Doc. XVIII, n. 35


La II Commissione Giustizia,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94 definitivo);
acquisito il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), espresso il 29 giugno 2010;
rilevato che:
risulta pienamente condivisibile l'obiettivo di aggiornare la normativa europea vigente per renderla più efficace nella lotta al fenomeno, particolarmente grave e le cui dimensioni suscitano un diffuso allarme nell'opinione pubblica, dell'abuso sessuale ai danni di minori, tenendo anche conto del numero crescente di siti internet contenenti materiale pedopornografico;
la gravità di reati quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia impone un approccio globale e coordinato che accompagni all'azione penale contro gli autori del reato l'attivazione di misure di prevenzione del fenomeno nonché l'adozione di interventi idonei a garantire una adeguata protezione delle vittime;
la proposta di direttiva opportunamente persegue l'obiettivo di un riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri definendo in termini puntuali le fattispecie sanzionabili, in particolare introducendo il reato di adescamento di minori per scopi sessuali;
la proposta merita inoltre apprezzamento in quanto reca disposizioni volte a garantire l'effettività del sistema sanzionatorio, per un verso in quanto dirette a garantire che le sanzioni irrogate in uno Stato membro siano effettivamente applicate in tutto il territorio dell'Unione europea - prevedendo che gli autori dei reati possano essere perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori del territorio dell'UE, come avviene nei casi di turismo sessuale - e, per altro verso, in quanto finalizzate a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento di indagini giudiziarie nei casi, che sono particolarmente frequenti, di reati transfrontalieri;
il contrasto della pedopornografia per via informatica richiede il massimo coordinamento nell'azione di autorità pubbliche e soggetti privati, con particolare riferimento ai provider;

esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) per quanto riguarda l'entità delle sanzioni, allo scopo di realizzare un'armonizzazione che garantisca un livello omogeneo di tutela dei minori in tutto il territorio dell'Unione europea, si valuti l'opportunità di prevedere anche un limite minimo delle pene applicabili per le diverse fattispecie indicate;
b) per quanto riguarda le disposizioni relative alla chiusura e al blocco degli accessi ai siti web contenenti materiale pedopornografico, si valuti la possibilità di definire, a livello dell'Unione europea, una «black list» dei siti nonché degli Stati che ospitano i provider responsabili dei siti vietati;
c) si valuti l'opportunità di inserire disposizioni volte a responsabilizzare i fornitori di servizi internet per la adozione, eventualmente, almeno in una prima fase, su base volontaria, di codici di condotta per bloccare l'accesso alle pagine web a contenuto pedopornografico.


ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94 def.)»;
rilevato che:
la proposta intende aggiornare la normativa europea vigente per renderla più efficace nella lotta contro un fenomeno particolarmente grave e le cui dimensioni suscitano un diffuso allarme nell'opinione pubblica, come dimostrano i dati estremamente preoccupanti sull'incidenza percentuale dei minori esposti a rischio di abuso sessuale e sul numero elevatissimo di siti internet contenenti materiale pedopornografico;
a tal fine, la proposta di direttiva prospetta in primo luogo un avvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri definendo in termini puntuali le fattispecie relative ai reati di abuso sessuale e ai reati di sfruttamento sessuale, introducendo anche il reato di adescamento di minori per scopi sessuali e definendo dettagliatamente i reati compiuti avvalendosi di strumenti informatici, non contemplati dalla disciplina attualmente vigente;
la proposta reca inoltre disposizioni volte a garantire che le sanzioni irrogate in uno Stato membro siano effettivamente applicate in tutti i territori dell'Unione europea - prevedendo che gli autori dei reati possano essere perseguiti anche se commettono il fatto al di fuori del territorio dell'UE, come avviene nel caso del cosiddetto turismo sessuale -, a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento di indagini giudiziarie nei casi, che sono particolarmente frequenti, di reati transfrontalieri, a garantire alle vittime la più ampia protezione per il recupero psicofisico e per consentire loro di avvalersi dell'assistenza legale gratuita, nonché a introdurre misure volte a prevenire il compimento dei reati;
rilevata infine l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

auspicando la rapida conclusione dell'iter di adozione, da parte delle istituzioni dell'Unione europea, della proposta di direttiva, il suo tempestivo recepimento e la sua piena attuazione da parte degli Stati membri.


Frontespizio