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PDL 364

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 364



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale concernente il reato di procurato aborto

Presentata il 29 aprile 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Siamo rimasti tutti notevolmente scossi dalla tristissima vicenda della giovane Jennifer Zacconi, strangolata e sepolta viva nel 2006 al nono mese di gravidanza dall'ex compagno che non voleva riconoscere la paternità del concepito. A rendere ancora più inquietante un crimine così efferato è stata la contestazione al reo confesso di un solo omicidio volontario, in quanto, in base al nostro diritto, il feto non è riconosciuto persona prima della nascita.
      Mentre tutta la società civile mostra grande rispetto e attenzione per la gravidanza, per la donna incinta e per la creatura che porta in grembo, è decisamente aberrante che non debba essere prevista una specifica sanzione di carattere penale finalizzata alla condanna di chi, come nel caso sopra descritto, abbia volontariamente e premeditatamente deciso di recidere due vite.
      Nel nostro codice penale, infatti, l'articolo 578 punisce con la reclusione da quattro a dodici anni la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse allo stesso. Risulta evidente come oggetto della norma incriminatrice sia un reato proprio (soggetto attivo del reato può essere soltanto la madre, da sola o eventualmente in concorso con altre persone) il cui fatto materiale si sostanzia in un infanticidio o feticidio. Quest'ultimo, inoltre, presuppone che si sia compiuto il processo fisiologico di gravidanza; la morte, quindi, deve essere cagionata nella fase di transizione che va dal momento in cui inizia il distacco del feto dall'utero materno al momento in cui il neonato acquista vita autonoma.
      All'esigenza di tutela del nascituro distinta da quella della gestante risponde la presente proposta di legge, attraverso la configurazione del reato di procurato aborto volontario e premeditato, sanzionato con la pena dell'ergastolo. Si tratta, in altri termini, di attribuire, anche in ambito giuridico, all'embrione fecondato la qualità di persona, secondo i criteri di rispetto e di protezione che si devono adottare nei confronti di tutti gli esseri umani.
      Facciamo questo grande passo in avanti per restaurare la cultura della vita!


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 577-bis. - (Procurato aborto). - Chi, volontariamente e premeditatamente, cagiona la morte di un feto prima del parto è punito con la pena dell'ergastolo».


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