| R.G. 1334/12 | G.D.P. R.G. 169/11 P.M. |
Oggi 2 ottobre 2012 alle ore 10,02 in aula B davanti al Giudice di Pace dott.ssa Daniela ANDREONI, con l'assistenza del Cancelliere Mario MONTEROSSO, nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:
1) Nola Carlo
2) Saltamartini Barbara
3) Rampelli Fabio
per il reato di cui all'articolo / vedi capo d'imputazione _____________
Chiamate le parti si dà atto che sono presenti:
il P.M. rappresentato da Dott. Donatella PLUTINO giusta delega del Procuratore Aggiunto del ____________:
- l'imputato difeso di fiducia/ufficio dall'Avv. ________
1) P. contumace Giuseppe Valentino per 1) presente
2) P. assente Pietro Longo per 2) presente
3) P. contumace Elisabetta Rampelli per 3) assente sost. ex articolo 97, IV co, cpp, da Avv. Valentino
- la persona offesa/parte civile: assistita/rappresentata e difesa dall'Avv.
Barbato Francesco assente Giuseppe Guida assente sost. da Avv. Ilaria Vitagliano
- il responsabile civile: rappresentato dall'Avv. ____________
È presente per la pratica forense il Dott. _________ Tess. N. _______
Il Giudice di Pace, ritenuto che l'imputato, regolarmente citato, non è comparso e non risulta che l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento; sentite le parti, dichiara la contumacia di _________________________________________
Sono altresì presenti: __________________________________________
______________________________________________________________
Il Giudice di Pace, visto l'articolo 32 co. 3 D.lgs 274/00, dispone che il verbale d'udienza sia redatto in forma riassuntiva.
Preliminarmente il G.d.P., a scioglimento della riserva si pronuncia come da atto separato che si allega al presente verbale e di cui viene data lettura in aula.
Data lettura dell'ordinanza, l'avv. Piero Longo solleva eccezione, chiede revocarsi l'ordinanza e trasmettersi gli atti nelle sedi competenti e trasmettersi gli atti alla Camera.
Il G.d.P.
considerato che con ordinanza non veniva accolta l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, Cost., ad integrazione dell'ordinanza sopra stesa sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Camera dei deputati per quanto di competenza.
Rinvia all'udienza del 25/6/13 ore 9.50 aula I.
Verbale chiuso alle ore
| IL CANCELLIERE B3 | IL GIUDICE DI PACE | ||||
| Mario Monterosso | Dott.ssa Daniela Andreoni
| (firma)
| |
(firma) | |
Il Giudice di pace,
A scioglimento della riserva sulle eccezioni proposte dalla difesa degli imputati alla udienza del 24-4-2012 espone quanto segue.
Va considerato in premessa che i fatti per cui è processo si sono svolti nell'emiciclo della Camera dei Deputati nel corso dell'Assemblea del 7 luglio 2010 e che i prevenuti ricoprono tutti la carica di Deputati.
A tal proposito è necessario sottolineare che la responsabilità dei parlamentari non è solo di natura politica o disciplinare per cui il regolamento del Parlamento non è considerato lo strumento idoneo a sanzionare in toto le condotte che sfociano nella coartazione fisica o morale dei parlamentari impegnati nella discussione e che manifestano opinioni e voti divergenti.
Indubbiamente lo Stato di diritto tende ad esaltare ed a salvaguardare gli ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune per preservare la libertà di azione delle varie rappresentanze politiche al fine di assicurarne il pieno svolgimento del mandato politico ricevuto dal popolo elettivo.
Per tale ragione sono coperti da immunità parlamentare tutti i comportamenti strettamente legati all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo mentre seguono le regole di diritto comune le condotte estranee alla ratio giustificativa dell'autonomia costituzionale delle Camere.
In effetti gli articoli 64, 72 e 68 garantiscono il libero agire dei parlamentari e prevedono rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidono negativamente sulle funzioni della medesima istituzione e nei confronti di quei soggetti che pregiudicano il corretto svolgimento dei lavori, quali l'esercizio del diritto di voto o di ogni altra funzione derivante dalla legge sui procedimenti parlamentari.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale la quale ha precisato nella sentenza n. 379 del 1996 (che appunto si riferisce a sostituzioni di parlamentari ad altri nel corso di una operazione di voto alla Camera dei deputati) che qualora il comportamento di un parlamentare «esuli dalla capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la disciplina di questo (perché coinvolga beni personali di altri membri delle Camere o beni che appartengano a terzi) deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti, art. 24, 112, 113 Cost.».
Ritiene questo giudice che riguardo alle ipotesi delittuose previste nel capo di imputazione non possano essere applicate le regole di non punibilità e/o di insindacabilità richieste dalle parti in quanto i comportamenti contestati esulano dal significato di opinioni politiche o espressioni di voto cui si riferisce l'articolo 68 Cost.
Trattasi, invece, di condotte penalmente rilevanti che aggrediscono beni morali della persona, quali l'onore e la libertà di autodeterminazione, che sebbene si siano consumate in Parlamento sarebbe fuorviante ritenere insindacabili e al di fuori dello Stato di diritto cui devono soggiacere tutti i cittadini dello Stato italiano.
rigetta le eccezioni sollevate dalla difesa e dispone per il prosieguo.
L'ordinanza viene integrata a verbale.
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