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PDL 250

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 250



PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

BERNARDINI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Modifica dell'articolo 112 della Costituzione. Abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, contenuto nell'articolo 112 della Costituzione, pur astrattamente condivisibile, determina una serie di inevitabili e gravi conseguenze negative, che portarono l'unico altro Paese europeo che lo prevedeva oltre il nostro, la Germania, ad abolirlo a metà degli anni settanta.
      In effetti l'elevatissimo numero di notitiae criminis che giungono quotidianamente alle procure della Repubblica rende impossibile il perseguimento di ogni reato. Dietro la vigenza di questa norma finisce col celarsi quindi di fatto l'assoluta discrezionalità con cui ogni singolo pubblico ministero decide quali reati perseguire, col risultato pratico di avere un'altrettanto assoluta non uniformità nell'applicazione della legge sul territorio italiano e rilevanti difficoltà di perseguimento dei reati che per ambito territoriale superano la competenza della singola circoscrizione giudiziaria.
      La previsione in capo al Ministro della giustizia di un potere di indirizzo in materia di politica penale e l'attribuzione ad ogni procuratore della Repubblica della responsabilità di far rispettare all'interno del proprio ufficio l'indirizzo fissato, oltre a rimediare alle disfunzioni illustrate, avrebbe anche l'effetto di ricondurre al circuito della sovranità popolare-parlamentare la responsabilità politica dell'esercizio di un potere davvero importante per la sicurezza dei cittadini, sottraendola all'arbitrio del singolo pubblico ministero, che sarebbe così probabilmente tenuto anche a perseguire reati, come quelli di microcriminalità, altrimenti normalmente trascurati.


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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 112. - Ciascun Procuratore generale presso la Corte d'appello stabilisce di anno in anno, per il proprio distretto di competenza, le priorità nell'esercizio dell'azione penale, in attuazione delle linee guida definite a livello nazionale dal Ministro della giustizia, che le illustra, entro il 30 novembre di ciascun anno, in una relazione annuale al Parlamento.
      Ciascun Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni stabilisce di anno in anno, per il proprio circondario di competenza, le priorità nell'esercizio dell'azione penale nel quadro delle priorità definite ai sensi del primo comma».


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