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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 950 |
1) nel primo caso, sulla base di un giudizio negativo sull'attività amministrativa e sulla gestione, ovvero del mancato raggiungimento degli obiettivi annuali individuati in sede di conferimento dell'incarico, nonché in seguito all'inosservanza delle direttive impartite al dirigente, quale conseguenze connesse, la risoluzione del contratto di incarico per i dirigenti dei ruoli e la destinazione ad altro incarico, anche relativo a funzioni di consulenza o di studio;
2) nel secondo caso, qualora si presenti la reiterata inosservanza delle direttive impartite o la ripetuta valutazione negativa, l'esclusione, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, dal conferimento di ulteriori incarichi corrispondenti a quello rivestito per un periodo non inferiore ad un biennio. Nel caso di rilevanti profili di responsabilità dirigenziale, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, il dirigente è collocato a disposizione per un periodo massimo di un anno;
3) infine, nei casi di maggiore gravità, a seguito di valutazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999 e in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il recesso dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Con l'articolo 10 si sostituisce l'articolo 23 del decreto, recante norme in materia di ruolo dei dirigenti. A tale fine si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, dell'albo dei dirigenti dei Ministeri, le cui modalità di costituzione e di funzionamento sono disciplinate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
L'albo è articolato in due fasce, alle quali si accede mediante le procedure di accesso alla dirigenza, di cui all'articolo 28 del decreto. Presso ogni Ministero è istituito il ruolo dei dirigenti, articolato in prima e seconda fascia. Rispetto alle vigenti disposizioni, per il transito alla prima fascia si prevede il conseguimento di una idoneità e il successivo inserimento all'esito positivo della prima valutazione dei risultati ottenuti nello svolgimento di incarichi dirigenziali di uffici dirigenziali generali.
Con l'articolo 11 si procede al necessario coordinamento normativo in esito alle modificazioni apportate all'articolo 19 del decreto.
L'articolo 12 reca nuove disposizioni in materia di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, prevedendo che, ai fini della determinazione della retribuzione, l'autonomia collettiva possa fissare una percentuale minima di retribuzione collegata alla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, restando salva la possibilità, per il singolo dirigente, di richiedere l'elevazione di tale percentuale
nella fase di negoziazione del contratto individuale. In tale caso la contrattazione collettiva prevede un trattamento economico aggiuntivo - non superiore al 10 per cento della retribuzione complessiva - da corrispondere in caso di valutazione massima. L'autonomia collettiva stabilisce al riguardo la quota del personale dirigenziale alla quale può essere attribuita tale massima valutazione, in ogni caso non superiore al 25 per cento dei dirigenti in servizio.
Con l'articolo 13 si novella l'articolo 27 del decreto, prevedendo criteri di adeguamento per le amministrazioni pubbliche non statali in materia di dirigenza.
L'articolo 14 sostituisce l'articolo 28 del decreto, recante norme in materia di accesso alla prima e seconda fascia della qualifica dirigenziale.
Le norme ivi introdotte confermano, in via di principio, la doppia tipologia di ingresso nella qualifica dirigenziale: da un lato mediante concorso per esami, dall'altro mediante corso-concorso selettivo di formazione presso l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, indetti entro il mese di dicembre di ciascun anno, riguardanti sia personale proveniente dai ruoli delle amministrazioni pubbliche (interni), sia soggetti provenienti dal settore privato (esterni).
Con riferimento al concorso per esami, il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce i requisiti per la partecipazione ai predetti concorsi. Il comma 3 provvede all'elencazione dei titoli necessari per la partecipazione alle selezioni al corso-concorso di formazione. A conferma del favor nei confronti dell'accesso alla dirigenza di soggetti esterni all'amministrazione, al corso-concorso posso essere ammessi, inoltre, i dipendenti di strutture private, purché laureati, che hanno maturato non meno di cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali equivalenti a quelle del settore pubblico.
Il corso-concorso ha durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di un esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, al termine del quale i partecipanti sono sottoposti ad un esame-concorso finale.
Con successivo regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, sono definite le percentuali, sul complesso dei posti disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso, quest'ultimo con una riserva di posti in misura non inferiore al 45 per cento.
