La II Commissione Giustizia,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2010)95 definitivo);
acquisito il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), per quanto riguarda i profili di sussidiarietà, espresso l'8 giugno 2010;
rilevato che:
le misure previste nella proposta appaiono necessarie e opportune, stanti le dimensioni preoccupanti e crescenti del fenomeno della tratta degli esseri umani ed il suo carattere prevalentemente transnazionale;
la proposta appare suscettibile di assicurare significativi progressi nel contrasto al fenomeno, in primo luogo in quanto diretta a ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in termini più ampi di quanto previsto dalla vigente decisione quadro 2002/629/GAI e, in secondo luogo, in quanto volta a promuovere la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie;
la proposta contiene, all'articolo 2, una descrizione molto ampia degli atti intenzionali che gli Stati membri devono perseguire come reati; descrizione che potrebbe essere resa più determinata e puntuale, anche con riferimento al concetto di «passaggio o trasferimento dell'autorità» sulle persone, al fine di ridurre la possibilità di un eccessivo ampliamento della sfera della punibilità penale ovvero dell'introduzione di fattispecie penali non sufficientemente determinate negli ordinamenti degli Stati membri;
meritano apprezzamento anche le disposizioni volte a stabilire la procedibilità d'ufficio in assenza di iniziative della vittima nonché quelle dirette a stabilire che gli autori dei reati sono perseguibili anche se commettono il fatto al di fuori del territorio dell'Unione europea;
la proposta prevede assai opportunamente un insieme di misure volte a garantire adeguata assistenza e sostegno alle vittime, sia sul piano materiale che psicologico;
esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di rendere più precise e determinate le definizioni di cui all'articolo 2, specificando, in particolare, il concetto di «passaggio o trasferimento dell'autorità» sulle persone;
b) per quanto riguarda l'entità delle sanzioni, allo scopo di realizzare un'armonizzazione normativa che garantisca un livello omogeneo di tutela delle vittime della tratta in tutto il territorio dell'Unione europea, si valuti l'opportunità di prevedere anche un limite minimo delle pene;
c) relativamente alle misure di assistenza, si valuti la possibilità, come emerso anche in sede di esame della proposta da parte del Consiglio giustizia e affari interni, di inserire disposizioni specificamente finalizzate al sostegno e alla protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani;
d) si valuti l'opportunità di prevedere che le vittime della tratta abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime dei reati intenzionali violenti.
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