Doc. IV-ter, n. 9-A-bis





Onorevoli Colleghi! Riferisco a nome dei deputati che sono risultati in minoranza nella seduta dell'11 novembre 2009 su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare pervenuta dalla sezione regionale della Corte dei conti della Campania. Innanzi a tale organo giudiziario contabile pende infatti un procedimento di responsabilità erariale nei confronti di diversi ex deputati, segnatamente Paolo Cirino Pomicino, Carlo D'Amato, Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato, Ugo Grippo e Berardino Impegno.
I fatti che hanno dato origine al procedimento contabile sono gli stessi che hanno fatto scaturire un lungo e complesso procedimento penale trattato dalle sedi giudiziarie di Napoli sulla vicenda dell'appalto per la metropolitana di Napoli.
La Giunta per le autorizzazioni era riuscita per un largo tratto dell'esame a convergere in tutte le sue componenti su una linea di buon senso.
All'unanimità essa, infatti, aveva deliberato l'incompetenza assoluta a decidere relativamente alle posizioni di Paolo Cirino Pomicino, in ragione del principio da tutti condiviso del ne bis in idem (sul predetto ex deputato infatti la Camera si era pronunciata nel 1997); di Carlo D'Amato, a motivo della sua proclamazione a deputato successivamente ai fatti contestatigli; di Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato, a motivo dell'essere stati parte dei comportamenti loro contestati compiuti in epoca anteriore alla loro proclamazione.
L'unanimità era stata anche raggiunta sulla posizione di Ugo Grippo, per la parte successiva all'inizio della sessione di bilancio 1985, giacché egli aveva sottoscritto un emendamento relativo al finanziamento della metropolitana di Napoli, materia precipua dell'accusa contabile.
Purtroppo, nella seduta dell'11 novembre 2009, con il voto determinante della Lega Nord, che a parole si batte contro la corruzione, la logica politica, corporativa e di casta, ha avuto la meglio e le proposte del Presidente Castagnetti sono state respinte.
Veniamo allora ai fatti.
Nel 1974 il comune di Napoli aggiudicò alla Metropolitane di Napoli Spa un appalto per la costruzione delle linee urbane nel capoluogo campano. Come purtroppo spesso accade nei lavori pubblici italiani i tempi dell'esecuzione dell'appalto si allungarono, l'appaltatore pretese compensi ulteriori, la cattiva politica locale chiese la sua parte e tutto sfociò in una cospicua inchiesta penale.
I fatti furono accertati dalla magistratura. Il tribunale di Napoli con sentenza del 27 maggio 1998, a seguito di una istruttoria lunga e complessa, pervenne a condannare per corruzione e illecito finanziamento dei partiti Ugo Grippo e solo per corruzione Francesco De Lorenzo.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 13 marzo 2001, confermava le condanne per Grippo, ribaltava l'assoluzione per Di Donato e lo condannava alla pena di giustizia e dichiarava prescritto il reato attribuito a De Lorenzo.
La Corte di cassazione tuttavia cassò con rinvio le condanne, sulla base del fatto che alcuni elementi di prova non erano utilizzabili perché assunti al fascicolo processuale senza le dovute garanzie difensive.
In conclusione, la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza del 16 giugno 2005, assolse sia Grippo sia Di Donato in via definitiva. Tale pronuncia, evidentemente, lascia intatto l'accertamento degli accadimenti in senso oggettivo: semplicemente sbarra la strada all'attribuzione soggettiva delle responsabilità.
È per questo che la Corte dei conti, oggi, è in grado di procedere per danno erariale contro i predetti ex deputati.
Durante l'esame in Giunta è stato osservato che il procedimento contabile avrebbe dovuto essere avviato con maggiore tempestività. Su tale rilievo chi scrive non ha difficoltà a convenire: ciò che invece non è possibile è ritenere che l'inopportuno ritardo del procedimento contabile possa costituire di per sé una scusante per quanti si sono macchiati di gravissimi reati contro la collettività. D'altro canto Napoli soffre ancora oggi per l'immagine di degrado e corruttela che i suoi amministratori le hanno cucito addosso.
Quindi chi scrive ritiene che bene abbia fatto la Corte dei conti a considerarsi svincolata da un giudicato penale che non smentisce affatto il lavoro degli inquirenti.
Venendo però al profilo specifico dell'insindacabilità parlamentare, la posizione della maggioranza della Giunta (melius: di metà dei componenti espressisi sul punto nella seduta dell'11 novembre 2009) è direttamente in contrasto con le risultanze delle audizioni degli interessati.
Nella sua deposizione del 30 settembre 2009 Ugo Grippo afferma esplicitamente che gli addebiti mossigli sono del tutto estranei al suo mandato parlamentare. Risentito nella seduta del 14 ottobre 2009, l'ex deputato Grippo corregge appena il tiro e afferma di essere chiamato a rispondere in parte come commissario straordinario della Democrazia Cristiana a Napoli negli anni considerati dall'inchiesta penale.
Nella deposizione del 14 ottobre 2009 Giulio Di Donato, ricordato di aver fatto parte della Commissione lavori pubblici nella IX legislatura, dichiara di non aver mai partecipato ad attività parlamentari inerenti alla metropolitana di Napoli.
Da ultimo, Francesco De Lorenzo, nella memoria depositata e nell'audizione del 14 ottobre 2009, si limita a precisare di aver sempre agito nell'interesse del suo collegio elettorale (Napoli-Caserta) per il quale era l'unico eletto del Partito liberale. Del resto, più non avrebbe potuto dire giacché per diverso tempo nella IX legislatura egli era stato ministro dell'ambiente e quindi non frequentava la Commissione bilancio.
Appare quindi del tutto impraticabile ricollegare i fatti oggetto del procedimento contabile all'attività parlamentare degli interessati, per loro stessa ammissione.
Chi scrive aveva appoggiato la proposta di voto per parti separate su ciascuno dei tre ex deputati avanzata generosamente dal Presidente Castagnetti, in un quadro di leale collaborazione interna alla Giunta. Venuto meno questo presupposto, non resta che invitare l'Assemblea a respingere in blocco le proposte di insindacabilità in ragione della totale estraneità dei fatti oggetto del procedimento a qualsiasi attività parlamentare tipica, ai sensi del costante insegnamento della Corte costituzionale (v. sentenze 10 e 11 del 2000 e 521 del 2002), ormai consolidatasi anche presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (v., per esempio, la sentenza Ielo c. Italia del 2005). Personalmente auspico che - in caso contrario - la Corte dei conti elevi conflitto d'attribuzione ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione in modo da evitare che responsabili di gravi atti di corruzione e malaffare, stampati nella memoria di tutti noi, possano sfuggire alla giustizia solo per lo scorrere del tempo.

Federico PALOMBA,
relatore per la minoranza


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