La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame affronta alcune problematiche di natura strutturale che investono importanti settori strategici del nostro Paese con particolare riferimento al comparto energetico;
le risorse energetiche rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo e la ricchezza di ogni Paese, specie per un Paese come l'Italia, che è costretta a sopportare pesanti oneri per l'assoluta dipendenza energetica nei confronti dei paesi esteri;
le misure adottate in materia di energia pongono le basi per l'adozione di un piano energetico nazionale che vede nella diversificazione delle fonti, nello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e nello sviluppo del nucleare gli obiettivi strategici da perseguire per riportare il costo dell'energia sui livelli degli altri Paesi europei;
lo sviluppo della fonte di energia nucleare rappresenta una grande opportunità di sviluppo, permettendo di colmare quel gap energetico che l'Italia ha accumulato in questi anni nei confronti dagli altri paesi europei;
nell'ultimo decennio in Italia sono stati condotti importanti studi sulle reazioni piezo-nucleari, sia nei liquidi che nei solidi, le quali possono essere prodotte da diverse fenomenologie tra cui onde di pressione, onde d'urto, ultrasuoni;
i risultati della ricerca sulle reazioni piezo-nucleari potrebbero avere un forte impatto sullo sviluppo di tecnologie nucleari svolgendo il ruolo determinante anche in termini di smaltimento delle scorie radioattive,
ad adottare, anche attraverso provvedimenti legislativi, idonee misure di sostegno finanziario per lo studio e l'applicazione industriale delle reazioni piezo-nucleari scoperte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per i liquidi e dal Politecnico di Torino per i solidi e brevettate dal CNR.
9/1441-ter-C/1. Aracu.
La Camera,
premesso che,
emergono profondamente, in un momento di scarse risorse e di crisi generale, le difficoltà delle imprese e degli apparati produttivi che chiedono un maggiore intervento del Governo in politiche industriali e produttive che rischiano di cadere in problematiche strutturali a fronte dei mercati e delle sfide che provengono dai paesi orientati a svilupparsi;
il sostegno economico e finanziario, le politiche di incentivazione, le più moderne forme di fiscalità di sviluppo, le agevolazioni fiscali, a tutt'oggi sono inadeguate allo stato della crisi diffusa in tutti i contesti territoriali e in tutte le filiere produttive, in modo particolare nel Sud del Paese, in specie nelle aree della Campania interna e nel Sannio, nei distretti produttivi di Benevento e hinterland - Valle Caudina, Fortore Beneventano - già fortemente trascurate da politiche promozionali dello sviluppo negli anni addietro e dalla discontinuità delle erogazioni dei fondi che afferiscono al capitolo FAS,
ad assumere ogni utile iniziativa per sostenere l'attività produttiva nella aree della Campania interna e nel Sannio in modo particolare, a seguito di una crisi irreversibile che ha colpito il settore tessile impoverendo il reddito reale dei lavoratori in cassa integrazione ed ha attenuato in maniera drammatica il trend delle dinamiche dello sviluppo creando forti discrasie sociali nelle comunità interessate con l'obiettiva urgenza di provvedere tramite il CIPE ad adottare una delibera di sostegno economico e finanziario alle attività industriali in crisi o a quelle che possono allocarsi, con un forte sostegno, nelle aree produttive infrastrutturate.
9/1441-ter-C/2. Mario Pepe (PD).
La Camera,
premesso che:
nella scorsa legislatura, in data 15 dicembre 2007, il Governo accolse l'ordine del giorno 9/3256/85 che impegnava il Governo a convocare per la crisi del sito industriale della Valbasento (Matera) un tavolo di confronto con le parti sociali e le istituzioni nell'ambito del tavolo nazionale per il rilancio del settore chimico;
la fine prematura della legislatura non consentì la possibilità di dare seguito all'impegno assunto in Aula;
in corso di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/1386/100 che impegnava a convocare entro l'autunno come avvenuto per altre aree industriali del comparto chimico (Priolo, Gela, Manfredonia) un «tavolo», presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le parti sociali territoriali e nazionali, con la regione Basilicata e gli enti locali, per il rilancio dell'area industriale della Valbasento sulla base della presenza di quest'area nell'ambito del piano nazionale per il rilancio della chimica («tavolo della chimica») ed inserire la Valbasento tra le aree d'intervento, cui applicare le misure previste per il sostegno alle attività produttive;
nel corso di approvazione del presente disegno di legge in prima lettura alla Camera fu accolto con riformulazione l'ordine del giorno a firma dell'on. Gaglione 9/1441-ter/4 che impegnava il governo alla convocazione di un tavolo per il rilancio industriale della Valbasento per affrontare le problematiche e trovare le soluzioni;
ad oggi non vi è stato seguito agli impegni assunti da parte del Governo come da documenti citati nei punti precedenti;
le ragioni dell'urgenza di una iniziativa in favore della Valbasento ci sono tutte; la Valbasento, sito industriale chimico in provincia di Matera, sta attraversando una difficilissima fase economica;
dal 2003 ad oggi si sono susseguite una serie di chiusure di impianti industriali, dalla Dow Chemical, alla PNT, alla Nylstar 1 e 2, alla Apelle, alla Cfp, che hanno determinato oltre 600 esuberi tra diretti e relativo indotto;
in un contesto territoriale assai problematico con una disoccupazione giovanile rilevante e con circa 400 mobilità storiche legate ai processi di dismissione del vecchio polo chimico ex Enichem la situazione sta assumendo una connotazione socialmente drammatica;
molto incerta appare la situazione anche di quelle realtà produttive in attività;
bisogna rafforzare il tessuto produttivo collegato alla componentistica automotive come Ergom e puntare sulla riapertura di impianti dismessi come ad esempio Panasonic e Cfp;
lo scorso 22 aprile il Ministro dello sviluppo economico ha attivato il tavolo nazionale per la chimica e ha assicurato che sito per sito vi saranno incontri finalizzati al rilancio di un settore chiave per la competitività del sistema paese,
alla convocazione urgente di un incontro ufficiale presso il tavolo nazionale della chimica con le parti sociali e i soggetti istituzionali per il rilancio industriale della Valbasento.
9/1441-ter-C/3. Burtone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di promozione e di sostegno all'innovazione nel settore energetico, segnatamente sul versante delle energie rinnovabili;
l'articolo 33 del provvedimento in esame disciplina le Reti interna di utenza (RIU) intese come una rete elettrica il cui assetto è conforme a determinate condizioni sancite nell'articolato dello stesso;
le condizioni caratterizzanti la RIU andrebbero ad arrecare vantaggio esclusivamente ad alcune realtà e società operanti nel settore, escludendo di fatto la realizzazione di nuove reti private collegate ad impianti da fonti rinnovabili, sottoponendole a significativi oneri di sistema;
la sussistenza di tali condizioni come vincolo alla conformità dell'assetto della rete interna di utenza mal concilierebbe con il perseguimento degli obbiettivi nazionali e comunitari di sviluppo degli impianti da fonte rinnovabile e di generazione elettrica distribuita, impedirebbe alle imprese di risparmiare mediamente il 15 per cento sui costi di energia elettrica, e non consentirebbe la implementazione di reti di teleriscaldamento negli stessi distretti con ulteriore incremento della efficienza energetica e dell'abbattimento dei costi, oltre che della possibilità di cablare le imprese con reti a banda larga,
a tenere in dovuta considerazione l'ipotesi di modificare, in futuri provvedimenti, la configurazione delle RIU attualmente prevista all'articolo 33 del disegno di legge in esame, al fine di evitare che sussista un vantaggio esclusivo a favore di una parte del settore industriale, a scapito della produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento, orientata a concreti obiettivi di eco sostenibilità e di efficienza energetica.
9/1441-ter-C/4. Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Granata, Raisi, Murgia, Frassinetti, Barani, Cazzola, Angeli.
La Camera,
premesso che,
gli articoli 15, 16 e 17 del provvedimento in esame recano una significativa stretta, sul piano penale, nei confronti di chi produce, vende e utilizza prodotti contraffatti, sia per quanto riguarda la violazione della proprietà industriale che per quanto riguarda l'indicazione fraudolenta dell'origine geografica;
il tema della lotta alla contraffazione è assolutamente centrale per lo sviluppo imprenditoriale italiano e per la sicurezza dei consumatori in quanto essa danneggia l'economia e allo stesso tempo comporta gravi rischi di nocività;
per tale ragione, al fianco delle misure di tipo repressivo attuate dal presente provvedimento attraverso il codice penale, sembra opportuno attuare un ulteriore intervento che vada ad assicurare la piena tracciabilità dei prodotti e quindi, con essa, la materiale impossibilità per i contraffattori di danneggiare il sistema economico italiano e di imbrogliare i consumatori mettendone a rischio la salute,
a valutare l'ipotesi di un ulteriore intervento normativo volto a creare - in particolare nei settori produttivi italiani più colpiti dalla contraffazione: l'agroalimentare, il tessile e l'industria dei giocattoli - un quadro di norme certe e non più aggirabili sui temi dell'etichettatura, della tracciabilità della filiera produttiva dei prodotti e della piena informazione ai consumatori.
9/1441-ter-C/5. Cosenza.
La Camera,
premesso che:
in base alle vigenti normative riguardanti le strade statali esterne ai centri abitati (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), l'ANAS riscuote annualmente da privati cittadini canoni e corrispettivi per gli accessi denominati «accessi in genere»;
con un provvedimento emanato dall'amministrazione dell'ANAS il 4 agosto 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1998, sono stati modificati i suddetti canoni;
agli usufruttuari degli accessi sono arrivati bollettini di pagamento per l'anno 2007 con importi che vanno ben al di là del semplice adeguamento; ad esempio, per gli accessi commerciali dai circa 100 euro passano ad oltre 3.000 euro annui;
in alcuni casi, da fatture emesse si evince che le nuove tariffe siano state applicate su di una superficie di accesso superiore in assenza di reali modifiche (nella fattispecie 16 in luogo di 8 metri autorizzati),
a valutare l'opportunità di contemplare adeguamenti che rispettino lo statuto del contribuente ovvero quantomeno valutare una possibile riduzione degli importi regolando, altresì, i canoni pregressi.
9/1441-ter-C/6. Caparini.
La Camera,
premesso che:
nonostante gli interventi positivi del Governo adottati dal mese di ottobre 2008 per fronteggiare la crisi dei mercati finanziari, permane grave la mancanza di liquidità per le imprese e per le famiglie;
a distanza di qualche mese può essere utile intervenire nuovamente sul sistema bancario in quanto il medesimo è restio ad applicare a pieno le indicazioni politiche verso una maggiore apertura delle condizioni di accesso al credito per le imprese;
le sofferenze per liquidità per le piccole e medie imprese italiane sono arrivate ad un limite, oltre il quale si rischia la chiusura delle stesse;
oggi, le conseguenze della crisi finanziaria mondiale sono più tangibili;
già l'applicazione dei criteri dell'accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche (Basilea 2) ha provocato una penalizzazione a monte nell'accesso al credito da parte delle aziende;
oggi, con l'acuirsi della crisi, Basilea 2 può essere considerato un fattore negativo, che ostacola la ripresa dell'economia;
i rilevanti cali di fatturato - dal 20 al 50 per cento - delle imprese, in particolare nel settore manifatturiero e meccanico, rendono più drammatica la restrizione del credito da parte delle banche;
se in questo momento non si prosegue con determinazione verso una politica di maggiore liquidità, si rischiano danni irreversibili per l'economia italiana;
alcuni atti, come ad esempio la restrizione delle caratteristiche di accesso alla «centrale rischi» con riduzione del limite da 250.000 euro a 75.000 euro, producono effetti di restrizione dell'accesso al credito per le piccole-medie imprese;
come richiesto dalla Presidenza degli industriali di Reggio Emilia (vedi Il sole 24 ore del 23 giugno 2009) occorre valutare l'opportunità di superare Basilea 2, affinché le banche non abbandonino imprese, che hanno anche una storia imprenditoriale di rilievo, nonché le nuove imprese, che stentano a superare lo «start-up» in questo momento drammatico,
a valutare l'adozione in tempi brevi di provvedimenti idonei a neutralizzare almeno alcune delle rigidità di Basilea 2;
a promuovere una politica monetaria, attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti e nel rispetto della autonomia delle autorità monetarie, che induca gli istituti di credito ad abbandonare temporaneamente politiche restrittive del credito, almeno fino a quando non ci siano segnali concreti di una ripresa dell'economia, affinché assolvano con efficacia il proprio ruolo di sostegno del sistema produttivo.
9/1441-ter-C/7. Reguzzoni.
La Camera,
premesso che:
i consorzi BIM (bacini imbriferi montani), istituiti con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, hanno come scopo principale quello di favorire il progresso economico e sociale dei comuni consorziati, tutelando i diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo e allo sfruttamento delle risorse idriche del territorio ai fini della produzione di energia elettrica;
la legge su citata stabilisce che tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice devono versare, a titolo di indennizzo, un sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale prodotto ai consorzi BIM;
tale sovracanone è applicato agli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro BIM. L'importo del sovracanone è stabilito e aggiornato ogni due anni sulla base dei dati dell'istituto nazionale di statistica, relativi al costo della vita;
nel caso in cui non si costituisca il consorzio per mancato raggiungimento della maggioranza dei comuni interessati il sovracanone è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio; le somme sono riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere erogate agli enti destinatari,
a valutare la reale possibilità che ai consorzi BIM o direttamente agli enti locali sia riconosciuta in sostituzione del sovracanone la riserva di energia, come già peraltro previsto dalla legge n. 959 del 1953, al fine di ottenere una valorizzazione del sovracanone e/o un risparmio energetico da destinare agli enti locali, nonché a concordare con le parti concessionarie le modalità di cessione dell'energia.
9/1441-ter-C/8. Stucchi, Caparini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 49 del provvedimento in esame concerne la modificazione dell'articolo 140-bis del codice di consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
il comma 4 del citato articolo 140-bis individua i tribunali competenti davanti ai quali la domanda relativa all'azione collettiva va proposta;
tale individuazione appare non solo eccessivamente restrittiva, ma idonea a radicare cause complesse, come quelle concernenti le azioni collettive, davanti ad uffici giudiziari che già risultano oberati da una notevole mole di procedimenti, al punto che le udienze di discussione delle cause civili pendenti sono spesso fissate a distanza di anni dalla conclusione della fase istruttoria o di quella di precisazione delle conclusioni;
è opportuno, a tacere d'altro, verificare rapidamente se la nuova disposizione non rischi di aggravare la situazione degli uffici giudiziari coinvolti allo scopo di individuare semmai un diverso criterio che potrebbe essere indicato attraverso l'assegnazione della competenza ai tribunali civili istituiti presso le corti d'appello o, quantomeno, attraverso la designazione di un ufficio giudiziario in ogni regione;
va altresì ricordata l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, che potrebbe essere utilizzata come riferimento processuale,
a verificare l'opportunità di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, il criterio di individuazione degli uffici giudiziari competenti a decidere le controversie relative all'esercizio dell'azione collettiva alla luce delle considerazioni espresse nelle premesse.
9/1441-ter-C/9. Contento, Lo Presti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca, all'articolo 2, «riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi»;
il comma 1 dell'articolo 2 dispone che «al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia»;
il comma 3 del citato articolo specifica che «all'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata »Agenzia«, mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181»;
il comma 7 del citato articolo sancisce che «all'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
l'articolo 2, comma 12, lettera h), prevede comunque misure e finanziamenti specifici che interessano determinate realtà territoriali in favore dei «sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e di illuminazione del Veneto»;
in provincia di Siena sono presenti sistemi produttivi, all'interno del distretto industriale della Valdelsa, di rilevanza nazionale ed internazionale che attraversano una profonda crisi produttiva ed occupazionale: si tratta del comparto della camperistica e della cristalleria;
per quanto riguarda la camperistica, nella zona della Valdelsa è presente un sistema produttivo dove viene attualmente realizzato l'80 per cento della produzione nazionale del comparto; tale sistema produttivo, direttamente ed attraverso l'indotto, presenta oltre 80 aziende, occupa circa 4000 addetti e rappresenta il 35 per cento dell'economia della zona per un fatturato annuo superiore a 600 milioni di euro;
gli effetti della crisi del settore della camperistica si stanno già ripercuotendo da tempo profondamente sui livelli occupazionali e produttivi locali. Dopo che, nei mesi scorsi, centinaia di lavoratori sono stati messi in cassa integrazione dalle principali imprese del territorio, dalle prossime settimane la Triganò (azienda leader del settore) procederà, secondo quanto emerge da organi di informazione, alla messa in cassa integrazione di tutti i suoi 385 dipendenti;
per quanto riguarda la cristalleria va segnalata la presenza a Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena, dell'azienda Calp (ad oggi denominata Rcr Cristalleria Italiana): un'impresa leader sul piano nazionale ed internazionale nel settore del cristallo, come evidenziato dal fatto che è arrivata nel tempo a realizzare il 15 per cento della produzione mondiale di cristallo ed il 90 per cento di quella italiana, esportando l'80 per cento delle sue produzioni in circa 40 paesi. L'azienda, che rappresenta uno dei poli industriali più rilevanti della Toscana, ha garantito negli anni significativi e qualificati livelli occupazionali, nonché l'affermazione sul mercato di marchi di qualità legati alla storia ed all'identità del territorio. Tale azienda ha inoltre innescato, nel corso dei decenni, un consistente indotto che ha coinvolto decine di imprese artigiane rappresentando, per lungo tempo, la prima industria manifatturiera della provincia Siena;
l'azienda Rcr Cristalleria italiana negli ultimi anni, anche a seguito dei processi di riorganizzazione dell'assetto societario, ha attraversato una grave crisi economica e produttiva che ha portato ad un notevole ridimensionamento dei livelli occupazionali ed al ricorso della cassa integrazione di numerosi addetti. Cassa integrazione che prosegue tutt'ora e che coinvolge 230 lavoratori su 499 complessivi. Una situazione di crisi, secondo le denunce delle associazioni sindacali, destinata ad aggravarsi e che potrebbe portare alla chiusura della stessa azienda;
nel corso degli anni sia per quanto riguarda il settore della camperistica, sia per ciò che concerne il comparto della cristalleria, sono stati promossi dagli enti territoriali, dalle istituzioni locali e dalla stessa Regione Toscana progetti e finanziamenti mirati, anche attraverso protocolli d'intesa ed interventi nel settore delle infrastrutture, della ricerca e della formazione, per rispondere alla crisi in atto e per salvaguardare i livelli produttivi ed occupazionali, ed anche in questi giorni il nuovo presidente della Provincia di Siena ha convocato tavoli di crisi,
a trovare ogni forma di intervento utile per il rilancio dei settori produttivi del camper e della cristalleria volti al superamento di questa difficile fase, anche attraverso la collaborazione con la Regione Toscana e con gli enti locali interessati, affinché siano equiparati, dal punto di vista normativo, alle aree e ai distretti in crisi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame.
9/1441-ter-C/10. Cenni, Ceccuzzi.
La Camera,
premesso che,
l'articolo 29 del provvedimento in esame istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, individuata quale autorità nazionale delegata alla regolamentazione tecnica, al controllo e all'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare; alla gestione e alla sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari; alla protezione dalle radiazioni. Essa ha altresì i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica;
tra le altre funzioni affidate all'Agenzia, rientrano anche l'acquisizione di dati, informazioni e documenti, per la verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, dai soggetti responsabili del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, nonché l'emanazione e la proposta di regolamenti, standard e procedure tecniche e la pubblicazione di rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie funzioni, potrà avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente;
per permettere all'Agenzia di poter svolgere con maggior indipendenza e autonomia le proprie delicate funzioni, soprattutto in tema di vigilanza, aggiornamento e promozione sulle tematiche nucleari, sarebbe necessario prevedere che essa avesse anche la facoltà di provvedere a formulare indirizzi su campi di ricerca diretti agli enti del settore della ricerca scientifica e di sviluppare autonomamente, a valere sulle proprie risorse, specifici progetti di studio e di sperimentazione;
riguardo ai profili organizzativi, si evidenzia che gli organi dell'Agenzia sono il presidente e il collegio dei revisori dei conti;
nel merito, alla luce delle complesse attività che l'Agenzia dovrà svolgere, sarebbe confacente che i predetti organi potessero disporre, ai fini delle loro decisioni operative e funzioni di gestione, di uno specifico comitato tecnico e scientifico di supporto, avente funzioni consultive e propositive,
a tenere conto degli indirizzi prospettati in premessa ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, in tal senso valutando la possibilità di prevedere, nell'adozione dei regolamenti che dovranno dare attuazione alla norma in oggetto, che nelle materie di propria competenza essa possa sviluppare autonomamente, a valere sulle proprie risorse, specifici progetti di studio e di sperimentazione o formulare indirizzi verso gli enti del settore della ricerca scientifica, nonché che la stessa possa disporre di un comitato tecnico e scientifico di supporto per i suoi organi, con funzioni consultive e propositive ed i cui componenti siano scelti tra professori e ricercatori nelle discipline scientifiche di competenza dell'Agenzia.