Quanto alle selezioni per la prima fascia del ruolo dirigenziale, la citata Agenzia per la formazione indice entro il mese di dicembre di ciascun anno, ai sensi del comma 7, nell'ambito dei posti disponibili, una selezione riservata a dirigenti della seconda fascia per il riconoscimento dell'idoneità ai fini del passaggio alla prima fascia.
Gli articoli 15, 16 e 17 recano disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e cumulo degli incarichi; di doveri di comportamento del personale con qualifica dirigenziale; di sanzioni disciplinari.
L'articolo 15, in particolare, introduce l'articolo 53-bis del decreto ed è diretto a stabilire nuove norme in materia di incompatibilità di incarichi per il personale con qualifica dirigenziale. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 53 del decreto, con apposito regolamento sono individuate - sentiti le organizzazioni sindacali e l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione - le attività e gli incarichi consentiti nonché quelli espressamente vietati al personale con qualifica dirigenziale. A questo fine, i dirigenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione delle funzioni dirigenziali, attività professionali o assumere cariche o partecipazioni in organismi posti sotto il controllo nonché destinatari di finanziamenti da parte della struttura da loro diretta nei tre anni antecedenti la cessazione dell'incarico. Gli incarichi di funzione dirigenziale, fondati sull'esclusività del rapporto di lavoro, sono incompatibili con le cariche elettive o di componente di organismi esecutivi di enti
territoriali, nonché di membro del Parlamento o del Governo.
Con l'articolo 16, che introduce il nuovo articolo 54-bis del decreto, si propone di definire - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - linee guida dirette all'adozione, ad opera delle amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, di statuti dei doveri di comportamento del personale con qualifica dirigenziale, a integrazione di quanto già previsto con i codici di comportamento recepiti in sede di contrattazione collettiva, in particolare con riguardo agli aspetti legati ai princìpi di legalità, di imparzialità e di indipendenza di giudizio. Tali statuti dei doveri sono adottati, ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame, con regolamento da parte delle amministrazioni interessate, previa procedura aperta, con idonee forme di pubblicità e con il coinvolgimento delle associazioni di tutela di cittadini e utenti. Ciascuna amministrazione, infine, è chiamata a definire uno specifico statuto dei doveri per i soggetti titolari di incarichi di natura fiduciaria di coordinamento generale, ovvero di diretta collaborazione e di supporto agli organi di indirizzo politico.
Con l'articolo 17, che introduce l'articolo 55-bis del decreto, si prevedono disposizioni in materia di sanzioni e di responsabilità disciplinare dei dirigenti.
Al riguardo, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 21 del decreto in materia di responsabilità dirigenziale, come sostituito dall'articolo 9 della proposta di legge, la contrattazione collettiva, già chiamata a definire la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e ad integrazione dell'articolo 55 del decreto, è chiamata a definire le procedure per la contestazione dell'addebito, le caratteristiche del procedimento disciplinare, le garanzie connesse all'irrogazione delle sanzioni e la composizione degli organi competenti per l'accertamento e per l'irrogazione delle predette sanzioni.
Al riguardo, l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, presenta annualmente al Parlamento un rapporto sull'attuazione delle disposizioni legislative in materia di incompatibilità e di cumulo degli incarichi, di doveri di comportamento nonché di sanzioni e di responsabilità disciplinare per i dipendenti con qualifica dirigenziale.
L'articolo 18 reca, infine, disposizioni transitorie in materia di reclutamento e di incarichi dirigenziali, a salvaguardia delle procedure e dei provvedimenti già avviati o adottati alla data di entrata in vigore della legge.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I dirigenti svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi svolgono funzioni di organizzazione e di direzione finanziaria, tecnica e amministrativa degli uffici ai quali sono preposti, mediante autonomi poteri di gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono altresì responsabili in via esclusiva delle scelte organizzative, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Per conferire sufficiente elasticità gestionale all'esercizio degli autonomi poteri di spesa dei dirigenti, in sede di bilancio annuale sono adottati criteri di massimo accorpamento possibile delle missioni e dei fondi relativi, con particolare riferimento a quelli relativi alle spese di funzionamento»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. In assenza di tali previsioni, le disposizioni, anche previgenti, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi, che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti e l'esercizio di poteri rientranti nelle suddette attribuzioni si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti».
