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PDL 1076

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1076



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SARUBBI, BERTOLINI, AMICI, APREA, ARGENTIN, BINDI, BOSSA, CALGARO, CASTAGNETTI, COLANINNO, CONCIA, COSCIA, DE POLI, DE TORRE, DELFINO, DI VIRGILIO, RENATO FARINA, FARINONE, LORENZIN, MARGIOTTA, MELANDRI, MISIANI, MISTRELLO DESTRO, MOGHERINI REBESANI, PANIZ, PEZZOTTA, PISTELLI, REALACCI, SBROLLINI, SCELLI, SIRAGUSA, TOUADI, VELO, VIGNALI, VOLONTÈ, ZAMPA

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato

Presentata il 20 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge autorizza la ratifica del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.
      La presente proposta di legge intende riproporre l'analoga iniziativa intrapresa al Senato della Repubblica nella XV legislatura (atto Senato n. 1212, d'iniziativa dei senatori Martone e altri).
      Il Protocollo V, adottato in occasione della riunione degli Stati partecipanti alla Convenzione sulle armi convenzionali, prende lo spunto dalla constatazione che dopo la cessazione dei conflitti armati i residuati bellici esplosivi causano gravi problemi umanitari.
      Nel 2000 il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) ha proposto di lanciare, nel quadro della Convenzione sulle armi convenzionali, un processo di negoziazione inteso a disciplinare, in modo giuridicamente vincolante, il problema dei residuati bellici esplosivi.
      Esso ha segnalato che le munizioni che sono state sparate ma che, contrariamente al loro scopo, non sono esplose, rappresentano una minaccia considerevole, spesso insidiosa, per le popolazioni civili.
      Tali munizioni mettono in pericolo, feriscono o uccidono civili ancora molto tempo dopo la fine di un conflitto armato.
      Questi residuati bellici esplosivi rappresentano un enorme ostacolo agli sforzi di ricostruzione e rendono più difficili la fornitura dell'aiuto umanitario e la gestione o il riassetto di superfici agricole e forestali.
      Trovandosi su territori che sono stati teatro di numerosi conflitti nel passato, essi impediscono il ritorno della popolazione civile che era stata costretta a fuggire.
      La minaccia permanente che grava sulla popolazione civile a causa dell'impiego di bombe a grappolo durante il conflitto del Kosovo nel 1999 ha suscitato numerosi appelli politici a favore di una normativa internazionale in materia.
      Le informazioni, di vasta diffusione, sulle conseguenze dei proiettili inesplosi registrati durante i conflitti in Eritrea ed Etiopia (1998), Serbia e Montenegro (1999), Afghanistan (2001), Iraq (2003), e infine, Libano, hanno dato ulteriore peso a tali appelli.
      Questo nuovo protocollo, in vigore dal 12 novembre 2006, intende ridurre il più possibile i pericoli e gli effetti dei residuati bellici esplosivi per le popolazioni civili, soprattutto mediante rimedi da adottare dopo i conflitti.
      Esso prevede, per gli Stati sul cui territorio si trovano residuati bellici esplosivi, l'obbligo di bonifica del territorio e, per quelli che hanno impiegato tali munizioni esplosive, l'obbligo di contribuire alla bonifica fornendo un'assistenza tecnica, finanziaria o in termini di personale. Esso stabilisce inoltre l'obbligo di registrare e archiviare le informazioni riguardanti le munizioni esplosive impiegate e di scambiare informazioni allo scopo di facilitare la bonifica. Il protocollo definisce infine una serie di misure per avvertire le popolazioni civili del potenziale di rischio rappresentato dai residuati bellici esplosivi e prevede un'assistenza e una collaborazione a livello internazionale.
      Un allegato tecnico precisa i diversi obblighi da rispettare, formulando raccomandazioni che non sono giuridicamente vincolanti, e fornisce direttive generali sulla fabbricazione, la manipolazione e l'immagazzinamento delle munizioni esplosive. Il Protocollo V è compatibile con il nostro ordinamento giuridico.
      Sia le considerazioni umanitarie, sia l'attuale assenza nel diritto umanitario internazionale di regole pertinenti, depongono a favore di una ratifica. Nella XIV legislatura il Parlamento italiano ha ratificato, con la legge 28 aprile 2004, n. 131, la modifica all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW), un atto non esaustivo ma un ulteriore e importante passo in avanti dopo l'approvazione della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sulla messa al bando delle mine antipersona. Un percorso lungo, da fare in comune, che abbia come obiettivo la messa al bando, nel mondo, di armi indiscriminate come l'ennesimo mostro bellico conosciuto come «cluster bomb».
      Le Nazioni Unite hanno raccolto l'appello della Croce rossa internazionale per fermare la strage di civili provocata dalle bombe a grappolo. Da Ginevra, l'allora sottosegretario generale delle Nazioni Unite con delega per gli affari umanitari, Jan Egeland, ha invocato una moratoria urgente per l'uso delle cluster bombs «fino a quando la comunità internazionale non avrà adottato effettivamente gli strumenti legali necessari a far fronte a queste preoccupazioni umanitarie».

