1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini sui numerosi e reiterati atti di intimidazione che hanno per oggetto, in particolar modo in alcune regioni del Mezzogiorno, gli amministratori locali. | 1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, presso la Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini sui numerosi e reiterati episodi di intimidazione, anche non riconducibili alla mafia o ad altre organizzazioni criminali, che hanno per destinatari gli amministratori locali. |
| 2. Ai fini della presente legge, per intimidazioni si intendono gli atti che con minacce, danneggiamenti o aggressioni, compiuti contro le persone o contro beni pubblici e privati, sono rivolti agli amministratori locali con l'obiettivo di condizionarne l'attività ovvero di pregiudicarne il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale. | 2. Ai fini della presente deliberazione, per intimidazioni si intendono gli atti di qualunque matrice, quali minacce, danneggiamenti o aggressioni, contro persone o beni pubblici o privati, posti in essere con l'obiettivo di condizionare l'attività degli amministratori locali ovvero di pregiudicare il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale da essi svolta. |
| 3. La Commissione dura in carica quattro mesi ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 5. | 3. La Commissione dura in carica quattro mesi ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10. |
1. La Commissione ha il compito di: | 1. Identico: |
| a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali; | a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali; |
| b) valutare la natura e le caratteristiche dei motivi che hanno provocato un incremento degli atti intimidatori; | b) valutare la natura e le caratteristiche dei motivi che hanno provocato un incremento delle intimidazioni; |
| c) verificare la congruità della normativa vigente in materia e della sua applicazione; | c) identica; |
| d) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione degli atti di intimidazione; | d) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione delle intimidazioni; |
| e) formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo, al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto degli atti intimidatori per garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali. | e) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo, al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto delle intimidazioni per garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali. |
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. | 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. |
| 2. La Commissione può ottenere copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti penali e inchieste in corso, garantendo la segretezza fino a quando essi sono coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti di altre Commissioni parlamentari di inchiesta o di atti custoditi negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter | 2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
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| derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. | |
| 3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. | |
| 4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. | |
| 5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi. | |
| 3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti, oltre a quelli di cui è garantita la segretezza ai sensi del comma 2, non devono essere divulgati. | 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. |
| 7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. | |
| 8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. | |
| 4. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più comitati, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. | 9. Identico. |
| 5. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva alla Camera dei deputati, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, | 10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva alla Camera dei deputati, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2. |
| in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2. | |
| 6. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, che sono trasmesse all'Assemblea della Camera dei deputati unitamente alla relazione conclusiva presentata ai sensi del comma 5. | 11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza. |
1. La Commissione è composta da dieci deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. | 1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. |
| 2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. | 2. Identico. |
| 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. | 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera dei deputati. |
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di | 1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di |
| inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. | inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3. |
| 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. | Soppresso |
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati di cui all'articolo 3, comma 4, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta. | 1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati di cui all'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta. |
| 2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. | |
| 2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché dei consulenti che ritiene necessari. | 3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. |
| 3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. | 4. Identico. |
| 4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2012 e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati, con propria determinazione, può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. | 5. Identico. |
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