Doc. XVI, n. 1



Onorevoli Colleghi!

1. I fatti. Il senatore, ex deputato e Ministro dell'ambiente pro tempore Altero Matteoli è imputato innanzi al tribunale di Livorno, sez. dist. di Cecina, di favoreggiamento personale nei confronti dell'allora prefetto di Livorno, al quale, nel corso di una conversazione telefonica e in un colloquio presso la dimora dello stesso sen. Matteoli a Casale Marittimo (LI), nell'estate 2003, aveva chiesto se era vero che era sottoposto ad un procedimento penale: la verifica della circostanza gli sembrava importante, trattandosi del prefetto competente nell'area dell'isola d'Elba, ove erano in corso importanti e pericolosi incendi. Tale accusa era accompagnata da quella di rivelazione di segreti d'ufficio.
In realtà, il PM di Livorno aveva chiesto nel 2005 l'archiviazione per l'intero procedimento, ma ha dovuto formulare, su ordine del GIP, l'imputazione «coatta» di favoreggiamento, essendo stata accolta la sua richiesta di archiviazione solo per la rivelazione di segreti d'ufficio.

2. Antefatti procedurali. Poiché, oltre al prefetto di Livorno, figurava tra gli imputati del procedimento anche un GIP della stessa città, l'iniziale competenza territoriale spettava alla procura di Genova. Questa, riscontrato il ruolo del ministro e ritenendo l'ipotesi di reato commessa nell'esercizio delle funzioni ministeriali, ha quindi trasmesso gli atti al Collegio per i reati ministeriali (c.d. «tribunale dei ministri») di Firenze, competente per territorio, come prevede la legge costituzionale n. 1 del 1989.
Il tribunale dei ministri, però, con provvedimento del 4 aprile 2005, ha ritenuto che il reato ascritto al sen. Matteoli fosse «comune» e non «ministeriale», con ciò considerando non dovuta la procedura descritta dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, che comporta, in caso di mancata totale archiviazione, la richiesta di autorizzazione parlamentare al procedimento. Esso ha, viceversa, ritenuto di dover applicare la legge n. 219 del 1989 e si è quindi dichiarato incompetente, rimettendo gli atti alla procura ordinaria di Pisa, la quale, a sua volta, li ha trasmessi a quella di Livorno. Quest'ultima ha disposto il rinvio a giudizio del sen. Matteoli innanzi alla sez. dist. di Cecina.
Né il tribunale di Livorno, sez. dist. di Cecina, né, antecedentemente, il tribunale dei ministri di Firenze o la Procura procedente hanno tuttavia dato attuazione all'articolo 2 della predetta legge ordinaria n. 219 del 1989, giacché questa prevede che, anche nel caso in cui sia ritenuta un'ipotesi di reato diversa dalla fattispecie dell'articolo 96 della Costituzione, il tribunale deve disporre un'archiviazione, trasmettendo gli atti alla procura ordinaria, ma contemporaneamente comunicare il fatto al Presidente del ramo del Parlamento competente - nel caso di specie, la Camera dei Deputati -, per la decisione sull'autorizzazione a procedere prevista ex articolo 96 della Costituzione.
Si tratta di un aspetto non trascurabile: è ben vero che i decreti d'archiviazione sono per legge non impugnabili (articolo 8, comma 2, legge costituzionale n. 1 del 1989), ma è altrettanto vero che l'archiviazione deve essere sempre comunicata al Parlamento (nel caso specifico, al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 8, comma 4, legge costituzionale n. 1 del 1989). Tale comunicazione non risulta mai pervenuta, perché mai è stata fatta.