9/1441-ter-C/11. Bonino.
La Camera,
premesso che:
è nota la grave carenza infrastrutturale che ha portato alla «crisi rifiuti» della Regione Campania e che si riprodurrà in altre zone del Paese se non si interviene con decisione nel ripristinare certezza normativa a supporto delle iniziative imprenditoriali di costruzione di nuovi impianti di termodistruzione dei rifiuti con recupero energetico;
anche al fine di riequilibrare su tutto il territorio nazionale, soprattutto nel Nord, le misure di incentivazione concesse agli impianti di termovalorizzazione delle regioni del Sud che hanno ottenuto l'assegnazione dell'incentivo definito «CIP 6» in seguito alle norme per il superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, appare necessario un impegno «globale» di sostegno alla gestione degli impianti del Nord in via di attivazione o che sono in vista di uscire dal sistema incentivato, allo scopo incrementando di un coefficiente di moltiplicazione l'eventuale certificato verde ad essi spettante,
ad oggi, la stratificazione normativa determina una situazione disomogenea e incerta: alle regioni dichiarate in crisi (Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) è riconosciuto il cosiddetto CIP 6, un sussidio propriamente detto, su tutta la produzione elettrica, mentre nelle altre regioni si riconosce il certificato verde alla quota di energia prodotta a partire dai rifiuti catalogati come «biomassa» (essenzialmente la parte biodegradabile), provvisoriamente valutati nel 51 per cento del rifiuto totale differenziato, ciò che comporta procedure farraginose, regole interpretabili ed una sostanziale impossibilità per le imprese e gli enti locali di coprire gli investimenti necessari;
appare necessario porre su un piano di almeno tendenziale parità le regioni del Sud e quelle del Centro-Nord, le quali, paradossalmente, pur essendo state più virtuose sul piano dell'impiantistica, sono penalizzate dallo stato dell'arte normativo ed economico;
una soluzione a tale problematica sarebbe l'approvazione di una norma in grado di:
supportare le iniziative industriali di termovalorizzazione con strumenti di mercato (certificati verdi) e non con un sussidio diretto a carico delle finanze pubbliche, con riflessi insignificanti sulle bollette elettriche, visto che solo il 2 per cento dei certificati verdi sarebbe prospetticamente allocato ai termovalorizzatori;
rispettare e valorizzare gli impegni presi dall'Italia in sede comunitaria, all'atto dell'approvazione della direttiva 77/2001;
ridurre l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti, sia in termini generali (visto il complessivo minore impatto della termovalorizzazione rispetto alle discariche) sia in termini relativi, vista la condizionale riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ai già stringenti limiti di legge;
sostenere l'economia locale: per ognuno degli impianti previsti, ad esempio, dai piani provinciali rifiuti dell'Emilia Romagna (Parma e, in futuro, Reggio Emilia), ritardare o rinunciare all'investimento significa ritardare o perdere investimenti in macchinari per 100 milioni di euro (per la stragrande maggioranza ricadenti sul tessuto produttivo locale), 30 unità di occupazione permanente ed un flusso aggiuntivo di ricavi di 15 milioni all'anno (per la sola perdita dell'incentivo) per le amministrazioni/imprese che promuovono e gestiscono gli impianti,
ad adottare gli opportuni provvedimenti e intraprendere le opportune iniziative, se del caso di natura legislativa, volti a dare riscontro alle indicazioni prospettate in premessa, allo scopo valutando l'opportunità di prevedere una modifica all'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in maniera che la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, fissata al 51 per cento, possa beneficiare di un coefficiente di moltiplicazione almeno pari ad 1,8 e che l'impiego di rifiuti urbani avvenga da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materia, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9/1441-ter-C/12. Rondini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame, introdotto dal Senato, reca attuazione del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
il regolamento (CE) n. 765/2008, in particolare:
stabilisce norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità;
fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti al fine di garantire che essi soddisfino requisiti e offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica;
fornisce un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi;
stabilisce i principi generali della marcatura CE;
le norme in oggetto, al fine di assicurare l'applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 prevedono che, con decreti di natura non regolamentare, siano adottate le prescrizioni relative:
alla organizzazione ed al funzionamento dell'organismo unico nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento;
alla definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accreditamento;
alla disciplina delle modalità di controllo di tale organismo da parte dei Ministeri, mediante la previsione della partecipazione di rappresentati dei relativi Ministeri agli organi statutari del futuro ente unico. Per tale scopo è anche previsto che i decreti recanti le sopraindicate prescrizioni siano emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme in esame;
alla designazione dell'organismo unico italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Si dispone che il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, sia riconosciuto quale autorità nazionale referente per le attività di accreditamento e punto nazionale di contatto con la Commissione europea, e che dal medesimo Ministero siano assunte le funzioni previste al capo II del citato regolamento CE non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento;
viene, altresì, previsto che siano disciplinate le modalità di partecipazione degli organismi di accreditamento già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri all'organismo nazionale che sarà riconosciuto;
in merito agli organismi di valutazione della conformità in particolari settori, quali la salute e la sicurezza dei prodotti alimentari, l'accreditamento è un requisito cogente sia per le strutture pubbliche (laboratori ufficiali) sia private (laboratori di autocontrollo) che operano per garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;
in tali settori la materia è stata disciplinata sulla base della direttiva 93/99/CEE e del successivo regolamento (CE) n. 882/2004 in materia di controllo e di funzionamento dei laboratori per il controllo ufficiale degli alimenti, nonché sulla base dell'accordo Stato Regioni del 2004 che ha stabilito le regole per autorizzare (riconoscimento regionale) i laboratori di prova per l'autocontrollo della produzione alimentare (attività cogente);
sia il regolamento (CE) n. 882/2004 che l'Accordo Stato Regioni prescrivono la conformità dei laboratori di controllo e autocontrollo alla norma EN ISO/IEC 17025 e la valutazione e l'accreditamento degli stessi da parte di un ente operante in conformità alla norma EN ISO/IEC 17011;
per l'accreditamento cogente dei laboratori di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 è stato designato, con decreto del Ministro della sanità del 12 maggio 1999, l'Istituto superiore di sanità, quale organismo responsabile della valutazione e dell'accreditamento dei laboratori (ORL). L'ORL attualmente in base alle disposizioni vigenti e al regolamento interno accredita sia i laboratori pubblici (ufficiali) sia privati che ne fanno richiesta;
l'accreditamento cogente dei laboratori di cui all'articolo 12 del regolamento n. 882/2004 persegue lo scopo di garantire la qualità dei controlli mediante l'uso di metodi di prova appropriati e conformi alle normative comunitarie per una corretta valutazione dei rischi e la realizzazione di efficaci controlli previsti sia a livello nazionale sia europeo. L'organismo di accreditamento pertanto deve assicurare adeguata competenza in materia di rischi alimentari e di controllo della filiera alimentare;
l'accreditamento previsto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 fa riferimento agli stessi requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008, non ha scopi autorizzativi ma è finalizzato a garantire all'Autorità nazionale ed europea la competenza dei laboratori al fine di garantire la tutela della salute pubblica;
nel marzo 2009, a seguito di specifica indicazione in merito da parte della European Cooperation For Accreditation (EA), al fine di superare le non conformità del servizio italiano di taratura (SIT) che non avrebbero permesso il mantenimento del vigente riconoscimento multinazionale, è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata «Consorzio Pubblico per l'Accreditamento (COPA S.C.r.l.)». La Società consortile non ha scopo di lucro e si propone di promuovere le attività di accreditamento con particolare attenzione ai settori che hanno una ricaduta pubblica o di pubblica utilità quali anche le materie attinenti all'energia, all'ambiente e alla salute, coordinando le attività dei soci nei diversi settori di competenza;
i soci fondatori del COPA sono l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), 1'Istituto superiore di sanità (ISS), il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e l'Università di Cassino;
INRIM e ISS operano nel settore dell'accreditamento di laboratori tramite il SIT (servizio di taratura in Italia per l'accreditamento dei laboratori di taratura), firmatario di accordi di mutuo riconoscimento internazionale (EA-MLA e ILAC-MRA), e l'Organismo di valutazione ed accreditamento dei laboratori per la sicurezza alimentare (ORL), mentre politecnici e università detengono le conoscenze tecniche necessarie alle attività di valutazione della competenza degli organismi di conformità e svolgono da anni attività di ricerca applicata e formazione di eccellenza nei settori scientifici collegati;
le suddette entità SIT e ORL sono divenute due dipartimenti di COPA, a garanzia che le attività di accreditamento nel settore pubblico risultino sviluppate in modo uniforme e correlato, con la dovuta garanzia della riferibilità di tutte le misure ai campioni nazionali e in piena conformità ai requisiti della normativa internazionale;
COPA è quindi un operatore di natura pubblica altamente qualificato a partecipare al tavolo delle trattative che dovrà vedere coinvolti gli altri enti di accreditamento già operanti nel nostro Paese nel settore volontario e tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte ai sensi di pertinenti disposizioni normative nei processi di verifica della valutazione della conformità;
oltre il COPA, nel nostro Stato agisce anche un ulteriore organismo, di natura privata, denominato ACCREDIA, risultante dalla fusione di SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori) e SINCERT (Sistema nazionale per l'accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione);
tale ente, il cui atto di fusione è stato sottoscritto il 5 giugno 2009 e che opera sotto la vigilanza istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle altre pubbliche amministrazioni interessate, è in attesa dei relativi atti giuridici per poter operare come nuovo soggetto di diritto, persegue l'obiettivo di corrispondere al regolamento (CE) n. 765/2008, che dal 1o gennaio 2010 sarà applicabile per l'accreditamento e la vigilanza del mercato;
ACCREDIA, nel pieno rispetto dei principi del regolamento (CE) n. 765/2008, e ferme restando le competenze delle pubbliche amministrazioni, effettua l'accreditamento dei soggetti che svolgono valutazioni di conformità a norme tecniche volontarie, allo scopo di contribuire a migliorare la competitività e a promuovere il progresso tecnico ed economico, favorendo la libera circolazione delle merci, lo sviluppo sostenibile, la leale concorrenza tra gli operatori sul mercato e la trasparenza nei rapporti tra produttori, utenti e consumatori, nonché il miglioramento dei prodotti e degli ambienti di vita e di lavoro;
a norma del predetto articolo 4 del provvedimento in esame, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, con propri regolamenti, dovrà indicare i criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo unico nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento, opportunamente ricorrendo alle funzioni ed alle attività degli organismi di accreditamento già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri facendo salvo le rispettive materie di interesse;
appare evidente che, in definitiva, gli organismi di accreditamento già designati dai Ministeri interessati risultano essere individuati, alla luce delle recenti costituzioni associative, nel COPA e, appena sarà compiutamente riconosciuto, in ACCREDIA; pertanto al fine di pervenire alla prescritta designazione dell'organismo unico italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento, appare necessario far convergere in una unica entità i due enti da ultimo costituitisi appositamente per assolvere a tale funzione e ciò potrebbe conseguirsi regolando la materia nel senso di farli pervenire in una struttura consortile nazionale, a maggioranza pubblica, posta sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e facendo in modo che le unità operative preposte alle attività di accreditamento per i diversi ambiti di competenza siano le medesime unità operative, già in esercizio nelle diverse tematiche attive in seno a ciascuno degli enti stessi;
in particolare, ciascuna unità operativa, già esistente e qualificata, manterrebbe una sua autonomia operativa, grazie a personale e uffici degli enti di appartenenza, ma il processo decisionale ed amministrativo sarebbe centralizzato sotto una unica struttura di gestione, allo scopo individuata nell'ambito degli organi del predetto consorzio. Ciò, tra l'altro, faciliterebbe anche le modalità di partecipazione degli organismi di accreditamento già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri all'organismo nazionale, in quanto gli stessi potrebbero divenire ulteriori unità operative dell'organismo unico, anche grazie ad una diretta partecipazione di tali Ministeri alla struttura consortile in qualità di soci fondatori,
a valutare la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del provvedimento in esame, secondo le valutazioni indicate in premessa ed in particolare provvedendo a stabilire, nei pertinenti decreti attuativi allo scopo previsti, che l'organismo unico nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, risulti essere un ente associativo (società consortile) formato in prima istanza dagli enti già operanti e riconosciuti dai rispettivi Ministeri, ossia COPA e ACCREDIA.
9/1441-ter-C/13. Allasia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27, comma 20, del disegno di legge in esame modifica le attuali disposizioni in materia di maggioranze assembleari per la realizzazione di interventi condominiali di risparmio energetico, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;
una simile disposizione era già contenuta nello schema di decreto legislativo, adottato dal precedente Governo, di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE, poi eliminata nel testo approvato dal Governo Berlusconi all'inizio della corrente legislatura;
la norma interviene sulle quote richieste per effettuare imponenti e costosi interventi sugli immobili, i quali attualmente sono possibili con la maggioranza delle quote millesimali dei partecipanti al condominio e la maggioranza degli intervenuti in assemblea;
la modifica consentirebbe di prendere decisioni importanti, che comportano interventi di rilevante entità e spese onerose per i proprietari, danneggiando in primo luogo le categorie più deboli, con una maggioranza millesimale irrisoria, riferita alle quote dei condomini intervenuti in assemblea;
tecnicamente non è stato possibile intervenire sulla normativa in questione dal momento che il suddetto comma è stato approvato senza modifiche da entrambi i rami del Parlamento;
un ridotto numero di condomini avrebbe, quindi, la possibilità di imporre le proprie decisioni alla maggioranza della collettività condominiale, in contrasto con il principio della massima democraticità delle decisioni, a cui il condominio è uniformato nel sistema del codice civile,
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, al fine di ripristinare la normativa precedentemente in vigore in materia di maggioranze assembleari per interventi condominiali di risparmio energetico.
9/1441-ter-C/14. Torazzi.
La Camera,
premesso che:
la nuova disciplina della class action prevista dall'articolo 49 del testo in esame rischia di entrare in vigore dopo il 1o luglio 2009, data nella quale si prevede l'entrata in vigore dell'articolo 140-bis del codice del consumo;
al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di diverse discipline sarebbe opportuno prevedere una ulteriore proroga del termine di entrata in vigore della disciplina dell'azione risarcitoria collettiva;
in sede di esame dell'articolo 49 la Commissione Giustizia ha espresso il parere che la norma in argomento avrebbe dovuto essere soppressa per le considerazione ivi svolte e che qui devono intendersi richiamate, con particolare riferimento al mancato coinvolgimento nell'esame di merito delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato,
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rinviare l'entrata in vigore dell'articolo 140-bis del codice del consumo e a valutare l'opportunità di coinvolgere le Commissioni parlamentari competenti nella istruttoria legislativa sul modello di azione collettiva risarcitoria da adottare.
9/1441-ter-C/15. Lo Presti, Contento.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27, comma 20, modifica la disposizione in materia di maggioranze assembleari per interventi condominiali relativi al risparmio energetico contenuta nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 26, comma 2);
quest'ultima disciplina una materia estremamente delicata, come quella delle maggioranze occorrenti per effettuare imponenti e costosissimi interventi sull'immobile;
tale decisione, alla luce delle norme esistenti, può essere assunta solo con la maggioranza delle quote millesimali dei partecipanti al condominio (501) e della maggioranza degli intervenuti in assemblea;
la modifica proposta dal presente provvedimento consente invece di prendere questo genere di decisioni - che comportano, come detto, interventi di rilevante entità e, soprattutto, spese assai onerose per i proprietari, con grave pregiudizio per le categorie più deboli (anziani, single e giovani coppie) - con una maggioranza millesimale irrisoria, e cioè con quella rappresentata dalle quote dei condòmini «intervenuti in assemblea»; cosa, invero, mai prevista prima in materia condominiale. Una sparuta minoranza di condòmini avrebbe insomma la possibilità di imporre le proprie decisioni alla stragrande maggioranza della collettività condominiale, in spregio al principio della massima democraticità delle decisioni al quale il condominio è uniformato nel sistema del codice civile,
a valutare gli effetti applicativi derivanti dalla norma citata in premessa allo scopo di introdurre delle modifiche alla stessa.
9/1441-ter-C/16. De Micheli.
La Camera,
premesso che:
a seguito dell'abolizione ICI prima casa le risorse mancanti nelle casse dei comuni sono pari a 800 milioni di euro e i trasferimenti erariali, per il 2009, risultano ridotti di 451 milioni di euro, pari al 5,4 per cento del contributo ordinario;
sono stati fortemente ridotti i fondi destinati anche ai comuni, come quello riguardante le politiche giovanili, pari a 55 milioni, l'edilizia scolastica, pari a 23 milioni, il trasporto pubblico, pari a 37 milioni, il Fondo per le politiche sociali, pari a 275 milioni, il fondo per l'inclusione sociale, pari a 100 milioni, il Fondo unico per lo spettacolo, di circa 100 milioni di euro;
nel marzo scorso, con il parere favorevole del Governo, la Camera ha approvato con voto bipartisan le mozioni presentate dall'on. Franceschini e dall'on. Donadi che hanno impegnato il Governo ad attuare una politica economica di sostegno agli enti locali con particolare riguardo all'alleggerimento dei vincoli del patto di stabilità;
al momento il Governo non ha ancora dato seguito alle mozioni con provvedimenti normativi coerenti con esse;
gli enti locali, per la loro stessa natura, sono le istituzioni più vicine ai cittadini e rappresentano la cinghia di trasmissione tra le scelte politiche a livello nazionale e la loro realizzazione pratica a livello locale;
uno dei problemi centrali del nostro tempo è l'approvvigionamento energetico connesso al consumo di energia e alla questione delle smaltimento dei rifiuti;
non si crede che la realizzazione di centrali nucleari rappresenti la soluzione ottimale al problema energetico italiano e si guarda invece con favore alla ricerca nel campo delle energie rinnovabili in vista di un loro massimo incremento;
i comuni potrebbero contribuire in modo determinante al boom del settore delle energie rinnovabili che unito alla realizzazione di un sistema organico di raccolta differenziata renderebbe il nostro territorio più vivibile e realmente moderno;
investimenti nel settore energetico e nel ciclo del corretto smaltimento dei rifiuti potrebbero rappresentare un volano per l'intera economia del Paese, apportando altresì un sicuro apporto all'occupazione;
al momento, con particolare riguardo alla questione dei rifiuti, sembra che gli unici a trarne giovamento siano le associazioni di stampo mafioso che gestiscono a loro modo la situazione, ricavandone guadagni faraonici;
secondo l'ultimo rapporto di Assoambiente, ente che riunisce oltre 130 imprese per i servizi ambientali e che ha svolto un censimento capillare di tutti gli impianti, entro 24 mesi c'è il grave rischio che tutta l'Italia possa entrare in una situazione di emergenza rifiuti, ripetendo il drammatico scenario di Napoli. Stando alle stime dell'organizzazione rimangono due anni o poco più prima che tutte le discariche del paese esauriscano le loro capacità di assorbire il flusso di rifiuti urbani e speciali senza sforare i limiti autorizzati;
in base al rapporto Assoambiente l'Italia si trova già in notevole ritardo per l'individuazione e la programmazione di soluzioni alternative o di potenziamento delle attuali capacità di smaltimento dei rifiuti;
nonostante la situazione emergenziale a livello sociale, si denota un forte ritardo nella formazione di una coscienza collettiva sensibile alle tematiche ambientali e in particolare alla specifica tematica della corretta raccolta differenziata dei rifiuti, senza la quale non è nemmeno pensabile l'avvio di un serio e moderno sistema per il riciclo degli stessi,
a sostenere gli enti locali e in particolare i comuni nello sforzo di avviare, sviluppare, potenziare il settore delle energie rinnovabili in comune accordo con la cittadinanza e nel pieno rispetto delle peculiarità territoriali;
a sostenere gli enti locali e in particolare i comuni nello sforzo di avviare, sviluppare e potenziare il settore dello smaltimento dei rifiuti con l'obiettivo di configurare nel più breve tempo possibile un corretto sistema di raccolta differenziata propedeutica ad ogni intervento di riciclaggio;
a sostenere i comuni affinché siano prese iniziative specifiche di carattere culturale e informativo volte ad illustrare nelle scuole i caratteri generali delle problematiche energetiche e ambientali, illustrando altresì i danni apportati al territorio naturale e alle persone fisiche dallo scorretto smaltimento dei rifiuti.
