(1) In dottrina si è sottolineato come il Presidente assuma vesti simili a quelle del praetor romano (A. MANZELLA, Il parlamento, Mulino, Bologna 1991, p. 34); e come sia organo di garanzia del funzionamento della Camera oltre che di garanzia del rispetto dei diritti di ciascun componente e di ciascun gruppo parlamentare, di opposizione o della maggioranza (A. P. TANDA, Dizionario parlamentare, Colombo editore, Roma, 1987, p. 137). Un'ampia disamina dei poteri del Presidente dell'Assemblea è in V. LONGI, Elementi di diritto e procedura parlamentare, Giuffré Milano 1988, p. 81 e in M. IACOMETTI, I presidenti di assemblea parlamentare, Giuffré, Milano 2001.
Sicché è apparso che - in concreto - quelle condotte di minaccia e ingiuria, imputate ai due colleghi, si siano realizzate proprio nell'esercizio delle loro funzioni, sia pure sullo stretto crinale di quei comportamenti la cui appropriatezza parlamentare è rimessa al giudizio del Presidente dell'Assemblea ed eventualmente dell'Ufficio di Presidenza.
I deputati Rampelli e Saltamartini reagirono - con foga eccessiva (come ha ritenuto il citato Ufficio di Presidenza della Camera nella decisione del 13 luglio 2010) - a una provocazione evidente e pervicace, contribuendo a realizzare un episodio parlamentare non commendevole ma certamente connesso ai lavori della Camera e ancorato alle relative attribuzioni legislative.
Per chiarire ulteriormente il senso della deliberazione della Giunta, vale la pena allegare alla presente relazione non solo l'ordinanza di trasmissione del giudice di pace alla Camera ma anche il resoconto della seduta della Giunta del 13 dicembre 2012, nella quale il collegio ha esaminato e deciso sulla questione.
Per questi motivi, all'unanimità e con distinte votazioni, la Giunta per le autorizzazioni propone all'Assemblea di deliberare che i fatti oggetto del procedimento penale in titolo, ascritti ai deputati Rampelli e Saltamartini, concernano opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e siano pertanto dichiarati insindacabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003.
On. Maurizio PANIZ, relatore
ALLEGATO 1


ALLEGATO 2
Comunicazioni del Presidente su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità inerente ai deputati Nola, Rampelli e Saltamartini (doc. IV-ter, n. 25) (Esame e conclusione).
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica che, in data 30 novembre 2012, è stata assegnata alla Giunta una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare proveniente dal giudice di pace di Roma, che procede penalmente nei confronti del deputato Nola, per il reato di lesioni, e nei confronti dei deputati Rampelli e Saltamartini, per i reati di minaccia e ingiuria.
Al riguardo, deve rammentare che durante l'esame in Assemblea dell'a.C. 2505 (Riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili), il 7 luglio 2010, a seguito di un intervento del deputato Francesco Barbato, vi fu un tumulto. Il deputato fu interrotto a più riprese; l'on. Barbara Saltamartini si avvicinò animosamente ai banchi del gruppo di Italia dei valori; ne seguì uno scambio di apostrofi fra i deputati Dima e Zazzera. Risultando vani i richiami del Presidente di turno - on. Bindi - la seduta fu sospesa, mentre deputati del gruppo Popolo della Libertà scesero nell'emiciclo e si diressero verso i banchi dei deputati del gruppo Italia dei valori; l'on. Rampelli si avvicinò al banco dell'on. Barbato e fu trattenuto dai commessi.
Durante la sospensione della seduta rimasero nei pressi dell'on. Barbato i deputati Nola, Dima, Rampelli e Saltamartini, inveendo nei suoi confronti; l'on. Barbato fu anche colpito all'arcata sopraccigliare riportandone una lesione giudicata guaribile in sette giorni.