3. L'iniziativa del sen. Matteoli. Il sen. Matteoli considera che tale comportamento omissivo della magistratura ordinaria abbia menomato i poteri della Camera, garantiti dall'articolo 96 della Costituzione. Egli sostiene che - ove commessi (ciò che nel merito comunque smentisce categoricamente) - i fatti ascrittigli riguarderebbero le sue funzioni ministeriali, posto che, da ministro dell'ambiente, ha interloquito con il prefetto di un'area interessata a incendi rilevanti; la competenza, quindi, sarebbe, a tutto concedere, del tribunale del ministri e non del giudice penale ordinario e sarebbe in ogni caso necessario - per procedere nei suoi confronti - il provvedimento autorizzativo della Camera.
È noto, peraltro, che la giurisprudenza della Corte costituzionale ammette il conflitto c.d. per menomazione o da interferenza: il potere confliggente non contesta la titolarità in astratto del potere altrui ma ne contesta le concrete modalità di esercizio se le ritiene invasive o lesive di proprie attribuzioni (con tali conflitti la Camera è assolutamente familiare, giacché quelli elevati dall'autorità giudiziaria in materia di articolo 68, primo comma, della Costituzione sono conflitti per menomazione).
In questo caso, se la Camera, richiesta di pronunciarsi in proposito dal sen. Matteoli, avesse ritenuto che il reato fosse ministeriale e che quindi la decisione del tribunale dei ministri di Firenze (ormai confermata dal giudice unico di Livorno che ha respinto - come è noto - la relativa eccezione) menomasse la sua attribuzione autorizzativa prevista dall'articolo 96 della Costituzione, avrebbe dovuto elevare conflitto.
Fu ciò che avvenne nel maggio 2007, quando la Camera si determinò ad elevare conflitto, non potendo condividere il fatto che il tribunale dei ministri avesse disposto l'archiviazione per incompetenza senza previa interlocuzione con la Camera d'appartenenza del ministro interessato (nemmeno interessata dalla stessa Procura della Repubblica e financo dal Tribunale di Livorno, sez. dist. di Cecina), giacché tale comportamento appariva in contrasto con lo spirito della riforma costituzionale del 1989 e con il chiaro disposto dell'articolo 96 della Costituzione.
Nelle more dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale, il Senato della Repubblica, in un caso che presentava similari problematiche interpretative, ha ritenuto che la procedura parlamentare, volta a concedere o a negare l'autorizzazione a procedere su reati ministeriali, possa trovare applicazione anche in mancanza di una formale richiesta da parte del tribunale dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, o dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Oggi sono note le motivazioni con la quali la Corte costituzionale ha accolto il ricorso della Camera dei deputati (v. la sentenza n. 241 del 2009). Ravvisando con esattezza i contorni della fattispecie, la Corte ha ritenuto che in effetti il tribunale dei ministri di Firenze e quello ordinario di Livorno, nonché la relativa Procura, abbiano errato nel non trasmettere la dovuta comunicazione alla Camera dei deputati circa l'avvenuta archiviazione e nel procedere penalmente, nonché nel non aver rilevato tale omissione.
La Giunta, avendo esaminato il caso nelle sedute del 7 e del 28 luglio 2009, ritiene, indipendentemente dalla conformità o meno al citato precedente del Senato, che in effetti la procedura autorizzatoria, anche se con esito di diniego dell'autorizzazione, prevista dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, possa essere autonomamente attivata a tutela delle prerogative parlamentari. Ciò tanto più nel caso specifico, giacché la Corte costituzionale ha già accertato l'illegittimità del comportamento omissivo degli uffici giudiziari ordinari che hanno interloquito sulla materia.
Per questi motivi, a maggioranza, la Giunta per le autorizzazioni, rilevato che il comportamento di un Ministro dell'ambiente che interloquisca con il prefetto di un'area interessata da importanti incendi appare indubbiamente tipico, cioè «ministeriale», e che non ha alcun pregio il rilievo che l'autorità giudiziaria ordinaria non ha richiesto l'attivazione della procedura specifica ex articolo 96 della Costituzione, sembrando rilevante l'acquisizione della notizia della pendenza del procedimento comunque assunta, se del caso, come nella fattispecie, ad istanza dell'interessato, propone all'Assemblea di deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti, che i comportamenti ascritti al sen. Matteoli, deputato e Ministro dell'ambiente all'epoca dei fatti, sono stati posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, negandosi conseguentemente l'autorizzazione a procedere.

Maurizio PANIZ,
Relatore per la maggioranza.


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