Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 4158

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4158



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MIOTTO, LIVIA TURCO, LENZI, ARGENTIN, BURTONE, BUCCHINO, BOSSA, D'INCECCO, GRASSI, MURER, SARUBBI, SBROLLINI, ZAMPA

Disposizioni concernenti la promozione e la valorizzazione dell'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale

Presentata il 9 marzo 2011


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riguarda l'impegno civile delle persone anziane nelle comunità locali, ovvero ciò che le persone anziane possono fare a vantaggio delle comunità in cui vivono.
      Così definito, l'argomento forma parte integrante della più ampia problematica relativa al cosiddetto «invecchiamento attivo».
      L'Italia, come del resto tutta l'Unione europea, sta attraversando una fase di notevole invecchiamento della popolazione, come sottolineato dalla Commissione nel 2008, nella seconda relazione demografica in cui si esaminano le possibilità di soddisfare le esigenze di una popolazione che invecchia. Secondo le ultime proiezioni di Eurostat pubblicate nel 2008, entro il 2060 nell'Unione europea vi saranno solo due persone in età lavorativa (tra 15 e 64 anni) per ogni persona di età superiore a 65 anni, rispetto a una proporzione attuale di quattro a uno. Il calo più considerevole dovrebbe registrarsi durante il periodo tra il 2015 e il 2035, in coincidenza con il raggiungimento dell'età della pensione dei figli del cosiddetto «baby-boom». Questo fenomeno risulta dalla concomitanza di tassi di natalità ridotti e dall'aumento della speranza di vita. Oggi infatti gli europei vivono più a lungo e più sani. Dal 1960 la speranza di vita è aumentata di otto anni e le proiezioni demografiche prevedono un ulteriore aumento di cinque anni nei prossimi quaranta anni.
 

Pag. 2


      Questi cambiamenti demografici implicano sia nuove difficoltà sia nuove possibilità. L'invecchiamento della popolazione può accrescere la pressione sui bilanci pubblici e sui sistemi pensionistici, nonché sulle spese per il personale addetto ai servizi sociali e di assistenza agli anziani. La terza età continua a essere spesso associata alla malattia e alla dipendenza e le persone anziane si possono sentire escluse dall'occupazione e dalla vita familiare e collettiva. Si teme che le generazioni anziane possano diventare un fardello troppo pesante per la popolazione più giovane in età lavorativa e che questo possa indurre tensioni intergenerazionali.
      Questa visione non tiene però conto del significativo contributo, concreto e potenziale, che gli anziani possono fornire alla società. Una delle migliori opportunità per affrontare la sfida dell'invecchiamento demografico e per realizzare la solidarietà tra le generazioni consiste, pertanto, nel garantire che gli anziani conservino la loro salute e conducano una vita attiva il più a lungo possibile.
      Lo stesso Parlamento europeo ha proclamato il 2012 quale Anno europeo dell'invecchiamento attivo riconoscendo «il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale».
      La solitudine della terza età si combatte anche diffondendo una nuova idea di vecchiaia, fatta di progettualità e di prospettive, non solo di emergenze sanitarie e assistenziali. Essere anziani al giorno d'oggi significa fare esperienza di grandi cambiamenti nei ruoli assunti all'interno della famiglia e della società: basti pensare al pensionamento, da alcuni vissuto come perdita di un ruolo sociale, o alla scomparsa del coniuge e all'allontanamento dei figli, tutte occasioni che comportano la perdita di importanti punti di riferimento.
      Le relazioni sociali possono essere una risorsa fondamentale per l'anziano, il primo baluardo contro la solitudine, ma, soprattutto, è utile e doveroso diffondere l'idea che la vecchiaia è una fase di vita, non necessariamente legata alla patologia, e che rappresenta il naturale proseguimento di come si è vissuto precedentemente. È importante far vivere il concetto di cambiamento non come una limitazione, ma come una nuova possibilità per coltivare nuovi interessi e opportunità di impegno sociale.
      Invecchiare bene non è solo un fatto di salute o di politiche assistenziali, da considerare in termini di costi economici e sociali, ma è il riconoscimento del diritto a un progetto di vita e a prospettive di «bene-essere», all'interno di una società moderna che consideri la vecchiaia una risorsa e non un problema.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, nel rispetto delle proprie competenze definite dal titolo V della parte seconda della Costituzione, riconoscono il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società civile, favorendo un invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni persona come risorsa, nonché promuovendone la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità, nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) cooperazione tra Stato, regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni;

          b) integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali locali;

          c) valorizzazione della volontarietà dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane.