9/1441-ter-C/17. Porfidia.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 21 del disegno di legge in esame detta disposizioni volte a favorire una riduzione dei costi assicurativi per il consumatore che accetti una copertura di durata poliennale;
è importante adottare ogni utile iniziativa diretta ad evitare che la disposizione in esame possa comportare un aumento ingiustificato delle polizze assicurative relative alla copertura annuale allo scopo di indurre i consumatori a sottoscrivere contratti poliennali,
a monitorare annualmente il costo delle polizze assicurative, a far data dal periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione in esame, allo scopo di scongiurare un ingiustificato aumento del corrispettivo dei contratti assicurativi di durata annuale a danno dei consumatori;
ad avvalersi, se del caso, della collaborazione dell'ISTAT;
a coinvolgere, allo scopo, l'ANIA;
ad informare dei risultati del monitoraggio l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9/1441-ter-C/18. Landolfi, Contento.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 26, che, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, siano definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale;
l'individuazione e la localizzazione sul territorio nazionale degli impianti nucleari, così come la normativa riguardante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento degli impianti nucleari a fine vita, riguardano direttamente la salute non solo dei cittadini residenti nelle zone adiacenti agli impianti, ma di tutte le persone che abitano e lavorano in Italia,
a valutare l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel procedimento di codecisione di cui all'articolo 26 del provvedimento in esame visto il diretto coinvolgimento della tutela della salute di tutti i cittadini.
9/1441-ter-C/19. Pedoto, Livia Turco, Miotto, Murer.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, all'articolo 25, comma 1, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi relativi al riassetto normativo della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
al comma 2, lettera g), del citato articolo 25, nell'elencazione dei princìpi e dei criteri direttivi con cui la delega deve essere esercitata, si prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerate tutte attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
l'individuazione e la localizzazione sul territorio nazionale degli impianti nucleari, così come la normativa riguardante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento degli impianti nucleari a fine vita, riguardano direttamente la salute non solo dei cittadini residenti nelle zone adiacenti agli impianti ma di tutte le persone che abitano e lavorano in Italia,
a valutare l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nei procedimenti di codecisione di cui all'articolo 25 del provvedimento in esame, visto il diretto coinvolgimento della tutela della salute di tutti i cittadini.
9/1441-ter-C/20. Livia Turco, Miotto, Murer.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede all'articolo 18, comma 1, il rafforzamento delle azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica, nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela della salute del consumatore;
in tale comma è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a promuovere le iniziative necessarie ad assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale e quindi a vigilare sulla tutela della salute dei consumatori,
a valutare l'opportunità di estendere anche al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la possibilità di un coinvolgimento nelle iniziative volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura visto che alla base vi è sempre e comunque la tutela della salute del consumatore.
9/1441-ter-C/21. Miotto, Livia Turco, Murer, Pedoto, Grassi, Binetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, all'articolo 27, «misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico»;
il comma 26 del citato articolo 27 dispone che il «Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura»;
lo sfruttamento delle risorse geotermiche è regolamentato, nel nostro Paese, dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante «disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;
l'attuale normativa nazionale in materia di sfruttamento delle risorse geotermiche risulta carente per quanto riguarda la presenza, nelle emissioni, di alcune sostanze potenzialmente nocive per la salute dei cittadini e per l'ambiente;
nella delega al Governo di cui al comma 26 dell'articolo 27 non viene palesemente citata la necessità di emanare un decreto legislativo specifico per individuare i parametri legati alla disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica;
in data mercoledì 17 giugno 2009 la Commissione Ambiente della Camera dei deputati nell'approvare il proprio parere relativo al provvedimento in esame, inviato alla Commissione competente Attività produttive, ha rilevato «l'opportunità, con riferimento all'articolo 27, comma 26, che in materia di geotermia il Governo sia delegato altresì a disciplinare le emissioni in atmosfera degli impianti geotermici, specialmente con riguardo a quelli ad alta temperatura, in considerazione delle carenze registrate nella normativa in materia, che non contempla - o sottovaluta - inquinanti come il boro, l'ammoniaca, il mercurio, l'arsenico e il radon e anche le quantità elevate di acido solfidrico, metano e anidride carbonica emesse da tali impianti geotermici»;
nello stesso parere la Commissione Ambiente ha richiesto alla Commissione referente Attività produttive di valutare «l'opportunità di inserire, all'articolo 27, comma 26, tra i principi e criteri della delega al Governo ivi contenuta, la definizione di una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ciascuna concessione geotermica e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione»;
le indicazioni sopra citate della Commissione Ambiente non sono state inserite nell'articolato del provvedimento in esame,
a valutare le modalità più tempestive ed opportune per disciplinare i limiti delle emissioni prodotte dallo sfruttamento geotermoelettrico allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singola coltivazione geotermica e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.
9/1441-ter-C/22. Ceccuzzi, Cenni, Mariani, Sani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 27, comma 32, modifica ed integra la normativa vigente in materia di permessi di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi;
il quadro normativo che viene delineato con le modifiche introdotte dall'articolo 27, comma 32, porta ad una sostanziale semplificazione delle procedure, riducendo le tutele di carattere ambientale ed urbanistico e sottraendo agli enti locali ogni competenza in materia;
con la vigente normativa l'avvio di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi non poteva prescindere dall'assenso della regione interessata, come del resto ribadito dallo stesso Governo, il quale - rispondendo all'interrogazione n. 5/01408 con cui si esprimeva una forte preoccupazione rispetto alla previsione di trivellazioni petrolifere in un'area di 30 chilometri quadrati in gran parte inserita nel Parco di Montevecchia Valle del Curone, uno tra i più grandi polmoni verdi della Brianza - evidenziava che «non vi è alcuna ipotesi di assegnazione di permessi ed autorizzazioni a perforare in assenza di previa intesa della regione e senza aver sentito tutti gli enti locali interessati, né è possibile farlo in base alla legge»;
in sostanza il Governo da un lato «rassicura» cittadini ed enti locali, affermando che eventuali interventi di elevato impatto ambientale in zone di pregio dovrebbero essere sottoposti al vaglio delle autonomie locali interessate, dall'altro approva una norma che esclude gli enti locali dai processi decisionali;
tutto ciò rischia di vanificare la linea federalista affermata a chiare lettere dalla maggioranza, che chiede a gran voce riforme costituzionali per aumentare poteri e autonomie degli enti locali, ma che - nei fatti - quei poteri e quelle autonomie comprime attraverso l'approvazione di norme di semplificazione e di accentramento che trascurano il ruolo delle istituzioni locali,
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere il quadro normativo in materia di ricerca e concessione di coltivazione degli idrocarburi, al fine di garantire il pieno rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni nella scelte che riguardano il proprio territorio, prevedendo che ogni autorizzazione possa essere rilasciata esclusivamente tenendo conto del parere vincolante degli enti locali competenti per territorio, correggendo così eventuali antinomie tra le norme di rango primario e le nuove previsioni costituzionali.
9/1441-ter-C/23. Codurelli, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 25 e 26 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di energia nucleare;
in particolare l'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare alle popolazioni interessate; con i medesimi provvedimenti verranno stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti;
l'articolo 26 affida ad una delibera del CIPE la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti; sempre con delibera del CIPE si provvede all'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei criteri e delle misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi;
in sostanza questo provvedimento prevede in modo esplicito il rientro del nostro Paese nel nucleare ed è pertanto necessario valutare con la massima attenzione le conseguenze di questa scelta;
il principale tema da prendere in considerazione riguarda quello della sicurezza, al quale va legato il quello del costo effettivo dell'energia nucleare e, a tal fine, appare opportuno avvalersi dei più recenti studi effettuati da autorevoli istituti scientifici, che indicano come l'opzione nucleare presenti numerosi rischi soprattutto di carattere economico e di sicurezza;
secondo un documento del Massachusetts Institute of Technology, che aggiorna un report dal 2003 al 2009, nonostante l'attenzione sul tema sia notevolmente cresciuta e nuove politiche di rilancio siano state annunciate in molti Paesi, lo sviluppo del nucleare è in calo a livello globale; ad eccezione dell'Asia, in particolare di Cina, India e Corea, esistono infatti pochissimi progetti concreti: vi sono complessivamente quarantaquattro impianti attualmente in costruzione, di cui solo quattro nei ventisette Paesi dell'Unione europea, due dei quali in Bulgaria;
negli Stati Uniti non vi è attualmente alcun cantiere aperto ed il lento sviluppo del nucleare rispetto agli annunci ed alle previsioni rende meno probabile lo scenario di espansione ipotizzato nel 2003 (si parlava di 1000 gigawatt elettrici nel 2050, di cui 300 negli Stati Uniti);
il documento ribadisce che, in un'economia di mercato, il nucleare non è attualmente competitivo rispetto al gas o al carbone, infatti i costi del capitale ed i costi finanziari delle centrali nucleari continuano ad essere infatti significativamente incerti: dal 2003 i costi di costruzione delle centrali nucleari sono aumentati drasticamente, con una media del 15 per cento all'anno in più, come dimostrano le esperienze in Giappone e in Corea;
sempre secondo i dati riportati dallo studio citato, realizzare una centrale nucleare costa 4000 dollari per chilowattora, ossia il doppio rispetto al costo di soli quattro anni prima, mentre il costo del carbone e del gas è stimato rispettivamente a 2300 e a 850 dollari a chilowattora;
per quanto riguarda il costo finale dell'energia, rispetto ai 6,7 centesimi a chilowattora stimati nel 2003, il nucleare è passato oggi ad 8,4 centesimi a chilowattora, con la conseguenza che l'unica possibilità di rendere il nucleare competitivo è quella di sostenerne la produzione con risorse pubbliche;
la stessa Commissione europea afferma che le prospettive di investimento nel nucleare in Europa sono più interessanti se si pone l'attenzione alla sostituzione o all'estensione della durata di vita delle centrali nucleari che raggiungeranno il termine della loro vita utile originariamente al 2020, piuttosto che costruire nuovi impianti;
la realizzazione di impianti per la produzione di energia nucleare non può prescindere dal grado di accettabilità della popolazione, la quale è fortemente legata alla disponibilità di soluzioni sicure e permanenti per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi, su cui ancora non vi sono elementi di chiarezza;
un ulteriore costo da aggiungere all'energia prodotta con gli impianti nucleari riguarda la necessità che essi siano protetti sia contro i tentativi di sabotaggio, sia contro gli eventuali attacchi terroristici e l'eventuale furto di materiale nucleare,
a valutare con estrema attenzione scelte che incidono profondamente sul sistema di produzione energetico del nostro Paese e il cui avvio comporta enormi costi economici ed ambientali, dei quali si rischia di non avere sufficiente cognizione;
ad avviare un accurato studio sul rapporto tra costi e benefici dell'opzione nucleare nel nostro Paese non trascurando tutte le esternalità che la scelta comporta, sia per quanto concerne la gestione e lo smaltimento delle scorie radioattive, sia per quanto riguarda i costi complessivi di sicurezza, legati sia a fattori endogeni che a fattori esogeni, sia per quanto riguarda l'enorme impatto ambientale delle strutture necessarie.
9/1441-ter-C/24. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
il comma 19 dell'articolo 27 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e prevede che ai comuni venga consentito di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile per la realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di scambio dell'energia elettrica prodotta, con lo scopo di promuovere le fonti rinnovabili e diffondere la realizzazione di impianti fotovoltaici;
la norma in questione ha l'obiettivo di allargare la base sociale degli utilizzatori degli incentivi per il fotovoltaico, includendo così quei cittadini che non hanno la possibilità, per diverse ragioni, di installare sul tetto di casa impianti di pannelli fotovoltaici;
l'indubbia valenza positiva della previsione normativa potrebbe essere ulteriormente migliorata attraverso l'ipotesi di un ulteriore allargamento dei beneficiari alle cooperative, in qualità di soggetti dell'economia sociale;
attraverso l'ipotesi sopra esposta si potrebbe: consentire agli enti locali di gestire l'offerta di spazi comuni favorendo la forma associata, e in particolare cooperativa, da parte dei cittadini; consentire un allargamento dei luoghi dove installare in forma collettiva i pannelli fotovoltaici, che diventerebbero pertanto «patrimonio sociale»delle cooperative; favorire, attraverso l'importante ruolo delle cooperative, l'interfaccia tra i cittadini e gli enti locali, utilizzando più agevolmente l'accesso ai finanziamenti pubblici in materia,
a valutare la possibilità di estendere la facoltà concessa ai comuni dalla norma in esame alle società cooperative che destinino aree di loro proprietà alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia prodotta da cedere ai propri soci che intendano accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
9/1441-ter-C/25. Bratti, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
in data 28 luglio 2008 il Consiglio di Stato (sentenza n. 3708) ha ritenuto che i programmi televisivi caratterizzati da una preselezione dei concorrenti e da un'assegnazione di premi debbano tutti, senza distinzione tra le diverse tipologie di programmi, considerarsi concorsi a premio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, non ravvisandosi, in tali fattispecie, l'esimente prevista dall'articolo 6, lettera b), del citato decreto;
non tutti i programmi televisivi che prevedono una pre-selezione e un premio finale possono essere assoggettati alla disciplina dei concorsi a premi;
la stragrande maggioranza dei programmi di intrattenimento, come i reality show e i talent show hanno caratteristiche tali da escluderli dalla disciplina delle manifestazioni a premio, tenuto conto, tra l'altro: (i) delle modalità di partecipazione dei concorrenti, che devono essere considerati come veri e propri attori dello spettacolo televisivo di intrattenimento e, in quanto tali, sono contrattualizzati dalle case di produzione con contratti di scrittura artistica, con la conseguenza che la previsione di un premio finale non può essere ritenuta una promessa al pubblico, come invece richiede la normativa citata di materia di manifestazioni a premio; (ii) del fatto che tali programmi non hanno natura promopubblicitaria, ciò che fa venir meno un altro dei requisiti previsti dal citato decreto n. 430 del 2001;
l'applicazione tout court della decisione del Consiglio di Stato, peraltro mirata ad un solo programma con determinate peculiarità, sta determinando situazioni di confusione e agitazione sia in ambiente televisivo, che in quello delle manifestazioni a premio (ivi incluse quelle oggetto del decreto recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo), generando uno stato di precontenzioso e di ulteriori impugnative in sede giudiziaria da parte di soggetti che non hanno un interesse diretto alla manifestazione a premio;
è di tutta evidenza la necessità che il legislatore intervenga al fine di fare chiarezza sull'interpretazione della normativa in esame, distinguendo le diverse tipologie di programmi televisivi ai fini dell'applicazione del decreto, non dovendosi considerare, per i motivi sopra specificati, concorsi ed operazioni a premio le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese, ritenendo altresì, per le emittenti radiofoniche presenti alle manifestazioni anche le persone che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;
occorre altresì rafforzare la tutela dei consumatori, pretendendo, per i programmi esclusi dalla normativa delle manifestazioni a premio, ma caratterizzati da preselezione e assegnazione dei premi, che l'emittente rediga comunque apposito regolamento, nell'ambito del quale devono essere indicati i criteri generali che saranno utilizzati per la preselezione dei partecipanti, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla manifestazione, l'indicazione delle modalità di svolgimento della manifestazione, eventualmente modificabili in funzione delle esigenze artistico produttive, che garantiscano la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti selezionati, del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell'ambito territoriale, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio. Tale regolamento, sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell'emittente e completo delle eventuali successive modificazioni, deve essere conservato presso la sede dell'emittente per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione ed è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione, dandone comunicazione in occasione degli inviti a partecipare,
a emanare, per il tramite del Ministero competente, anche predisponendo, entro un ragionevole lasso di tempo, un tavolo di concertazione con gli operatori del settore (emittenti e produttori televisivi), una circolare che stabilisca in modo chiaro e trasparente, sulla base delle considerazioni di cui in premessa e dei principi stabiliti dall'ordinamento, le tipologie di programmi televisivi che devono essere assoggettate alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 e che preveda, per i programmi esclusi da tale normativa, l'obbligo delle emittenti di predisporre appositi regolamenti a far data dall'emanazione di tale circolare;
ad approvare e presentare in Parlamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, un disegno di legge che preveda una revisione organica della disciplina regolamentare in materia di manifestazioni a premio.
9/1441-ter-C/26. Orsini, Tortoli, Tommaso Foti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto per gli enti locali la possibilità di affidare direttamente i servizi di competenza in deroga alle procedure di evidenza pubblica;
il 3 dicembre 2009 entrerà in vigore il regolamento comunitario n. 1370/2007 che prevede che le autorità competenti hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico;
è, comunque, necessario che una percentuale dei servizi in questione sia affidata tramite gara pubblica,
a prevedere l'opportunità, anche a seguito di verifiche di fattibilità che tengano conto delle peculiarità dei singoli settori del trasporto pubblico, di inserire in un prossimo provvedimento legislativo una disposizione volta a stabilire che:
a) in caso di affidamento diretto di servizi di trasporto pubblico locale, le autorità competenti devono contestualmente aggiudicare tramite procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento, a soggetti diversi;
b) alle società aggiudicatarie di contratti di servizio mediante affidamento diretto è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
9/1441-ter-C/27. Fava.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto per gli enti locali la possibilità di affidare direttamente i servizi di competenza in deroga alle procedure di evidenza pubblica;
il 3 dicembre 2009 entrerà in vigore il regolamento comunitario n. 1370/2007 che prevede che le autorità competenti hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico;
è, comunque, necessario che una percentuale dei servizi in questione sia affidata tramite gara pubblica,
a prevedere l'opportunità, anche a seguito di verifiche di fattibilità che tengano conto delle peculiarità dei singoli settori del trasporto pubblico, di inserire in un prossimo provvedimento legislativo una disposizione volta a stabilire che:
a) in caso di affidamento diretto di servizi di trasporto pubblico locale, le autorità competenti devono contestualmente aggiudicare tramite procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento, a soggetti diversi;
b) alle società aggiudicatarie di contratti di servizio mediante affidamento diretto è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
9/1441-ter-C/28. Biasotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 del disegno di legge in esame prevede misure per il potenziamento del settore energetico e, al comma 25, stabilisce che la deroga alle vigenti normative regionali relative alla localizzazione di impianti energetici - deroga introdotta dall'articolo 5-bis del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 - valga anche per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dimessi, nonché agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva;
l'articolo 5-bis del suddetto decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce che per la riconversione a carbone degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile si proceda in deroga alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione abbatta le emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Detta deroga era stata concepita per aggirare una norma regionale del Veneto che impediva l'alimentazione a carbone della centrale di Porto Tolle;
con la disposizione contenuta al suddetto articolo 27, comma 25, gli effetti di quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, si estendono quindi anche agli impianti a carbon fossile di nuova generazione e a tutto il territorio italiano;
vi sono importanti sentenze della Corte costituzionale (n. 6/2004 e n. 383/2005), che hanno sottolineato come simili disposizioni, grazie alle quali si consente con una norma nazionale di derogare direttamente anche alle norme regionali, mal si conciliano con il rispetto del Titolo V della Costituzione e dei poteri concorrenti delle Regioni sulla produzione dell'energia e di governo del territorio, di cui all'articolo 117, e con i principi di leale collaborazione, di cui all'articolo 118,
alla luce dell'importanza dell'ambito oggetto di deroga e dei suoi effetti in termini di impatto ambientale, a non prevedere nel futuro ulteriori estensioni dei soggetti beneficiari della deroga alla normativa vigente che prevede limiti di localizzazione territoriale di impianti di produzione di energia elettrica.
9/1441-ter-C/29. Piffari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone - in parziale applicazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 - che il Governo con decreti di natura non regolamentare, provveda alla designazione di un unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento nei settori regolamentati (ad esempio: prodotti biologici, di origine controllata, segnaletica stradale ecc.) e alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento;
quindi le attività di riconoscimento, autorizzazione e notifica svolte ad oggi da diverse autorità pubbliche (ministeri, regioni, organi tecnici dello Stato), dovranno confluire in un sistema unificato;
in Italia il sistema di accreditamento, unico caso europeo insieme alla Germania, è a oggi gestito da enti distinti, riconosciuti e firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento: Sinai; Sincert; Sit;
con questo articolo 4, il Governo di fatto chiede e ottiene totale «carta bianca», senza alcuna indicazione e definizione di criteri e principi a cui i futuri decreti ministeriali dovranno attenersi per istituire e rendere operativo detto organismo, e senza soprattutto prevedere alcun vaglio e preventivo parere parlamentare;
il regolamento (CE) n. 765/2008 prevede che il suddetto ente nazionale di accreditamento sarà considerato anche come ente che esercita potere pubblico, indipendentemente dal relativo status giuridico, e dovrà operare senza scopo di lucro e non potrà fornire altre attività incompatibili con il livello di imparzialità richiesto,
a prevedere e garantire necessarie e stringenti forme di vigilanza sull'ente di accreditamento nazionale al fine di assicurare la necessaria indipendenza e imparzialità nell'attività svolta.
