1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 140 e seguenti del Regolamento della Camera dei deputati, per la durata della XVI legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle questioni connesse ai gravi eventi alluvionali verificatisi nell'autunno 2011 nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) acquisisce dai soggetti competenti pubblici e privati informazioni, dati e documenti sugli esiti e sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da altri organismi competenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'autunno 2011;
b) verifica gli elementi positivi e le criticità connessi ai diversi livelli di responsabilità nelle politiche per la difesa del suolo;
c) verifica l'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati nell'attività di programmazione, pianificazione e gestione territoriali;
d) verifica ogni possibile connessione tra gli effetti dei mutamenti climatici in atto e la necessaria attività di prevenzione del dissesto idrogeologico;
e) acquisisce, anche attraverso audizioni dei soggetti interessati, informazioni in merito all'efficacia dei progetti di manutenzione del territorio e di prevenzione dal rischio idrogeologico, nonché in ordine agli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali nell'autunno 2011, indagando anche su eventuali ritardi o disfunzioni da parte dei soggetti responsabili;
f) individua le misure più idonee per la prevenzione dei danni sotto il profilo delle tecniche costruttive, geologiche, urbanistiche, di difesa del suolo e di protezione civile.
3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
1. La Commissione è composta da dodici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
3. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
4. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 2.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di pubblici funzionari, anche appartenenti ai ruoli della polizia giudiziaria, e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo di 10.000 euro per l'anno 2011 e di 60.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 15 per cento, a seguito di richiesta del presidente della Commissione formulata per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
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