Doc. XVIII, n. 60



La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati,
esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento:
la proposta di regolamento sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)425 definitivo), il «regolamento di base» che stabilisce le disposizioni fondamentali in materia;
la proposta di regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)416 definitivo), che riforma la politica commerciale relativa al settore;
la proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, recante disciplina del nuovo strumento finanziario del settore (COM(2011)804 definitivo);
la comunicazione della Commissione europea sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417 definitivo);
la comunicazione della Commissione europea sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)424 definitivo);
la relazione della Commissione europea sulla conservazione e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca (COM(2011)418 definitivo);
visti gli esiti del Consiglio Agricoltura e pesca del 12 giugno 2012, che, tra l'altro, ha raggiunto un accordo generale su due delle proposte in esame, (COM(2011)425) e COM(2011)416);
premesso che:
a) le linee di riforma della politica comune della pesca (PCP) per il periodo 2014-2020 perseguono obiettivi generali di sostenibilità dell'ecosistema e di crescita economica che, in linea generale, appaiono condivisibili; tuttavia, considerata la profonda rilevanza della riforma per il futuro del settore ittico nazionale, essa dovrebbe tenere maggiormente in considerazione le peculiarità dei Paesi del Mediterraneo sia per quanto riguarda i bacini marini sia per l'impatto economico-occupazionale delle attività legate alla pesca;
b) i princìpi di base su cui si fonda la proposta di riforma della PCP nelle sue componenti di programmazione e gestione delle attività di pesca sono più identificativi delle esigenze e delle peculiarità dell'area nordeuropea e adattabili solo parzialmente alla dimensione mediterranea e in particolare all'Italia, caratterizzata da realtà locali interessate da problematiche e specificità proprie, quali la pesca artigianale. Pertanto, in generale, le misure proposte dovrebbero tenere maggiormente in conto le realtà specifiche locali sulle quali incidono, le tradizioni, i sistemi di pesca e la tipologia della flotta;
c) l'importanza socio-economica delle flotte di pesca costiera e artigianale e dell'acquacoltura è indiscutibile in molte zone del nostro Paese; pertanto, lo sviluppo di misure specifiche ad esse rivolte dovrebbe essere incoraggiato a un livello il più vicino possibile alle comunità costiere e alle esigenze di tutta la filiera. Appare a tal fine quanto mai opportuno lo sviluppo di attività diversificate legate al settore ittico, al fine di creare forme di interdipendenza e integrazione di reddito con altri settori come il turismo, la gastronomia e l'economia del territorio; è indispensabile una governance regionalizzata che contempli margini di flessibilità e adattamento di princìpi generali a contesti particolari e unici;
d) la tutela della salvaguardia ambientale, la conservazione degli stock e le misure di contrasto al sovrasfruttamento dovrebbero coniugarsi con le esigenze economiche di un settore già gravemente compromesso ed essere più coerenti con le caratteristiche, potenzialità e opportunità locali;
tenuto conto:
delle valutazioni e dei rilievi rappresentati nel corso delle audizioni svolte, che hanno consentito di acquisire elementi utili e di raccogliere le istanze dei rappresentanti di numerose organizzazioni delle imprese del settore;
dell'evoluzione del dibattito in corso presso le istituzioni europee e, in particolare, degli esiti del Consiglio Agricoltura e pesca del 12 giugno 2012, che ha raggiunto un accordo generale su due delle proposte in esame, (COM(2011)425) e COM(2011)416);
rilevata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in data 11 luglio 2012, che si allega,

impegna il Governo

a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea sulla base degli indirizzi di seguito indicati:

1) Eliminazione della pratica dei rigetti.

