Doc. XXII, n. 15




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle attività lecite e illecite connesse all'utilizzo di internet, sull'eventuale necessità di emanare norme speciali per il settore, nonché di verificare gli effetti prodotti da internet sulla società, sull'economia e sul sistema dell'informazione in Italia.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione è istituita per la durata della XVI legislatura.
6. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) indagare sul fenomeno della commissione di reati per il mezzo di internet;
b) indagare sulla necessità di introdurre nell'ordinamento giuridico norme miranti a reprimere il compimento di reati per il mezzo di internet;
c) analizzare l'utilizzo delle tecnologie telematiche da parte degli utenti in Italia;
d) verificare la disponibilità dei beni tecnologici che permettono l'accesso in rete;
e) verificare la disponibilità di connettività della rete in ambito privato e pubblico;
f) studiare l'evoluzione delle abilità informatiche dei cittadini italiani;
g) analizzare i sistemi di monitoraggio utilizzabili in rete, in particolare tramite filtraggio degli indirizzi identificativi personali (IP);
h) analizzare il livello di sicurezza informatica garantita agli utenti di internet e verificare l'esistenza di una relazione tra internet e lo sviluppo della pedopornografia e del gioco d'azzardo;
i) studiare le modalità mediante le quali incentivare lo sviluppo dell'e-commerce in Italia;
l) analizzare l'economia dell'informazione in rete e i rapporti tra questa e i media tradizionali;
m) studiare le modalità di comunicazione partecipativa e dei blog;
n) studiare la legislazione del diritto d'autore, del copyright e dei brevetti e analizzare i rapporto tra costi e benefìci derivanti dall'introduzione di norme per incentivare l'innovazione;
o) analizzare l'impatto della legislazione nazionale sullo sviluppo della rete relativamente a:
1) fornitura di connettività;
2) social network;
3) piattaforme di user generated content;
p) studiare le modalità di trattamento dei dati personali e le modalità di tutela dell'anonimato in rete;
q) studiare le modalità di funzionamento delle reti peer to peer;
r) analizzare la neutralità della rete;
s) studiare le potenzialità di internet come strumento per l'esercizio di forme di democrazia diretta;
t) analizzare i benefìci derivanti dalla digitalizzazione degli archivi di floppy disk;
u) analizzare i benefìci derivanti dal libero accesso in rete alla cultura scientifica;
v) analizzare la necessità dell'istituzione di una carta dei diritti degli utenti di internet e studiare il processo di governance di internet;
z) redigere relazioni, con cadenza almeno annuale, sull'attività svolta dalla Commissione stessa.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Sulle richieste di cui al comma 2 del presente articolo l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione comunque può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2010 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.


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