del Governo, approvato dal Senato);
rilevato che il provvedimento, all'articolo 1, comma 3, dispone che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;
considerato altresì che lo stesso articolo 1, al comma 7, prevede che le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico;
ritenuto che le richiamate disposizioni siano coerenti rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ai sensi dei quali il numero dei Ministeri è stato ridotto a dodici, secondo quanto precedentemente stabilito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
esprime
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 85 del 2008 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (n. 1250 del Governo, approvato dal Senato);
rilevato che la politica del settore spaziale è attualmente affidata alla responsabilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico,
delibera di esprimere
con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di suggerire al Governo di individuare una sede unitaria della politica del settore spaziale, eventualmente incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1250 del Governo, approvato dal Senato, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
premesso che era necessario provvedere ad una riorganizzazione delle strutture di Governo in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria 2008;
considerato che il provvedimento in esame ha lo scopo di razionalizzare le funzioni e risolvere eventuali conflitti e sovrapposizioni fra competenze attribuite a diverse amministrazioni, con l'obiettivo ulteriore di ridurre la spesa pubblica attraverso una più funzionale allocazione delle risorse finanziarie ed umane;
premesso che la salute dei cittadini e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale rappresentano un bene primario, su cui deve essere concentrata la maggiore attenzione possibile delle istituzioni di ogni livello e che, sebbene la tutela della salute sia materia concorrente tra lo Stato e le Regioni, è necessaria un'attività di supervisione da parte dello Stato, che individui regole uguali per tutti e garantisca uniformità di accesso ai servizi assistenziali offerti su tutto il territorio nazionale, per un Servizio sanitario efficiente e qualificato su tutto il territorio nazionale,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità che, ferma restando l'unicità della direzione politica, sia comunque garantito il mantenimento di adeguate e proprie autonomie funzionali per l'amministrazione delle politiche della salute e per l'amministrazione delle politiche del lavoro e della previdenza sociale.
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1250, per le parti di competenza,
esprime
con la seguente osservazione:
si valuti la possibilità di aggiungere, all'articolo 1, comma 9, i seguenti periodi:
«All'articolo 1, comma 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "2-quinquies", sono aggiunte le seguenti: "9-bis". Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, nonché dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
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