La I Commissione Affari costituzionali,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)426);
considerato che l'esame della proposta di direttiva rientra nell'ambito del controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali, promosso dalla Conferenza specializzata negli affari europei e comunitari (COSAC);
tenuto conto del fatto che la proposta di direttiva in esame mira ad attuare il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro;
considerato che la proposta di direttiva si basa sulla strategia che si è sviluppata dopo la conclusione del Trattato di Amsterdam per combattere la discriminazione;
rilevato che essa appare coerente con la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché con gli obiettivi del processo di protezione sociale e di inclusione sociale dell'Unione europea e che pertanto contribuirà a tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali;
considerato che la proposta di direttiva è conforme al principio di sussidiarietà nonché a quello di proporzionalità e che pertanto, come sottolineato nel parere espresso dalla XIV Commissione, appare necessario che il Governo, nel corso dell'esame della proposta, assicuri che il dettato della direttiva non sia modificato in modo difforme dalla piena applicazione dei suddetti principi, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3;
rilevato che la proposta di direttiva in esame prevede numerose deroghe al divieto di discriminazione;
considerato, in proposito, che si tratta di deroghe condivisibili in quanto volte a riservare opportuni spazi decisionali ai singoli legislatori nazionali;
valutato l'articolo 8 della proposta di direttiva che, nel prevedere l'istituto dell'inversione dell'onere della prova, potrebbe dare luogo ad abusi nell'uso della tutela, soprattutto nei casi di «discriminazione indiretta», rendendo altresì complessa la decisione dell'autorità giudicante;
invita il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie, affinché nel corso dell'esame della proposta:
sia assicurato che il dettato della direttiva non venga modificato in modo difforme dalla piena applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della medesima proposta;
con riferimento alle azioni positive, sia introdotto nella direttiva un principio che si ponga l'obiettivo di stimolare politiche statali di promozione attiva della «non discriminazione», facilitando lo scambio delle buone prassi ed il confronto tra modelli di riferimento tra gli Stati membri;
con riferimento all'articolo 8, sia previsto che l'onere della prova della violazione del divieto di discriminazione, soprattutto nei casi di discriminazione indiretta, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), spetti alla parte attrice, anziché a quella convenuta.
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