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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1236 |
1. L'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione). - 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite è effettuato, mediante sterilizzazione chirurgica, presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e presso le strutture veterinarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese alle strutture veterinarie autorizzate delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina l'ammontare delle spese detraibili per le spese veterinarie sostenute dai proprietari, ivi comprese quelle per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante microprocessore ai sensi dell'articolo 2-bis e per l'iscrizione all'anagrafe canina.
3. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere soppressi.
4. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere destinati alla sperimentazione.
5. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati mediante tatuaggio o microprocessore, sono restituiti al proprietario o al detentore previo pagamento delle spese di cattura e di mantenimento.
6. I cani vaganti non identificati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere identificati ai sensi dell'articolo 2-bis; se non reclamati entro il termine di trenta giorni possono essere
ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previ sterilizzazione chirurgica, secondo le modalità indicate al comma 1, trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili ed eventuali terapie necessarie.
7. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili o di comprovata pericolosità.
8. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
9. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio o dalle strutture veterinarie private convenzionate e riammessi nel loro gruppo.
10. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. La soppressione deve avvenire con metodi eutanasici esclusivamente ad opera di un medico veterinario.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e regolarmente iscritti ai relativi registri regionali, o che sono riconosciuti enti morali, possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
12. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale. Le prestazioni veterinarie sugli animali ricoverati sono prestate dalle strutture veterinarie private convenzionate di cui al comma 1 del presente articolo.
13. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà, subordinatamente alla necessità di accogliere prioritariamente
i cani senza proprietario e quelli vaganti catturati, e garantiscono il servizio di pronto soccorso presso le strutture veterinarie private convenzionate di cui al comma 1».
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è, in sede di prima attuazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Identificazione dei cani). - 1. L'iscrizione presso l'anagrafe canina di cui all'articolo 3, comma 1, è obbligatoria.
2. L'identificazione dei cani deve essere effettuata entro trenta giorni dalla nascita o dall'inizio della detenzione, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice numerico identificativo, o comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e dell'identificazione dell'animale.
3. L'apposizione del microprocessore è praticata esclusivamente dai medici veterinari del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente o dal medico veterinario libero professionista, secondo le modalità previste dalla regione».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'istituzione dell'anagrafe dei gatti presso i comuni o le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del gatto, da realizzare mediante inserimento di un microprocessore con le modalità di cui all'articolo 2-bis, comma 3».
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