      2. Lo Stato, le regioni e i comuni, nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, attuano il metodo della concertazione con le forze sociali, al fine di valutare le priorità di intervento per l'attivazione delle politiche pubbliche in favore delle persone anziane.
      3. Ai fini della presente legge, sono considerate persone anziane coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 2.
(Attività volontarie).

      1. Ai fini della presente legge sono considerate attività volontarie le attività prestate dalle persone anziane in modo personale, spontaneo e gratuito.

 

Pag. 4


      2. Gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge, ove intendano attivare gli interventi ivi previsti, assicurano alle persone anziane che svolgono un'attività volontaria le strutture e i mezzi per realizzarla, sulla base delle priorità e dei requisiti professionali e attitudinali individuati dagli enti stessi.
      3. Gli enti di cui al comma 2 provvedono alle garanzie assicurative per le persone anziane che prestano un'attività volontaria, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
      4. Per le attività volontarie svolte tramite le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, si applicano le disposizioni previste dalla medesima legge.

Art. 3.
(Servizio civile volontario delle persone anziane).

      1. I comuni, singoli o associati, possono istituire e organizzare, anche in collaborazione con altre amministrazioni operanti sul territorio, un servizio civile volontario delle persone anziane, volto a realizzare le finalità di cui all'articolo 1, per il perseguimento e per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni all'interno della comunità locale.
      2. In particolare le attività di cui al comma 1 possono consistere in:

          a) sorveglianza presso le scuole per l'infanzia, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con la polizia municipale;

          b) sorveglianza dei bambini durante il percorso di andata e ritorno dalle rispettive abitazioni alle scuole e viceversa;

          c) sorveglianza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;

          d) aiuto alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti giornalieri;

 

Pag. 5

          e) compagnia ad altri anziani e alle persone che si trovano in condizione di isolamento;

          f) diffusione della conoscenza, da parte dei cittadini, delle opportunità offerte dai servizi comunali e dalle altre amministrazioni locali;

          g) aiuto ai cittadini in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici;

          h) diffusione della conoscenza di particolari situazioni temporanee di disagio urbano e delle misure approntate per farvi fronte;

          i) ricognizione presso le famiglie delle esigenze derivanti da interventi programmati sulla viabilità e sul tessuto urbano, con particolare riferimento alla condizione degli anziani e dei bambini.

      3. I comuni che istituiscono il servizio civile volontario delle persone anziane assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti, dei compiti di coordinamento e di direzione delle attività.
      4. Sulla base del tempo offerto alla comunità, le persone anziane che partecipano alle attività del servizio civile volontario possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dal comune, dalle altre amministrazioni interessate al servizio civile volontario ovvero da privati convenzionati.
      5. I comuni assicurano la partecipazione al servizio civile volontario da parte di singole persone anziane e predispongono, a tale fine, l'organizzazione necessaria per rendere effettiva la partecipazione.

Art. 4.
(Fondo per il finanziamento di progetti sull'invecchiamento attivo).

      1. A decorrere dall'anno 2011, tenuto conto della proclamazione dell'anno 2012 quale Anno europeo dell'invecchiamento attivo, di cui alla comunicazione COM(2010)462 della Commissione, del 6

 

Pag. 6

settembre 2010, è promossa, per i successivi tre anni, una sperimentazione atta a sviluppare e a sostenere l'attivazione di iniziative da parte di gruppi di persone anziane finalizzata a realizzare progetti per l'invecchiamento attivo.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni ed autonomie locali, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1.
      3. Al fine di finanziare i progetti di cui al comma 1 compatibili con le politiche economico-sociali individuate nel territorio, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 120 milioni di euro per il triennio 2011-2013. La ripartizione delle risorse del fondo è stabilita con le modalità di cui al comma 2.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi del comma 2.
      2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

          b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

          c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

          d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

          e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su