2. L'articolo 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione e per la distribuzione dei compiti all'interno degli uffici, nonché le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte dai dirigenti preposti alla gestione con la capacità e nel regime giuridico del privato datore di lavoro»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fermi restando gli istituti di partecipazione sindacale previsti dall'articolo 9, spettano in ogni caso ai dirigenti preposti alla gestione l'autonoma definizione e l'esclusiva responsabilità delle determinazioni e delle misure di cui al comma 2»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In sede di valutazione della dirigenza, da svolgere secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si tiene espressamente conto dell'effettivo impiego delle capacità e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo, della loro rispondenza ai princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, e dei risultati conseguiti in termini di miglioramento della funzionalità della struttura diretta e di sviluppo delle risorse professionali ad essa assegnate, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione».
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse umane, finanziarie e materiali relative alla loro attività; definisce, in termini di costi e di benefìci, le dimensioni economiche delle attività e dei risultati affidati a tali dirigenti»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 10 del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3-bis. In caso di inerzia o di ritardo, il Ministro, con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 15-bis, comma 1, ovvero questi ultimi con riguardo ai dirigenti titolari di
un ufficio di livello dirigenziale generale, possono fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente interessato deve adottare gli atti o i provvedimenti di propria competenza; qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali del Ministro da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro, anche su proposta dei soggetti di cui al citato articolo 15-bis, comma 1, può nominare un commissario ad acta».
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 è inserito il seguente:
«01. Per funzione dirigenziale si intende l'attività di direzione o di coordinamento di strutture di livello dirigenziale individuate con gli atti di cui all'articolo 2, comma 1, e con le determinazioni organizzative di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, nonché la responsabilità di attività di progettazione, studio, ricerca, ispezione e controllo nell'ambito di compiti e missioni propri delle amministrazioni pubbliche»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata ai fini del conferimento degli incarichi nelle due fasce dell'albo e del ruolo di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni vigenti concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
c) al comma 3, le parole: «del dirigente generale» sono sostituite dalle seguenti: «di un dirigente incaricato di funzione di livello generale»;
d) il comma 4 è abrogato.
1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. - (Compiti e poteri dei dirigenti con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale). - 1. I compiti e i poteri dei segretari generali e dei capi dipartimento dei Ministeri e degli altri dirigenti, comunque denominati, con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, sono determinati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono adottare ovvero riservare o avocare a sé gli atti e i provvedimenti di competenza dei dirigenti».
2. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) può proporre al ministro la nomina di un commissario ad acta nelle ipotesi in cui perduri l'inerzia o il ritardo dei dirigenti titolari di un ufficio di livello dirigenziale generale nell'adozione degli atti o provvedimenti di propria competenza ovvero nei casi di gravi inosservanze da parte degli stessi delle direttive generali del ministro;»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, lettera g-bis), si applicano anche ai segretari generali di ministeri, ovvero agli altri dirigenti, comunque denominati, che svolgono funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale».
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire; determinano la tipologia e la quantità del potere di spesa dei dirigenti e delle entrate affidate alla loro gestione; determinano, anche in termini di costi e di benefìci, le risorse umane, finanziarie e materiali relative alla attività dei dirigenti»;
b) il comma 5 è abrogato.
