Premessa.
Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione pervenuta il 29 giugno 2009 dal giudice di pace di Brescia, al procedimento penale n. 3556/05 RGNR (mod. 21-bis) a carico di Gianantonio Arnoldi deputato della XIV legislatura, in seguito alla querela del signor Massimo Luzzi.
Nel capo d'imputazione si contesta a Gianantonio Arnoldi di aver rivolto al Luzzi la minaccia di farlo trasferire per punizione al carcere di Favignana in Sicilia. Il fatto, qualificato dall'autorità giudiziaria come minaccia aggravata (articoli 612, comma 1, e 61, nn. 9 e 10, del codice penale) sarebbe avvenuto il 30 aprile 2005 nella frazione Verziano a Brescia, all'ingresso dello stabilimento carcerario ivi situato.
Dalla documentazione pervenuta e dall'audizione dell'interessato è stato accertato che l'allora deputato Arnoldi si era recato presso il carcere di Verziano per rendere visita a Erika De Nardo. Il Luzzi, vice sovrintendente di polizia penitenziaria gli avrebbe fatto presente che l'ingresso nello stabilimento non poteva svolgersi, date le disposizioni del direttore del carcere il quale aveva raccolto il desiderio della stessa De Nardo di non ricevere visite.
Appreso del divieto, l'Arnoldi avrebbe manifestato il suo disappunto. Senonché qui le versioni divergono: nella querela si afferma che l'Arnoldi rivolse le espressioni minacciose al Luzzi; nell'audizione invece l'ex deputato ha smentito con decisione di aver proferito le frasi attribuitegli ed ha affermato di essersi limitato a telefonare al sottosegretario pro-tempore della giustizia Luigi Vitali e poi al direttore dell'Amministrazione penitenziaria Giovanni Tinebra.
Dopo tali colloqui telefonici egli avrebbe rinunziato alla visita e non avrebbe più saputo alcunché della vicenda se non molto tempo più tardi quando apprese che, a pochi giorni dalla scadenza del termine per querelare, effettivamente il Luzzi aveva depositato la sua denuncia presso la procura di Brescia.
La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 14 ottobre 2009 (il cui resoconto si ritiene utile allegare), pervenendo a maggioranza a un giudizio di non sindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Si premetta che l'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 (l'ordinamento penitenziario) prevede che i membri del Parlamento, nell'esercizio della loro funzione conoscitiva e ispettiva, possono visitare gli stabilimenti carcerari senza autorizzazione. È quindi apparso evidente alla Giunta per le autorizzazioni nella predetta seduta che ben potesse apparire al deputato Arnoldi che del tutto arbitrariamente il sottufficiale Luzzi si opponesse al suo ingresso nello stabilimento. La reazione di costui è quindi parsa giustificata e legata al suo mandato parlamentare, come del resto la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno riconosciuto. La prima ha infatti considerato insindacabili le dichiarazioni rivolte da un deputato a difesa della sua prerogativa dell'inviolabilità (articolo 68, secondo comma, della Costituzione, sentenze nn. 223 del 2005 e 13 del 2007); la seconda ha ritenuto scriminata dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944 la reazione di un deputato alla polizia che tentava di perquisire senza autorizzazione il suo domicilio (Sezione VI penale n. 10773 del 9 marzo 2004). Ad abbondanza, la presunta frase rivolta al sottufficiale dall'Arnoldi non sembra dotata di apprezzabile contenuto offensivo, sicché è la stessa citazione a giudizio che desta perplessità.
Durante l'esame da parte della Giunta è stato altresì osservato che nella XV legislatura è stata deliberata l'insindacabilità a favore della deputata Bellillo protagonista di un episodio assolutamente analogo (cfr. Doc. IV-quater n. 10 - XV legislatura).
Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.
Francesco Paolo SISTO, relatore
ALLEGATO
Mercoledì 14 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.
La seduta comincia alle 9.15.
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico di Gianantonio Arnoldi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il giudice di pace di Brescia - sezione penale (proc. n. 160/07 RG) (doc. IV-ter, n. 11).