L'articolo 15 della proposta di regolamento (COM (2011)425) - sulla politica comune della pesca - stabilisce l'obbligo di sbarcare tutte le catture relative agli stock ittici ivi indicati, salvo nel caso in cui esse vengano utilizzate come esche vive, secondo un calendario che va dal 1o gennaio 2014 al 1o gennaio 2016.
Al riguardo, si osserva che una eliminazione pura e semplice dei rigetti, così come proposta, non è realistica, in considerazione sia della specificità dei metodi di pesca nei mari italiani sia della mancanza di soluzioni relative alla destinazione delle catture accessorie.
Con riferimento al primo rilievo, si segnala che per quanto concerne il bacino Alto Adriatico, ad esempio, il problema dei rigetti riguarda, per lo strascico, materiale inerte (gusci, alghe e fango) e quantitativi irrisori di materiale ittico di diverso tipo e interessa principalmente barche di piccole dimensioni che, per la natura e la quantità di materiale che imbarcano, con l'apertura della rete, saranno costrette ad affrontare un lavoro di cernita per un risultato nullo.
Diverso è il caso del comparto delle volanti dedite alla pesca del pesce azzurro, dove un quantitativo di catture accessorie di specie poco appetibili dal punto di vista commerciale è fisiologico; si tratta di rigetti anche consistenti che sarebbe bene evitare, ma che, visti i volumi considerati, sono difficilmente gestibili dai pescherecci che attualmente non dispongono delle necessarie strutture.
L'articolo 8 della proposta di regolamento (COM(2011)416) - sulla OCM pesca - obbliga poi le organizzazioni di produttori a fare buon uso delle catture indesiderate (definite come prodotti non conformi alle taglie minime di commercializzazione), ma non specifica come si realizzerà, nella pratica, tale disposizione, né chi sosterrà i costi di distribuzione e immagazzinamento, anche in considerazione della mancanza di strutture a terra la cui realizzazione, quantunque fosse disposta, comporterebbe gli oneri e gli adempimenti necessari alla costruzione di una qualsiasi opera in area portuale.
Il mantenimento a bordo delle catture accessorie, o in eccesso, comporta anche una forzatura di quelle che sono le normali attività di pesca in termini di spazio, tempo e sicurezza a bordo. Gli ingombri derivanti dall'occupazione di spazi necessari alla normale operatività delle imbarcazioni da parte del materiale da sbarcare si traducono in una riduzione delle capacità di stoccaggio dei prodotti e comporterebbero la necessità di rientro in porto ad intervalli di tempo ravvicinati rispetto alla normale frequenza, con un aggravio in termini di tempi, distanze da percorrere e costi diretti ed indiretti.
Si rileva inoltre che non è chiaro se il divieto di rigetto introduce la pratica di elaborare i rapporti di pesca in base alle quote catturate, anziché agli sbarchi, come avviene attualmente.
Sarebbe auspicabile, pertanto, prevedere un approccio graduale, punto sul quale si è peraltro registrata un'ampia convergenza nella discussione in seno al Consiglio Agricoltura e pesca dello scorso 12 giugno.
Inoltre, appare importante favorire l'avvio di progetti-pilota, anche a carattere obbligatorio, volti ad identificare le difficoltà tecniche e i costi conseguenti alla eliminazione della pratica dei rigetti anche al fine di formulare specifiche misure da inserire nei piani di gestione.
La realizzazione di progetti sperimentali consentirebbe inoltre di affrontare la pratica della eliminazione degli scarti caso per caso, in considerazione delle specificità proprie dei bacini di pesca, delle specie oggetto di cattura e delle tipologie delle flotte.
Relativamente alle catture indesiderate, sarebbe opportuno chiarire se siano da considerare solo le specie ittiche (pesci ossei e cartilaginei) o anche altri organismi (echinodermi e alghe) che compongono la biomassa raccolta dalle reti a traino.

2) Concessioni di pesca trasferibili.

