Doc. XVIII, n. 26


La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato il Progetto di decisione del Consiglio che stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea il 16 giugno 2010;
richiamata la risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo l'8 luglio 2010, condividendone la determinazione a rafforzare la cooperazione con i Parlamenti nazionali degli Stati membri nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con riferimento alla PESC e alla PSDC, ed apprezzando la previsione presso il SEAE di un servizio per le relazioni parlamentari;
considerata la dichiarazione resa dall'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione circa la responsabilità politica nei confronti del Parlamento europeo, ivi inclusi gli scambi di vedute con i principali capi-delegazione;
osservato che:
la nascita del SEAE costituisce un importante adempimento nell'ambito degli assetti istituzionali definiti dal Trattato di Lisbona e dota finalmente l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza degli apparati e degli strumenti necessari allo svolgimento del suo mandato;
i sondaggi mostrano che il settanta per cento dei cittadini europei chiede che l'Unione abbia una politica estera maggiormente comune, per cui il SEAE dovrà contribuire a far sì che l'Unione parli sempre più con una sola voce sulla scena mondiale;
il SEAE rappresenta una profonda novità istituzionale in seno all'Unione in quanto deve assolvere all'ambizioso obiettivo di promuoverne la politica estera comune, secondo gli indirizzi del Consiglio europeo e sotto la direzione dell'Alto Rappresentante;
il SEAE è destinato a formare un corpo diplomatico europeo che, pur inizialmente composto secondo la provenienza dai ruoli della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri, deve sviluppare una sua professionalità unitaria, matura e rappresentativa;
rilevato che occorre:
rafforzare le funzioni di coordinamento dell'Alto Rappresentante in relazione alle competenze degli altri Commissari rientranti nella sfera delle relazioni esterne dell'UE;
accelerare i tempi di avvio del SEAE, scontando il ritardo sin qui accumulato nelle pur necessarie fasi del concerto inter-istituzionale;
evitare ogni logica di automatismo burocratico nella selezione del personale chiamato a far parte del SEAE, evitando la nascita di una struttura sovrabbondante onerata dall'eccesso della burocrazia amministrativa e quindi prevedendo organici snelli ed il più possibile contenuti;
garantire l'assunzione su base meritocratica assicurando un adeguato equilibrio geografico tra gli Stati membri;
definire procedure di raccordo del SEAE con la Commissione e il Consiglio tali da favorire l'integrazione funzionale, ma da preservarne l'autonomia amministrativa e la linea gerarchica posta alle dirette dipendenze dell'Alto Rappresentante;
chiarire i rapporti del SEAE con i rappresentanti speciali dell'Alto Rappresentante al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
riaffermare la prassi dell'uso dell'inglese e del francese;
sviluppare la possibilità che le delegazioni del SEAE possano rappresentare gli Stati membri all'estero e coordinarne le relative posizioni nei fora multilaterali;
sostenere in seno alle Nazioni Unite il riconoscimento del nuovo ruolo che l'Unione ha assunto in virtù del Trattato di Lisbona e quindi assicurare il relativo status al SEAE;
segnalato con riferimento al testo del progetto che:
all'articolo 4, il segretario generale, con l'inopportuna aggiunta della qualificazione di «esecutivo», non sembra essere in grado di svolgere la necessaria funzione di raccordo politico-amministrativo, anche a causa dell'altrettanto inopportuna previsione che il direttore generale per il bilancio e l'amministrazione operi sotto la diretta autorità dell'Alto Rappresentante, che viene in tal modo ad essere gravato di un ulteriore onere;
sempre all'articolo 4, sarebbe preferibile specificare le funzioni dei due segretari generali aggiunti;
all'articolo 5, la predisposizione di un servizio di pianificazione politica strategica risulta particolarmente convincente in relazione all'esigenza primaria di assicurare coerenza all'azione esterna dell'Unione;
all'articolo 6, il riferimento alla formazione comune adeguata da impartire al personale del SEAE, di cui al comma 12, dovrebbe essere integrato menzionando l'Istituto universitario europeo di Fiesole;
all'articolo 9, la formulazione delle rispettive competenze della Commissione e del SEAE relativamente agli strumenti dell'azione esterna risulta incerta ed ambigua, nonostante la distinzione tra programmazione e gestione;
il trasferimento in blocco al SEAE anche del personale di supporto direttamente assegnato ai dirigenti della Commissione ed ai capi-delegazione risulta eccessivo e non in linea con gli obiettivi prefissati di snellezza burocratica;
auspicato che:
la diplomazia italiana partecipi attivamente al SEAE sin dal suo avvio sia attraverso il distacco del più qualificato personale sia attraverso la definizione in tutte le sedi possibili di scambi e sinergie, anche al fine di dare degna ed adeguata rappresentanza in sede europea alla politica estera italiana;
l'Alto Rappresentante imprima, una volta avviato il SEAE, maggiore decisione nella trattazione delle priorità della PESC e della PSDC;
la messa in comune della politica estera degli Stati membri evolva nella direzione di una comune rappresentanza nelle organizzazioni internazionali, ivi inclusa la previsione di un seggio europeo in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU;
l'istituzione del SEAE offra lo spunto per delineare un più efficace controllo parlamentare integrato della PESC e della PSDC da svolgersi congiuntamente da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali sviluppando le indicazioni del Trattato di Lisbona, coinvolgendo direttamente le Commissioni Esteri e Difesa;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, nonché all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

