Doc. IV-ter, n. 9-A





Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare pervenuta dalla sezione regionale della Corte dei conti della Campania. Innanzi a tale organo giudiziario contabile pende infatti un procedimento di responsabilità erariale nei confronti di diversi ex deputati, segnatamente Paolo Cirino Pomicino, Carlo D'Amato, Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato, Ugo Grippo e Berardino Impegno.
I fatti che hanno dato origine al procedimento contabile sono gli stessi che hanno fatto scaturire un lungo e complesso procedimento penale trattato dalle sedi giudiziarie di Napoli sulla vicenda dell'appalto per la metropolitana di Napoli.
Giova anzitutto sgombrare qui il campo dalle posizioni di Paolo Cirino Pomicino, Carlo D'Amato e di Berardino Impegno.
Le condotte ascritte già in sede penale a Paolo Cirino Pomicino, in primo luogo, sono state oggetto di una delibera parlamentare d'insindacabilità nel 1997 e quindi tale delibera vale anche per il pendente giudizio contabile. Tale circostanza è stata rappresentata al presidente della sezione regionale della Corte dei conti con lettera del Presidente della Camera del 2 ottobre 2009.
Con la medesima lettera del 2 ottobre 2009, in secondo luogo, il Presidente della Camera ha rappresentato al magistrato contabile che la posizione di Carlo D'Amato inerisce a condotte interamente concluse prima che questi fosse proclamato deputato nel 1987. Sicché, come accertato dalla Giunta nella seduta del 30 settembre 2009, non vi è competenza a deliberare.
Quanto infine a Berardino Impegno, come anche confermato dal presidente della sezione regionale della Campania della Corte dei conti al Presidente della Giunta con lettera del 12 ottobre 2009, non vi è luogo a deliberare - né una delibera è stata chiesta da alcuno - perché Berardino Impegno è divenuto deputato nel 1992, allorquando i fatti a lui ascritti nel giudizio contabile si erano già conclusi.
La Giunta ha pertanto dovuto esaminare, e solo per la parte successiva alla loro proclamazione a deputati, le posizioni di Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo.
Si può quindi, illustrare il sostrato dei fatti inerenti al procedimento.
Nel 1974, il comune di Napoli aggiudicò alla Metropolitane di Napoli Spa l'appalto per la costruzione delle linee urbane del capoluogo. I lavori si protrassero per molti anni e infine ne scaturì un procedimento penale per diversi titoli di reato, in particolare la corruzione, l'abuso d'ufficio e il finanziamento illecito dei partiti.
In esito al giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del tribunale di Napoli del 27 maggio 1998, Grippo veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia per la corruzione e il finanziamento illecito dei partiti. Di Donato invece veniva assolto per non aver commesso il fatto. Anche Grippo veniva assolto per l'abuso d'ufficio. De Lorenzo riportava una condanna per corruzione.
Con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 marzo 2001, veniva confermata la condanna per Grippo e ribaltato il giudizio per Di Donato che veniva ritenuto colpevole della corruzione e condannato anch'egli alla pena di giustizia. Il reato di cui era accusato De Lorenzo veniva dichiarato prescritto.
Gli imputati Di Donato e Grippo ricorrevano per cassazione e la Suprema Corte annullava con rinvio la sentenza di appello in ragione della circostanza che i giudizi di colpevolezza si erano basati in modo decisivo su elementi istruttori raccolti durante le indagini preliminari senza le dovute garanzie difensive.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che l'interrogatorio reso al giudice per le indagini preliminari di Napoli da Giuseppe Riccardi, segretario cittadino del Partito Socialista Italiano dell'epoca, il cui contenuto era stato poi letto in dibattimento, non potesse essere utilizzato (vedi pagg. 16 e 17 della sentenza di rinvio della Corte d'appello di Napoli del 16 giugno 2005).
La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto non sufficientemente provato il ruolo di Grippo quale preteso pubblico ufficiale corrotto dagli atti dei corruttori, il cui ruolo invece è stato accertato (vedi pag. 20 della predetta sentenza di rinvio).
In conclusione, come in parte si è accennato, la Corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, con sentenza del giugno 2005, ha infine assolto sia Grippo sia Di Donato.