Gli articoli da 27 a 33 della proposta di regolamento (COM(2011)425) - sulla politica comune della pesca - istituiscono un sistema di concessioni di pesca trasferibili che gli Stati membri dovranno introdurre nell'arco di 15 anni, a partire dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2029, al fine di razionalizzare l'accesso alle risorse, limitare la sovraccapacità e consentire l'adeguamento delle dimensioni delle flotte alle reali possibilità di pesca.
A tal riguardo si segnala che gran parte delle marinerie italiane si caratterizza per una pesca di modeste dimensioni, con attrezzi che sono multispecie e una flotta formata da imbarcazioni di piccole dimensioni. Saranno quindi di particolare importanza le modalità con cui lo Stato attribuirà sia le concessioni per singola specie ad ogni impresa di pesca (è troppo generica la previsione di «composizione probabile delle catture» di cui al comma 3 dell'articolo 28) sia le possibilità di pesca individuali. Il meccanismo può risultare semplice e facilmente controllabile per un numero contenuto di imbarcazioni che concentrano la loro attività su poche specie, come le navi che operano in Atlantico, o le nostre volanti che si dedicano al pesce azzurro; per piccole imbarcazioni, che effettuano una produzione polverizzata in termini di specie e di quantitativi, il metodo potrebbe non essere applicabile né controllabile.
Si segnala a tal riguardo che sarebbe più utile, per la preservazione degli stock e delle peculiarità di pesca locali, lasciare ai piani di gestione il governo locale della risorsa, disponendo che le decisioni siano prese a livello regionale e del territorio, di concerto con altre regioni limitrofe.
Si osserva inoltre che l'incentivo a passare a tale sistema - e quindi a condizioni di mercato per la flotta da pesca - è il mancato rinnovo del finanziamento dell'Asse 1 del Fondo europeo per la pesca (FEP), che prevede la rottamazione della flotta e compensazioni per l'arresto delle attività di pesca. Si evidenzia quindi, anche in considerazione del mancato sostegno alla rottamazione, che le concessioni di pesca risultano inappropriate per la piccola pesca costiera e comunque inadatte alla pesca nel Mediterraneo, in ragione delle loro caratteristiche specifiche e della loro vulnerabilità socio-economica; molte aziende della piccola pesca, anche a fronte del pericolo di concentrazioni eccessive sulle concessioni, potrebbero trovarsi in grave difficoltà.
Inoltre, sarebbe opportuna una maggiore chiarezza relativamente ai criteri che saranno adottati per la definizione delle concessioni trasferibili nell'area mediterranea, dove, ad eccezione del tonno rosso, non esiste un sistema di totali ammissibili di cattura (TAC) e quote, come nei mari del Nord Europa; pertanto, l'assegnazione di una misura di sforzo di pesca (e quindi di giorni di attività in mare) per ciascuna imbarcazione o di un sistema di quote stabilito su un TAC multi-specifico sono ipotesi di lavoro che - al di là della validità della misura - potranno presentare non pochi elementi di complicazione.
Nel sostenere la necessità di rendere tale sistema volontario, appare comunque opportuna un'introduzione graduale delle misure relative alle concessioni trasferibili, con periodi di sperimentazione di 5 anni anziché di 15, in ragione delle specificità del contesto marittimo unionale e, nel caso in cui lo Stato membro dimostri di raggiungere la necessaria riduzione di capacità senza ricorrere al sistema delle quote, la possibilità di esenzione. Se infatti la gestione delle flotte industriali di maggiore dimensione unitaria si presta all'applicazione del sistema delle concessioni, in contesti più artigianali, come nel caso della pesca nel Mediterraneo, l'accesso ai diritti e agli eventuali trasferimenti, unitamente agli sforzi associati all'introduzione dei piani di gestione nazionali e locali, risulta estremamente complesso e non favorisce l'efficacia dell'azione proposta.
Appare altresì opportuno esplicitare meglio le garanzie a tutela della pesca artigianale e costiera che per l'Italia rappresenta il segmento più fragile, ma anche quello che fornisce il maggior numero di posti di lavoro e di attività economiche nelle regioni costiere e lagunari.

3) Piccola pesca.

Si ritiene che la definizione di piccola pesca dovrebbe tenere conto, oltre che del parametro relativo alla lunghezza dell'imbarcazione (12 metri), di elementi quali, ad esempio, capacità di pesca, sforzo di pesca, attrezzi utilizzati, numero annuo di giornate in mare, durata delle uscite in mare, soci lavoratori di imprese cooperative o armatore a bordo, numero di componenti dell'equipaggio, distanza dalla costa, tipologia di imbarcazione.

4) Finanziamento.

