1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della pirateria e della contraffazione in campo commerciale, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo di approfondire la loro conoscenza al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea.
2. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici e normativi attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento prevede o che dovrebbe prevedere, nonché alla scarsa funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti, oltre alla valutazione approfondita di fatti o di fenomeni sociali che dovrebbero indurre a prevedere politiche di prevenzione e all'individuazione di poteri di repressione e di controllo più efficaci.
3. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, in specie per quanto riguarda:
a) le merci contraffatte e piratate vendute sul territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;
b) le merci contraffatte e piratate che transitano sul territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;
c) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto a partire da quello doganale;
d) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni delle istituzioni, le responsabilità degli enti preposti e l'impegno nel contrastare anche il fenomeno relativo alla produzione sul territorio nazionale di merci contraffatte e piratate;
e) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;
f) le risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale;
g) le eventuali omissioni nell'esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento prevede;
h) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale;
i) le buone prassi e la normativa applicata in altri Paesi membri dell'Unione europea;
l) la qualità dei brevetti nazionali e l'esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza esaminarne il contenuto inventivo;
m) l'interazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le norme vigenti in materia di promozione dell'innovazione.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
6. La Commissione, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.
3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti dal segreto.
4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione di applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384-bis del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o di documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui ai comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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