Il Protocollo V relativo ai residuati bellici esplosivi.

      Il Protocollo V si compone di 11 articoli che definiscono regole giuridicamente vincolanti e di un cosiddetto allegato tecnico che contiene raccomandazioni riguardanti le misure preventive da adottare e le procedure ottimali da applicare.

      Le disposizioni giuridicamente vincolanti disciplinano i rimedi da adottare dopo i conflitti armati allo scopo di ridurre per quanto possibile i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi. Queste misure consistono essenzialmente nella demarcazione delle zone a rischio e nella bonifica del territorio dai residuati bellici esplosivi. Esse servono pure a proteggere le popolazioni civili, singoli civili nonché le missioni e le organizzazioni umanitarie. Il protocollo concerne principalmente i futuri residuati bellici esplosivi e invita gli Stati partecipanti a collaborare allo scopo di eliminarli. Il cosiddetto allegato tecnico contiene raccomandazioni, senza carattere giuridicamente vincolante, sulle misure preventive da prendere e le procedure ottimali da applicare. Esso si riferisce alla registrazione, all'archiviazione e alla comunicazione di informazioni, agli avvertimenti, alla sensibilizzazione, ai rischi, alla demarcazione e alla sorveglianza, come pure alla fabbricazione, alla manipolazione e all'immagazzinamento di munizioni esplosive.

Disposizioni generali e campo d'applicazione.