1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è abrogato.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto: a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle funzioni precedentemente ricoperte e ai risultati già conseguiti e valutati; b) della complessità della struttura interessata o del compito assegnato e del grado di responsabilità connesso; c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro e dei programmi da realizzare; d) ove risulti prevalente rispetto ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzato a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, a realizzare una più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti; e) delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
2. Gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, per una durata non inferiore a quella minima indicata nel presente articolo e, comunque, tale da consentire un'adeguata valutazione dell'attività del dirigente e dei risultati conseguiti nell'adempimento dell'incarico, applicando i criteri di cui al comma 1, preventivamente definiti e specificati dalle amministrazioni con riferimento alle prestazioni richieste. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 4, gli incarichi sono attribuiti mediante contratto individuale, preceduto da una proposta formale da parte dell'amministrazione e da una negoziazione con il soggetto prescelto. Il contratto indica la durata dell'incarico; stabilisce i programmi da realizzare, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Ministro nei propri atti di indirizzo; individua, anche mediante rinvio ai relativi atti di assegnazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali che sono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli e che sono periodicamente riviste e adeguate, anche in relazione alle previsioni contenute negli atti di indirizzo che intervengano nel corso del rapporto; specifica le prestazioni professionali richieste; determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24.
3. Entro l'inizio del terzo mese precedente la scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico. Se la valutazione non ha avuto esito negativo o in assenza di valutazione svolta dagli organi di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, si procede alla conferma del dirigente nello stesso incarico, fatta salva la possibilità, in caso di assenza di valutazione, di procedere, fermo restando quanto stabilito dal presente comma, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 2, nei confronti degli organi preposti alla valutazione. Nel caso in cui l'incarico attribuito ad un dirigente venga meno prima della scadenza per ragioni organizzative, il dirigente ha titolo all'attribuzione, con il suo consenso e previa valutazione dell'attività svolta, di un altro incarico equivalente sul piano funzionale e retributivo. Nel caso in cui occorra procedere, per le
finalità di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, alla rotazione negli incarichi di cui ai commi 4 e 5, il dirigente ha diritto ad altro incarico equivalente sul piano funzionale e retributivo.
4. Gli incarichi di segretario generale e di capo dipartimento dei Ministeri e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, ai dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23; l'atto di conferimento dell'incarico è preceduto da un contratto individuale, nel quale è manifestato il consenso in merito all'oggetto dell'incarico, alla sua durata e ai suoi obiettivi, ed è definito il corrispondente trattamento economico nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
5. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti dal Ministro mediante la stipula di contratti individuali di cui al comma 2 del presente articolo con dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, con dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui all'articolo 28, comma 7. La decisione di procedere alla copertura di un ufficio dirigenziale di livello generale è pubblicizzata mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata e nella banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 3; in caso di pluralità di candidature si procede a una valutazione comparativa delle domande presentate. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni. Dell'avvenuto conferimento è data immediata comunicazione al Consiglio dei ministri.
6. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale mediante la stipula di contratti individuali di cui al comma 2 del presente articolo con i dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
La decisione di procedere alla copertura di un ufficio dirigenziale è pubblicizzata tramite avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata e nella banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 3; in caso di pluralità di candidature si procede a una valutazione comparativa delle domande presentate. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni.
7. Gli incarichi di cui ai commi da 4 a 6 del presente articolo possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, con le medesime procedure ivi previste, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non compresi tra quelli di cui al citato articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, con mantenimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione di carriera.
8. Gli incarichi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo possono essere altresì conferiti da ciascuna amministrazione, previa pubblicazione nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata e nella banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 3, di un avviso contenente l'indicazione dell'incarico oggetto del conferimento e del tipo di esperienze e di competenze professionali richieste, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a tre anni, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale. Tali persone devono avere ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private, o avere conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche ovvero devono provenire dai settori della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature o dal ruolo degli avvocati e procuratori dello Stato. Il conferimento degli incarichi a soggetti esterni è subordinato alla previa valutazione circa l'assenza di candidature di dirigenti dei Ministeri aventi i requisiti professionali di cui al presente comma. Quando l'incarico è attribuito a soggetti esterni, il trattamento economico può essere integrato da un'indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione di carriera. Gli incarichi di cui al presente comma hanno una durata non superiore a tre anni e non possono essere confermati per più di una volta, previa motivata valutazione della scelta operata, nel rispetto dei princìpi, dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal presente articolo, e fatte salve le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
9. Gli incarichi di cui al comma 6 del presente articolo possono essere altresì conferiti da ciascuna amministrazione, previa pubblicazione nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata e nella banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 3, di un avviso contenente l'indicazione dell'incarico oggetto del conferimento e del tipo di esperienze e di competenze professionali richieste, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a tre anni, entro il limite dell' 8 per cento della dotazione organica dei dirigenti della seconda fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale
e che hanno svolto presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, funzioni dirigenziali in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 14, comma 2. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione di carriera.
10. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 4 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si è provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
11. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4, 5 e 8 e delle determinazioni di cui al comma 9 è data immediata comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
12. Ai dirigenti appartenenti all'albo e al ruolo di cui all'articolo 23, in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali, possono essere affidate, con le medesime procedure di cui al presente articolo, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione dei conti degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
13. È fatto divieto alle amministrazioni di conferire ai dirigenti doppi incarichi, diretti alla copertura di uffici o di funzioni temporaneamente vacanti o non assegnati. È fatta salva la possibilità di deroghe in relazione a situazioni di particolare e comprovata necessità, fissando comunque in tali ipotesi un rigoroso limite temporale di durata del doppio incarico, senza possibilità di proroghe o reiterazioni.
14. Nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, si procede, previa comunicazione al dirigente interessato entro un congruo termine per consentire al medesimo di esercitare il diritto al contraddittorio, alla risoluzione dei contratti relativi a incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 4, 5 e 6, nonchè, nei casi di cui al citato comma 4, alla revoca dell'atto di conferimento dell'incarico; è fatta salva la risoluzione consensuale del contratto di incarico. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.
15. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
16. Per il personale di cui all'articolo 3 il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
17. Ciascuna amministrazione rende noto nel proprio sito istituzionale per ciascun ufficio di livello dirigenziale o di livello dirigenziale generale:
a) il nominativo e il curriculum del dirigente responsabile;
b) le funzioni della struttura e gli obiettivi annuali e pluriennali collegati all'incarico dirigenziale;
c) la retribuzione del dirigente e la quota di essa che risulta collegata al risultato;
d) l'esito delle valutazioni relative al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
e) altre attività consentite ai sensi dell'articolo 53-bis».
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 21. (Responsabilità dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali individuati nel contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale, l'inosservanza delle direttive generali o i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, rilevati attraverso le procedure e con le garanzie del sistema di valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano la risoluzione del contratto relativo all'incarico dirigenziale e per i dirigenti dei ruoli la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 12, del presente decreto, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
2. La reiterata inosservanza delle direttive generali o la ripetuta valutazione negativa ai sensi del comma 1 comportano, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, l'esclusione del dirigente dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello per il quale è intervenuta la risoluzione del contratto per un periodo non inferiore a due anni. Qualora emergano rilevanti profili di responsabilità il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, è collocato a disposizione per la durata massima di un anno, con la perdita del trattamento economico accessorio.
3. Qualora dalla valutazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, emergano elementi di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro del dirigente con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, previa
contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le misure di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, sono adottate previo parere conforme di un comitato di garanzia, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Albo e ruolo dei dirigenti). - 1. Per consentire l'attuazione della disciplina in materia di accesso alla qualifica dirigenziale nonché di mobilità e di interscambio dei dirigenti, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'albo dei dirigenti dei Ministeri. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'albo sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
2. L'albo di cui al comma 1 è articolato in due fasce, alle quali si accede attraverso i meccanismi e le procedure di cui all'articolo 28.
3. Al fine di rendere conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore
pubblico e di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti tra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, altri soggetti pubblici o privati, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, l'albo di cui al comma 1 è dotato di una banca dati informatica, interamente disponibile al pubblico ed articolata in modo tale da tenere conto di eventuali specificità tecniche. La banca dati contiene i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente iscritto all'albo, ivi comprese le valutazioni delle prestazioni effettuate; agli stessi fini, la banca dati attesta, su richiesta dei dirigenti e in funzione dello sviluppo professionale e formativo, le loro attitudini personali e professionali e le competenze da essi acquisite.
