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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1076 |
Il Protocollo V relativo ai residuati bellici esplosivi.
Il Protocollo V si compone di 11 articoli che definiscono regole giuridicamente vincolanti e di un cosiddetto allegato tecnico che contiene raccomandazioni riguardanti le misure preventive da adottare e le procedure ottimali da applicare.
Le disposizioni giuridicamente vincolanti disciplinano i rimedi da adottare dopo i conflitti armati allo scopo di ridurre per quanto possibile i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi. Queste misure consistono essenzialmente nella demarcazione delle zone a rischio e nella bonifica del territorio dai residuati bellici esplosivi. Esse servono pure a proteggere le popolazioni civili, singoli civili nonché le missioni e le organizzazioni umanitarie. Il protocollo concerne principalmente i futuri residuati bellici esplosivi e invita gli Stati partecipanti a collaborare allo scopo di eliminarli. Il cosiddetto allegato tecnico contiene raccomandazioni, senza carattere giuridicamente vincolante, sulle misure preventive da prendere e le procedure ottimali da applicare. Esso si riferisce alla registrazione, all'archiviazione e alla comunicazione di informazioni, agli avvertimenti, alla sensibilizzazione, ai rischi, alla demarcazione e alla sorveglianza, come pure alla fabbricazione, alla manipolazione e all'immagazzinamento di munizioni esplosive.
Disposizioni generali e campo d'applicazione.
L'articolo 1 contiene prescrizioni generali e definisce il campo d'applicazione del protocollo.
L'articolo 2 definisce le munizioni esplosive come munizioni classiche contenenti esplosivi.
L'articolo 3 è relativo alla bonifica, all'eliminazione o alla distruzione dei residuati bellici esplosivi e l'articolo 4 concerne la registrazione, la conservazione e la comunicazione di informazioni che rappresentano elementi normativi essenziali del protocollo.
Gli Stati contraenti e le Parti coinvolte in un conflitto armato sono tenuti, in virtù dell'articolo 5, a prendere tutte le precauzioni possibili, sul territorio interessato che essi controllano, per proteggere la popolazione civile, singoli civili e beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi e agli effetti di tali residuati.
Sono considerate «precauzioni possibili» le precauzioni che sono attuabili o che a livello pratico si possono prendere tenuto conto di tutte le condizioni del momento, segnatamente delle considerazioni di ordine umanitario e militare. Si tratta degli avvertimenti, delle azioni di sensibilizzazione delle popolazioni civili ai rischi inerenti ai residuati bellici esplosivi, della demarcazione, dell'installazione di recinzioni e della sorveglianza del territorio in cui si trovano tali residuati. In virtù dell'articolo 6, le Parti devono proteggere per quanto possibile le organizzazioni e le missioni umanitarie contro gli effetti dei residuati bellici esplosivi. La disposizione si riferisce alle organizzazioni e missioni umanitarie che operano o opereranno, con il consenso dello Stato partecipante, nella zona che quest'ultimo controlla. Su richiesta di un'organizzazione o di una missione umanitaria, la Parte interessata deve fornire, sempre nella misura del possibile, informazioni sull'ubicazione di tutti i residuati bellici esplosivi.
L'articolo 7 concerne i residuati bellici esplosivi preesistenti, ossia le munizioni inesplose e le munizioni esplosive abbandonate che esistevano alla data dell'entrata in vigore del protocollo per lo Stato partecipante, e conferisce a ciascuno Stato partecipante il diritto di sollecitare presso altri Stati contraenti o Stati che non sono legati dal Protocollo V, come pure istituzioni e organizzazioni internazionali competenti, e di ricevere da essi un'assistenza per risolvere i problemi posti dai residuati bellici esplosivi. Ciascuno Stato partecipante che sia in grado di farlo fornisce un'assistenza per risolvere i problemi causati dai residuati bellici esplosivi preesistenti, secondo i bisogni e le possibilità.
L'articolo 8 invita gli Stati partecipanti che sono in grado di farlo a fornire un'assistenza per la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione dei residuati bellici esplosivi. Esso contiene inoltre prescrizioni sulle cure da prestare alle vittime dei residuati bellici esplosivi e l'integrazione di tali persone nonché sul loro reinserimento sociale ed economico. La disposizione lascia a ciascuno Stato il compito di giudicare, in una situazione concreta, se dispone di personale e di
mezzi tecnici e finanziari necessari per fornire un'assistenza. Una simile assistenza può essere fornita mediante organismi delle Nazioni Unite, il CICR, le Società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa e la loro Federazione internazionale, ma anche mediante organizzazioni non governative o a livello bilaterale.
Inoltre, ciascuno Stato partecipante ha il diritto di prendere parte a uno scambio più ampio possibile di equipaggiamenti, materiale e informazioni scientifiche e tecniche.
Sono tuttavia eccettuate le tecnologie legate all'armamento.
Gli Stati partecipanti si impegnano inoltre a fornire alle banche dati dell'azione di lotta contro le mine informazioni concernenti i diversi mezzi e tecniche di rimozione dei residuati bellici esplosivi nonché elenchi di esperti, organismi specializzati o centri nazionali per la bonifica. Le domande d'assistenza possono essere presentate mediante il sistema delle Nazioni Unite, il quale può pure prestare il suo sostegno per valutare la situazione e raccomandare l'assistenza che è opportuno fornire. Nel caso delle domande indirizzate alle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'organizzazione può procedere a una valutazione dei bisogni.
L'articolo 9 e la terza parte dell'allegato tecnico ad esso relativo, concernono misure preventive generali e invitano gli Stati partecipanti a prendere simili misure allo scopo di ridurre per quanto possibile l'apparizione di residuati bellici esplosivi.
Secondo l'articolo 10 è possibile convocare una conferenza degli Stati partecipanti per dibattere qualsiasi questione concernente il funzionamento del protocollo. È tuttavia necessaria l'approvazione di una maggioranza di almeno diciotto Stati partecipanti. La conferenza degli Stati partecipanti è autorizzata a verificare lo stato e il funzionamento del protocollo, a esaminare le questioni concernenti l'applicazione nazionale del protocollo, compresa la presentazione o l'aggiornamento di rapporti nazionali annuali, e a preparare le conferenze di revisione.
In virtù dell'articolo 11, ciascuno Stato partecipante è tenuto a chiedere alle proprie forze armate e alle autorità o servizi interessati di stabilire istruzioni e modalità operative appropriate e di vigilare affinché il loro personale riceva una formazione conforme alle disposizioni pertinenti del protocollo. Gli Stati partecipanti si impegnano inoltre a consultarsi e a cooperare tra di loro a livello bilaterale, per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite, o seguendo altre procedure internazionali appropriate, allo scopo di risolvere i problemi che possano emergere a proposito dell'interpretazione e dell'applicazione del protocollo. Conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n. 715), ogni nuovo protocollo entra in vigore sei mesi dopo la data in cui venti Stati avranno notificato il loro consenso ad essere legati da tale protocollo. Per ogni Stato che notifica il suo consenso quando venti Stati l'hanno già fatto, il protocollo entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notifica.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o avere effetti indiscriminati, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n. 715, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato.
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della citata Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.























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