9/1441-ter-C/30. Favia.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 25, 26 e 29 del disegno di legge in esame segnano la scelta del Governo di riaprire la stagione del nucleare nel nostro Paese, dopo che nel novembre del 1987, con un referendum, la maggioranza degli italiani disse no al nucleare, bloccando conseguentemente l'attività delle centrali nucleari presenti sul nostro territorio nazionale;
purtroppo, dopo oltre 20 anni, i problemi collegati al nucleare sono tutti irrisolti: approvvigionamento dell'uranio, gestione delle scorie radioattive, alti costi, e altissimi rischi per la salute e l'ambiente inevitabilmente connessi alla produzione di questo tipo di energia;
il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare;
con l'articolo 29 inoltre, si istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, quale autorità nazionale per il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni,
a prevedere che, nell'ambito delle procedure di controllo per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, siano previsti e disposti rigorosi protocolli di controllo e monitoraggio con precise e definite cadenze temporali, al fine di tenere costantemente sotto controllo i livelli di radioattività e di inquinanti nell'aria, sul terreno e nelle acque sia potabili che di falda, del territorio interessato dai siti nucleari, disponendo altresì che i medesimi risultati siano resi pubblici.
9/1441-ter-C/31. Cimadoro, Palomba.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame appare particolarmente carente sotto l'aspetto del necessario incremento delle liberalizzazioni di cui il nostro sistema Paese nel suo complesso continua a necessitare;
la concorrenza sviluppa nuova ricchezza da distribuire, la valorizzazione delle competenze così come il corretto riconoscimento dei meriti, specie nella pubblica amministrazione, stimola la produttività; su questi principi si può costruire un sistema concorrenziale che non prescinda dai principi di sussidiarietà e solidarietà;
la crisi economica pare aver contribuito a diffondere un allarme generalizzato nei confronti della libera concorrenza quasi fosse una delle principali cause della crisi stessa. Se la concorrenza è corretta è, invece, uno strumento di sviluppo e di benessere;
proprio una strutturale carenza di concorrenzialità e la mancanza delle necessarie liberalizzazioni che il Governo continua ad annunciare, senza però realizzarle, sono uno dei motivi principali della debolezza del sistema Italia nel suo complesso e sono una delle ragioni principali della mancata ripresa economica che stiamo affrontando e del costante deficit produttivo che contraddistingue il nostro sistema;
è fondamentale, soprattutto in virtù dei vincoli di finanza pubblica presenti nel nostro Paese, impegnarsi in un programma organico di liberalizzazioni incoraggiando in questo modo l'autonoma iniziativa imprenditoriale;
secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato «sono troppe le aziende pubbliche che svolgono servizi loro affidati dagli enti territoriali proprietari in palese conflitto di obbligazioni» su questo fronte il provvedimento in esame non dispone nulla di concreto. Non solo: interi settori come quello assicurativo e farmaceutico si erano giovati e continuano a giovarsi, nel loro complesso, degli effetti delle liberalizzazioni, eppure pare che questo Governo voglia proporre il ripristino della situazione precedente, non solo dunque non si investe sulle liberalizzazioni ma al contrario si tenta di abrogarle lì dove sono state attuate;
serve un mercato più libero e soprattutto più trasparente, la concorrenza deve essere esercitata ed implementata nel pieno e sempre massimo rispetto delle regole;
ai cittadini deve essere riconosciuto il diritto-dovere di difendere i propri interessi nella maniera più adeguata alle necessità contemporanee, anche ricorrendo a strumenti di difesa collettivi come la class action, che deve essere pienamente riconosciuta con tutti i suoi effetti compreso il risarcimento del danno;
liberalizzazioni, class action e conflitto di interessi, su questi tre principi si dovrebbe fondare la ripresa del nostro sistema produttivo ed economico; nessuno dei tre è coerentemente e sufficientemente presente nel provvedimento in esame,
a valutare l'opportunità e la necessità di intervenire in maniera organica per stimolare nel nostro sistema produttivo la concorrenza, attuando un piano coerente di liberalizzazioni, ad intervenire altresì per rendere effettiva e coerente la disciplina della class action, e in particolare per disciplinare in maniera coerente la concorrenza anche attraverso la risoluzione del conflitto di interessi perenne in cui troppo spesso il sistema impresa italiano si viene a trovare;
9/1441-ter-C/32. Borghesi.
La Camera,
premesso che:
in Italia va aumentando l'interesse delle imprese agricole a produrre colture a scopo energetico, a realizzare piattaforme produttive, a partecipare a filiere energetiche, a realizzare e gestire impianti tecnologicamente avanzati di teleriscaldamento nel settore legno energia e a realizzare impianti a biogas, di nuova generazione nel settore zootecnico;
si tratta di una opportunità da cogliere, attraverso il coinvolgimento attivo del partenariato economico e sociale, per assicurare, tramite un uso multifunzionale del territorio, lo sviluppo di nuove forme di impresa ed occupazione quali: le fonti energetiche rinnovabili (agrienergie), la gestione attiva delle risorse forestali;
biodiesel, bioetanolo, olio vegetale puro e biogas, tutti combustibili prodotti da materie prime agricole, rappresentano una concreta opportunità per le imprese agricole e una risposta significativa agli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera;
i commi da 5 a 8 dell'articolo 42 del disegno di legge in esame modificano la normativa sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico;
in sintesi, le modifiche apportate unificano l'incentivo costituito dalla tariffa fissa omnicomprensiva, eliminando per questa parte la distinzione tra produzione effettuata utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte e produzione effettuata utilizzando biomasse di diversa provenienza,
a valutare di adottare ulteriori iniziative normative al fine di privilegiare gli incentivi alle biomasse che provengono prevalentemente dalle imprese agroforestali e siano attivate forme di incentivo per una efficiente e sostenibile produzione di energia termica da biomasse forestali e per il biometano.
9/1441-ter-C/33. Paladini, Di Giuseppe.
La Camera,
premesso che:
l'idrogeno solforato o acido solfidrico (H2S) è un acido estremamente velenoso e una prolungata esposizione ad esso può rivelarsi mortale per l'essere umano;
in particolare, l'idrogeno solforato, classificato ad alte concentrazioni come veleno e paragonabile nei suoi effetti al cianuro, a basse dosi di emissione può causare disturbi neurologici, respiratori, motori, cardiaci e potrebbe essere collegato ad una maggiore ricorrenza di aborti spontanei nelle donne. In alcuni casi i danni vengono considerati irreversibili, tanto è vero che da alcune recenti ricerche di carattere scientifico è emersa la potenzialità dell'idrogeno solforato a stimolare la comparsa del cancro al colon retto;
in natura, l'idrogeno solforato si forma per decomposizione delle proteine contenenti zolfo da parte dei batteri e si trova nei gas di palude, nel petrolio greggio e nel gas naturale, rappresentando anche il sottoprodotto di alcune attività industriali quali la raffinazione del petrolio;
tutte le operazioni di trattamento dei prodotti petroliferi, a qualsiasi livello, hanno la possibilità di emettere quantità più o meno abbondanti di idrogeno solforato, sia sotto forma di disastri accidentali, sia sotto forma di continuo rilascio nell'ambiente, durante le fasi di estrazione, di stoccaggio, lavorazione e trasporto del petrolio. Anche durante le varie fasi di de-sulfurizzazione esistono forti possibilità di perdite di idrogeno solforato a causa di inevitabili logorii e corrosione. I contenitori di stoccaggio, peraltro, possono rilasciare idrogeno solforato a causa della normale volatilizzazione del prodotto, a causa di cambiamenti di volume dovuti al modificarsi della temperatura fra il giorno e la notte, o durante le operazioni di riempimento;
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di fissare il limite di rilascio di idrogeno solforato a 0,005 parti per milione (ppm);
negli Stati Uniti il Governo federale raccomanda un limite di 0,001 ppm con limiti differenti fissati da Stato a Stato (ad esempio la California pone il limite dello 0,002 ppm ed il Massachusetts dello 0,006);
in Italia, il limite massimo di rilascio di idrogeno solforato, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 luglio 1990, recante le «Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», poi sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è di 5 ppm per l'industria non petrolifera e 30 ppm per quella petrolifera, nonostante sia ormai noto nella letteratura medica e scientifica che quest'ultimo valore è non solo seimila volte più alto dei valori raccomandati dall'OMS già applicati negli USA, ma anche causa di danni irreversibili per la salute umana;
il modo più efficace di contrastare gli effetti dell'idrogeno solforato è quello di adottare misure di carattere preventivo che prevedano severe regolamentazioni che proibiscano la costruzione di pozzi petroliferi, oleodotti associati e qualsiasi industria di trattamento e lavorazione del petrolio in zone abitate e, soprattutto un radicale irrigidimento del limiti di rilascio di idrogeno solforato, in linea con quanto consigliato dall'OMS;
ad esempio negli Stati Uniti d'America è imposto il divieto di estrarre il petrolio nei parchi, nei grandi laghi, a 160 chilometri dalla costa, ovvero sull'85 per cento del territorio nazionale e in Norvegia, dove l'estrazione del petrolio avviene in mare, non è possibile attivare le procedure di trivellazione se non a distanza di 50 chilometri dalla costa,
ad adottare le opportune iniziative normative al fine di adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato attualmente previsti in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità.
9/1441-ter-C/34. Zazzera.
La Camera
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene una serie di articoli che recano ampie e rilevanti modiche della disciplina in materia di trasporto ferroviario;
le disposizioni suddette dovrebbero rispondere all'obiettivo di garantire il processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario ma dal loro contenuto si evince che si introduce un deroga alla disciplina dei trasporti locali la quale prevedeva l'obbligatorietà del ricorso alla gara per l'affidamento di qualsiasi servizio, così si concede la possibilità per tutti i comuni e le regioni di dare per sempre affidamenti diretti a danno dell'efficienza, della trasparenza e dell'economicità del servizio;
si introduce, inoltre, la limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri in certe stazioni dai treni che operano servizi internazionali o nazionali in regime di concorrenza, affidando il delicato compito all'organismo di regolazione che è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, ovviamente, non è un organo indipendente,
a valutare di adottare ulteriori iniziative normative al fine di garantire un vero processo di liberalizzazione in materia di trasporto ferroviario come l'introduzione dell'obbligatorietà del ricorso alla gara per l'affidamento di qualsiasi servizio.
9/1441-ter-C/35. Misiti.
La Camera,
premesso che:
l'attuale difficile situazione economica mondiale impone alla nostra economia e alle nostre industrie, che hanno una caratteristica essenziale di trasformazione, di accrescere la propria internazionalizzazione al fine di incrementare la quota del nostro Paese nell'ambito delle esportazioni mondiali;
il Governo ha già posto in essere un'azione concreta e incisiva per il sostegno e il rilancio della nostra economia,
ad ulteriori azioni a sostegno delle nostre esportazioni, specie per le piccole e medie aziende, al fine di accelerare i tempi della ripresa economica del nostro Paese.
9/1441-ter-C/36. Garagnani.
La Camera,
premesso che:
il Ministro dell'economia e delle finanze ha richiamato le banche italiane a un'assunzione di maggiore responsabilità, l'adesione ai cosiddetti Tremonti bond è lenta e gli strumenti messi in campo dal Governo sono rimasti fino ad oggi lettera morta;
è necessario prendere atto che i Confidi, strumento snobbato dal Governo, in questo periodo hanno tappato le falle del sistema bancario nei confronti delle piccole e medie imprese;
per le piccole e medie imprese sarà impossibile superare la crisi se le pubbliche amministrazioni non salderanno i debiti pregressi;
i correttivi apportati agli studi di settore non sembra abbiano centrato l'obiettivo di consentire l'adeguamento alla gravità della crisi economica che è più grave di quanto il Governo voglia ammettere e in tal modo il destino dei contribuenti legati agli studi di settore è quello di pagare maggiori tasse a fronte di minori guadagni;
si apprende d'altra parte da notizie di stampa (Corriere della Sera del 22 giugno) che esponenti dei partiti della maggioranza di Governo promettono ai piccoli e medi imprenditori la sospensione degli studi di settore,
a chiedere al sistema bancario un comportamento adeguato alle esigenze del Paese e a sostenere i Consorzi di garanzia fidi nella loro opera di sostegno quotidiano delle piccole e medie imprese;
ad allentare il vincolo del patto di stabilità per gli enti locali che pagano i debiti accumulati con le piccole e medie imprese;
a sospendere l'applicazione degli studi di settore per le aziende manifatturiere del made in Italy e comunque per quei comparti dell'economia particolarmente segnati dalla crisi, convocando le categorie economiche per dare corso ad una efficace revisione degli studi di settore in linea con le realtà aziendali e a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008.
9/1441-ter-C/37. Sanga, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Lulli, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
La Camera,
premesso che:
da quanto emerge da alcuni dati sull' energia nucleare in Europa l'utilizzo di centrali nucleari soddisfa mediamente il 35 per cento del fabbisogno energetico interno europeo;
sono 15 i Paesi dell'Unione europea che producono energia nucleare, oltre alla Svizzera, per una produzione che rappresenta il 18,2 per cento del totale di energia prodotta;
recentemente i forti cambiamenti climatici in atto e il caro petrolio stanno facendo avvicinare all'energia nucleare anche i Paesi occidentali precedentemente contrari al suo utilizzo all'interno del territorio nazionale, come nel caso della Finlandia, dove è in cantiere la costruzione di una nuova centrale di terza generazione;
l'Italia presenta un notevole ritardo strutturale e per allinearsi ai maggiori Paesi europei necessita di uno strumento di indirizzo programmatico complessivo della politica energetica che preveda la possibilità di realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione nazionale, anche nucleari;
nel Paese vige una situazione dove il permanere di elevate barriere all'entrata e una scarsa spinta concorrenziale, insieme all'eccesso di domanda, provocano la conseguente pressione al rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia;
la rigidità dei costi per il predominante ricorso agli idrocarburi, inoltre, provoca una forte dipendenza dall'import che raggiunge l'84,4 per cento di energia importata a fronte di una media europea pari al 52,4 per cento;
il Governo prevede la messa in atto di un piano energetico strategico nazionale che prevede il ricorso al nucleare di terza generazione e la promozione anche della ricerca su quello di quarta generazione o da fusione;
seppur apprezzabile in termini di principio, risulta quanto meno vago e non dettagliato il piano previsto dalle seguenti disposizioni in quanto privo di dati certi e di uno scadenzario delle opere da mettere in atto e, inoltre, dell'impegno di spesa che si prevede di destinare,
a presentare al Parlamento, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, un piano dettagliato sull'attuazione del piano strategico di indirizzo della politica nucleare, che preveda una stima delle centrali che si intendono realizzare, i tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture e i fondi da destinare al progetto.
9/1441-ter-C/38. Libè.
La Camera,
premesso che:
il piano strategico energetico nazionale, tra i vari obiettivi, fissa anche il raggiungimento dell'efficienza produttiva di energia da fonti rinnovabili attraverso un processo di semplificazione del regime autorizzatorio;
attualmente infatti la procedura di concessione alle autorizzazioni, alla cui gestione partecipano anche le regioni in quanto contitolari della competenza in materia, implica tempi di attesa in media molto lunghi;
questo rappresenta una violazione delle regole della concorrenza e causa ingenti danni alle imprese che operano nel settore, che vedono negata la possibilità di operare in un settore economico il cui sviluppo contribuirebbe a distribuire benefici anche al consumatore finale;
pertanto sarebbe opportuno, in particolare per quanto riguarda gli impianti con capacità di potenza tra i 20 e i 200 Kw, prevedere l'esclusione del regime autorizzatorio e l'applicazione della disciplina della dichiarazione di inizio attività, misura che consentirebbe l'abbattimento dei tempi di attesa e l'avvio immediato dell'impianto,
ad adottare in tempi rapidi disposizioni volte ad introdurre nei settori dell'energia elettrica e del gas l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato.
9/1441-ter-C/39. Ruggeri, Occhiuto.
La Camera,
premesso che:
le cartiere della provincia di Lucca, data l'elevata incidenza delle componente energetica sui costi di produzione, sono dotate di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, che le direttive europee in materia di liberalizzazione del mercato energetico considerano particolarmente meritevoli dal punto di vista dell'efficienza energetica;
nell'articolo 33 del provvedimento in esame, recante «reti interne di utenza», vengono per la prima volta definite le caratteristiche di una Rete interna di utenza (RIU) quale rete di connessione tra unità di consumo industriale e unità di produzione di energia elettrica ubicate nei territori di non più di tre comuni adiacenti, non assoggettabili alle tariffe di rete (tariffe di trasmissione, tariffe di distribuzione, oneri generali di sistema);
viene altresì disposto che i collegamenti interni di un'azienda in media tensione non costituiscono RIU e quindi potranno essere assogettati a pagare tariffe e oneri (cosiddetti oneri di sistema) commisurati al consumo di energia elettrica secondo le modalità previste da una futura delibera dell'Autorità per l'energia;
una definizione del tema delle Reti interne di utenza, che non tenga conto delle utenze di media tensione, si tradurrebbe in un notevole aggravio di costo per le cartiere della provincia, di Lucca, nelle quali la produzione di energia e vapore avviene attraverso la cogenerazione ed è ampiamente diffusa;
la misura appare, pertanto, contraddittoria con quelle di incentivazione adottate dagli altri paesi europei, volte ad incentivare la cogenerazione;
mentre il richiamato articolo 33 ha visto inserita la esclusione degli oneri di sistema per le alte tensioni, per quanto riguarda le medie tensioni (che comprendono le cartiere), il Governo ha dato successivamente assicurazione alle associazioni di categoria che si terrà conto di questo problema attraverso un decreto legislativo di modifica al decreto legislativo n. 115 del 2008, riguardante i sistemi efficienti di utenza (SEU) prevedendo l'applicazione delle stesse condizioni riservate alle RIU anche ai SEU con potenza elettrica di produzione inferiore a 20 MW, dove le unità di produzione di energia elettrica devono essere di cogenerazione ad alto rendimento o alimentate da fonti rinnovabili,
a procedere in tempi brevi alla verifica degli effetti della misura citata in premessa e a valutarne una modifica atteso che si sta per caricare sulle nostre cartiere,un onere che i tecnici stimano in decine di milioni di euro l'anno.
9/1441-ter-C/40. Poli, Libè.
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento in esame, all'articolo 2, dispone norme per assicurare tempestività nelle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale;
nello specifico, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale le stesse sono disciplinate da appositi accordi di programma. Il Ministero dello sviluppo economico individua le aree o i distretti, assicura il coordinamento e definisce le modalità dell'attuazione dell'accordo di programma, a cui provvede l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;
i commi 11 e 12 del citato articolo 2 elencano una serie di aree o distretti di intervento a cui destinare le risorse in favore delle attività industriali;
la grossa crisi finanziaria che sta mettendo a dura prova tutti i settori produttivi nazionali, sta interessando fortemente anche l'intero comparto meccanico dell'Alta Val Taro, in provincia di Parma, in particolar modo il settore della produzione di ciclomotori;
negli ultimi mesi l'intera area industriale del parmense sta perdendo notevoli livelli di competitività a discapito di un settore che ha sempre fornito un prodotto di alta qualità, ottenendo ottimi livelli di efficienza e di occupazione;
sarebbe opportuno un aiuto concreto e tempestivo alla produzione dell'intero settore indispensabile per tutto ciò che riguarda l'ottimizzazione dei motori elettrici, in modo tale da ridare slancio alle aziende che fino a poco tempo fa esportavano in tutto il mondo elevati livelli di professionalità,
a prevedere misure di sostegno finanziario ed economico a favore delle imprese operanti nel comparto industriale dell'Alta Val Taro, in provincia di Parma.
9/1441-ter-C/41. Galletti, Libè.
La Camera,
premesso che:
il testo del provvedimento in esame, all'articolo 27, comma 10, lettere b) e c), prevede la soppressione del divieto di commercializzazione degli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A, e l'abrogazione del divieto di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza;
si prevede inoltre l'abrogazione del divieto di commercializzazione di quegli elettrodomestici privi del dispositivo per l'interruzione completa del collegamento alla rete elettrica;
l'abrogazione delle norme in questione apre la possibilità di immettere nel mercato apparecchiature ed elettrodomestici che non permettono il migliore ed efficiente rispetto di elevati standard qualitativi a tutela ambientale;
appare evidente e necessario il sostegno a misure che consentano l'immissione in mercato di elettrodomestici che ottimizzino la massima qualità nel rispetto dei maggiori parametri di rispetto dell'ambiente,
ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere misure di sostegno all'immissione in mercato di apparecchiature dotate dei migliori sistemi a basso impatto ambientale.