(Esame e conclusione).
Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, sintetizzati gli estremi della vicenda, attinente a una visita presso uno stabilimento carcerario da parte dell'ex deputato Arnoldi, propone che la Giunta deliberi per l'insindacabilità. Crede che elementi di conferma a tale impostazione possano venire dalla sua audizione.
(Viene introdotto Gianantonio Arnoldi, deputato all'epoca dei fatti).
Gianantonio ARNOLDI nega di aver mai proferito le minacce che gli vengono attribuite. Ricorda che il 30 aprile 2005, sollecitato anche dal giornalista Gabriele Moroni, si era recato presso il carcere di Verziano, vicino Brescia, per visitare la detenuta Erika De Nardo. Il suo accesso allo stabilimento era stato impedito dal querelante (a motivo di espressa disposizione della direzione carceraria, su domanda della stessa De Nardo), al quale tuttavia egli non rivolse affatto minacce. Smentisce peraltro che all'episodio abbiano assistito testimoni, come invece risulta dalla querela. Si limitò invece a chiamare il sottosegretario Vitali e poi a interloquire al telefono con il direttore dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Tinebra. Consigliato da costoro di desistere, rinunziò senz'altro alla visita. Crede di essere caduto in una trappola, anche a motivo delle sue attività parlamentari in materia di giustizia.
(Gianantonio Arnoldi si allontana dall'aula).
Matteo BRIGANDÌ (LNP) voterà a favore della proposta del relatore e invita la Giunta composta di pubblici ufficiali - a trasmettere gli atti dell'odierna seduta alla procura della Repubblica competente per procedere a carico del querelante.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, fa presente che un analogo caso della XIV legislatura, inerente al deputato Sandro Del Mastro Delle Vedove (doc. IV-quater, n. 109), fu poi oggetto di giudizio per conflitto di attribuzioni, nel quale la Camera risultò soccombente (con sentenza n. 388 del 2007).
Maurizio PANIZ (PdL) prende atto del precedente citato dal Presidente ma ne ricorda un altro a suo avviso ben più calzante: quello della deputata Bellillo nella XV legislatura (doc. IV-quater, n. 10). In quell'occasione, l'accesso allo stabilimento era stato impedito alla deputata e ne era nato un alterco. Su querela del sottufficiale era scaturito un procedimento penale rispetto al quale la Giunta all'unanimità deliberò per l'insindacabilità. Non vede per quale motivo vi dovrebbe essere una spaccatura in questo caso.
Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, conferma che in effetti nella XV legislatura si deliberò in favore della deputata Bellillo. Tuttavia quel caso gli pare in parte diverso, giacché riguarda non il carcere ma la visita a un CPT e in quel caso l'aggressione fu asseritamente da parte del pubblico ufficiale e non della parlamentare.
Maurizio PANIZ (PdL) crede che il caso attuale sia anzi più facilmente riconducibile all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dal momento che qui si ha una oggettiva attività di impedimento di una prerogativa parlamentare, mentre lì si ebbe soltanto la soggettiva percezione di una condotta maleducata. Ribadisce che voterà per l'insindacabilità.
Federico PALOMBA (IdV) voterà contro la proposta del relatore. L'Arnoldi si è testé difeso in punto di fatto e non ha addotto alcun elemento di aggancio con la sua funzione parlamentare. Spetterà all'autorità giudiziaria verificare la correttezza dell'agente di polizia penitenziaria.
Pierluigi MANTINI (UdC) voterà per l'insindacabilità in ragione del chiaro sproposito che caratterizza l'odierna vicenda.
Marilena SAMPERI (PD) osserva che l'Arnoldi non voleva esercitare la facoltà concessa nell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, vale a dire la visita dello stabilimento. Egli voleva conferire con una determinata detenuta, ciò che non rientra invece in alcuna prerogativa parlamentare. Voterà quindi per la sindacabilità.
Domenico ZINZI (UdC) dichiara che voterà per l'insindacabilità.
La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, dandogli mandato di predisporre il documento per l'Assemblea.
Frontespizio |