PDL 2637
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2637
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CARLUCCI
Norme contro il traffico e la vendita di organi prelevati da bambini
Presentata il 24 luglio 2009
Onorevoli Colleghi! - La storia dei rapimenti di bambini a scopo di trapianto di organi, oltre ad essere particolarmente raccapricciante, è continua e diffusa su scala internazionale.
Ci troviamo di fronte a un vero e proprio
«business» che si rivela particolarmente redditizio soprattutto per i mediatori. Ma oltre a componenti economiche ci sono a volte anche motivi religiosi e culturali che si intrecciano con forti resistenze psicologiche. Se per i musulmani, come per i cattolici, l'integrità del corpo dopo la morte è importante, gli ebrei ortodossi, per fare un solo esempio, non riconoscono la morte cerebrale, criterio fondamentale per l'espianto di organi, e a poco, purtroppo, sono valse le prese di posizione di stampo diverso di alcuni
leader religiosi.
A tale proposito tutte le più importanti associazioni mediche del mondo, e non solo, condannano la compravendita di organi e l'espianto degli stessi. Il problema è che occorre prendere severe misure disciplinari contro i medici coinvolti e contro tutti coloro che in qualche modo prendono parte a questo terribile traffico.
Siamo di fronte, infatti, a una vera e propria violazione dei diritti umani.
Un cuore, in una città come Kabul, ad esempio, frutta dai 25.000 ai 30.000 euro, un rene o una cornea sono valutati circa la metà di tali cifre. Centinaia di bambini afgani, di età fra i quattro e i dieci anni, sono stati usati come «pezzi di ricambio» e poi gettati morti per strada o nei fossati. Un maxitraffico di organi umani è stato scoperto in Pakistan e ha prosperato per anni nelle zone sotto il controllo dei Talebani, estremamente rigorosi quando si tratta di stabilire regole ferree sulla condizione femminile o sull'obbligo delle preghiere, ma che non hanno mai fatto nulla
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per reprimere questo orrore e che, invece, hanno addirittura liberato un reo confesso di aver ucciso sessanta bambini per venderne gli organi.
Ma il Pakistan è solo uno dei tanti Paesi in cui avvengono queste atrocità e purtroppo non ci sono cifre ufficiali in materia né c'è alcuna autorità a cui chiedere conto di tale barbarie.
Anche le città più povere posseggono strutture ospedaliere con reparti «
off limit» per il personale medico straniero; locali attrezzati in modo ricercato e tanto puliti rispetto alla sporcizia e alla precarietà di tutto il resto da sembrare quasi una clinica svizzera. Locali destinati all'espianto clandestino degli organi provenienti dal traffico di bambini.
Sono tante, e direi ormai troppe, le storie di chi ha perso in modo misterioso un figlio. Bambini scomparsi e poi trasferiti illegalmente nei vari Paesi per essere sottoposti a espianti, milioni di bambini usati per il traffico illegale di organi in tutto il mondo. Sembrerebbe che in base ai dati riportati da Paolo Manzo per «Sos Infanzia», ci sia un giro d'affari annuo pari a 1,2 miliardi di dollari. Per non parlare delle zone del sud del mondo dove si verificano situazioni limite.
Con la presente proposta di legge vorrei che si adottassero misure più serie e rigide nei confronti di tale vergognoso reato, con la speranza che di fronte a sanzioni maggiori qualcuno si trattenga dal compiere queste atrocità.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 601-bis. - (Traffico di organi prelevati da bambini). - Chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi prelevati da bambini è punito con la reclusione non inferiore a trenta anni.
È punito, altresì, con la pena di cui al primo comma anche colui che individualmente commercia organi prelevati da bambini.
Chi è comunque coinvolto nel traffico, nella vendita o nella donazione illecita degli organi, ai sensi dei commi primo e secondo, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.
Le pene di cui al presente articolo sono ridotte dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei delitti o le prove del reato».
Art. 2.
1. Il personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi prelevati da bambini, di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, o nell'espianto o nel trapianto di tali organi, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 10.000 a 150.000 euro nonché con la sanzione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 1o aprile 1999, n. 91.
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Art. 3.
1. È istituita presso la Direzione centrale della polizia criminale una sezione speciale per contrastare le attività di traffico e di vendita degli organi prelevati da bambini e destinati al mercato clandestino nazionale e internazionale.
Art. 4.
1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati da bambini, con il compito di presentare al Parlamento una relazione semestrale sulle cause, sull'entità e sui flussi del fenomeno che coinvolge l'Italia come base operativa o di transito.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione della pubblica opinione finalizzate a contrastare il reato di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.