9/1441-ter-C/42. Compagnon.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame riconosce all'assicuratore la facoltà di proporre, in alternativa ad una copertura di durata annuale, una copertura di durata poliennale, attribuendo in tal caso all'assicurato il diritto ad una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale;
tale copertura assicurativa non garantisce i clienti in maniera totale e non sono da escludere comportamenti degli operatori volti a condizionare gli utenti,
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una misura minima percentuale di riduzione del premio, al fine di garantire un effettivo beneficio per l'assicurato e di evitare il rischio di applicazioni distorte della disposizione e di vigilare affinché non vengano messi in atto comportamenti lesivi degli interessi degli utenti.
9/1441-ter-C/43. Anna Teresa Formisano.
La Camera,
premesso che:
nel corso della XV legislatura la Commissione Agricoltura si è impegnata sul tema delle agroenergie, esaminando varie proposte di legge di iniziativa parlamentare e svolgendo un ampio ciclo di audizioni con le categorie ed i soggetti istituzionali interessati, nonché con esperti di particolare qualificazione scientifica;
parallelamente, la Commissione Agricoltura del Senato ha svolto, sempre nella scorsa legislatura, un'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle relative implicazioni per il comparto primario;
in questa legislatura tale lavoro è stato aggiornato alla luce dei recenti sviluppi a livello mondiale sul tema delle agroenergie e, in particolare, rispetto alle posizioni emerse in merito alla sottrazione alla produzione ad uso alimentare di aree sempre più vaste, con il conseguente innalzamento dei prezzi alimentari, e al peggioramento delle possibilità di approvvigionamento per i paesi più poveri;
la Commissione Agricoltura sta esaminando, in sede di Comitato ristretto, varie proposte di legge sulla materia, tra cui, il testo unificato predisposto nella precedente legislatura, ora AC 1139, su cui le forze politiche avevano raggiunto un accordo;
le proposte recano norme importanti anche in vista di una pianificazione del settore delle agroenergie prevedendo un apposito «Piano agroenergetico nazionale»;
il provvedimento in esame, per la parte inerente le disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili, introduce modifiche sostanziali;
in particolare i commi da 5 a 8 dell'articolo 42, introdotti dal Senato, modificano la normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, per quanto riguarda la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico;
le modifiche proposte hanno il fine di ricondurre ad unità la disciplina dell'incentivo costituito dalla tariffa fissa omnicomprensiva, eliminando la distinzione tra produzione effettuata utilizzando biomasse provenienti da intese di filiera, accordi quadro o filiere corte e produzione effettuata utilizzando biomasse di diversa provenienza;
tale scelta modifica pesantemente i meccanismi di premialità legati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Di fatto l'abrogazione del comma 382-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comporta la soppressione della tariffa omnicomprensiva di 0.30 euro cent/kWh che era riconosciuta quale alternativa ai certificati verdi per gli impianti al di sotto di 1 MW alimentati da biomasse agroforestali da filiera corta;
inoltre l'eliminazione dalla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, del riferimento alle biomasse e biogas prodotti da attività agricole, allevamento e forestali da filiera corta, l'abrogazione della riga 7 dalla tabella 3 allegata alla citata legge n. 244 del 2007 e la modifica della riga 6 della medesima tabella 3 determineranno il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva dei 0.28 euro cent/kWh per la produzione di energia elettrica in impianti di potenza inferiore a 1 MW alimentati da biogas e biomasse;
presumibilmente nel meccanismo incentivante rientreranno anche la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura e dalle industrie connesse nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani (come da definizione europea della biomassa);
questa ipotesi è avvalorata anche dal fatto che la citata riga 6 della tabella 3 che indicava l'entità della tariffa in relazione alla fonte «rifiuto biodegradabile» viene modificata dal provvedimento in esame e sostituita dalla voce generica «biomassa»;
anche il riconoscimento di cumulabilità tra tariffa omnicomprensiva e alti finanziamenti fino al 40 per cento per gli impianti di proprietà o gestiti da azienda agricole, agroalimentari e forestali contempla gli impianti alimentati da «biomasse» come definite in precedenza;
la conseguenza delle novità introdotte fa fare un salto indietro, parificando le biomasse agroforestali ai rifiuti, non riconoscendo la sostenibilità, economica ed ambientale, di impianti alimentati da biomasse di origine locale o provenienti da filiere corte, non valorizzando il reddito agrario derivante dalla vendita di energia;
in tale quadro appare opportuno creare le condizioni necessarie affinché l'iter legislativo del provvedimento sulle agroenergie in discussione in XIII Commissione venga concluso entro tempi certi con l'obiettivo principale di rispettare i tempi di emanazione del Piano agroenergetico nazionale;
a creare le condizioni affinché gli interventi in tale settore siano coordinati e compatibili con una produzione energetica realizzata soprattutto attraverso i piccoli impianti con il duplice obiettivo di tutela ambientale e di valorizzazione del reddito agrario.
9/1441-ter-C/44. Servodio, Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», all'articolo 1, che ne definisce le finalità, recita: «Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1o marzo 2002, n. 39, è finalizzato a:
a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane»;
successivamente al citato decreto legislativo n. 387 del 2003 tutte le norme che si sono succedute hanno promosso con incentivi e modalità differenti le diverse fonti energetiche rinnovabili fra cui il vento, il sole, l'acqua e le biomasse;
gli incentivi dunque hanno sempre riguardato le fonti di energia, come indicato dalla direttiva CE 2001/77, e mai le tecnologie utilizzate per trasformarle, con la evidente finalità di spingere pertanto l'industria ad individuare sempre migliori e più efficienti tecnologie finalizzate al miglioramento dell'efficienza nel segno della ricerca e della innovazione continua;
la formulazione dell'articolo 42 del provvedimento in esame cambia questa prospettiva, definendo una politica di incentivazione rivolta ad alcune tecnologie e non più alla fonte energetica, di fatto disincentivando qualunque prospettiva di innovazione tecnologica;
crea inoltre difficoltà di interpretazione in quanto parla contemporaneamente di incentivazioni alla biomassa e ad alcune delle sue possibili trasformazioni intermedie in fase liquida piuttosto che gassosa né si comprende cosa accada se la trasformazione in elettricità avvenga attraverso processi diversi da quelli descritti come quello della combustione o della gassificazione;
si genera una situazione in cui ottiene il massimo dell'incentivo un soggetto che acquista biomasse provenienti dal terzo mondo, le gestisce con un digestore anaerobico che produce oltre il 50 per cento di materiali di scarto, e che rispetto all'energia caricata nel sistema ne trasforma meno del 20 per cento in energia utile mentre non ottiene di fatto alcun incentivo invece chi trasforma materiale di scarto agricolo locale in un biocombustibile sintetico non producendo alcuno scarto ed utilizza poi il biocombustibile in motori di cogenerazione diffusi sul territorio (microgenerazione) trasformando quindi oltre l'80 per cento dell'energia caricata in energia elettrica e termica realmente utilizzabile,
a valutare:
la ripresa di politiche di incentivazione alle fonti energetiche e non alle tecnologie e ai processi applicati favorendo quindi la ricerca e l'innovazione nello spirito di quanto definito dalla Comunità Europea in materia di energia da fonti rinnovabili;
la definizione di una maggiore incentivazione per le biomasse prodotte in prossimità degli impianti e valutando di escludere quelle importate.
9/1441-ter-C/45. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Bratti, Farina Coscioni, Margiotta, Mariani, Mecacci, Rainieri, Realacci, Maurizio Turco, Fava.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 42, modifica la normativa sulla incentivazione di produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, intervenendo sulla tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore a 1 MW possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico;
il quadro normativo attuale prevede una diversa disciplina a seconda della distanza coperta dalle biomasse utilizzate per la produzione di energia, in modo da attribuire un trattamento più favorevole agli impianti che utilizzano biomasse ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, come definiti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero ottenute entro un raggio di 70 km, favorendo in sostanza quella che viene definita «filiera corta», in applicazione di un corretto principio di riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive;
le modifiche al quadro normativo apportate con il provvedimento in esame cancellano la differenza di trattamento delle due diverse tipologie di produzione e riconducono ad unità la disciplina dell'incentivo costituito dalla tariffa fissa omnicomprensiva, eliminando per questa parte la distinzione tra produzione effettuata utilizzando biomasse provenienti dalla cosiddetta «filiera corta» e produzione effettuata utilizzando biomasse di diversa provenienza, dando vita ad una incomprensibile incentivazione di una produzione che necessità di lunghe percorrenze delle biomasse per giungere agli impianti,
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a reintrodurre forme differenziate di agevolazione della produzione energetica da biomasse e biogas in modo da privilegiare correttamente la cosiddetta «filiera corta», nel pieno rispetto dei principi di riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive, nonché dell'esigenza di razionalizzazione ed efficientamento della produzione di energia elettrica.
9/1441-ter-C/46. Marco Carra, Oliverio, Mariani, Servodio, Realacci, Cenni, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone ulteriori misure in favore della produzione energetica da fonti rinnovabili;
il Meridione d'Italia gode di una insolazione tra le maggiori d'Europa e in quest'area le comunità civili e le piccole e medie imprese potrebbero coprire gran parte del proprio fabbisogno energetico mediante energia e calore ricavati dal sole;
è opportuno prevedere maggiori agevolazioni energetiche in favore delle regioni meridionali, coincidenti con le aree di cui all'Obiettivo 1 comunitario, con particolare riguardo ai piccoli comuni,
a valutare la possibilità di elevare l'agevolazione energetica prevista dalla legge finanziaria 2007 dal 55 per cento al 70 per cento per un periodo sperimentale di tre anni, limitatamente all'installazione di pannelli solari fotovoltaici o termici, nei comuni con popolazione non superiore a 1.500 abitanti siti nelle aree Obiettivo 1.
9/1441-ter-C/47. Mario Pepe (PdL):
La Camera,
premesso che:
l'articolo 45 del provvedimento in esame prevede una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore;
a tal fine si dispone un aumento dal 7 per cento al 10 per cento delle royalties che i titolari di concessioni di coltivazione per le produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma sono tenuti a corrispondere allo Stato;
tali somme concorrono ad alimentare un Fondo, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per la riduzione, appunto, del prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore,
a proseguire nella iniziativa di destinare risorse a favore dei residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, prevedendo ulteriori misure per incrementare le disponibilità finanziarie del Fondo appositamente istituito al fine di rendere più incisiva l'azione di compensazione verso tali territori.
9/1441-ter-C/48. Oliverio, Lo Moro, Laganà.
La Camera,
premesso che:
la componente tariffaria A2 copre i costi per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile;
il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2005, venga versato al bilancio dello Stato un importo pari a 100 milioni di euro, proveniente da una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, relativi alle compensazioni territoriali a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, e dalla rimanente parte, fino al raggiungimento dell'importo di 100 milioni di euro, con una quota degli importi derivanti dalla componente A2 della tariffa elettrica;
nel corso dell'esame in Commissione è stato soppresso il comma 3 dell'articolo 26, che intendeva sostituire il citato comma 298, prevedendo che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, venisse versato al bilancio dello Stato un importo annuo pari a 100 milioni di euro, a valere sulle entrate derivanti esclusivamente dalla componente A2: questo, ferma restando la componente A2, avrebbe determinato effetti finanziari negativi per il bilancio della società Sogin, a cui il compito dello smantellamento è affidato;
tuttavia, circa 60 milioni provenienti dalla componente tariffaria A2 dovuta alla Sogin SpA per lo smantellamento delle centrali nucleari continuano ad essere distratti alla originaria finalità del decommissioning, precondizione essenziale ai fini della realizzazione del nucleare,
a garantire adeguate risorse per finalità di smantellamento delle centrali nucleari e chiusura del ciclo del combustibile.
9/1441-ter-C/49. Scarpetti, Lulli, Vico, Federico Testa, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Zunino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 del provvedimento in esame istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare;
l'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare nonché per la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari;
l'Agenzia è altresì l'autorità nazionale di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari;
è di tutta evidenza la centralità del ruolo che l'Agenzia si troverà a ricoprire, a fronte della quale, tuttavia, risultano essere estremamente carenti le risorse finanziare ad essa destinate;
la scarsità delle risorse potrebbe pregiudicare l'efficienza dell'Agenzia e il raggiungimento degli obiettivi per i quali essa è stata istituita;
nel corso dell'esame in sede referente, al comma 3 è stata soppressa la previsione secondo cui l'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare, avvalendosi di personale qualificato ed altamente specializzato,
a garantire all'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare adeguata autonomia e congrue risorse finanziarie tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi che il provvedimento le attribuisce.
9/1441-ter-C/50. Quartiani, Federico Testa, Lulli, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Sanga, Scarpetti, Zunino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 del provvedimento in esame, ai commi 6 e 7, delega il Governo ad adottare entro un anno un decreto legislativo finalizzato alla revisione delle norme previste all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;
il citato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo. n. 164 del 2000 stabilisce che, dal 1o gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas possa vendere, direttamente o indirettamente, ai clienti finali più di una determinata percentuale dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale, mentre ai sensi del comma 3, dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o indirettamente, per quantitativi superiori ad una determinata percentuale dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale;
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, da ultimo, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si sono espresse a favore del mantenimento di un tetto antitrust indispensabile per favorire una concorrenza effettiva nel settore e che tenga conto delle trasformazioni del mercato e degli andamenti della domanda;
l'esistenza di un livello significativo di domanda di stoccaggio inevasa evidenzia in ogni caso la necessità di una tempestiva revisione delle procedure relative all'attivazione di nuovi siti al fine di promuovere lo sviluppo di una più articolata struttura dell'offerta nel segmento della vendita ai clienti finali, ampliando le opportunità di ingresso di imprese effettivamente indipendenti dall'operatore dominante;
la concorrenzialità nel settore del gas influenza direttamente le dinamiche del mercato elettrico, alla luce della preponderanza dell'uso del gas nella produzione di elettricità,
a riavviare il processo di apertura del mercato del gas, procedendo, in sede di emanazione del decreto legislativo, ad eliminare, in coerenza con i suggerimenti delle Autorità competenti, tutte le barriere che ne impediscono lo sviluppo pienamente concorrenziale.
9/1441-ter-C/51. Federico Testa, Lulli, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 32 del provvedimento in esame prevede la realizzazione di interconnessioni con l'estero, e in particolare con i Paesi confinanti con il nord dell'Italia, a carico di consumatori importanti di energia, i quali hanno conseguentemente diritto all'uso esclusivo dell'energia per un certo periodo di anni successivi;
Terna Spa deve provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più «interconnector», nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale;
a tal fine, la stessa società deve comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector;
il comma 6 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplini le misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione;
a tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve determinare i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure nonché le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime misure;
a seguito dell'approvazione di un emendamento è stato risolto il problema di non scaricare su tutti i clienti civili o di piccole imprese, diverse dalle grandi imprese energivore, il minor prezzo cui questi utilizzatori hanno diritto sin dal giorno della presentazione della domanda;
rimane, tuttavia, un ulteriore problema: evitare che chi abbia presentato la domanda, e quindi si veda riconosciuto il diritto ad avere l'energia ad un prezzo più basso fin dal momento di accoglimento della domanda medesima, non porti poi a buon fine l'interconnessione dando così luogo a contenziosi,
a vigilare affinché l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 32, comma 6, non dia luogo ad abusi, tali da determinare ingiustificati oneri a carico della finanza pubblica.
9/1441-ter-C/52. Zunino, Federico Testa, Vico, Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 21, ai commi 3 e 4, del provvedimento in esame modifica la disciplina del diritto di recesso dal contratto di assicurazione avente durata poliennale, concedendo all'assicuratore la facoltà di proporre la copertura poliennale, in alternativa alla polizza annuale e disponendo, qualora i contratti superino i cinque anni, che l'assicurato abbia facoltà di recedere - con medesimo termine di preavviso - una volta trascorso il quinquennio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata;
tale innovazione normativa risulta penalizzante per l'assicurato vanificando i miglioramenti introdotti dal decreto legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007 (cosiddetta seconda «lenzuolata» Bersani) - che concedevano all'assicurato la facoltà di recedere annualmente dal contratto, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, nel caso di contratto poliennale - limitando il diritto di recesso ai soli contratti poliennali di durata superiore ai cinque anni, con preavviso di sessanta giorni e con effetto posticipato al termine dell'annualità nella quale è stato esercitato il diritto;
il 18 giugno scorso la Commissione finanze, in sede consultiva, ha subordinato il parere favorevole sul provvedimento in esame alla condizione che venissero soppressi i commi 3 e 4 dell'articolo 21, «in quanto tali previsioni potrebbero rallentare il processo di liberalizzazione del mercato assicurativo»;
solo una forte opposizione, delle forze parlamentari, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali del settore, ha evitato il ripristino totale della situazione precedente alle liberalizzazioni, salvando, almeno nella forma, il plurimandato, poiché, di fatto con la reintroduzione delle polizze poliennali, si limita fortemente la possibilità per il consumatore di scegliere annualmente la polizza e il prodotto assicurativo da sottoscrivere;
lo stesso presidente della Commissione finanze e relatore del provvedimento, nel motivare il parere condizionato, ha ricordato sia le indicazioni del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha reiteratamente espresso, anche in sede di audizione presso la VI Commissione, l'auspicio che non fosse reintrodotto il monomandato, sia gli orientamenti emersi dal dibattito, ritenendo, infine, opportuno riformulare la propria proposta di parere sostituendo l'osservazione con una condizione volta a chiedere alla Commissione di merito la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 21, in quanto le disposizioni in essi contenute potrebbero determinare effetti negativi sul processo di liberalizzazione del settore;
come rilevato dal garante della concorrenza e del mercato la modernizzazione del quadro giuridico in senso pro concorrenziale è un processo graduale che richiede perseveranza nel contrastare i rischi di una fenice corporativa alimentata dai gruppi tutori degli interessi di categoria;
in tal senso il Parlamento dovrebbe scoraggiare qualsiasi iniziativa volta a restaurare gli equilibri del passato, a detrimento dei consumatori;
la modifica introdotta per il settore assicurativo, con l'abrogazione della facoltà di recesso annuale nei contratti di durata poliennale, ridurrà la mobilità della clientela e contribuirà a ingessare un mercato in cui la dinamica competitiva è già notoriamente molto attenuata,
nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in esame la VI Commissione della Camera ha espresso un parere condizionato evidenziando la necessità di sopprimere le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 21.
a valutare gli effetti applicativi, anche alla luce del parere approvato dalla VI Commissione della Camera, delle disposizioni richiamate nell'ultimo capoverso delle premesse, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a darvi seguito.