Ne scaturì un procedimento parlamentare per irrogare le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 60 del Regolamento della Camera, consistito nell'istruttoria del Collegio dei questori e nell'irrogazione di sanzioni interdittive a carico degli onn. Nola, Dima e Rampelli (variamente graduate) e del richiamo a carico dell'on. Saltamartini (riunione dell'Ufficio di Presidenza del 13 luglio 2010). Peraltro, fu sanzionato anche l'on. Barbato per la natura provocatoria del suo comportamento.
Questi, successivamente, proponendosi di denunziare l'accaduto all'autorità giudiziaria, richiese al Presidente della Camera che gli fosse consegnata copia delle riprese televisive di quanto accaduto in Assemblea.
Il Presidente della Camera, previa decisione dell'Ufficio di Presidenza, provvide nel senso di denegare il rilascio della copia richiesta al deputato, ma di concederlo all'autorità giudiziaria, la quale stava procedendo per i reati di ingiuria e lesioni.
In seguito, per motivi di difesa processuale, richiesta di avere copia del medesimo materiale visivo fu avanzata anche dai deputati Rampelli e Dima. Le richieste furono accolte (riunione dell'Ufficio di Presidenza del 19 aprile 2012). In data 20 gennaio 2012 il pubblico ministero decretò la citazione a giudizio dei deputati Nola, Rampelli e Saltamartini, giacché - per quanto concerne il deputato Dima - era intervenuto un componimento stragiudiziale con l'on. Barbato, in virtù del quale la querela era stata rimessa e la remissione accettata. Durante il procedimento, nell'udienza del 24 aprile 2012, le difese degli onn. Rampelli, Saltamartini e Nola hanno eccepito l'insindacabilità parlamentare.
Con un'articolata ordinanza, adottata in vista della successiva udienza del 2 ottobre 2012 - che è a disposizione dei membri della Giunta, insieme agli atti della causa - il giudice di pace ha rigettato l'eccezione e trasmesso gli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003.
Occorre osservare - come peraltro già rilevato in Giunta a proposito del caso Di Biagio-Turco - che, sul piano generale, l'insindacabilità parlamentare è istituto volto a garantire la genuinità e la libertà del mandato. In tal senso l'articolo 68, primo comma, della Costituzione sta a presidio dell'indipendenza di tutta l'Assemblea parlamentare per mezzo della tutela offerta a ciascun suo membro. In questo sta, in definitiva, la garanzia dell'autonomia e della separazione dei poteri.
Sul piano applicativo, l'articolo 68, primo comma, della Costituzione (e in attuazione di essa l'articolo 3 della citata legge n. 140) prevede deliberazioni specifiche, caso per caso, su atti e fatti potenzialmente suscettibili del sindacato giudiziale.
Viceversa, vi sono episodi e procedure che non sono neanche in astratto suscettibili di cognizione giudiziale: proprio per questo, in tale ambito una deliberazione d'insindacabilità parlamentare non avrebbe alcun senso: nel rimandare sul punto alle considerazioni già svolte sul citato caso Di Biagio - Turco (v. seduta della Giunta del 7 novembre 2012), si limita a ricordare che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996 (in particolare, ai punti 7 e 8 del Considerato in diritto), la linea di demarcazione tra i fatti suscettibili di un potenziale esame da parte del giudice penale e quelli invece sottratti alle regole generali dello Stato di diritto sta nella cosiddetta capacità classificatoria dei Regolamenti parlamentari.
E cioè: tutti quei fatti che possono ritenersi disciplinati e conchiusi dalle previsioni dei Regolamenti parlamentari e dalle sanzioni ivi previste per le relative violazioni, sfuggono alla cognizione del giudice. Per quegli episodi, invece, rispetto ai quali residua una parte che fuoriesce dalla capacità classificatoria dei Regolamenti delle Camere rivive la potenzialità del sindacato giurisdizionale. E, in quanto operi tale sindacato, può intervenire una deliberazione di insindacabilità da parte delle Assemblee parlamentari, deliberazione destinata, infatti, a dispiegare i suoi effetti proprio nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.
