Doc. XXII, n. 24




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e sulla fuga di notizie relative a indagini giudiziarie in corso, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e in modo da assicurare la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei componenti della stessa Commissione, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) la dimensione del fenomeno relativo all'uso delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e dei suoi costi, in rapporto all'effettiva operatività sul territorio e in particolare all'evoluzione delle vicende che hanno portato alla pubblicazione a mezzo stampa di notizie riservate e non penalmente rilevanti nell'inchiesta denominata «P4»;
b) eventuali strumenti legislativi e amministrativi per il controllo delle tariffe e della funzionalità dei servizi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni;
c) la trasparenza nella gestione delle società di servizi che operano nel settore delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
d) il coinvolgimento di funzionari pubblici nella diffusione di notizie riservate relative a indagini giudiziarie in corso presso le procure della Repubblica;
f) l'eventuale presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata o da gruppi che favoriscono la diffusione a scopo di lucro di notizie riservate relative a indagini giudiziarie in corso.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritiene necessarie.
2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi da suo insediamento. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini.


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