9/1441-ter-C/53. Fluvi, Lulli, Froner, Federico Testa, Vico, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è stato caratterizzato da un iter legislativo particolarmente travagliato, nello specifico, con riferimento ai profili di carattere finanziario rilevati, a seguito delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, dal Ministero dell'economia e delle finanze nella nota del 5 giugno 2009;
l'esame del provvedimento è iniziato nella Commissione di merito in assenza dei necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate sui profili finanziari del provvedimento;
un puntuale ed attento esame degli oneri e della validità delle modalità di copertura individuate rimane precluso poiché non è stata predisposta la necessaria relazione tecnica sul testo approvato dal Senato;
tale carenza è particolarmente grave per quanto attiene a una corretta ed attenta valutazione dell'articolo 2 del provvedimento in esame che reca disposizioni sulla riforma degli interventi di reindustrializzazione assicurando l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale mediante appositi accordi di programma;
in particolare è il comma 12 dell'articolo 2 a non offrire alcuna garanzia di applicazione delle norme ivi previste elencando una serie di aree o distretti di intervento cui sono destinate le risorse delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale della agevolazioni previste in favore di attività industriali di cui alla legge n. 488 del 1992, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
il citato articolo 8 del decreto-legge n. 5 del 2009 prevede, infatti, l'utilizzo delle economie conseguenti a rinunce e revoche delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 a copertura finanziaria degli oneri da esso stesso recati, per complessivi 933 milioni di euro;
in relazione all'utilizzo delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, va ricordato che l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, ha previsto che tali risorse siano accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico (entro il 30 ottobre) e siano destinate alla realizzazione di interventi specificamente indicati. A tal fine, la norma prevedeva che le risorse accertate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico fossero iscritte in un apposito fondo del medesimo Ministero;
le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative agevolate ai sensi della legge n. 448 sono state accertate con il decreto ministeriale dello sviluppo economico n. 64 del 28 febbraio 2008 in complessivi 785 milioni di euro;
tali risorse non sono però state iscritte in bilancio sull'apposito fondo, come previsto dalla legge finanziaria 2008, in quanto, a novembre 2008, è intervento il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che all'articolo 11 ha stabilito che le suddette risorse fossero invece destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, nel limite massimo di 450 milioni di euro nel triennio, al fine di garantire l'estensione degli interventi di garanzia del Fondo anche alle imprese artigiane;
sull'utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, è successivamente intervenuto anche il decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 (cosiddetto «decreto rottamazione») il quale ha stabilito, all'articolo 8, che le risorse in questione venissero poste a copertura di una parte degli oneri derivanti dal decreto medesimo;
in una nota tecnica presentata alla Commissione bilancio in data 17 marzo 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che la copertura del decreto-legge n. 5 del 2009, a valere sui residui di impegno della legge n. 488 del 1992, è basata sulle revoche individuate dal citato decreto ministeriale del 28 febbraio 2008 per 785 milioni di euro, nonché su ulteriori revoche per circa 200 milioni che il Ministero dello sviluppo economico «ha garantito che effettuerà nei primi mesi del 2009»;
in assenza di qualsiasi ulteriore elemento di analisi, sulla base della normativa finora intervenuta sulla destinazione delle risorse in questione ed in particolare, da ultimo, di quanto previsto dal decreto-legge n. 5 del 2009, che ha destinato l'intero ammontare delle risorse derivanti da revoche finora accertate a copertura di quota parte degli oneri da esso recati, è da presumere che le disponibilità considerate dal comma 12 dell'articolo 2 del provvedimento in esame siano ulteriori rispetto a quelle finora impegnate,
a chiarire, in tempi brevi, se il prevedibile andamento delle revoche delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 consenta di far fronte alle nuove destinazioni ora introdotte con il provvedimento in esame e quali siano le effettive risorse disponibili per il finanziamento degli interventi elencati al comma 12 dell'articolo 2.
9/1441-ter-C/54. Boccia, Vico.
La Camera,
premesso che:
il comma 44 dell'articolo 27 del provvedimento in esame istituisce una cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti;
appare necessario coordinare quanto stabilito dalla normativa varata per affrontare la situazione di emergenza verificatasi in Campania, con la previsione di un sistema di gestione dei rifiuti che tenga conto delle varie possibilità di smaltimento dei rifiuti previste dalla tecnologia e correttamente sottolineate dalle direttive europee in materia;
risulta indifferibile l'esigenza di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto clima ed energia adottato dal Consiglio europeo il 6 aprile 2009, nonché di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
a valutare l'opportunità di istituire un organismo a livello nazionale per il coordinamento dei piani regionali dei rifiuti, comprensivi di tutte le attività connesse alla gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidandone l'organizzazione e il funzionamento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, coinvolgendo altresì il Ministro dello sviluppo economico e la Conferenza unificata
9/1441-ter-C/55. Motta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Viola.
La Camera,
premesso che:
il comma 29 dell'articolo 27 del provvedimento in esame modifica la disciplina in materia di terminali di rigassificazione, stabilendo meccanismi di semplificazione amministrativa nonché l'adozione di un procedimento unico,
a garantire che, pur nel rispetto dei principi di semplificazione introdotti, venga comunque rispettata l'esigenza di una corretta pianificazione territoriale ed urbanistica, prevedendo che l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti di rigassificazione segua le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia di governo del territorio.
9/1441-ter-C/56. Mastromauro, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola.
La Camera,
premesso che:
i commi da 14 a 17 dell'articolo 27 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili, individuando modalità e criteri per la loro agevolazione ed incentivazione,
a garantire che sia la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, sia gli eventuali interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano sottoposti a meccanismi di controllo e di valutazione di carattere ambientale ed urbanistico nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
9/1441-ter-C/57. Marantelli, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.
La Camera,
premesso che:
i commi da 14 a 17 dell'articolo 27 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili, individuando modalità e criteri per la loro agevolazione ed incentivazione,
a prevedere, attraverso un provvedimento di carattere regolamentare, la definizione di specifici criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica fotovoltaica dalla fonte solare a concentrazione, estendendo i benefici previsti per il solare fotovoltaico dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
9/1441-ter-C/58. Ginoble, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.
La Camera,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 27 del provvedimento in esame interviene in materia di incentivi per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica, prevedendo la soppressione del divieto di importazione, distribuzione e vendita delle lampadine ad incandescenza, nonché di elettrodomestici privi del dispositivo per l'interruzione completa del collegamento alla rete elettrica, a partire dal 1o gennaio 2011,
ad individuare una data, anche sulla base delle indicazioni delle associazioni dei produttori, a partire dalla quale sia ragionevolmente possibile vietare l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine ad incandescenza, nonché degli elettrodomestici privi del dispositivo per l'interruzione completa del collegamento alla rete elettrica, tenendo conto della significativa ricaduta che questa scelta avrebbe sui consumi complessivi di energia elettrica, anche in ottemperanza agli impegni assunti in ambito internazionale per il rispetto del protocollo di Kyoto in materia di emissioni di gas climalteranti.
9/1441-ter-C/59. Braga, Mariani, Realacci, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.
La Camera,
premesso che:
il comma 10 dell'articolo 27 del provvedimento in esame interviene in materia di incentivi per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e di efficienza energetica, prevedendo la soppressione del divieto di commercializzazione di tutti gli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 a partire dal 1o gennaio 2010,
ad individuare una data, anche sulla base delle indicazioni delle associazioni dei produttori, a partire dalla quale sia ragionevolmente possibile vietare la commercializzazione di elettrodomestici ad elevato consumo di energia.
9/1441-ter-C/60. Realacci, Mariani, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.
La Camera,
premesso che:
l'attuale disciplina fiscale sull'energia per usi non domestici prevede un'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica di 0,93 centesimi di euro per kWh -incrementabile a discrezione di ciascuna amministrazione provinciale fino a 1,14 centesimi di euro per kwh - solo per i consumi inferiori a 200.000 kWh/mese;
il gettito tributario complessivo è pari a 1.004 milioni di euro, interamente a carico delle piccole e medie imprese, che sono comprese nello scaglione di consumi inferiori ai 200.000 kWh/mese e che rappresentano il 50 per cento dei prelievi complessivi totali nazionali (esclusi i consumi per abitazione);
sul medesimo cespite si ha inoltre un'imposta erariale che grava per 0,31 centesimi di euro per kWh, da cui sono esclusi gli opifici industriali con consumi superiori a 1.200.000 kWh al mese, con grave sperequazione a danno delle PMI;
appare necessario eliminare gli effetti distorsivi della fiscalità energetica sulla concorrenza;
la redistribuzione su tutti i consumatori di energia dell'addizionale, attualmente a carico solo dei consumi inferiori a 200.000 kWh/mese, risulterebbe sostanzialmente «neutra» per l'erario a livello di gettito tributario complessivo, mentre permetterebbe un risparmio per le attività al di sotto dei 200.000 kWh/mese di consumi di circa 420 milioni di euro;
se l'esenzione dall'imposta erariale - per i consumi superiori a 1.200.000 KWh al mese - fosse applicata solo alla parte eccedente tale soglia, e fossero soggetti ad imposizione i consumi che non superano tale limite si determinerebbe un maggior gettito stimabile in 44 milioni di euro all'anno; questo permetterebbe una contestuale riduzione dell'imposta erariale per le imprese, da 0,31 a 0,2 centesimi di euro, che risulterebbe in tal modo neutra per l'erario,
a ridistribuire su tutti i consumatori di energia l'addizionale attualmente a carico solo dei consumi inferiori a 200.000 kWh/mese, estendendola anche agli utenti industriali energivori;
ad applicare la prevista esenzione dall'imposta erariale per i consumi superiori a 1.200.000 KWh al mese solo alla parte eccedente tale soglia e a sottoporre ad imposizione i consumi che non superano tale limite, ridistribuendo opportunamente il carico fiscale sui consumi energetici e rendendo così possibile una riduzione dell'imposta erariale per le imprese, da 0,31 a 0,2 centesimi di euro, che risulterebbe in tal modo neutra per l'erario.
9/1441-ter-C/61. Froner, Lulli, Benamati, Federico Testa, Vico, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame contiene un'ampia delega al Governo volta a reintrodurre il nucleare in Italia;
ai sensi di questa delega, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate;
la materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
l'attuazione della delega implicherà la «chiamata in sussidiarietà» di parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l'attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del succitato terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 383/2005, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni riguardanti il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, ha stabilito una serie di principi tra i quali quello che riconosce che «(...) il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.»;
il presupposto per rendere costituzionalmente ammissibile l'esercizio di questo meccanismo, che oggettivamente incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali, è «la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata.»;
infatti, la Corte afferma che «la predisposizione di un programma di grandi infrastrutture per le finalità indicate dalla disposizione impugnata implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, di talché, (...), è condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale dell'attrazione in sussidiarietà a livello statale di tale funzione amministrativa, la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata. (...). Ciò tanto più in riferimento ad una legislazione come quella oggetto del presente scrutinio, che spesso si riferisce alla dimensione »nazionale« (unilateralmente definita) di fenomeni od attrezzature, da cui sembra che spesso si vogliano escludere le Regioni, malgrado l'esplicito riferimento alla stessa dimensione »nazionale« che è contenuto nella denominazione della materia »produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia« di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Dovendosi quindi individuare un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, emerge come naturale organo di riferimento la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (...)»;
la procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi in cui all'articolo 25, comma 1, del disegno di legge in esame prevede l'adozione di un semplice parere, in luogo dell'intesa, da parte della Conferenza Unificata e prevede al successivo comma 2, lettera f), l'esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;
a tal proposito, la Corte Costituzionale, sempre con la sentenza n. 383/2005 ha stabilito che: «tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la »chiamata in sussidiarietà« di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese »in senso forte«, ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.»;
a coinvolgere pienamente le Regioni e gli enti locali interessati, in primo luogo nella fase di adozione dei decreti legislativi e, successivamente, ad esperire ogni tentativo per raggiungere le necessari intese, così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 383/2005.
9/1441-ter-C/62. Vico, Lulli, Federico Testa, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.
La Camera,
premesso che:
nel nostro Paese è in corso da oltre un decennio un processo di riforma dei metodi di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, che è stato avviato a suo tempo dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
l'aspetto principale della riforma è consistito nella responsabilizzazione delle regioni e degli enti locali, poi definitivamente confermata da quanto previsto nell'attuale testo del Titolo V della Costituzione;
l'ulteriore aspetto altamente qualificante è consistito nell'avvio di una graduale e prudente apertura della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ad aziende operanti con criteri di mercato, scelte a gestire i servizi attraverso procedure concorsuali e sotto lo stretto controllo delle regioni e degli enti locali;
l'introduzione, prudente e fortemente regolata, di criteri di mercato ha trovato ampia giustificazione nella necessità di porre freno al livello eccessivo dei costi di produzione dei servizi e al conseguente diffuso stato di dissesto dei bilanci delle imprese di gestione, in maggioranza a proprietà pubblica;
benché i continui ritocchi normativi e le proroghe del periodo transitorio previsto per l'entrata a regime delle nuove forme di gestione abbiano spesso reso incerto il cammino riformatore, è opinione generale che il processo così avviato abbia prodotto una consistente innovazione nei metodi di gestione aziendale delle imprese operanti nel settore, generando miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi assai estesi, anche se non ovunque generalizzati;
la larga diffusione di questo clima di maggiore efficienza della gestione e maggiore attenzione ai risultati ha consentito un relativo incremento quantitativo e qualitativo dei servizi, mantenendo contemporaneamente sotto controllo il costo unitario della loro produzione;
è stato dunque possibile, all'interno del processo sopra descritto, dare risposta almeno in parte alle crescenti esigenze di servizio richieste dai cittadini e imposte anche dalla necessità di limitare i danni sociali, economici e ambientali prodotti dall'eccessivo ricorso alla motorizzazione individuale, caratteristico dell'Italia;
è stato contemporaneamente possibile limitare il gravame dei dissesti dei bilanci delle imprese di settore sui bilanci delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici in generale, già per molti altri versi sottoposti, negli anni in corso, a restrizioni soffocanti;
lo stato di dissesto finanziario e di contemporanea insufficienza dei servizi rispetto alle medie europee ha ampiamente giustificato il fatto che il processo di riforma del trasporto pubblico sia stato avviato in Italia con un certo anticipo rispetto alla nuova normativa europea, che ha trovato espressione nel regolamento (CE) n. 1370/2007, il quale entrerà in vigore il 3 dicembre 2009 e prevede un periodo transitorio di applicazione limitata fino al 3 dicembre 2019;
le disposizioni del regolamento europeo in questione si differenziano, rispetto alla normativa italiana di cui sopra, per l'ammissibilità ordinaria di forme di affidamento cosiddette «in house», nonché per l'ammissibilità, in certi casi, di forme di affidamento diretto; è bene chiarire che il dibattito che ha portato all'approvazione della norma europea ha messo in luce l'opportunità di salvaguardare, in un certo numero di Paesi europei, alcune gestioni dirette degli enti locali molto efficienti (come per esempio in Germania) e di salvaguardare in alcuni altri Paesi il centralismo statale nella gestione del settore;
è il caso di rilevare che, per quanto riguarda l'Italia, sono quanto mai rari i casi di gestione particolarmente efficiente dei servizi, che possano essere meritevoli di un livello di salvaguardia pari a quello previsto dal regolamento europeo, permanendo invece la necessità assai diffusa di ulteriore efficientamento, mentre una nuova centralizzazione del settore in capo allo Stato sarebbe incompatibile con l'attuale quadro costituzionale;
in materia di servizi pubblici locali, l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, essendo destinato a un insieme ampio di servizi, produce, per quanto riguarda i trasporti pubblici, una certa decelerazione del processo di apertura alla concorrenza attivato a suo tempo, in quanto ammette il ricorso, almeno in via eccezionale, all'affidamento cosiddetto «in house»; tale decelerazione, comprensibile nel nuovo contesto venutosi a creare con l'approvazione del regolamento europeo, non appare tale da compromettere gravemente né i risultati raggiunti in materia di incremento dell'efficacia ed efficienza della gestione del trasporto pubblico locale, né quelli ulteriormente da raggiungere; la salvaguardia prevista per i monopoli pubblici è infatti limitata a casi eccezionali caratterizzati da particolari condizioni economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche dei territori (comma 3 dell'articolo 23-bis) e comunque sottoposta ad alcuni vincoli, quali: la verifica dell'Autorità per la tutela della concorrenza ed il mercato (comma 4 dell'articolo 23-bis), la tutela della proprietà pubblica delle reti (comma 5 dell'articolo 23-bis), un periodo transitorio fino all'applicazione delle nuove norme limitato al 31 dicembre 2010 (comma 9 dell'articolo 23-bis), nonché l'assoggettamento al patto di stabilità, la netta distinzione tra le funzioni di gestione e quelle di amministrazione, l'attivazione di strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi (comma 10 dell'articolo 23-bis);
al quadro fin qui delineato si aggiungono ora le misure previste dal provvedimento in esame, che agli articoli dal 58 al 63 introduce una serie di ulteriori norme riguardanti il settore dei trasporti pubblici;
in particolare, l'articolo 61 riguarda la regolazione della concorrenza nei trasporti pubblici locali, prevedendo la possibilità di fare ricorso puramente e semplicemente alla normativa indicata dal regolamento europeo, in alternativa alla normativa nazionale del settore;
con l'introduzione di tale nuova norma, si ha il paradosso che il trasporto pubblico, già in parte aperto al mercato, verrebbe riportato nelle condizioni antecedenti al 1997, non solo per quanto riguarda il tanto dibattuto problema dell'affidamento cosiddetto «in house», ma anche, almeno fino a tutto il 2019, per quanto riguarda la conservazione di ogni tipo di affidamento diretto e concessione finora sopravvissuti, qualunque sia il soggetto attualmente beneficiario, pubblico o privato;
è facile prevedere che la totale inversione di direzione rispetto ai processi in corso faccia esplodere la tendenza, già emersa negli ultimi tempi, a sospendere i processi di efficientamento nella produzione dei servizi, nonché, fatto forse ancora più grave, a sospendere anche i processi di adeguamento dei servizi stessi alle esigenze espresse dai cittadini e più in generale risultanti dalle realtà sociali, produttive e ambientali dei territori; la conseguenza per i bilanci delle regioni e degli enti locali sarebbe drammatica e andrebbe a turbare il clima reso già molto delicato dalle difficoltà connesse alla crisi generale e alle questioni tipicamente nazionali del deficit dei conti pubblici, clima che necessita invece della massima serenità anche in vista dei processi che saranno indotti dal federalismo fiscale;
altra facile previsione riguarda il ripristino di un pesante clima di autoreferenzialità delle imprese operanti nel settore, sia pubbliche sia private, con conseguente vanificazione delle previsioni costituzionali riguardanti la competenze in materia assegnate alle regioni e agli enti locali;
è dunque indispensabile porre in atto uno stretto coordinamento fra le norme che riguardano la gestione dei trasporti pubblici e quelle che riguardano più in generale i servizi pubblici di competenza degli enti locali;
è di conseguenza indispensabile che all'applicazione dell'articolo 61 siano posti gli stessi vincoli che caratterizzano l'applicazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
a elaborare, nei tempi più rapidi possibili e comunque in tempo per produrre effetti prima del 3 dicembre 2009, norme di raccordo fra le previsioni dell'articolo 61 del provvedimento in esame e le più generali previsioni dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da garantire che, in caso di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con modalità alternative rispetto alla disciplina nazionale del settore, siano posti i essere gli stessi vincoli validi in generale per i servizi pubblici di competenza degli enti locali, quali: la limitazione a casi eccezionali caratterizzati da particolari condizioni economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche dei territori, la verifica dell'Autorità per la tutela della concorrenza ed il mercato, la tutela della proprietà pubblica delle reti, un periodo transitorio fino all'applicazione delle nuove norme limitato al 31 dicembre 2010, nonché l'assoggettamento al patto di stabilità, la netta distinzione tra le funzioni di gestione e quelle di amministrazione, l'attivazione di strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi.
9/1441-ter-C/63. Benamati, Bratti.
La Camera,
premesso che:
le imprese attendono da anni una coraggiosa e intelligente riforma, che semplifichi l'avvio di nuove attività economiche e la realizzazione di nuovi impianti produttivi allineando l'Italia alle altre democrazie europee;
il nostro Paese si trova agli ultimi posti dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per costi complessivi e farraginosità burocratiche, che si riversano su chi vuole costituire un'azienda: il totale del costo degli oneri amministrativi concernenti la prevenzione incendi, il paesaggio e i beni culturali, il lavoro e la previdenza è stimato pari ad oltre 14 miliardi di euro annui;
l'avvio di una nuova impresa comporta costi e tempi superiori rispetto alla media europea, in particolare, la Banca mondiale ha stimato che il costo di avvio delle nostre imprese è di 2,6 volte superiore al costo medio europeo e che, a livello globale, l'Italia è al 67o posto, immediatamente dietro la Corea, ÌUzbekistan e il Messico;
il Centre for European Reform (CER) posiziona l'Italia al 21o posto tra i 27 Paesi dell'Unione europea per quanto riguarda l'attuale grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, che fissa al 2010 il termine per fare dell'Unione europea l'economia più dinamica e competitiva del mondo;
è necessario far leva sull'autocertificazione, e quindi sulla responsabilità, sia degli operatori economici privati sia dell'amministrazione pubblica, affinché entrambi, liberati da vincoli e da pastoie burocratici, possano dare il meglio per il futuro del Paese,
a prevedere un'unica dichiarazione di inizio attività da presentare al comune nel quale l'impresa ha la propria sede, allegando la propria autocertificazione circa il rispetto dei requisiti di legge, il progetto degli eventuali nuovi impianti e la dichiarazione di conformità alle prescrizioni di legge resa dal progettista per poter avviare immediatamente, il giorno stesso, la nuova attività economica o la realizzazione dell'impianto;
a limitare l'autorizzazione a pochi, tassativi casi di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali introducendo la conferenza di servizi telematica, anche abbreviando i tempi per l'eventuale rilascio della variante urbanistica;
a semplificare e riordinare lo sportello unico delle attività produttive, rendendo uniformi sul territorio nazionale le procedure telematiche per il rilascio delle autorizzazioni qualora queste ultime siano indispensabili;
a informatizzare tutte le comunicazioni e tutte le procedure integrando gli sportelli comunali e la rete informatica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
9/1441-ter-C/64. Lulli, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
La Camera,
premesso che:
la contraffazione è un'attività criminale in rapida espansione che rappresenta una grave minaccia per la salute e la sicurezza dei consumatori;
secondo la Commissione Europea la contraffazione ammonta al 5-7 per cento del totale del mercato legale, più di 200 miliardi di dollari del commercio internazionale sarebbe costituito da prodotti contraffatti o pirata (dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), nel periodo 2000-2006 secondo i dati dell'Organizzazione mondiale delle dogane c'è stato un incremento dei sequestri nell'Unione Europea dell'88 per cento: quasi 68 milioni di prodotti confiscati nel 2000 e più di 128 milioni nel 2006;
l'Italia è tra i principali paesi dell'Unione Europea colpiti dalla contraffazione, con più di 22 milioni di articoli contraffatti confiscati nel 2004 dalle autorità doganali e più di 18 milioni confiscati nel 2006; l'Italia rappresenta inoltre un importante punto di entrata per i prodotti contraffatti destinati ad altri paesi europei;
la contraffazione costituisce un'attività criminale transnazionale altamente organizzata e capace di sfruttare tutte le opportunità offerte dall'internazionalizzazione dei mercati;
il settore manifatturiero italiano si trova ormai da anni schiacciato tra una crisi della produzione derivante dalla concorrenza di Paesi terzi che riescono a produrre a costi molto inferiori e i danni provocati dall'immissione nei mercati di un elevatissimo numero di merci contraffate;
la produzione italiana del «Made in Italy» manifatturiero non gode di una specifica normativa di riferimento che possa sostenere le scelte operate nella direzione di una produzione rispettosa dell'ambiente e delle persone, e che tuteli il capitale di cultura e lavoro accumulato nel tempo da trasmettere alle generazioni future;
l'Europa non è ancora riuscita a trovare un accordo tra i contrapposti interessi tra Paesi produttori e Paesi essenzialmente votati alla commercializzazione,
ad attivarsi in sede europea per ottenere finanziamenti adeguati per fare del nostro sistema doganale un mezzo di contrasto sempre più efficace del fenomeno della contraffazione;
ad attivarsi nelle competenti sedi per addivenire ad un'effettiva reciprocità tra la normativa dell'Unione Europea e quella della World trade organization (WTO) in materia di produzione e commercializzazione dei manufatti tessili con l'obiettivo di uria valorizzazione e tutela della filiera produttiva tessile italiana.