La Corte dei conti chiama a rispondere i predetti ex parlamentari, tutti, quali responsabili di danno alle istituzioni locali della Campania quantificabile come segue: 10 milioni e 330 mila curo circa per danno patrimoniale al comune di Napoli; i soli Di Donato e De Lorenzo 4 milioni e 650 mila curo circa per danno non patrimoniale all'immagine del comune di Napoli.
Tutti e tre vengono considerati inoltre responsabili per 2 milioni e 634 mila curo circa per danno non patrimoniale alle istituzioni dello Stato.
La Corte dei conti ritiene che i fatti oggettivamente intesi siano stati accertati dal giudice penale pur se poi questi non sono stati definitivamente ascritti a responsabilità personali. Quest'ultimo aspetto non precluderebbe un giudizio contabile. Quella dei rapporti tra il giudicato penale e giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, su cui si sofferma l'articolo 652 del codice di procedura penale, è tuttavia questione che esula dalla competenza della Giunta e della Camera. Queste si devono limitare a stabilire se tra i fatti ascritti agli ex colleghi De Lorenzo, Di Donato e Grippo vi siano aspetti di esercizio della loro funzione parlamentare e se pertanto li si chiami a rispondere di opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
A seguito dell'esame lungo e approfondito avutosi presso la Giunta delle autorizzazioni (i cui resoconti è necessario qui allegare per offrire un compiuto quadro dell'analisi svolta) il sottoscritto Presidente e relatore aveva proposto per ciascuno dei tre esponenti parlamentari una doppia delibera, una di sindacabilità e una di non sindacabilità.
Il discrimine, ad avviso di chi scrive, era ed è costituito dalla sessione parlamentare di bilancio del 1985 (legge finanziaria 1986), iniziata il 2 ottobre 1985. Quella sessione si concluse solo nei primi mesi del 1986, essendo il Parlamento dovuto ricorrere a deliberare l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Presidente della Commissione bilancio era Paolo Cirino Pomicino e nella Commissione medesima sedeva anche il deputato Ugo Grippo. Nel corso dell'esame del provvedimento, il 14 gennaio 1986, all'articolo 33 dell'a.C. 3335 fu presentato un emendamento a prima firma Vignola volto a stanziare 500 miliardi per il quinquennio 1986-90 per il completamento della linea metropolitana di Napoli. Questo emendamento fu sottoscritto sia dal Presidente Cirino Pomicino sia da Ugo Grippo. Esso fu poi approvato e divenne parte del testo (v. allegati 2 e 3).
La Giunta ne ha tratto la conclusione che, pur se in ipotesi mossa da intenti illeciti, la fase parlamentare di presentazione di questo emendamento di per sé non possa costituire oggetto di imputazione penale e che quindi anche Ugo Grippo, come nel 1997 Paolo Cirino Pomicino, debba essere dichiarato insindacabile.
Posto che anche Di Donato e De Lorenzo avevano ruoli parlamentari di rilievo, il sottoscritto relatore aveva proposto di ritenere riconducibile a quel momento parlamentare anche le loro posizioni per la fase temporale coincidente e successiva alla sessione di bilancio 1985.
Quanto invece al periodo precedente il 2 ottobre 1985, era stato proposto di deliberare la sindacabilità giacché gli interessati, in particolare Grippo e Di Donato, hanno negato di essersi interessati della vicenda della metropolitana di Napoli in qualità di parlamentari ma solo in qualità di esponenti politici napoletani (vedi rispettivamente la deposizione di Ugo Grippo il 30 settembre 2009 e quella di Giulio Di Donato il 14 ottobre 2009).
Per questo era stata proposta la votazione per parti separate.
Con l'argomento che l'attività parlamentare costituisce, pur sull'arco di più legislature un contesto unitario che non può essere sezionato, diversi componenti la Giunta hanno espresso l'orientamento che i deputati all'epoca dei fatti De Lorenzo, Di Donato e Grippo dovessero essere considerati insindacabili in toto.
Sicché nella seduta dell'11 novembre 2009, con distinte votazioni e a parità di voti, la Giunta ha respinto le proposte del Presidente e relatore di dichiarare in parte qua sindacabili i parlamentari interessati per il periodo anteriore al 2 ottobre 1985.
In conclusione, la Giunta, con tre distinte votazioni, ha concluso per proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti ascritti ai deputati all'epoca degli eventi contestati Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo sono coperti dall'insindacabilità parlamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Pierluigi CASTAGNETTI,
Presidente e relatore