      L'articolo 1 contiene prescrizioni generali e definisce il campo d'applicazione del protocollo.
      L'articolo 2 definisce le munizioni esplosive come munizioni classiche contenenti esplosivi.
      L'articolo 3 è relativo alla bonifica, all'eliminazione o alla distruzione dei residuati bellici esplosivi e l'articolo 4 concerne la registrazione, la conservazione e la comunicazione di informazioni che rappresentano elementi normativi essenziali del protocollo.
      Gli Stati contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato sono tenuti, in virtù dell'articolo 5, a prendere tutte le precauzioni possibili, sul territorio interessato che essi controllano, per proteggere la popolazione civile, singoli civili e beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e agli effetti di tali residuati.
      Sono considerate «precauzioni possibili» le precauzioni che sono attuabili o che a livello pratico si possono prendere tenuto conto di tutte le condizioni del momento, segnatamente delle considerazioni di ordine umanitario e militare. Si tratta degli avvertimenti, delle azioni di sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi, della demarcazione, dell'installazione di recinzioni e della sorveglianza del territorio in cui si trovano tali residuati. In virtù dell'articolo 6, le Parti devono proteggere per quanto possibile le organizzazioni e le missioni umanitarie contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi. La disposizione si riferisce alle organizzazioni e missioni umanitarie che operano o opereranno, con il consenso dello Stato partecipante, nella zona che quest'ultimo controlla. Su richiesta di un'organizzazione o di una missione umanitaria, la Parte interessata deve fornire, sempre nella misura del possibile, informazioni sull'ubicazione di tutti i residuati bellici esplosivi.
      L'articolo 7 concerne i residuati bellici esplosivi preesistenti, ossia le munizioni inesplose e le munizioni esplosive abbandonate che esistevano alla data dell'entrata in vigore del protocollo per lo Stato partecipante, e conferisce a ciascuno Stato partecipante il diritto di sollecitare presso altri Stati contraenti o Stati che non sono legati dal Protocollo V, come pure istituzioni e organizzazioni internazionali competenti, e di ricevere da essi un'assistenza per risolvere i problemi posti dai residuati bellici esplosivi. Ciascuno Stato partecipante che sia in grado di farlo fornisce un'assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti, secondo i bisogni e le possibilità.
      L'articolo 8 invita gli Stati partecipanti che sono in grado di farlo a fornire un'assistenza per la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi. Esso contiene inoltre prescrizioni sulle cure da prestare alle vittime dei residuati bellici esplosivi e l'integrazione di tali persone nonché sul loro reinserimento sociale ed economico. La disposizione lascia a ciascuno Stato il compito di giudicare, in una situazione concreta, se dispone di personale e di mezzi tecnici e finanziari necessari per fornire un'assistenza. Una simile assistenza può essere fornita mediante organismi delle Nazioni Unite, il CICR, le Società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa e la loro Federazione internazionale, ma anche mediante organizzazioni non governative o a livello bilaterale.
      Inoltre, ciascuno Stato partecipante ha il diritto di prendere parte a uno scambio più ampio possibile di equipaggiamenti, materiale e informazioni scientifiche e tecniche.
      Sono tuttavia eccettuate le tecnologie legate all'armamento.
      Gli Stati partecipanti si impegnano inoltre a fornire alle banche dati dell'azione di lotta contro le mine informazioni concernenti i diversi mezzi e tecniche di rimozione dei residuati bellici esplosivi nonché elenchi di esperti, organismi specializzati o centri nazionali per la bonifica. Le domande d'assistenza possono essere presentate mediante il sistema delle Nazioni Unite, il quale può pure prestare il suo sostegno per valutare la situazione e raccomandare l'assistenza che è opportuno fornire. Nel caso delle domande indirizzate alle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'organizzazione può procedere a una valutazione dei bisogni.
      L'articolo 9 e la terza parte dell'allegato tecnico ad esso relativo, concernono misure preventive generali e invitano gli Stati partecipanti a prendere simili misure allo scopo di ridurre per quanto possibile l'apparizione di residuati bellici esplosivi.
      Secondo l'articolo 10 è possibile convocare una conferenza degli Stati partecipanti per dibattere qualsiasi questione concernente il funzionamento del protocollo. È tuttavia necessaria l'approvazione di una maggioranza di almeno diciotto Stati partecipanti. La conferenza degli Stati partecipanti è autorizzata a verificare lo stato e il funzionamento del protocollo, a esaminare le questioni concernenti l'applicazione nazionale del protocollo, compresa la presentazione o l'aggiornamento di rapporti nazionali annuali, e a preparare le conferenze di revisione.
      In virtù dell'articolo 11, ciascuno Stato partecipante è tenuto a chiedere alle proprie forze armate e alle autorità o servizi interessati di stabilire istruzioni e modalità operative appropriate e di vigilare affinché il loro personale riceva una formazione conforme alle disposizioni pertinenti del protocollo. Gli Stati partecipanti si impegnano inoltre a consultarsi e a cooperare tra di loro a livello bilaterale, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, o seguendo altre procedure internazionali appropriate, allo scopo di risolvere i problemi che possano emergere a proposito dell'interpretazione e dell'applicazione del protocollo. Conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n. 715), ogni nuovo protocollo entra in vigore sei mesi dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati da tale protocollo. Per ogni Stato che notifica il suo consenso quando venti Stati l'hanno già fatto, il protocollo entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notifica.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o avere effetti indiscriminati, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n. 715, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della citata Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    

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