esprime una valutazione favorevole

impegnando il Governo a sollecitare la tempestiva istituzione del SEAE sulla base dell'accordo inter-istituzionale raggiunto, a mettere a disposizione del SEAE i propri migliori funzionari diplomatici e a sostenerne con determinazione le relative candidature, adoperandosi in modo che siano loro assegnate adeguate posizioni di responsabilità, riferendone periodicamente al Parlamento, a contenere nei limiti delle effettive necessità l'assunzione del personale del SEAE promuovendone la formazione comune presso l'Istituto universitario europeo, a richiedere l'avvio di un programma volto a studiare l'eventuale trasferimento alle delegazioni dell'Unione di competenze attualmente gestite dalle rappresentanze nazionali, a favorire il raccordo a livello europeo in seno alle organizzazioni multilaterali.


ALLEGATO

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Parere sul progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (8029/10 POLGEN 43)


La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminato il progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna;

premesso che:

la creazione del Servizio, insieme al rafforzamento del ruolo e delle competenze dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituisce una delle novità più significative del Trattato di Lisbona per cui è necessario che essa si realizzi in modo da valorizzarne appieno tutte le potenzialità;
le trattative svolte a livello europeo tra i diversi Stati membri, la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno evidenziato orientamenti differenti e fatto emergere diverse proposte in particolare per quanto concerne la collocazione del Servizio, il suo rapporto con le istituzioni dell'UE e il suo grado di autonomia;
in particolare, il Parlamento europeo si è fatto interprete di una duplice esigenza: quella di far prevalere una visione più "comunitaria" sulle competenze del Servizio, meno ancorata alle funzioni proprie degli Stati membri, e quella di poter disporre di strumenti e procedure efficaci per il monitoraggio dell'attività svolta dal Servizio, soprattutto per i profili che attengono al bilancio;
al di là delle diverse posizioni espresse dalle varie istituzioni europee, appare certamente fondato e condivisibile l'obiettivo di assicurare un efficace ed effettivo controllo democratico sulla Pesc, che implica il coinvolgimento dei Parlamenti dell'UE nel controllo sul Servizio;
devono essere respinti fermamente i tentativi di introdurre il tedesco tra le lingue di lavoro del Servizio, accanto ad inglese e francese. Oltre a configurare una palese violazione del regime linguistico, l'aggiunta di altre lingue di lavoro, quali il tedesco, che non hanno carattere veicolare nei rapporti internazionali e nella diplomazia mondiale, sarebbe manifestamente irragionevole;
rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
provveda la Commissione di merito a segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:
1) preservare l'autorevolezza e le capacità operativa del Servizio, da incardinare preferibilmente presso la Commissione europea, comunque prevedendo procedure e strumenti specifici per consentire il controllo sull'attività svolta dallo stesso Servizio in primo luogo da parte dei Parlamenti dell'UE;
2) assicurare l'applicazione rigorosa per le nomine di un criterio meritocratico, garantendo contestualmente una equilibrata ripartizione geografica. A tal fine è indispensabile che l'Italia sostenga con fermezza le proprie candidature, tenuto conto delle recenti disposizioni sul potenziamento del personale diplomatico introdotte anche al fine di consentire la progressiva sostituzione di personale da distaccare a Bruxelles presso il Servizio;
3) opporsi, nel pieno rispetto del regime linguistico dell'Unione europea, all'introduzione di ulteriori lingue di lavoro del Servizio accanto alle lingue veicolari consolidate nei rapporti internazionali e nella diplomazia mondiale, inglese e francese. Ove si prospettasse la previsione di ulteriori lingue di lavoro, l'Italia dovrebbe chiedere con fermezza l'introduzione anche dell'italiano;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo:
a) l'esigenza di assicurare il più stretto coordinamento del Servizio con le attività e le competenze proprie della Commissione europea in materia di relazioni esterne in modo da evitare la dispersione di risorse e garantire la coerenza complessiva dell'azione svolta sugli scenari internazionali dall'UE;
b) la necessità di introdurre, data la delicatezza dei compiti che il Servizio sarà chiamato a svolgere, sia pure coordinandosi con le diplomazie degli Stati membri, una forma di controllo da parte del Parlamento europeo sulle nomine dei capi-delegazione, in modo da valutare l'idoneità dei candidati.


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