La previsione, come disposto dal quadro degli obiettivi della comunicazione della Commissione europea «Europa 2020», di rivedere i finanziamenti pubblici eliminando gli aiuti alla demolizione delle navi da pesca rappresenta un freno alla riduzione della flotta e al suo ammodernamento, con evidenti conseguenze negative sulla sicurezza degli imbarcati. L'integrazione degli strumenti finanziari esistenti (FEP, sostegno alla PMI e dispositivi dell'organizzazione comune dei mercati) in un unico fondo, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), proposta dalla Commissione europea al fine di assicurare una maggiore semplificazione, potrebbe comportare, inoltre, un aumento della complessità burocratica delle disposizioni normative, provocando un non auspicabile aumento dei costi di gestione e amministrativi e anche un rallentamento nell'utilizzo dei fondi relativi al periodo di programmazione 2014-2020.
La dotazione finanziaria del FEAMP è pari a circa 7 miliardi di euro, come risulta dalla proposta di nuovo Quadro finanziario pluriennale; il nuovo Fondo coprirà anche il finanziamento della politica marittima europea e si auspica che tale componente non si realizzi a svantaggio del sostegno dell'Unione europea garantito per la pesca, l'acquacoltura e la filiera ittica in generale.
Il FEAMP è inoltre soggetto alle condizionalità previste dalla proposta di regolamento COM(2011)615, recante disposizioni comuni sui fondi compresi nel Quadro strategico comune.
A tale riguardo si osserva che il sistema di prescrizioni stabilito è estremamente rigido, pur essendo finalizzato ad un miglior utilizzo dei finanziamenti comunitari, specie con riferimento alla condizionalità macroeconomica. Condizionare eccessivamente le possibilità di aiuto al rispetto di adempimenti difficilmente dimostrabili, quali la capacità di cattura, rischia di complicare enormemente il sistema di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari.
È inoltre auspicabile, ove prevalesse l'ipotesi di interruzione dei contributi alla demolizione della flotta, l'applicazione di una strategia di «phasing out», che preveda adeguate misure di accompagnamento per gli operatori interessati.

5) Regionalizzazione.

Il processo decisionale alla base della PCP appare eccessivamente centralizzato, considerate le peculiarità dei bacini marini che caratterizzano il territorio unionale; se tale approccio, infatti, è indispensabile alla corretta gestione e preservazione degli stock ittici comuni, la predisposizione degli elementi di dettaglio, quali la larghezza delle maglie delle reti, mal si presta ad una generalizzata applicazione alle diverse realtà. Talune disposizioni vigenti si sono rivelate inadeguate alle realtà dei mari del Sud Europa, in particolare del Mediterraneo, caratterizzato da profonde diversità strutturali, socio-economiche e culturali che implicano un approccio peculiare.
I piani di gestione pluriennale rappresentano una prima risposta alla necessità di una gestione adeguata alle diverse specificità dei mari europei; tuttavia, sarebbe necessaria una formulazione basata sulla più ampia partecipazione, che coinvolga non solo gli Stati membri, ma anche tutti gli operatori e i soggetti interessati; è indispensabile una governance regionalizzata che contempli margini di flessibilità e adattamento.

6) Dimensione esterna della pesca.

Il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale è di fondamentale importanza in un contesto di relazioni e scambi ormai globalizzati. I futuri accordi di pesca sostenibile (APS) sono strumenti essenziali per garantire l'accesso agli avanzi delle risorse disponibili, consentendo l'approvvigionamento del mercato comunitario, il mantenimento dei posti di lavoro e lo sviluppo del settore ittico nei Paesi partner. Gli accordi contribuiranno alla realizzazione di un contesto di governance di elevata qualità nel Paese partner se saranno coerenti con gli obiettivi delle politiche di sviluppo e saranno incentrati su principi di sostenibilità e trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo. Si segnala la necessità di garantire che lo sfruttamento delle risorse alieutiche avvenga sulla base di solidi pareri scientifici e riguardi unicamente le risorse eccedentarie che il Paese partner non può o non intende pescare.
Nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla riforma della PCP, appare imprescindibile il coinvolgimento dei Paesi del vicinato, in particolare quelli dei Balcani occidentali, con i quali è necessario concordare iniziative congiunte per la tutela dei bacini marittimi comuni, come la regolamentazione del fermo pesca biologico nel mare Adriatico.

7) Acquacoltura.