In definitiva, applicando i principi esposti, ritiene che quanto al deputato Nola - imputato di lesioni volontarie (articolo 582, comma 2, del codice penale) - si tratta di un fatto materiale in sé inidoneo ad essere ricompreso in modo esaustivo nella qualificazione del Regolamento della Camera. L'interesse tutelato dalla disposizione penale - cioè l'integrità fisica della persona - sfugge evidentemente alla esaustiva capacità classificatoria delle disposizioni dei Regolamenti parlamentari, come peraltro univocamente chiarito dalla sopra citata sentenza della Corte n. 379.
L'integrità fisica della persona è, infatti, un bene di supremo rilievo la cui tutela non sembra consentire limitazioni. È chiaro, quindi, che rispetto a tale accusa il principio della deroga alle regole dello Stato di diritto non può trovare applicazione, dovendo aver luogo il pieno sindacato giurisdizionale. Ciò posto, una deliberazione d'insindacabilità, nel caso di specie, è comunque esclusa dai costanti precedenti giurisprudenziali e parlamentari: i fatti materiali sono infatti esclusi dalla nozione di «opinione espressa» di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (v. le sentenze della Corte costituzionale nn. 137 del 2001 e 270 del 2002, oltre che numerosi precedenti parlamentari delle legislature XIV, XV e XVI).
Per l'imputazione a carico del deputato Nola - stante l'inapplicabilità dell'articolo 68 della Costituzione - si prospetta quindi la necessità di una restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, per il tramite del Presidente della Camera, per incompetenza della Camera stessa a deliberare.
Quanto alle imputazioni di minacce e ingiuria (a carico degli onn. Rampelli e Saltamartini), si tratta anche in questo caso di comportamenti lesivi di beni di cui sono portatori i singoli parlamentari come persone, con conseguente sottoposizione - come chiarito dalla sentenza n. 379 (che menziona peraltro espressamente le minacce) - al regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti, esulando da una esaustiva e completa capacità classificatoria dei Regolamenti parlamentari. Ciò, del resto, anche per le circostanze concrete del loro verificarsi e per il loro tenore letterale («ti aspetto fuori», «ti spacco il culo», «io a questo lo meno» e altre). Per tali imputazioni, quindi, sussistendo la giurisdizione, trova spazio la procedura applicativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in concreto invocata dai deputati interessati.
Conclusivamente, propone di restituire senz'altro gli atti all'autorità giudiziaria, per il tramite del Presidente della Camera, in ordine al reato di lesioni contestato al deputato Nola, per totale incompetenza della Giunta e della Camera, motivata dall'inidoneità del fatto a radicare una valutazione ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Viceversa, propone di esaminare nel merito, ai fini dell'applicabilità o meno della prerogativa dell'insindacabilità, la questione delle minacce e delle ingiurie a carico dei deputati Rampelli e Saltamartini, ritenendo peraltro, a titolo personale, che crederebbe singolare che la Giunta si orientasse per l'insindacabilità su fatti sanzionati dall'Ufficio di Presidenza. Avverte che, ove la Giunta intendesse esaminare nel merito le posizioni dei deputati Saltamartini e Rampelli, dovrebbe ipoteticamente sospendere l'esame per consentire loro di essere ascoltati ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento. È chiaro però che secondo la regola del nemine contradicente si potrebbe saltare questo passaggio istruttorio purché la decisione fosse a loro favorevole.
Maurizio TURCO (PD) concorda interamente con le proposte del Presidente, osservando tuttavia che l'Ufficio di Presidenza, in materia di sanzioni, non sempre raggiunge risultati condivisibili e ragionevoli.
Federico PALOMBA (IdV), pur concordando in linea di massima con quanto ascoltato dal Presidente, avverte che non parteciperà al voto in ragione dell'appartenenza del collega Barbato al suo stesso gruppo.