9/1441-ter-C/65. Calearo Ciman, Lulli, Benamati, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
La Camera,
premesso che:
il turismo, a livello mondiale, è sempre stato considerato uno dei pochi settori in continua evoluzione, secondo i dati del World Travel and Tourism Council, il contributo del turismo al prodotto interno lordo europeo è pari al 10,2 per cento, gli occupati della sola industria turistica in Europa ammontano a 8.709.000, compreso l'indotto si arriva al 10,8 per cento dell'occupazione totale;
nel corso del 2008 gli arrivi di turisti internazionali nel mondo si sono attestati a 924 milioni (+ 16 milioni in rapporto al 2007), ma la crescita è stata considerevolmente inferiore a causa dell'influsso di un'economia mondiale divenuta estremamente instabile e sfavorevole;
secondo il World Travel & Tourism Council, su 181 paesi considerati, l'Italia è al 7o posto nel turismo mondiale, al 77o per il contributo all'economia nazionale, 169o nella crescita a lungo termine (10 anni);
un vero e proprio bollettino di guerra è quanto emerge dalle prime indicazioni sullo stato del turismo italiano, perdite su tanti fronti, alcune molto dolorose come quelle che riguardano l'occupazione:
meno 4 miliardi del fatturato turistico, meno 40.000 posti di lavoro, chiusura delle linee di credito alle piccole realtà imprenditoriali che toccherebbe il 95 per cento delle imprese turistiche italiane secondo dati divulgati dal Ministro del turismo;
meno 927 milioni il fatturato di alberghi e hotel, meno 5,6 per cento le partenze degli italiani, meno 6,7 per cento camere vendute secondo l'indagine ISNART-Unioncamere; - e nel 2009 meno 3,7 miliardi di fatturato dei pubblici esercizi, meno 20 mila esercizi pubblici, meno 100 mila posti di lavoro secondo un'indagine della FIPE;
meno 3,7 per cento spese delle imprese private per viaggi d'affari secondo il mensile «Turismo d'affari»;
la bilancia dei pagamenti turistica ha presentato nel periodo gennaio-dicembre 2008 un saldo netto positivo di 10.259 milioni di euro, a fronte di uno di 11.169 milioni di euro nello stesso periodo dell'anno precedente. Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia, per 31.107 milioni di euro, sono diminuite dello 0,04 per cento; quelle dei viaggiatori italiani all'estero, per 20.848 milioni di euro, sono aumentate del 4,5 per cento;
in tale contesto il Presidente del Consiglio dei ministri ha di recente indicato al nuovo Ministro del turismo l'obiettivo di raddoppiare il PIL del settore in 4 anni, ovvero nel 2013 il turismo dovrebbe generare un PIL pari al 22 per cento, tutto ciò senza risorse, visto che il Governo ha tagliato una parte dei 220 milioni di euro stanziati dalla finanziaria 2007 per il turismo;
la crisi di competitività del comparto turistico nazionale si accentua in forza della più generale crisi economica globale, vincono le destinazioni che sono in grado di proporre prodotti qualitativamente appetibili a costi contenuti e l'Italia nonostante le sue infinite eccellenze è debole perché non è in grado di fare sistema,
nell'ambito delle disposizioni per l'operatività delle reti di imprese a predisporre d'intesa con le regioni un piano di sviluppo delle reti di imprese turistiche con particolare riferimento alla creazione di pacchetti turistici a basso costo sostenuti dall'armonizzazione e dalla riduzione delle aliquote IVA dell'intera filiera turistica.
9/1441-ter-C/66. Marchioni, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Lulli, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.
La Camera,
premesso che:
la «class action», l'azione collettiva a tutela di consumatori ed utenti, è stata introdotta, dopo molta attesa, nell'ordinamento dall'articolo 2, commi 445-449, della legge finanziaria 2008;
si tratta di un'azione legale che può essere condotta da uno o più soggetti che, membri di una medesima categoria, chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti ultra partes per tutti i componenti presenti e futuri della classe;
il meccanismo processuale che la regola consente di estendere i rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio ed abbia ottenuto riconoscimento delle proprie pretese a tutti i soggetti promotori dell'azione;
l'importanza dell'azione collettiva risiede, infatti, principalmente nell'opportunità che offre ad una moltitudine di soggetti di tutelare diritti il cui contenuto economico è limitato, ma che espongono il risparmiatore ed il consumatore a pratiche commerciali illecite su cui si costruiscono ingenti ed illeciti profitti da parte delle imprese;
la Commissione europea ha, infatti, accertato che la tutela giurisdizionale in forma individuale non viene esercitata in una altissima percentuale quando il valore da risarcire o restituire sia inferiore al migliaio di euro, proprio per la valutazione di scarsa convenienza che ha rispetto ai costi del processo da affrontare;
il Governo ha dimostrato una vera e propria ostilità all'introduzione di tale importante strumento, continuando a rinviare, ad libitum, l'entrata in vigore delle norme succitate;
ciononostante non ci si è sottratti alla discussione in Commissione giustizia al fine di apportare miglioramenti al testo unificato in lavorazione e alla disciplina già approvata, anche se la sua mancata entrata in vigore impedisce, nei fatti, di poterne valutare correttamente l'impatto e il funzionamento;
è dunque legittimo il sospetto che il meccanismo del rinvio sia funzionale a rendere inesperibile l'azione collettiva nei confronti di note vicende che hanno prodotto violazioni di diritti di risparmiatori, quali potrebbe ad esempio essere la vicenda del crac della Parmalat;
il provvedimento in esame, con l'articolo 49, di fatto impedisce di rispondere alla logica per cui le azioni collettive per essere efficaci devono essere rimesse all'iniziativa di un ente esponenziale, consentendo, invece, l'azione a ciascun consumatore individualmente, con tempi molto ristretti di adesione e senza prevedere la possibilità di una adeguata difesa tecnico giuridica;
assistiamo, dunque, ad uno svuotamento di fatto dell'effettività del principio di difesa costituzionalmente protetto, nella forma della garanzia dell'esercizio in forma collettiva della lesione dei diritti individuali;
il provvedimento in esame, all'articolo 49, contiene infatti una nuova disciplina dell'azione collettiva risarcitoria, che non risponde all'esigenza primaria di definire con assoluta precisione in tutti i suoi elementi il procedimento risarcitorio, lasciando dubbi interpretativi che si possono tradurre in disparità di trattamento a causa di interpretazioni disomogenee tra i diversi tribunali,
in Commissione Giustizia della Camera si è tenuto un ampio dibattito con riferimento al testo unificato «Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva», dibattito di cui sarebbe opportuno tenere conto in sede di ulteriori interventi normativi in materia, nonché in vista di un generale ripensamento della materia;
ad adottare ulteriori iniziative normative in materia, anche al fine di rendere effettiva la tutela dei diritti dei consumatori, risparmiatori, utenti a fronte degli illeciti posti in essere nell'ambito dei rapporti giuridici contrattuali, extra contrattuali, pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali.
9/1441-ter-C/67. Ferranti, Capano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca norme per il riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nonché altre forme di incentivi;
il comma 2 del citato articolo 3 dispone che al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o dei distretti in crisi con particolare riferimento a quelle del Mezzogiorno al fine della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo adotti uno o più decreti legislativi;
tra i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi figura, alla lettera l) del comma 2, la previsione di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove imprese da realizzare nelle aree delle Regioni individuate nell'ambito dell'Obiettivo «Convergenza»;
il comma 3 dell'articolo 3 condiziona l'attuazione delle forme di fiscalità di sviluppo al reperimento di risorse con appositi provvedimenti di legge;
la fiscalità di sviluppo è uno strumento fondamentale per sostenere l'avvio di nuove imprese nel Sud e per affrontare in maniera adeguata e concreta la disoccupazione che affligge le regioni meridionali,
ad individuare entro 3 mesi le risorse necessarie all'attuazione di forme adeguate di fiscalità di sviluppo capaci di sostenere nelle aree dei distretti in crisi nel Meridione, l'apertura di nuove imprese sostanziando in questo modo in maniera visibile l'impegno del Governo nell'affrontare le gravi emergenze che affliggono il Sud del Paese e tra queste l'altissimo tasso di disoccupazione in particolare giovanile.
9/1441-ter-C/68. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 sono stati previsti interventi e misure per sostenere gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nelle regioni Campania e Basilicata, questo anche tramite l'individuazione di aree da destinare agli insediamenti citati;
la legge n. 266 del 1997 ha trasferito alle Regioni Campania e Basilicata le competenze normative per il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981;
sempre con la legge n 266 del 1997 sono state trasferite le opere, gli impianti ed i lotti localizzati in tali aree ai consorzi industriali competenti per territorio attribuendo al Ministero delle attività produttive in compito di nominare un Commissario ad acta competente a sovrintendere alla fase dei trasferimenti e delle assegnazioni dei beni aziendali;
i sindaci delle aree interessate hanno più volte cercato di richiamare l'attenzione del Governo sulla gravità della mancata attuazione dei contratti d'area nonché sulle difficoltà derivanti dai tempi tecnici eccessivi per la risoluzione delle procedure concorsuali, sono state, altresì, segnalate le difficoltà determinate dall'ampiezza dell'intervento e la lentezza dell'iter burocratico per la concessione e l'erogazione delle risorse destinati all'allestimento delle aree industriali;
le disfunzioni, denunciate dai sindaci dei comuni interessati, hanno ostacolato l'avvio delle aziende ed il loro inserimento nel mercato ma anche laddove questo è avvenuto si è constatata l'obsolescenza dei piani commerciali che in molti casi hanno portato al fallimento delle imprese;
ad oggi il bilancio degli interventi previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 è assai deludente;
sarebbe necessario nonché opportuno percorrere sistemi alternativi e modalità innovative per la gestione e l'affidamento dei beni sottoposti a procedure in particolare affidando tali competenze ai comuni nel cui territorio insistono i beni aziendali, come richiesto dalle amministrazioni comunali interessate;
a parere dei firmatari quanto richiesto dai comuni rappresentano utili indicazioni che possono essere utilizzate nel quadro di una azione complessiva efficace ed efficiente di rilancio delle attività produttive nel Mezzogiorno ed in modo particolare nelle aree interne della Campania e Basilicata interessate dai gravi eventi sismici verificatisi nel novembre 1980,
a verificare e promuovere, con le Regioni Campania e Basilicata, la possibilità di percorrere sistemi e modalità alternativi, al fine di assegnare la gestione delle aree industriali, realizzate in applicazione dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, ai comuni nel cui territorio essi ricadono.
9/1441-ter-C/69. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
La Camera,
premesso che:
al comma 12 dell'articolo 2 si elencano una serie di aree o distretti di intervento fra i quali figurano l'internazionalizzazione, l'innovazione industriale, il sostegno alle aree industriali destinate alla dismissione, la valorizzazione della produzione italiana;
ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, sono destinate le risorse delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste in favore di attività industriali;
in particolare si prevede di sostenere lo sviluppo del made in Italy, incentivi per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo e incentivazioni a sostegno di attività imprenditoriali a gestione prevalentemente femminile, l'integrazione di attività economiche con la massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;
si tratta di settori di intervento che qualificano l'attività del Governo finalizzata, pur in un ambito di crisi economica e finanziaria, allo sviluppo che deve essere rivolta in particolare nelle aree dove insiste in maniera più marcata la necessità di contrastare la disoccupazione e dove sempre più si fanno strada nuovi fenomeni di migrazione in particolare di giovani,
a destinare alle regioni del Mezzogiorno la prevalenza delle risorse derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste in favore di attività industriali, in modo da favorire concretamente la lotta alla disoccupazione e dare alle popolazioni ivi residenti la possibilità di non essere costrette ad emigrare.
9/1441-ter-C/70. Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del disegno di legge in esame istituisce presso la Tesoreria dello Stato il Fondo rotativo per favorire lo start up di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate gestito dalla SIMEST Spa;
gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti per realizzare progetti di internazionalizzazione;
il sostegno alle piccole e medie imprese finalizzato alla penetrazione in mercati internazionali è fondamentale, questo ancora di più in riferimento a imprese piccole e medie del Mezzogiorno che hanno particolari difficoltà nella fase di internazionalizzazione dei prodotti,
a sostenere in particolare le società costituite da piccole e medie imprese o loro raggruppamenti del Mezzogiorno, che siano finalizzate alla internazionalizzazione.
9/1441-ter-C/71. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
La Camera,
premesso che:
nel territorio del comune di Saluggia sono depositate attualmente e da molti anni gran parte delle scorie nucleari a vari livelli di radioattività, tra le quali molte ad alto livello, presenti in Italia e proseguono i lavori per il trattamento delle scorie provvisoriamente immagazzinate;
aumenta la preoccupazione dei cittadini della stessa Saluggia, di Trino e della provincia di Vercelli a seguito delle dichiarazioni di esponenti parlamentari del luogo favorevoli alla costruzione di una nuova centrale nucleare o, altresì, a non ostacolare l'eventuale collocazione del sito nazionale unico delle scorie presso l'area della centrale di Leri - Cavour;
la Commissione tecnica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare incaricata di svolgere la valutazione d'impatto ambientale sull'impianto Cemex ed il collegato deposito D3, situati nel territorio di Saluggia e destinati alla cementificazione e allo stoccaggio provvisorio delle scorie nucleari ivi collocate, con proprio atto n. 11 del 17 marzo 2008 ha dato parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni espresse nei rispettivi pareri espressi dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Piemonte, compreso il vincolo della non idoneità del sito di Saluggia a configurarsi come sito definitivo di stoccaggio dei rifiuti radioattivi (richiamato nella deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 192351 del 13 marzo 2006). Il relativo decreto è stato emanato in data 29 settembre 2008;
il rispetto di tale vincolo è indispensabile per garantire la tutela ambientale del territorio di Saluggia, la cui morfologia geologica, unita alla presenza di impianti ed infrastrutture pubbliche, quali ad esempio l'acquedotto del Monferrato che serve circa 300.000 cittadini nelle province di Vercelli, Asti, Alessandria e Torino, non è adatta ad ospitare il sito nazionale per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi;
la scelta di avviare in Italia la realizzazione di nuove centrali nucleari rende ancora più pressante l'esigenza di individuare il sito nazionale per lo smaltimento delle scorie nucleari ad alta radioattività, anche al fine di evitare infondati allarmismi verso i cittadini di Saluggia e l'opinione pubblica piemontese in generale, ribadendo che il sito di Saluggia non possiede le caratteristiche geomorfologiche per diventare il sito di stoccaggio italiano delle scorie nucleari ad alta radioattività,
a procedere rapidamente all'individuazione di un sito unico nazionale di stoccaggio dei rifiuti nucleari ad alta radioattività, tenendo conto a tale scopo della non idoneità del sito di Saluggia e confermando pertanto che l'obiettivo delle operazioni di messa in sicurezza dei materiali nucleari presenti a Saluggia è lo smantellamento degli impianti esistenti ed il trattamento del materiale nucleare presente finalizzati al rilascio totale del sito in condizioni di piena sicurezza radiologica;
a dare seguito a quanto previsto nel documento del Rapporto finale del gruppo di lavoro di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 febbraio 2008, concernente l'individuazione di procedure e metodologia per la scelta di un sito nazionale per la localizzazione del deposito dei materiali radioattivi e di strutture di ricerca tecnologica di alto livello;
ad istituire in particolare l'Agenzia nazionale dedicata, secondo lo stesso rapporto citato, a cui conferire, per lo svolgimento di tutte le attività dirette alla scelta del sito, la responsabilità di provvedere a individuare aree idonee, predisporre e mantenere aggiornato l'inventario nazionale dei materiali radioattivi ed elaborare il progetto preliminare del deposito definitivo, gestendo le attività di interazione con le amministrazioni, regionali e locali, dirette alla scelta ed alla successiva qualificazione del sito e del deposito nazionale.
9/1441-ter-C/72. Bobba, Realacci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996, nel ridefinire le aliquote del prodotto della coltivazione di idrocarburi che i titolari delle concessioni devono corrispondere allo Stato, fissa al 7 per cento l'aliquota per gli idrocarburi gassosi estratti a terra e in mare ristorando in egual modo i territori e le aree marine interessate da impianti di coltivazione;
l'articolo 45 del disegno di legge in esame prevede una riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi;
il comma 1 del medesimo articolo dispone un aumento dal 7 per cento al 10 per cento delle royalties che i titolari di concessioni di coltivazione per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti in terraferma sono tenuti a corrispondere ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996;
il comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti delle regioni interessate all'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
tale scelta comporta una evidente sperequazione tra diverse aree del paese e soprattutto una forte penalizzazione di quelle regioni le quali, in prossimità delle loro coste, hanno diversi impianti di coltivazione di idrocarburi;
in Italia si registra una produzione di gas di circa 10 miliardi di Sm3. La produzione in mare costituisce, coni suoi 8 miliardi di Sm3, la quota principale della produzione nazionale;
quanto previsto dall'articolo 45 risulta iniquo anche in considerazione dei forti impatti ambientali che le regioni, in particolar modo quelle adriatiche, subiscono per effetto delle piattaforme. La distanza di queste ultime dalle coste esercita infatti notevoli influenze su litorale (subsidenza, aspetti paesaggistici, stazioni di pompaggio) con evidenti ricadute turistiche,
a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 45, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rimodulare le percentuali delle royalties a favore dei residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi in mare.
9/1441-ter-C/73. Albonetti, Pini, Vannucci, Montagnoli, Bitonci, Lanzarin.
