Doc. XXII, n. 14




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di verificare e valutare l'attività e le responsabilità della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di seguito denominata «Commissione nazionale grandi rischi», in relazione al sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

Art. 2.
(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione elegge al proprio interno l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente, da un segretario.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.
5. La Commissione, entro venti giorni dalla conclusione dei suoi lavori, presenta all'Assemblea della Camera dei deputati la relazione finale sulle attività svolte e sui risultati dell'inchiesta.

Art. 3.
(Compiti e organizzazione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare l'attività svolta dalla Commissione nazionale grandi rischi e dalle otto sezioni in cui si articola relativamente alle diverse calamità naturali;
b) verificare l'attività svolta dalla Commissione nazionale grandi rischi in relazione al sisma del 6 aprile 2009;
c) verificare e valutare i pareri e le proposte formulate nei settori di competenza, l'organizzazione di particolari iniziative di studio e di approfondimento, le eventuali ricognizioni e verifiche da parte della Commissione nazionale grandi rischi prima, durante e dopo il sisma del 6 aprile 2009;
d) verificare la frequenza delle riunioni della Commissione nazionale grandi rischi;
e) verificare le eventuali responsabilità della Commissione nazionale grandi rischi in relazione al terremoto del 6 aprile 2009;
f) verificare il rapporto tra la Commissione nazionale grandi rischi e il Servizio nazionale della protezione civile in relazione agli indirizzi adottati e alle scelte operate fino alla data del 6 aprile 2009.

2. Le attività e le funzioni della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di esperti, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. La Commissione può avvalersi dei risultati di studi e di ricerche, nonché della collaborazione di enti e di soggetti pubblici e privati che operano nel settore sul quale verte l'inchiesta parlamentare.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 40.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
4. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.


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