Doc. XXII, n. 34




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sull'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali mafiose a seguito delle stragi degli anni 1992 e 1993.
2. La Commissione ha il compito di accertare:
a) l'esistenza di trattative tra esponenti delle istituzioni e organizzazioni criminali di tipo mafioso, volte a far cessare la serie di attentati e stragi iniziata dalla mafia con la strage di Capaci del 23 maggio 1992;
b) l'oggetto delle trattative di cui alla lettera a), con particolare riferimento ai fatti indicati nella sentenza della corte d'assise di Firenze nel procedimento penale concernente la strage di via dei Georgofili in relazione all'attenuazione delle misure previste dalla legislazione antimafia;
c) le modalità di avvio della trattativa e il coinvolgimento di esponenti delle istituzioni;
d) il coinvolgimento di organi e apparati pubblici nonché eventuali deviazioni dalle competenze istituzionali da parte di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al controllo dello Stato.

3. La Commissione riferisce alla Camera ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati anche tenendo conto della natura dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
7. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni stabilite con il regolamento di cui al comma 1.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
7. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 6.
(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.


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