La Camera,
premesso che:
attraverso l'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è tentato di procedere ad un complessivo riordino della materia mediante l'introduzione di una serie di disposizioni applicabili in via generale a tutti i servizi pubblici locali e prevalenti sulle relative discipline di settore con esse incompatibili;
nella realtà, si è trattato dell'ennesima occasione mancata: il citato decreto n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 non obbliga, infatti, l'ente affidante a ricorrere necessariamente all'esperimento delle procedure di gara, limitandosi a richiedere un generico onere motivazionale relativamente alle diverse scelte compiute in ordine alle modalità di affidamento della gestione del servizio; previsione, questa, che non risulta sufficiente a conseguire l'obiettivo annunciato, configurandosi all'opposto come un argine debolissimo di fronte ad interpretazioni estensive della derogabilità del principio del previo esperimento della gara pubblica, sia per il carattere non vincolante dei contenuti del parere prescritto sia per la scarsa legittimazione della stessa autorità chiamata a valutare aspetti di tipo sociale (ad esempio, occupazionale), ambientale o geomorfologico;
senza curarsi delle linee di politica del diritto testé delineate e di tali profili di criticità, l'articolo 61 del disegno di legge in esame prevede, con riguardo al settore del trasporto pubblico locale, un ampliamento della possibilità di affidamenti diretti in house, compiendo un inspiegabile passo indietro rispetto alla realizzazione di un assetto effettivamente concorrenziale e manifestando, altresì, una differente e contraddittoria impostazione dell'azione politica del Governo in tema di liberalizzazioni;
la necessità di procedere ad un complessivo e sistematico processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali è richiesta che accomuna unanimemente istituzioni pubbliche e non, sia italiane sia straniere: dalla Confindustria alla Banca d'Italia, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'OCSE, per citare i più importanti,
a reintrodurre il tema della liberalizzazione dei servizi pubblici locali tra le priorità dell'agenda politica, procedendo, settore per settore, ad una sollecita azione di rimozione degli ostacoli e dei freni che si frappongono al libero dispiegarsi della concorrenza tra gli operatori del mercato a vantaggio degli utenti, delle famiglie e delle imprese.
9/1441-ter-C/74. Occhiuto, Galletti, Libè, Ciccanti, Compagnon.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Reti Interne di Utenza (RIU), indicando, per prima cosa, a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU, precisando anche i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;
l'articolo inoltre interviene sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema;
con le nuove norme l'energia elettrica cogenerata ed utilizzata sul posto sarà caricata dei costi di trasporto, dispacciamento ed oneri di sistema. Il metodo utilizzato è quello di affermare che tali oneri sono dovuti su tutta l'energia consumata dall'utente finale, anziché solo su quella prelevata dalla rete come avviene oggi;
restano escluse solo le reti industriali in alta tensione;
pertanto, i collegamenti interni di un'azienda in media tensione non costituiranno RIU e quindi potranno essere assoggettati a pagare tariffe ed oneri (cosiddetti oneri di sistema) commisurati al consumo di energia elettrica;
una definizione delle RIU che non tenga conto delle utenze di media tensione si tradurrebbe in un notevole aggravio di costo per alcune categorie di aziende, come ad esempio le cartiere, nelle quali la produzione di energia e vapore avviene attraverso la cogenerazione ed è ampiamente diffusa;
si tratta di una norma fatale per il settore della cogenerazione, che attende da anni l'incentivo sulla produzione (ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20) e vede invece caricata la propria produzione di oneri pari a due o tre volte l'incentivo atteso, e contraddittoria, dal punto di vista di politica industriale, con le misure di incentivazione adottate dagli altri paesi europei, volte ad incentivare la cogenerazione,
a salvaguardare settori importanti, come quello cartario, così da consentire loro il superamento dell'attuale stato di crisi, provvedendo ad escludere anche le medie tensioni dagli oneri di sistema.
9/1441-ter-C/75. Mariani, Realacci, Lulli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame dispone all'articolo 30 (Misure per l'efficienza del settore energetico) e all'articolo 38 (Promozione dell'innovazione nel settore energetico) interventi per la risoluzione di rilevanti questioni relative alla Regione Sardegna;
comma 9 dell'articolo dello stesso provvedimento recita: «9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato elettrico nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale»;
tali misure si sono rese necessarie per fronteggiare una difficile situazione legata alla condizione insulare della Sardegna e in particolar modo alla strutturale carenza di connessione elettrica;
tale condizione di divario ha provocato e provoca gravi difficoltà economiche alle industrie energivore che subiscono costi energetici decisamente superiori rispetto ad altre realtà europee rendendo scarsamente competitive le realtà produttive sarde;
la soluzione individuata nel disegno di legge è conseguente ad una negoziazione con la Commissione europea che nell'ultima comunicazione relativamente al regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata da imprese ad alta intensità energetica in Italia aveva formalmente dichiarato attraverso la Direzione generale della Concorrenza servizio aiuti di Stato - coesione e competitività: «L'attuale nostra analisi del caso è che la situazione in Sardegna può ben rappresentare una circostanza eccezionale. La ridotta connessione attualmente esistente tra il mercato elettrico sardo e quello continentale può addirittura costituire un ostacolo allo sviluppo di un mercato davvero competitivo e potrebbe dunque condurre a condizioni di concorrenza svantaggiate»; va sottolineato che questa analisi della Direzione generale della Concorrenza considera il fatto che anche altri fattori rivestono un ruolo significativo nella formazione dei prezzi dei servizi elettrici in Sardegna.
nella stessa comunicazione della DG Concorrenza si indicava un'ipotesi di soluzione ipotizzando quanto segue: la Direzione Generale della Concorrenza suggerisce che l'Italia crei un sistema di virtual power plant (VPP) in Sardegna, in base al quale una parte significativa della capacità elettrica dell'isola possa essere fruibile da un terzo fornitore grazie agli attuali operatori dominanti nel campo della produzione elettrica, come ENEL e ENDESA. Il sistema VPP dovrebbe soddisfare all'incirca il 25 per cento della domanda di elettricità della Regione e dovrebbe durare per un periodo di almeno cinque anni. Ciò consentirebbe un miglioramento importante della concorrenza nell'isola, e porterebbe i prezzi più vicini a quelli che si ritengono essere i fondamentali di mercato;
al comma 9 dell'articolo 30 viene indicato il termine di 30 giorni per la predisposizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle misure temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima regione mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale;
tali misure, è previsto nel disegno di legge, devono essere adottate sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico;
tra le opere relative alla completa realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la rete nazionale risultano inquadrate quelle relative al metanodotto Algeria - Sardegna - Italia e la connessione elettrica del cavo elettrico da 1000 megawatt Sardegna - Italia,
a valutare l'opportunità, considerato che il dispositivo richiamato al comma 9 dell'articolo 30 è stato approvato senza ulteriori modifiche rispetto a quello approvato al Senato, di emanare, attraverso il Ministero dello sviluppo economico, con somma urgenza gli indirizzi per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di ridurre al minimo i tempi per l'avvio del meccanismo di mercato che preveda l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale;
a predisporre gli indirizzi previsti dalla norma riducendo ulteriormente i trenta giorni previsti proprio per scongiurare ulteriori ritardi che rischierebbero di pregiudicare l'attività produttiva dell'interno comparto energivoro della Sardegna;
ad intervenire con la società Terna, incaricata della realizzazione dell'opera, per accelerare i tempi di realizzazione del cavo da 1000 MW di interconnessione tra la Sardegna e il territorio nazionale previsti dalla legge obiettivo del 21 dicembre 2001;
ad intervenire con la Società Galsi, incaricata della realizzazione del metanodotto Algeria - Sardegna - Italia, al fine di superare con rapidità i problemi relativi a supposte difficoltà di tracciato per arrivare in tempi rapidi all'avvio della realizzazione dell'opera già prevista in apposita legge dello Stato del 2002.
9/1441-ter-C/76. Pili.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame all'articolo 30, commi 9 e 10, disciplina il cosiddetto virtual power plant (VPP) quale strumento per superare la procedura d'infrazione aperta dall'Unione europea sul costo agevolato dell'energia per le imprese energivore;
tale provvedimento si appalesa decisivo per evitare la chiusura di essenziali industrie quali quelle per la lavorazione dell'alluminio, come l'ALCOA, insediata nel Sulcis Iglesiente e determinante per l'economia del territorio e per il rilancio di altre similari imprese, ora chiuse per la grave crisi che ha investito il settore e che vede il crollo del costo dell'alluminio (da 3.600 a 1.600 euro la tonnellata) e lo stoccaggio del materiale in ambienti ormai saturi per l'invenduto;
i tempi di attuazione della disposizione, a causa del prolungarsi dell'iter parlamentare, sono caratterizzati da estrema urgenza per le condizioni di grave ed immeritato stress economico dell'ALCOA e di altre similari imprese e per la necessità di dare una risposta tempestiva alla Unione europea, che secondo fonti interpellate potrebbe considerare esaurito il tempo concesso per l'uscita dall'attuale situazione attraverso la misura ipotizzata nelle disposizioni sopra richiamate,
ad imprimere la massima e straordinaria accelerazione alla procedura di attuazione delle disposizioni sopra richiamate, anche nelle more dell'approvazione del provvedimento, in modo che quando ciò avverrà tutto sia pronto, in particolare anche predisponendo da subito i previsti indirizzi e comunicandoli informalmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, invitando la stessa Autorità a predisporre in bozza le misure per il VPP, comunicando nel frattempo all'Unione europea che il provvedimento è in corso di approvazione, al fine di evitare la chiusura della procedura, curando la partita delle garanzie pretese all'ALCOA per attutirle e renderle compatibili con la situazione economico-finanziaria della stessa ALCOA, per evitare che esse diventino insopportabili per l'Azienda pure sotto il profilo della parent company garantee.
9/1441-ter-C/77. Palomba.
La Camera,
premesso che:
attualmente esistono due traguardi previsti dal testo del decreto «conto energia»: il raggiungimento di 1200 Mega Watt (MW) o la data del 1o gennaio 2011, poi la norma prevede che si dovrà rivedere la legge e ricalibrare eventualmente il sistema di incentivi;
il traguardo dei 1200 MW a questi ritmi di installazioni sembra che si raggiungerà entro metà 2010;
c'è urgente bisogno per il settore di sapere quali sono gli indirizzi nazionali, se ci sarà ancora incentivazione o meno, se l'Italia ha progetti sul solare;
questo non solo per progettisti, installatori e professionisti, ma sopratutto per l'industria, che faticosamente tenta di nascere anche in Italia;
non possiamo permetterci di lasciare solo agli altri Stati la ricerca che implica innovazione, occupazione e parziale autosufficienza energetica;
il comma 19 dell'articolo 27 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e prevede che ai comuni venga consentito di destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile per la realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di scambio dell'energia elettrica prodotta, con lo scopo di promuovere le fonti rinnovabili e diffondere la realizzazione di impianti fotovoltaici;
la norma in questione ha l'obiettivo di estendere l'utilizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
a sostenere con risorse ed agevolazioni la ricerca che implica innovazione, occupazione e parziale autosufficienza energetica nel campo delle energie rinnovabili ed in particolar modo relativamente allo sfruttamento dell'energia solare;
ad avviare su tutto il territorio nazionale e a sostenere con apposite risorse un piano di edilizia scolastica che venga realizzato secondo gli standard ecosostenibili e che veda utilizzate a pieno le energie rinnovabili, garantendo anche l'installazione di pannelli solari sui plessi scolastici già esistenti, al fine di consentire risvolti positivi in termini di produzione di energia e al fine di ridurre notevolmente i costi di gestione alle istituzioni scolastiche per l'approvvigionamento energetico. Anche al fine di formare, sin dai primi anni di studio, una nuova cultura volta ad uno sviluppo eco sostenibile del nostro Paese.
9/1441-ter-C/78. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, De Torre, Levi.
La Camera,
premesso che:
l'economia e le imprese del settore ittico sono sottoposte, al pari di ciò che sta accadendo al sistema economico nazionale, in modo diretto e indiretto alle gravissime conseguenze della crisi economico-finanziaria mondiale;
le imprese ittiche, costrette sempre più spesso all'indebitamento, stanno incontrando difficoltà crescenti in termini occupazionali e di strumenti di accesso al credito;
la fiscalità continua a rappresentare un nodo nevralgico per la competitività delle imprese del settore della pesca ed il consolidamento e l'alleggerimento delle condizioni fiscali e contributive rappresentano una precondizione per lo sviluppo futuro del settore;
il rafforzamento dell'impresa all'interno della filiera ittica, sostenendo la diversificazione e l'integrazione a valle del processo produttivo, rappresenta una priorità imprescindibile per garantire centralità all'imprenditore ittico e sostenere la redditività delle imprese;
i giovani rappresentano il futuro della pesca, costituendo al contempo l'immagine e la sostanza del rinnovamento culturale e dei processi produttivi ed organizzativi in atto nel sistema agroalimentare;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 prevede che la pesca degli individui sotto taglia, appartenenti alle specie elencate nello stesso decreto del Presidente della Repubblica con tanto di taglia minima, sia considerata pesca di novellame;
nel 2006 è intervenuto il regolamento (CE) 1967 (il cosiddetto PAM) che ha ridimensionato in termini più restrittivi la taglia minima di alcune specie elencate nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 68, mentre l'articolo 24, comma 1, della legge n. 963 del 1965 ha individuato nella cattura di novellame un reato di tipo penale (arresto o ammenda);
nella legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009), Tabella F, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Cap. 7043, prevede contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, pari a 3.408.000 euro e, allo stato attuale, non risulta che tali fondi siano stati impegnati;
è indispensabile favorire il ricambio generazionale, destinando maggiori risorse alla ricerca ed alla creazione d'impresa, nonché maggiori investimenti sulle risorse umane impegnate nel settore;
l'articolo 4-octies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 208, ha esteso al settore della pesca i contratti di filiera previsti per l'agricoltura e, ad oggi, non sono stati ancora predisposti i provvedimenti ministeriali recanti criteri e modalità e procedure per la loro attuazione che avrebbero dovuto essere stati emanati entro 60 giorni dalla data di conversione del citato decreto n. 171 del 2008;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha esteso alla pesca la dotazione finanziaria assegnata l'anno precedente (Finanziaria 2007) al Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura. Tale dotazione consta di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007/2011;
le scienze biologiche stabiliscono che, nella maggior parte dei casi, individui sotto taglia non possono essere considerati novellame e, di conseguenza, ai detentori non possono essere applicate le misure sanzionatorie relative a questo tipo di prodotto;
l'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 154 del 2004 (come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2005) prevede la possibilità di contributi statali sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura. Sono oltre quattro anni che gli operatori del settore attendono i decreti ministeriali per la definizione dei termini, delle procedure e delle modalità di erogazione del contributo,
ad attivare e ad utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali necessari per governare la crisi che sta interessando le imprese del settore della pesca particolarmente esposte alla congiuntura sfavorevole;
a rilanciare l'iniziativa per l'estensione al settore ittico del regime speciale IVA in vigore per l'agricoltura e, parallelamente, a lavorare per sostituire gli indispensabili sgravi fiscali e previdenziali previsti dalla legge n. 30 del 1998 con nuovi e più efficaci meccanismi di imposizione;
ad emanare i necessari provvedimenti ministeriali recanti criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera estesi al settore ittico dall'articolo 4-octies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 208;
ad individuare adeguate risorse per il settore della pesca nell'ambito del Fondo imprenditoria giovanile di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), e ad emanare i bandi necessari per garantire l'accesso dei giovani imprenditori ittici a tali risorse;
a predisporre il necessario affinamento della normativa vigente in tema di penalizzazione per il possesso di catture sotto taglia;
a dare piena attuazione al programma assicurativo attraverso l'emanazione dei decreti ministeriali per la definizione dei termini, delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi statali sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 154 del 2004 (come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2005);
a rilanciare e a sostenere gli investimenti sulla ricerca scientifica di settore in particolare quella cooperativa.
9/1441-ter-C/79. Sani, Agostini, Oliverio, Zucchi, Cenni, Marco Carra, Trappolino, Servodio, Brandolini, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mario Pepe (PD), Marrocu.
La Camera,
premesso che:
fin dalla legge finanziaria per il 2007 la normativa nazionale incoraggia le imprese agricole a partecipare attivamente al processo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soprattutto in relazione ai piccoli impianti entro 1 MW di potenza;
già dai primi mesi del 2007 alcune Regioni hanno incentivato la realizzazione di tali impianti, anche con l'impiego nel ciclo produttivo di reflui di provenienza zootecnica, al fine di abbattere il tasso residuo di nitrati nelle acque di scolo;
successive normative, ancora in attesa di completa attuazione, hanno meglio precisato modalità ed entità degli interventi incentivanti e anche il disegno di legge in esame interviene sulla materia;
ad oggi le aziende che hanno fatto da «apripista», quelle più diligenti e più sensibili agli indirizzi dati dalla normativa comunitaria e nazionale, ovvero quelle che hanno attivato la produzione di energia elettrica prima del 31 dicembre 2007, sono escluse dalla «tariffa onnicomprensiva», che è lo strumento indispensabile perché tali impianti producano reddito,
ad intervenire quanto prima prevedendo che la tariffa fissa omnicomprensiva di cui all'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applichi anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole e già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.
9/1441-ter-C/80. Nola, Beccalossi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 43 del provvedimento in esame consente l'applicazione delle agevolazioni per le installazioni di impianti GPL o metano alle operazioni effettuate su autoveicoli appartenenti alle categorie euro 3 e successive di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5;
secondo l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, 1'agevolazione nella misura di 500 euro per le installazioni di impianti a GPL e 650 euro per quelli a metano decorre dal 7 febbraio 2009 ed opera nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2009, fissata dall'articolo 2, comma 59, del decreto-legge n. 262 del 2006 e successivamente incrementata dall'articolo 29, comma 8, del citato decreto-legge n. 248 del 2007;
l'incremento della misura dell'incentivo rappresenta un passo in avanti verso l'indirizzo di politiche di sostegno al settore dell'alimentazione alternativa, ma non risolve del tutto le sofferenze che gravano sul completo sviluppo del segmento dei carburanti gassosi, che rappresenta una significativa opportunità per il mercato soprattutto nell'attuale contesto di congiuntura economica negativa, in particolare per il segmento delle imprese del mercato cosiddetto «after market». Nel 2008, secondo le stime conosciute, si sono riscontrati notevoli incrementi nelle conversioni «after market» e, considerando complessivamente anche il mercato del primo impianto, il settore ha coinvolto circa 300.000 autoveicoli per il GPL e più di 120.000 per quanto riguarda il parco metano;
il settore, che secondo le previsioni prevede un incremento sostanziale del trend per i prossimi anni e rappresenta una significativa opportunità per sostenere le politiche di rispetto ambientale che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi fissati a Kyoto sulle emissioni inquinanti, necessita di misure aggiuntive che ne permettano il completo sviluppo e in particolare il sostegno agli operatori «after market» di operare in regime di concorrenza leale nei confronti del mercato del primo impianto, per il quale è previsto un incentivo pari a 1500 euro per l'acquisto di nuove autovetture; risulterebbe opportuno inoltre garantire un sistema di liquidità maggiore per gli operatori «after market» in modo tale da permettere l'acquisto di più impianti e rispondere meglio alla domanda di mercato,
ad adottare ulteriori iniziative volte a valutare l'introduzione di misure allo scopo di aumentare l'eco-incentivo per la conversione dell'alimentazione degli autoveicoli con carburanti ecologici per le auto già immatricolate, al fine di evitare l'attuale sperequazione economica nella fissazione della quota di incentivo tra i consumatori «after market» e quelli del segmento primo impianto;
a favorire misure di sostegno nei confronti degli installatori di impianti a GPL o metano che prevedano in particolare la possibilità di consentire il credito d'imposta a banche ovvero a società finanziarie al fine di consentire maggiore liquidità da poter investire nell'acquisto di più impianti.
9/1441-ter-C/81. Ciccanti, Libè.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Reti interne di utenza (RIU), indicando, per prima cosa, a quali specifiche condizioni deve rispondere l'assetto di una rete elettrica per poter essere definita come RIU, precisando anche i limiti della responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, nei confronti delle unità dì produzione e di consumo connesse alle RIU, ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi dì trasmissione e di distribuzione;
l'articolo inoltre interviene sulle modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché di quelli a copertura degli oneri generali di sistema; con le nuove norme l'energia elettrica cogenerata ed utilizzata sul posto sarà caricata dei costi di trasporto, dispacciamento ed oneri di sistema. Il metodo utilizzato è quello di affermare che tali oneri sono dovuti su tutta l'energia consumata dall'utente finale, anziché solo su quella prelevata dalla rete come avviene oggi;
in tal modo vengono penalizzati i piccoli autoproduttori di energia elettrica da rinnovabili o da cogenerazione facendo loro pagare tutti gli oneri di trasmissione,distribuzione e di sistema, non come è oggi solo dell'energia elettrica prelevata dalla rete (in aggiunta a quella autoprodotta e consumata sul posto, non immessa nella rete) ma con esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali;
di conseguenza, si produrranno oneri economici superiori agli incentivi delle rinnovabili e della cogenerazione, determinando il blocco dello sviluppo delle iniziative degli autoproduttori;
resteranno escluse solo le reti industriali in alta tensione;
tale condizione farebbe dell'Italia l'unico Paese occidentale nel quale l'attività di cogenerazione è disincentivata economicamente,
a salvaguardare i piccoli autoproduttori di energia elettrica da rinnovabili o da cogenerazione, provvedendo a determinare i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete nei punti di connessione.
9/1441-ter-C/82. Realacci, Mariani, Lulli.