Doc. XXII, n. 23




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di accertare le modalità di funzionamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica e lo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi e amministrativi, nazionali e regionali, e delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economia (CIPE), emanati, a decorrere dall'anno 2001, in materia di finanziamento e di realizzazione dei piani di intervento per l'edilizia scolastica.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione e convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina del suo presidente, affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) lo stato di attuazione e le modalità di funzionamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica prevista dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riferimento al suo utilizzo e alla sua realizzazione da parte delle regioni e degli enti locali;
b) lo stato di attuazione del primo e del secondo piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del CIPE 20 dicembre 2004, n. 102/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2005, e 17 novembre 2006, n. 143/2006, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007;
c) lo stato di attuazione del piano triennale 2007-2009 di 250 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) lo stato di attuazione dei progetti definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) le modalità di impiego dello stanziamento di 20 milioni di euro annui previsto dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la messa in sicurezza delle scuole;
f) lo stato di attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla deliberazione del CIPE 18 dicembre 2008, n. 114/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2009;
g) lo stato di attuazione del progetto operativo interregionale per l'edilizia scolastica nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia nell'ambito della programmazione 2007-2013 delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale;
h) le modalità di impiego delle risorse assegnate ai sensi della deliberazione del CIPE 6 marzo 2009, n. 3/2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009;
i) lo stato di attuazione del piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, di cui alla deliberazione del CIPE 13 maggio 2010, n. 32/2010, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2010.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritiene necessarie.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
3. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
5. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
6. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritiene necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari; il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di un anno, dal Presidente della Camera dei deputati, su motivata richiesta della Commissione stessa.
2. Entro i trenta giorni successivi alla data di conclusione dei lavori, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.


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