4. Presso ogni Ministero è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, in corrispondenza di quelle dell'albo di cui al comma 1; nell'ambito del ruolo possono essere definite apposite sezioni, in modo da garantire le eventuali specificità tecniche. I dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento del primo conferimento di un incarico presso un Ministero e vi permangono fino all'eventuale conferimento di un incarico da parte di un altro Ministero, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultimo. I dirigenti di seconda fascia che hanno conseguito l'idoneità di cui all'articolo 28, comma 7, sono inseriti nella prima fascia dei rispettivi ruoli all'esito positivo della prima valutazione dei risultati ottenuti nello svolgimento di un incarico di livello dirigenziale generale. Non sono utili, ai fini dell'inquadramento nella prima fascia, gli incarichi dirigenziali di livello generale presso uffici di diretta collaborazione, che possono peraltro essere conferiti a dirigenti appartenenti ad entrambe le fasce.
5. È assicurata la mobilità dei dirigenti iscritti all'albo di cui al comma 1 nell'ambito dei Ministeri e nei limiti dei posti ivi disponibili. Il passaggio del dirigente dal ruolo dell'amministrazione di appartenenza a quello dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico richiede il
consenso della prima qualora sia in atto un incarico di funzione dirigenziale presso di essa. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità dirigenziali».
1. Al comma 2 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «comma 12».
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«3-bis. La contrattazione collettiva nazionale fissa una percentuale minima di retribuzione che risulta collegata alla valutazione del dirigente, fatta salva la possibilità per quest'ultimo, in sede di contrattazione individuale, di richiedere l'aumento della percentuale fissata nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Al dirigente che sceglie e che ottiene l'aumento della percentuale di retribuzione collegata alla valutazione, il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che sia assicurato un premio aggiuntivo, non superiore al 10 per cento della retribuzione complessiva, da corrispondere unicamente in caso di raggiungimento della valutazione massima. La contrattazione collettiva nazionale di lavoro stabilisce la quota di dirigenti ai quali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione collegata ai risultati conseguiti, può essere attribuita la massima valutazione; tale quota non può, in ogni caso, essere superiore al 25 per cento dei dirigenti in servizio. La contrattazione integrativa può definire quote ulteriori per l'attribuzione di valutazioni diverse da quella massima».
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Criteri di adeguamento per le amministrazioni pubbliche non statali). - 1. Le regioni e gli enti locali adeguano la propria disciplina della dirigenza ai seguenti princìpi generali dell'ordinamento:
a) distinzione tra funzioni di indirizzo politico e compiti di gestione amministrativa;
b) adeguata considerazione della natura professionale o fiduciaria dell'incarico;
c) accesso per concorso pubblico alla dirigenza professionale;
d) assegnazione degli incarichi dirigenziali unicamente sulla base di criteri predeterminati di valutazione delle competenze professionali;
e) valutazione della dirigenza sulla base di procedure trasparenti e di parametri oggettivi idonei a evidenziarne la capacità professionale e il raggiungimento dei risultati;
f) disciplina per legge o per atto normativo di diritto pubblico dei doveri di comportamento dei dirigenti e dei soggetti con incarico fiduciario;
g) disciplina per legge del regime delle incompatibilità.
2. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano ai princìpi di cui al comma 1, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge vigenti che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. Le deliberazioni, le disposizioni e i provvedimenti di adeguamento sono trasmessi, entro due mesi dalla data della loro adozione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione».
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. - (Accesso alla seconda e alla prima fascia della qualifica dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nei Ministeri e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione, indetti entro il 31 dicembre di ciascun anno dall'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, tenendo conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il concorso e il corso-concorso selettivo di formazione per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, danno titolo all'inserimento nella seconda fascia dell'albo dei dirigenti di cui all'articolo 23, e per gli enti pubblici non economici danno accesso ai relativi ruoli dirigenziali.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti di laurea, che hanno compiuto almeno sei anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea o, se in possesso di titolo di studio corrispondente a quelli richiesti per l'ammissione al corso-concorso di cui al comma 3, almeno quattro anni di servizio. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto rispettivamente a cinque anni e a tre anni. Sono, altresì, ammessi, i soggetti in possesso
della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali e coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno cinque anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea magistrale in giurisprudenza, in scienze dell'economia, in scienze della politica, in scienze delle pubbliche amministrazioni, in scienze economico-aziendali, in scienze statistiche, attuariali e finanziarie o di diploma di laurea equipollente, nonché di dottorato di ricerca ovvero di diploma di specializzazione di durata almeno biennale. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. Possono essere ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che hanno maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica ammmistrazione e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono essere ammessi, altresì, i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le
quali è richiesto il possesso della laurea. Il corso-concorso è aperto ai cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea in possesso di formazione universitaria e post-universitaria corrispondente a quella richiesta per i cittadini italiani.
