Doc. XVIII, n. 31


La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;
esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379 def.) ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento;
tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea;

considerato che:
il lavoro stagionale costituisce un fenomeno significativo per dimensioni e per l'incidenza crescente nelle economie degli Stati membri dell'Unione europea in quanto risponde ad una domanda reale che viene soddisfatta prevalentemente da cittadini di paesi terzi;
la necessità di un intervento legislativo UE in materia è stata da ultimo confermata nel Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 e si giustifica in relazione al fatto che la materia disciplinata dalla proposta presenta evidenti profili transnazionali, poiché la disciplina che in questo campo può assumere ciascuno degli Stati membri è in grado di produrre forti ricadute anche in altri Paesi;
la proposta intende appunto definire un quadro giuridico comune che risponde essenzialmente a due esigenze:
a) per un verso, stabilendo norme minime di portata generale in materia di trattamento economico, condizioni di lavoro e diritti sindacali, garantisce standard uniformi in materia di tutela dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, salvaguardandone la dignità personale, in coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento dell'UE, anche al fine di contrastarne lo sfruttamento e l'impiego «in nero» da parte di alcuni datori di lavoro, spesso con la complicità di organizzazioni criminali che gestiscono l'immigrazione illegale;
b) per altro verso, evita il rischio che la persistenza di differenze marcate tra le legislazioni degli Stati membri possa agevolare comportamenti opportunistici indirizzando i flussi immigratori verso i paesi che prevedono regimi più favorevoli o controlli alle frontiere meno rigorosi, in modo tale da minare la sicurezza del regime Schengen;
allo stesso tempo, la proposta merita apprezzamento in quanto rispetta la competenza degli Stati membri nella determinazione delle quote di immigrati da ammettere nei propri territori, in relazione alle esigenze delle rispettive economie, ferma restando la facoltà di non ammettere soggetti che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica;

rilevato che:
la durata massima di sei mesi per il permesso di soggiorno, prevista dalla proposta di direttiva, potrebbe non corrispondere alle peculiari necessità del sistema economico italiano, soprattutto per quanto riguarda le esigenze del settore agricolo. Al riguardo, si segnala che, proprio per tener conto delle specificità di tale comparto, la normativa nazionale vigente consente una durata complessiva del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non superiore a nove mesi;
relativamente alle garanzie in materia di sicurezza sociale da riconoscere ai lavoratori, occorre considerare che in base alla normativa nazionale vigente possono accedere alle prestazioni assistenziali in condizioni di parità con i cittadini italiani gli stranieri che siano in possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale;
quanto alle sanzioni per i datori di lavoro inadempienti, il testo della proposta (articolo 12, comma 2) si limita a stabilire che le stesse devono essere «efficaci, proporzionate e dissuasive», senza ulteriori dettagli, e in particolare senza fare esplicito riferimento alla disciplina europea già vigente in materia, con particolare riguardo alla direttiva 2009/52/CE, che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
rilevata infine l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo;

esprime una valutazione positiva sulla proposta di modifica della direttiva con le seguenti osservazioni:
1) il Governo si attivi affinché nella stesura definitiva del testo si prevedano adeguati spazi, per gli Stati membri, in sede di attuazione della relativa disciplina in modo da riconoscere la necessaria flessibilità in ragione delle peculiari caratteristiche ed esigenze di ciascun sistema produttivo. Ciò vale, in particolare, con riferimento alla durata minima e al prolungamento di quella massima del permesso di lavoro stagionale in relazione alle specificità di alcuni settori, in particolare del settore agricolo, e della loro rilevanza per l'economia nazionale;
2) sempre con riferimento alla durata del permesso, si disponga affinché non vi siano penalizzazioni per i rapporti di lavoro a cavallo tra due successivi anni solari;
3) si valuti l'opportunità di dettagliare più puntualmente la disciplina relativa alle sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti (attualmente contenute nel comma 2 dell'articolo 12, dedicato alle Agevolazioni al reingresso) anche mediante esplicito richiamo alla direttiva 2009/52/CE;
4) si valutino, anche in relazione alle ricadute sulla finanza pubblica, le possibili conseguenze di un pieno allineamento delle prestazioni assistenziali da corrispondere ai lavoratori stagionali, rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale vigente subordinatamente ad una durata del permesso di soggiorno almeno annuale;
5) si valuti l'opportunità di inserire, tra le fattispecie per le quali è consentito il rifiuto o la revoca del permesso, anche la minaccia alla sicurezza dello Stato al fine di prevenire il rischio di ingressi di soggetti potenzialmente pericolosi;
6) si rafforzi l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta, eventualmente modificando in termini di obbligo la previsione della facoltà degli Stati membri di accertarsi se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.


Frontespizio