Antonino LO PRESTI (FLpTP) concorda con l'esposizione del Presidente anche perché risulta chiaro che, sulle posizioni dei deputati Rampelli e Saltamartini, la Giunta è libera di esprimersi nel merito.
Marilena SAMPERI (PD) concorda integralmente con l'impostazione del Presidente. Non dubita infatti che gli atti relativi alla posizione del deputato Nola debbano essere restituiti all'autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera per le ragioni ascoltate; viceversa, si dichiara disponibile a esaminare nel merito le questioni riguardanti i colleghi Rampelli e Saltamartini ed a valorizzare la circostanza che si è trattato di scambi di provocazioni e ingiurie avutisi nell'emiciclo.
Maurizio BIANCONI (PdL) si dichiara perplesso sulla relazione ascoltata dal Presidente. La condotta parlamentare del deputato Barbato in questa legislatura è stata davvero poco commendevole. Auspicherebbe che egli rimettesse le querele che non fanno onore né a lui né alla Camera, la cui storia peraltro conosce episodi di salutari schiaffoni dati e ricevuti. Crede che sia evidente l'insindacabilità dei deputati Rampelli e Saltamartini e si riserva di ascoltare lo sviluppo della discussione per quel che concerne il deputato Nola.
Francesco Paolo SISTO (PdL) si rifà ai contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996 e crede che tutta la vicenda ricordata dal Presidente trovi un ancoraggio nella dialettica parlamentare e che le condotte ivi perpetrate abbiano una chiara eco nelle disposizioni del Regolamento della Camera. Si associa quindi alle perplessità del collega Bianconi.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene invece di sottoscrivere per intero le proposte del Presidente Castagnetti. Sebbene esageratamente aggressive e minacciose, le parole ascritte ai deputati Rampelli e Saltamartini costituiscono pur sempre opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, oltretutto intra moenia e in risposta a reiterate provocazioni del deputato Barbato, rivolte spesso alla generalità dei colleghi. Quanto alla posizione del deputato Nola, occorre che la Giunta non trascuri la portata della sua decisione, che farà precedente anche nelle prossime legislature. Le opinioni non possono trasmodare in vie di fatto: nel caso odierno si è trattato di un pugno con conseguenti lesioni, domani potrebbe trattarsi dello sferrare un colpo di coltello. Non può essere accettato che le condotte meramente materiali siano protette dall'istituto dell'insindacabilità parlamentare. Ne deriva la sua convinzione della necessità, sul punto, della restituzione degli atti al giudice procedente.
Maurizio PANIZ (PdL) propone che la Giunta passi al voto - pur senza convocare i deputati interessati - distinguendo le varie posizioni. Per quanto riguarda i deputati Rampelli e Saltamartini, gli sembra evidente che stia maturando presso la Giunta un orientamento largamente maggioritario in favore dell'insindacabilità. Su questa linea avanza esplicitamente una proposta ed in tal senso il suo gruppo si esprimerà. Per quanto concerne invece il collega Nola, egli è ben consapevole dei principi costituzionali e dei precedenti rammentati dal Presidente. Tuttavia persino presso la Corte di cassazione si hanno, su casi identici, decisioni discordanti. Crede che sia decisivo considerare che l'imputazione a carico del deputato Nola scaturisca dalle odiose provocazioni del collega Barbato, la connotazione della cui attività parlamentare è suscettibile di modificare ogni prospettiva. Ne segue che in questo caso una forzatura del dettato costituzionale potrebbe non apparire scandalosa e, anzi, forse persino necessaria: crede pertanto che la Giunta, nella sua responsabilità, possa far propria un'interpretazione lata del concetto di espressione del pensiero, calata nella circostanza specifica, e proporre all'Assemblea l'insindacabilità anche per il deputato Nola.