Tenuto conto che l'industria dell'acquacoltura europea ha creato circa 17.000 imprese e 65.000 posti di lavoro diretti e indiretti e che, in un contesto globale di forte domanda dei prodotti dell'acquacoltura, l'Unione europea contribuisce solo al 2 per cento della produzione mondiale di tale settore, mentre il suo consumo interno ammonta a oltre cinque milioni di tonnellate annue, appare necessario predisporre norme adeguate nel quadro dell'OCM, al fine di contrastare la concorrenza sleale delle importazioni a buon mercato di prodotti di scarsa qualità, che non rispettano i requisiti comunitari in materia di igiene e sanità.
È inoltre indispensabile che la Commissione europea chiarisca, sempre nel quadro dell'OCM, i sistemi di registrazione dell'etichetta e di certificazione per la produzione dell'acquacoltura nonché i tempi di istituzione del Consiglio consultivo per l'acquacoltura, la sua missione, struttura e finanziamento.
L'acquacoltura è il futuro dell'economia ittica: appare pertanto pienamente condivisibile la valorizzazione di tale comparto, nonché la promozione dello sviluppo di tecniche di allevamento sostenibili, competitive e diversificate, favorendo la ricerca verso nuove specie e nuove modalità di produzione, idonee all'insediamento in aree ambientali di diversa tipologia.
Occorre continuare a puntare sulla sicurezza alimentare dei prodotti ittici allevati e sul benessere animale, anche attraverso l'eliminazione degli ostacoli che gli imprenditori lamentano e che concernono principalmente le pratiche amministrative e le difficoltà di accesso alle risorse pubbliche (aree produttive, la derivazione delle acque e il loro trattamento).
La nuova PCP in questo senso sembra voler fare un passo avanti, anche attraverso una forma di coordinamento fra Stati che favorisca, oltre che l'innovazione, anche lo scambio di informazioni e di buone pratiche di gestione.
È necessario sviluppare, altresì, adeguate politiche di filiera improntate al criterio del «chilometro zero» e incentivare la creazione di infrastrutture di terra a supporto del sistema di conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto di qualità «made in Italy».
La strategia per lo sviluppo di un'acquacoltura europea, varata nel 2002, non ha raggiunto l'obiettivo previsto in considerazione dell'importante ruolo del settore per garantire la sicurezza alimentare, favorire l'occupazione e assicurare un buon assetto territoriale.

8) Atti delegati.

Con riferimento alla previsione di atti delegati, per i quali il legislatore comunitario delega all'esecutivo il potere di adottare norme che modificano elementi non essenziali dei regolamenti, appare opportuno sottolineare l'esigenza che la delega sia contenuta nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dagli atti legislativi stessi, considerato che la previsione di intervento attraverso atti delegati riguarda aspetti importanti, tra i quali: le specie per le quali può essere introdotto il divieto di rigetto (articolo 15, comma 6, della proposta di regolamento COM(2011)425) e il calcolo dei limiti di capacità di pesca attribuiti alle flotte degli Stati membri (articolo 35, comma 3, della proposta di regolamento COM(2011)425).
Analogamente, per l'adozione dei progetti di atti di esecuzione si raccomanda l'osservanza delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 182/2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.


ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)