4. Il corso-concorso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di un esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine del semestre i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso-concorso e al semestre di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Agenzia di cui al comma 1.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita, per la parte relativa al corso-concorso, l'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente di seconda fascia disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 45 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale, non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili, dei posti di dirigente di seconda fascia da riservare, nell'ambito di quelli oggetto del concorso per esami, al personale delle amministrazioni che comunicano vacanze nei propri ruoli dirigenziali ai sensi del comma 7;
c) i criteri per la composizione e per la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori del concorso per esami di cui al comma 2, anteriormente al conferimento
del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dall'Agenzia di cui al comma 1. Tale ciclo può comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti od organismi internazionali, istituti o aziende pubblici o privati. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può essere svolto anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. L'Agenzia di cui al comma 1, in relazione ai posti disponibili nella prima fascia dei ruoli dirigenziali in base a quanto previsto dal comma 8, indice entro il 31 dicembre di ciascun anno una selezione riservata ai dirigenti di seconda fascia per il riconoscimento dell'idoneità alla prima fascia, per un numero di posti superiore a quelli disponibili per una percentuale compresa tra il 30 per cento e il 50 per cento. I dirigenti di seconda fascia che superano la selezione hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia dell'albo di cui all'articolo 23. I criteri generali di valutazione e le modalità di svolgimento delle selezioni sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la citata Agenzia.
8. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo comunicano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nelle due fasce dei propri ruoli dei dirigenti.
9. I Ministeri e gli enti pubblici non economici comunicano entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica e agli incarichi dirigenziali conferiti,
anche ai sensi dell'articolo 19, commi 7 e 8, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 3, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 53-bis. - (Ineleggibilità, incompatibilità e cumulo di incarichi per il personale con qualifica dirigenziale). - 1. Ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 1, sono individuati, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, le attività e gli incarichi consentiti e quelli vietati al personale con qualifica dirigenziale o incaricato di funzioni dirigenziali. I dirigenti, nei tre anni successivi alla cessazione delle funzioni dirigenziali, non possono svolgere attività professionali o assumere cariche sociali o partecipazioni in enti e società sottoposti al controllo, affidatari di contratti o destinatari di finanziamento da parte della
struttura da loro diretta nei tre anni antecedenti la cessazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua le attività e gli incarichi consentiti per i titolari di incarichi fiduciari di coordinamento generale, di diretta collaborazione e di supporto conoscitivo degli organi politici, non comportanti l'esercizio di compiti diretti di gestione.
3. L'incarico dirigenziale è esercitato in condizioni di esclusività ed è incompatibile con le cariche di membro delle assemblee e delle giunte regionali, provinciali e comunali, di città metropolitane e di comunità montane, di presidente della giunta regionale o provinciale, di sindaco, di membro del Parlamento, di membro del Governo, nonché con rapporti economici o di consulenza con enti e con società sottoposti al controllo, affidatari di contratti o destinatari di finanziamento da parte dell'amministrazione di appartenenza.
4. Non incidono, in ogni caso, sul rapporto di esclusività previsto dal presente articolo, gli incarichi esclusi dall'applicazione dell'articolo 53, commi da 7 a 13, ai sensi dello stesso articolo 53, comma 6».
