Il giudice di pace della Maddalena
letti gli atti e, segnatamente, la memoria difensiva dell'imputato in data 22 ottobre 2010 e quella della persona offesa in data odierna;
ritenuta non accoglibile l'istanza di emissione di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. in quanto, allo stato degli atti, le frasi diffamatorie attribuite all'imputato non possono farsi rientrare senza alcun dubbio nella critica politica consentita ai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni e, in quanto tale, insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
infatti, nel caso di specie le espressioni diffamatorie sarebbero state indirizzate dall'imputato nei confronti di Soru Renato non tanto nella sua veste di uomo politico ma come persona, e l'attività di parlamentare nell'ambito di un comizio per le elezioni amministrative non è di certo tipicamente riconducibile all'ambito regolamentare, difettando del cosiddetto «nesso funzionale», che «solo consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare» (Corte costituzionale n. 120/2004). Difetta, pertanto, il fattore che rileva ai fini dell'insindacabilità, segnatamente il collegamento necessario colle «funzioni» del Parlamento, cioè «l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare l'esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se non in forme tipiche ed anche extra moenia» (Cass. n. 1600 del 2 dicembre 2004);
ritenuto che, pertanto, non può trovare applicazione la norma di cui all'articolo 3, comma 3, legge n. 140 del 2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) che prevede l'immediata declaratoria del provvedimento di proscioglimento;
preso atto che, conseguentemente, si impone - come ha anche avuto modo di affermare la giurisprudenza della Corte di cassazione alla quale questo giudice ritiene di adeguarsi (Cass. Sez. V, ordinanza n. 32354 del 12 luglio 2004) - la disciplina di cui all'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 140 del 2003 (la quale, attribuendo alle Camere la competenza a valutare se i comportamenti posti in essere dai loro membri rientrino o meno nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano, quindi, coperti dall'insindacabilità, implica che tale valutazione rivesta carattere pregiudiziale e che il giudice non abbia, al riguardo, alcun potere discrezionale);
ritenuto altresì che nel caso di specie, oltre all'evenienza che non emergano nel processo elementi di responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, potrebbe comunque profilarsi la causa di esclusione della punibilità ipotizzata dall'articolo 596, terzo comma n. 3 cod. pen., della prova della verità del fatto dedotto nella diffamazione, consentita in ragione della pacifica circostanza, dedotta dalla difesa, che è tuttora aperto un procedimento penale contro la persona diffamata e che, pertanto, in assenza della pronuncia della Camera entro il termine di cui all'articolo 3, comma 4, legge 140/2003, ovvero in caso di pronuncia della stessa Camera non favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, Cost., è necessario provvedere per la prosecuzione del processo;
visti gli articoli 3, commi 4 e 5, legge 140 del 2003, e 509 c.p.p.
ordina la trasmissione della copia degli atti del presente processo alla Camera dei deputati, alla quale appartiene l'imputato, On.le Silvio Berlusconi, quale membro del Parlamento, perché provveda alle deliberazioni di sua competenza entro il termine di giorni 90 dalla ricezione degli atti medesimi, salvo proroga;
dispone la sospensione del processo per il medesimo termine di cui sopra;
fissa per la prosecuzione, ai fini della pronuncia di cui all'articolo 129 c.p.p. o, in mancanza, per l'apertura del dibattimento, l'udienza del 18 novembre 2011.
Allegato al verbale del 17 giugno 2011.
| Il Cancelliere | Il giudice di pace | |
| (Dott.ssa Maria Domenica Lai) | (Avv. Giuseppe Doro) |
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