La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminate la comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca - COM(2011)417 def.; la proposta di regolamento relativo alla politica comune della pesca - COM(2011)425 def.; la proposta di regolamento relativo alla organizzazione comune dei mercati della pesca e dell'acquacoltura - COM(2011)416 def.; la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca - COM(2011)424 def.; la relazione della Commissione sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca - COM(2011)418 def.; la proposta di regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - COM(2011)804;
premesso che:
le proposte legislative in esame prospettano una riforma organica della politica comune della pesca e dei suoi strumenti di finanziamento, nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2014-2020;
la dotazione finanziaria complessiva proposta dalla Commissione europea per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nel periodo 2014-2020 ammonterebbe a euro 6.567.000 di cui 1,047 miliardi sarebbero dedicati alle misure a gestione diretta (principalmente alla PMI). Tali risorse, tenuto conto del livello complessivo del bilancio dell'Unione proposto per il periodo 2014-2020, appaiono adeguate, tenuto anche conto della ragionevolezza ed equità dei parametri di distribuzione proposti dalla Commissione: il livello dell'occupazione; il livello della produzione; la percentuale di piccola pesca nell'ambito della flotta nazionale. Per tutte le misure è previsto anche un criterio di allocazione «storica»;
gli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea di una politica comune della pesca sostenibile, efficace e coerente appaiono condivisibili. Peraltro, la politica della pesca non può prescindere dalla considerazione di una pluralità di fattori che caratterizzano interessi, risorse, sistemi di pesca, luoghi, storia, abitudini alimentari, economie tra loro differenti, al fine di individuare interventi normativi idonei a rispondere alle esigenze reali e alle specificità territoriali. Occorre inoltre contemperare le priorità ambientali con l'esigenza di supportare le attività produttive e le loro ricadute economiche e sociali;
la base giuridica prescelta per le proposte in esame appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura ordinaria, e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;
fermo restando che, in base agli articoli 3 e 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni relative alla conservazione delle risorse biologiche marine sono di competenza esclusiva dell'Unione, mentre quelle concernenti le priorità e gli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo dell'acquacoltura e l'organizzazione comune dei mercati rientrano nella competenza concorrente fra l'Unione e gli Stati membri, le proposte stesse risultano conformi al principio di sussidiarietà. Gli obiettivi da esse perseguiti - che includono una maggiore competitività del settore, una migliore trasparenza dei mercati, il contributo ad assicurare condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione - non potrebbero infatti essere adeguatamente conseguiti a livello nazionale in quanto richiedono norme comuni in tutto il territorio dell'Unione;
appare pertanto opportuna e conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità la scelta dello strumento del regolamento, che si limita a quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo primario di garantire un settore della pesca e dell'acquacoltura che offra condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili a lungo termine e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare, stabilendo norme relative alla conservazione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, e lasciando agli Stati membri, tramite l'approccio regionalizzato, la facoltà di adottare le misure tecniche e di conservazione necessarie per conseguire obiettivi generali e specifici stabiliti nei regolamenti adottati dal legislatore dell'Unione;
tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e di valutazione forniti dalle audizioni svolte presso la XIII Commissione (Agricoltura);
rilevata altresì la necessità che il presente parere sia allegato al documento finale della XIII Commissione (Agricoltura) e trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea per assicurare il coordinamento tra la politica comune della pesca e le politiche dell'Unione riguardanti l'ambiente, le questioni sociali, le regioni, lo sviluppo, l'agricoltura, il mercato e il commercio, gli affari finanziari, la ricerca e l'innovazione, la salute e la protezione dei consumatori;
b) con riferimento alle modifiche di ordine procedurale introdotte nell'ambito delle proposte che compongono il pacchetto - pur condividendo l'obiettivo di razionalizzare l'impianto esistente mediante un meccanismo uniforme che prevede una delega di poteri alla Commissione, conformemente al Trattato di Lisbona («atti delegati»), adeguando le specifiche tecniche alle concrete realtà locali, nonché di estendere le disposizioni settoriali (sempre con «atti delegati») - si sottolinea che occorre evitare che attraverso tali procedure si proceda a modificare sostanzialmente o a eliminare elementi essenziali della regolamentazione dell'Unione europea, per i quali, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, occorre seguire la procedura legislativa ordinaria; ciò vale in particolare per la facoltà della Commissione di adottare, mediante atti delegati, disposizioni concernenti i limiti di capacità di pesca per ciascuna flotta nazionale, che non può essere considerato elemento non essenziale della regolamentazione;
c) in materia di dimensione esterna della PCP, si sottolinea l'esigenza di perseguire una politica di cooperazione con i Paesi terzi volta a migliorare il rispetto delle norme nel contesto internazionale, in particolare per quanto riguarda le attività di pesca intensive praticate nell'area del Mediterraneo, tenendo conto delle specificità dell'ecosistema ittico in tale bacino;
d) relativamente all'etichettatura di origine dei prodotti della pesca resta aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello dell'Unione europea degli schemi di certificazione; si sottolinea, altresì, che se si vuole tutelare il carattere distintivo dei prodotti di qualità, sia a difesa delle produzioni sia dei consumatori, è indispensabile che sia chiara l'indicazione di origine;

e) per quanto riguarda, infine, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il periodo 2014-2020, si sottolinea, in particolare, che nella proposta della Commissione occorre addivenire ad una più specifica finalizzazione delle risorse, che tenga conto di priorità, quali la ricerca e il sostegno a coloro che intendono rinnovare la flotta per rafforzare e migliorare la propria attività; inoltre, si rileva che talune delle misure proposte sono di efficacia incerta ai fini della riduzione della sovraccapacità e, comunque, non appaiono essere particolarmente adatte ad una pesca a carattere altamente misto o multispecifico, come quella mediterranea.


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