1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 54-bis. - (Doveri di comportamento del personale con qualifica dirigenziale). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, definisce, con proprio decreto, linee guida volte all'adozione, da parte delle amministrazioni anche ad ordinamento autonomo,
di statuti dei doveri di comportamento del personale con qualifica dirigenziale o comunque incaricato di funzioni dirigenziali. Tali doveri integrano e articolano i princìpi di lealtà e di diligenza, di fedeltà ai valori costituzionali e di rispetto della legalità dell'azione amministrativa, di imparzialità e di non discriminazione, di indipendenza di giudizio, di integrità, di probità, di lealtà alle istituzioni, di non ostentazione e di riserbo, di divieto di appartenenza ad associazioni segrete o che richiedono doveri di obbedienza e di obbligo di astensione in situazioni di conflitto di interesse anche solo apparente.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, entro il 1o maggio di ogni anno, un rapporto sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine dell'adozione di linee guida correttive e dell'individuazione delle buone pratiche, nonché della segnalazione delle amministrazioni inadempienti. A fronte del protrarsi dell'inadempimento, il Ministro, sentite le amministrazioni interessate e comunque non oltre il 1o maggio dell'anno successivo, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di carte dei doveri sostitutive, anche per tipologie omogenee di enti, che restano in vigore fino all'adozione da parte delle amministrazioni interessate dagli statuti dei doveri ai sensi del comma 3.
3. Gli statuti dei doveri sono adottati, con regolamento, da parte delle amministrazioni interessate, previa procedura aperta, trasparente e partecipata, anche individuando idonee forme di pubblicità, con il coinvolgimento delle associazioni di cittadini e utenti, nel rispetto dei princìpi di cui al comma 1 e in conformità alle linee guida definite ai sensi del medesimo comma. Il dirigente, all'atto della nomina o dell'assunzione dell'incarico, sottoscrive lo statuto dei doveri.
4. I doveri del dirigente, come specificati anche dagli statuti dei doveri, sono rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare. Le procedure di cui all'articolo 55-bis, commi 1 e 3, assicurano il coordinamento tra i predetti
doveri e le ipotesi di responsabilità disciplinare e le relative sanzioni. L'accertata violazione, grave e reiterata, dei suddetti doveri è in ogni caso idonea a giustificare la revoca dell'incarico dirigenziale.
5. Ciascuna amministrazione definisce uno specifico statuto dei doveri per i titolari di incarichi fiduciari di coordinamento generale, di diretta collaborazione e di supporto conoscitivo degli organi politici, non comportanti l'esercizio di compiti diretti di gestione».
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 55-bis. - (Sanzioni disciplinari e responsabilità disciplinare dei dirigenti). - 1. La contrattazione collettiva definisce le procedure di contestazione dell'addebito, le caratteristiche del procedimento disciplinare a salvaguardia dell'effettività della funzione disciplinare, le garanzie connesse all'irrogazione della sanzione e la composizione degli organi cui sono affidati i compiti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni disciplinari, nonché le ipotesi in presenza delle quali le sanzioni di minore gravità possono essere irrogate direttamente dal dirigente sovraordinato.
2. Entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dirigente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare la sanzione dinanzi al comitato di garanti di cui all'articolo 22 o al corrispondente organismo dell'amministrazione in cui esercita la sua attività. Il collegio si pronuncia entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma.
3. Le procedure di accertamento e sanzionatorie, regolate ai sensi del comma 1, sono rette dai princìpi di indipendenza dei componenti dei collegi, di giusto pro cedimento
e di proporzionalità. L'esito delle procedure sanzionatorie è in ogni caso comunicato all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, che vigila sul corretto esercizio della funzione disciplinare nelle amministrazioni pubbliche, anche attraverso richieste di documenti, poteri ispettivi e di richiesta.
4. Entro il 1o maggio di ogni anno, l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione predispone un rapporto, che presenta al Parlamento, sullo stato dell'etica nelle amministrazioni pubbliche e in particolare sull'esercizio della funzione disciplinare e sull'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 53-bis, 54-bis e al presente articolo. Sulla base delle risultanze, il Governo, ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, adotta le misure correttive necessarie».
1. Le procedure di reclutamento dei dirigenti pubblici già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge restano regolate dalla disciplina legislativa vigente alla medesima data.
2. Gli incarichi dirigenziali pubblici conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il transito nella prima fascia, restano disciplinati dalla normativa vigente alla medesima data.
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