Jole SANTELLI (PdL), associandosi a quanto sostenuto dal collega Paniz, sottolinea come il deputato Nola sia vittima di un concorso di colpa generalizzato. Egli si è trovato coinvolto nel tumulto, ma non lo ha cagionato: essendo stata presente ai fatti, ben ricorda come il deputato Barbato abbia provocato scientemente le reazioni dei colleghi del gruppo del Popolo della Libertà, come di consueto utilizzando la scena parlamentare per « fare notizia » in negativo. Egli era stato richiamato dal Presidente di turno, on. Bindi, ma aveva consapevolmente trascurato tale richiamo, che era volto precisamente a evitare il tumulto che ne sarebbe potuto seguire. Si augura che nella prossima legislatura la Presidenza sappia con maggiore rigore e attenzione far rispettare le regole del corretto svolgimento dei lavori di Assemblea. In definitiva, non si sente di esprimere una posizione di censura per il deputato Nola, il cui comportamento era chiaramente dettato dall'esasperazione.
Antonino LO PRESTI (FLpTP) deve puntualizzare che gli impliciti rilievi critici della deputata Santelli al Presidente della Camera non possono ritenersi fondati, giacché il governo dell'Aula è attribuito alla Presidenza quale organismo complesso, formato anche dai Vicepresidenti e dai deputati Questori. In questo caso gli sembra che la sanzione irrogata al collega Barbato non sia stata adeguata.
Armando DIONISI (UdCpTP) condivide interamente la posizione del Presidente. La decisione di oggi varrà anche per il futuro. Non si può stabilire un precedente che possa giustificare la violenza in Assemblea.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), parlando per una precisazione, si associa alla preoccupazione del deputato Dionisi: il vergognoso comportamento del deputato Barbato (che in passato ha persino ripreso con telecamere nascoste alcuni deputati) potrà essere motivo di analisi in sede giudiziale al fine di dimostrare la sussistenza di eventuali attenuanti in favore del deputato Nola; deve però sottolineare che l'on. Barbato, a suo ricordo, non è mai passato a vie di fatto. Ribadisce pertanto il suo appoggio convinto alla posizione del Presidente Castagnetti.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ha ascoltato con attenzione il ricco dibattito testé svoltosi sulle sue comunicazioni, che di fatto ha trasformato la trattazione delle posizioni dei deputati Rampelli e Saltamartini in esame di merito.
Quanto alla posizione del deputato Nola, comprende a fondo le considerazioni espresse dal deputato Paniz: in particolare, non gli sfuggono i profili eminentemente politico-parlamentari delle sue motivazioni e il rilievo da lui conferito all'atteggiamento della persona che oggi si professa parte lesa. Nondimeno, una proposta di merito circa l'imputazione di lesioni non può essere messa ai voti per le dirimenti ragioni costituzionali e procedurali che ha illustrato in apertura del dibattito. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nella consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e nei precedenti sedimentati nella procedura delle ultime legislature presso la Camera dei deputati, non consente che sia sottoposta all'Assemblea una relazione che offra la possibilità di estendere a comportamenti violenti l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità. È nella sua responsabilità, anche come garante del buon andamento dei lavori della Giunta, escludere che questa formuli proposte all'Assemblea il cui oggetto sia estraneo all'ambito di applicazione della disposizione costituzionale. Sicché deve ribadire la sua proposta di indirizzare al Presidente della Camera una comunicazione nella quale sia affermato che la Giunta e la Camera stessa non sono competenti a deliberare sulla richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria, in ragione della totale inidoneità dei fatti imputati al deputato Nola a fondare un procedimento parlamentare in materia d'insindacabilità. Per questo gli atti devono essere restituiti al Giudice di pace di Roma per il tramite del medesimo Presidente della Camera.
La Giunta approva.
Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, avverte che porrà ai voti, distintamente per i deputati Rampelli e Saltamartini, la proposta del deputato Paniz di dichiarare che i fatti loro ascritti concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
La Giunta, con distinte votazioni, approva all'unanimità le proposte del deputato Paniz, conferendogli il mandato a riferire all'Assemblea.
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