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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4771 |
1) siano iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, ovvero siano in possesso dell'ulteriore documentazione attestante che l'ente è ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997;
2) riportino nel proprio statuto o atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997;
3) dispongano di locali, istallazioni o attrezzature idonei e sufficienti a garantire
4) dispongano di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei prodotti ricevuti e distribuiti.
Le ONLUS qualificate attestano il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
In caso di difetti di confezionamento del medicinale inutilizzato oggetto di donazione che potrebbero rilevare ai fini della tutela della salute dei consumatori finali (ad esempio aggiunta di nuovi effetti collaterali o interazioni tra le indicazioni del foglietto illustrativo), ovvero in caso di donazione di medicinali inutilizzati destinati alla distribuzione e alla dispensazione in Paesi diversi dall'Italia, le ONLUS qualificate donatarie possono provvedere al riconfezionamento dei medicinali oggetto di donazione – anche in conformità alle linee guida per le donazioni di farmaci elaborate dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS) – avvalendosi di officine provviste di autorizzazione all'effettuazione di operazioni di riconfezionamento per la forma farmaceutica del medicinale inutilizzato oggetto di donazione (autorizzazione generale e non necessariamente per lo specifico prodotto oggetto della donazione), in base a un accordo scritto che preveda, tra l'altro, la certificazione da parte della persona qualificata ivi operante dell'idoneità alla distribuzione (non commerciale) o alla dispensazione del lotto di un prodotto medicinale inutilizzato oggetto di riconfezionamento.
È opportuno che la donazione a ONLUS qualificate di medicinali non utilizzati sia formalizzata per iscritto.
I medicinali inutilizzati donati a ONLUS qualificate possono essere dispensati a consumatori finali in Italia da operatori sanitari appropriati in ragione della tipologia di prodotto farmaceutico, ovvero inviati all'estero per la loro distribuzione o dispensazione dopo che sul confezionamento primario e secondario del prodotto sia stata apposta la dicitura «Donazione a [nome ONLUS] destinata [all'Italia/all'estero] – VIETATA LA VENDITA». Nel caso di donazione da parte delle aziende donatrici o di distribuzione da parte delle ONLUS donatarie di farmaci inutilizzati nei confronti di Paesi esteri, resta fermo l'impegno, rispettivamente delle aziende donatrici o delle ONLUS donatarie, del rispetto delle citate linee guida dell'OMS.
Le ONLUS qualificate potranno consegnare i medicinali ricevuti in donazione direttamente agli indigenti e ai bisognosi oppure a enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco affinché questi ultimi li consegnino agli indigenti e ai bisognosi. Tutti gli enti che svolgono quest'attività assistenziale – nei limiti del servizio di donazione di prodotti farmaceutici – sono equiparati al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.
Qualora i medicinali oggetto di donazione siano su prescrizione medica, gli stessi potranno essere dispensati (o somministrati) solo dalle ONLUS qualificate o dagli enti assistenziali che dispongano di personale sanitario nel rispetto della normativa vigente.
1. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:
«Art. 157. – (Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti). – 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti con oneri a carico degli operatori idonei sistemi di raccolta per i medicinali inutilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate modalità che rendono possibile l'utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali inutilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, con esclusione dei medicinali conservati in frigorifero a temperature controllate.
3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA provvede attraverso un apposito regolamento a:
a) definire i requisiti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), già iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10,
1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo di svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;
2) la disponibilità di locali, istallazioni o attrezzature idonei e sufficienti a garantire la buona conservazione e la corretta gestione delle specialità medicinali oggetto di erogazione liberale;
3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;
b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2».
1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.
2. I medicinali soggetti a obbligo di prescrizione medica possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco a condizione che
1. Alle ONLUS di cui all'articolo 2 è altresì consentito l'acquisto di medicinali ai fini del perseguimento della loro attività di utilità sociale.
2. In ogni caso, alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali acquistati ad oggetto di erogazione liberale.
1. È fatta salva l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazione liberale in favore di enti non commerciali e di ONLUS.
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