Doc. XVIII, n. 20


La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto di iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.);
vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 7 maggio 2009;
vista la relazione tecnica trasmessa dal Ministro per le politiche europee in data 3 giugno 2010;
tenuto conto della riserva di esame parlamentare apposta il 17 maggio dal Governo in seno al Consiglio dell'Unione europea, in seguito all'avvio dell'esame della proposta di regolamento da parte della Camera dei deputati e alla conseguente comunicazione del Presidente della Camera;
considerati gli elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell'audizione del Coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), ministro Massimo Gaiani;
premesso che:
la proposta di regolamento in esame è stata presentata in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, nella prospettiva di un rafforzamento della vita democratica dell'Unione e della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali europei;
è fondamentale che le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini siano chiare, semplici e di facile applicazione;
è opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa siano raccolte non solo su carta, ma anche per via elettronica, al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione da parte dei cittadini;
sia nei sistemi di raccolta su carta, ma tanto più nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza nell'archiviazione dei dati, soprattutto affinché tali raccolte non si prestino a operazioni surrettizie e potenzialmente lesive degli interessi generali dei cittadini dell'Unione;
a tale scopo è opportuno chiedere alla Commissione europea di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica, e che gli Stati membri accertino la rispondenza della raccolta a tali specifiche;
è opportuno che la Commissione europea decida contestualmente sia sulla registrabilità delle proposte presentate (corredate del numero richiesto di firme), sia riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa - anche tenuto conto della conformità al principio di sussidiarietà - soprattutto al fine di evitare che, dopo la registrazione di una proposta, la eventuale delibazione di inammissibilità possa determinare situazioni e reazioni politicamente delicate;
una proposta d'iniziativa dei cittadini va considerata ammissibile se rientra - nel rispetto del principio di sussidiarietà - nell'ambito delle attribuzioni della Commissione europea e riguarda un tema per il quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, può essere adottato un atto legislativo dell'Unione;
è di fondamentale importanza che gli organizzatori dell'iniziativa forniscano tutte le informazioni sulle fonti di finanziamento e di sostegno relative all'iniziativa stessa; a questo riguardo è necessario prevedere una forma di controllo sulla veridicità delle informazioni fornite;
è opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno, e purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:
a) invita il Governo ad adoperarsi affinché nel corso degli ulteriori negoziati sulla proposta di regolamento si adoperi per una stesura della stessa che sia chiara nei contenuti delle norme, al fine di evitare difficoltà nell'interpretazione e nella sua concreta applicazione;
b) invita il Governo a tenere costantemente informato il Parlamento sui successivi esiti del negoziato;
c) sottolinea l'importanza che le procedure e le condizioni necessarie per la raccolta delle adesioni, sia su carta sia per via elettronica, siano garantite da adeguati dispositivi di sicurezza e di controllo;
d) in particolare, per quanto riguarda la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in via elettronica, attesa la sussistenza di una soglia di rischio di comportamenti fraudolenti - fisiologicamente connessa alla raccolta on line di dichiarazioni di sostegno - è fondamentale che, nella definizione delle specifiche tecniche, la Commissione europea adotti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, standard della massima sicurezza;
e) invita il Governo a individuare con la massima tempestività l'Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della proposta di regolamento, a certificare che i sistemi di raccolta on line siano conformi agli standard adottati dalla Commissione europea;
f) sottolinea l'opportunità che, nel corso del negoziato, si insista sulla necessità che la Commissione europea decida contestualmente sia sulla registrabilità delle proposte presentate (corredate del numero richiesto di firme), sia riguardo allo loro ammissibilità, fondendo in un unico momento la delibazione della Commissione europea sulla proposta;
g) considera fondamentale che gli organizzatori dell'iniziativa forniscano tutte le informazioni, corredate delle opportune certificazioni, sulle fonti di finanziamento dell'iniziativa stessa. A questo riguardo si considera negativamente che, all'articolo 10 della proposta di regolamento sia stata soppressa la previsione che la Commissione europea possa richiedere gli originali della certificazione di finanziamento;
h) invita il Governo a verificare che le norme civili e penali vigenti in Italia prevedano sanzioni adeguate e dissuasive per violazioni del regolamento, ed in particolare per false dichiarazioni e uso fraudolento dei dati.


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