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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 264 |
limitazione dell'area oggettiva e soggettiva della tutela ad attività e figure professionali connotate da una rischiosità significativa e perciò stesso valutabile come causa degli eventi di danno, siano essi riconducibili o meno a una diretta responsabilità del datore di lavoro;
finalità di reintegro indennitario (forfettizzato) della capacità lavorativa e automaticità delle prestazioni, anche per situazioni non tutelate in sede civilistica (eventi addebitabili a colpa dello stesso lavoratore, caso fortuito, forza maggiore);
integrale accollo dell'onere contributivo al datore di lavoro (anche per eventi non risarcibili in sede civilistica), a fronte dell'esonero dello stesso datore dalla responsabilità per il risarcimento dei danni (anche eccedenti l'indennizzo di legge o non coperti dalla garanzia previdenziale), se non imputabili a sua accertata responsabilità penale;
autonomia gestionale, attraverso un sistema finanziario a capitalizzazione e adeguata redditività.
L'impianto descritto, che per lungo tempo ha consentito di contemperare efficacemente gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ha subìto nel tempo una graduale mutazione che lo ha sostanzialmente allontanato dal modello originario a causa di molteplici fattori.
Sotto il profilo istituzionale, sono andati progressivamente manifestandosi una dilatazione dell'area soggettiva e oggettiva della tutela e un significativo ridimensionamento della sfera di esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, segnatamente ad opera di indirizzi giurisprudenziali che non hanno tenuto conto di una marcata e accelerata evoluzione tecnologica e organizzativa del lavoro subordinato nell'impresa, attualmente caratterizzata da automazione, informatizzazione e terziarizzazione.
Sotto il profilo economico-patrimoniale, il sistema tecnico-finanziario che presiede alla gestione «industriale» dell'INAIL ha subìto nel tempo l'effetto distorsivo di molteplici vincoli, primo tra i quali il cronico deficit della gestione «agricoltura», determinato dall'inadeguato apporto contributivo del settore e sistematicamente finanziato a mezzo di improduttive e di fatto non ripetibili anticipazioni dalla stessa gestione industriale.
Questo ed altri fattori, quali, in particolare, i trasferimenti verso enti esterni impropriamente gravanti sui premi assicurativi e l'investimento dei fondi di capitalizzazione in impieghi imposti e talvolta scelti con criteri di scarsa economicità - e, dunque, con ritorni di redditività assai modesti - comportano di fatto per le imprese industriali soggette:
quote aggiuntive di prelievo estranee alla ratio dello schema assicurativo e in tutto assimilabili ad «imposte implicite»;
un accrescimento surrettizio della pressione fiscale effettiva sul sistema produttivo;
il rischio di spinte verso fenomeni di economia sommersa e di lavoro irregolare.
È urgente, dunque, uscire dalla situazione di inerzia legislativa che ha caratterizzato finora la materia.
A questi effetti assume, come già detto, un rilievo ineludibile il riferimento alle esperienze e alle tendenze evolutive in atto negli altri Paesi dell'Unione europea.
Anche in relazione a tali tendenze, occorre riflettere sulla necessità ed opportunità di una maggiore selettività delle prestazioni dell'assicurazione, mediante forme di tutela più personalizzate e indirizzate verso coloro che hanno bisogni reali e maggiori, di un'innovativa visione dei profili gestionali ed organizzativi, che consenta di affiancare alle consolidate forme e strutture dell'assicurazione obbligatoria, concepite secondo un assetto esclusivamente pubblicistico, forme privatistiche sostitutive con caratteristiche di flessibilità e di adattabilità alle singole fattispecie. Esperienze, queste, già presenti in numerosi Paesi dell'Unione europea.
In merito a quest'ultimo aspetto, con l'abolizione del monopolio INAIL non si vuole porre in discussione l'essenzialità di una presenza pubblica nel settore della tutela sociale contro gli infortuni sul lavoro. Piuttosto si tratta di far emergere un'esigenza di riarticolazione di tale ruolo, in termini di puntuale delimitazione degli ambiti di gestione pubblica diretta e di esaltazione della funzione generale di indirizzo, regolamentazione e controllo.
Uno Stato del benessere, sia pure «rifondato», non potrebbe non proseguire, attraverso la propria componente pubblica, in una insostituibile azione, sia essa diretta o indiretta, volta alla riduzione o all'eliminazione dei grandi rischi cui è esposta la popolazione in caso di indigenza, invalidità, malattia, pensionamento.
Nel contempo occorre puntare alla riduzione dei costi ridondanti, degli sprechi e degli abusi, in particolare recuperando risorse oggi impegnate in modo inefficiente e antieconomico per consentire la tutela di tutti i lavoratori, anche dei più derelitti.
1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ottavo comma dell'articolo 10 è abrogato;
b) al secondo periodo del primo comma dell'articolo 11, le parole: «, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39» sono soppresse;
c) all'articolo 28:
1) al primo comma, le parole: «con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 - così come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti» sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole: «e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2)» sono soppresse;
d) al secondo comma dell'articolo 148, le parole: «da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» sono soppresse;
e) al settimo comma dell'articolo 157, le parole: «con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» sono soppresse;
f) alla lettera e) del primo comma dell'articolo 177, le parole: «all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» sono soppresse;
g) gli articoli 16, 18, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 126, 127, 128, 149, 152 e 154 sono abrogati.
1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è abrogato.
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