ALLEGATO 1

Estratto dai resoconti delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 30 settembre, 14 e 21 ottobre e 11 novembre 2009

Mercoledì 30 settembre 2009.

(Esame, restituzione di atti e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, illustra che la vicenda posta a base del giudizio contabile nei confronti degli ex deputati Paolo Cirino Pomicino, Francesco De Lorenzo, Ugo Grippo, Carlo D'Amato e Giulio Di Donato prende le mosse fin dal 1974, dalla decisione dell'amministrazione comunale di Napoli di aggiudicare a un'impresa (la Metropolitane di Napoli SpA) l'appalto per la costruzione delle linee urbane del capoluogo campano. Soltanto molto in seguito la Metropolitane di Napoli SpA si scinderà in tre raggruppamenti di imprese (la Cefis, la Comena e la Metrosud). La procura regionale presso la Corte dei conti della Campania trae gli elementi di accusa da una complessa vicenda penale.
I predetti ex parlamentari sono stati infatti condannati per corruzione, abuso d'ufficio e per illecito finanziamento dei partiti dal tribunale di Napoli nel 1998 e dalla corte d'appello di Napoli nel 2001. La Corte di cassazione, tuttavia, nel 2002 ha annullato con rinvio le condanne. La corte d'appello di Napoli in sede di rinvio, nel 2005, ha quindi assolto i predetti parlamentari per non aver commesso il fatto, sia pure a fronte di considerazioni fattuali che, secondo il procuratore contabile, ne implicherebbero la responsabilità. Riferirà in seguito sui dettagli penalistici di quest'ultima pronuncia.
Dagli atti trasmessi dalla Corte dei conti unitamente all'atto di incolpazione (id est la citazione a giudizio del procuratore regionale) si evince che i responsabili del preteso danno all'ente comunale avrebbero commesso i fatti a partire rispettivamente:
Paolo Cirino Pomicino, in buona sostanza, da un momento successivo alla sua proclamazione a deputato (28 giugno 1976) (v. p. 80 della citazione a giudizio);
Francesco De Lorenzo, quale referente per il Partito liberale italiano a Napoli, a partire dal 1980 (v. p. 74 dell'atto di citazione);
Ugo Grippo, quale dirigente della Democrazia Cristiana a Napoli, a partire dal 1980 (v. p. 24 della sentenza della corte di appello di Napoli del 16 giugno 2005);
Carlo D'Amato dal 23 dicembre 1981 al 23 ottobre 1986, quale assessore ai trasporti prima e sindaco di Napoli poi (v. p. 74 dell'atto di citazione e p. 30 della predetta sentenza della corte di appello di Napoli del 2005);
Giulio Di Donato, in qualità di amministratore locale, dal 1975 e poi anche da parlamentare a partire dalla sua proclamazione a deputato il 3 luglio 1983 (v. p. 73 dell'atto di citazione).

Ai sensi di quanto è stato stabilito nella scorsa seduta e conformemente al costante e mai derogato orientamento della Giunta e della Camera (v. sedute della Giunta per le autorizzazioni del 25 ottobre 2000, del 4 febbraio e 28 luglio 2004 e del 7 marzo 2007, nonché da ultimo la lettera del Presidente Fini all'on. Brigandì del 6 marzo 2009), occorre che la Giunta stessa affermi oggi il non luogo a dichiarare l'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per la propria incompetenza a deliberare su condotte avvenute prima della proclamazione a deputato delle persone interessate. Conseguentemente, propone che gli atti siano restituiti alla Corte dei conti in ragione di tale incompetenza e per il tramite del Presidente della Camera in ordine:
a Giulio Di Donato, per le condotte poste in essere prima del 3 luglio 1983;
a Francesco De Lorenzo, per le condotte poste in essere prima del 12 luglio 1983;
a Carlo D'Amato, per le condotte poste in essere prima del 27 giugno 1987.

La Giunta concorda all'unanimità.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, espone che per quanto invece riguarda Paolo Cirino Pomicino e Ugo Grippo, risulta che le condotte loro ascritte siano avvenute interamente durante il mandato parlamentare e quindi saranno oggetto di un esame nel merito da parte della Giunta.
Quanto tuttavia a Paolo Cirino Pomicino, l'esame della Giunta si limiterà a verificare se l'atto di incolpazione enuclei fatti diversi da quelli già esaminati dalla Giunta e dalla Camera dei deputati nella XIII legislatura (cfr. il doc. IV-ter, n. 11-A), allorquando, per i fatti relativi alla corruzione inerente alla costruzione della metropolitana di Napoli, egli fu dichiarato insindacabile giacché le condotte materiali contestate furono ritenute poste in essere nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati. Paolo Cirino Pomicino ha inviato una breve memoria così come anche Francesco De Lorenzo (tali documenti sono a disposizione dei componenti, unitamente a tutta la restante documentazione). In particolare, nel corso delle imminenti audizioni, gli pare che la Giunta possa limitarsi a domandare a Paolo Cirino Pomicino se ritenga che l'attuale atto di incolpazione ricalchi esattamente i fatti già oggetto della delibera della Camera dei deputati del 1997; a Carlo D'Amato se egli concordi sulla valutazione per cui gli vengono imputate condotte anteriori alla sua proclamazione o se egli creda che vi siano addebiti che attengano anche al periodo del suo mandato parlamentare.

(Viene introdotto Paolo Cirino Pomicino, deputato all'epoca dei fatti).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, rammenta che, pendente il giudizio penale in primo grado, la difesa di Paolo Cirino Pomicino eccepì l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione; trasmessi gli atti alla Camera, questa, il 4 febbraio 1997, deliberò per l'insindacabilità dei fatti. Il tribunale di Napoli nel 1998 e la corte di appello di Napoli nel 2001 non si sono quindi occupati del suo caso. Posto che la delibera di insindacabilità è ancora efficace e che quindi egli non può essere chiamato a rispondere in alcuna sede per gli atti coperti da quella delibera, gli chiede di limitarsi a rispondere se creda che l'odierno atto di citazione della Corte dei conti involga ulteriori profili, anche perché il principio del ne bis in idem impedisce alla Giunta e all'interessato di tornare a trattare gli stessi fatti.

Paolo Cirino POMICINO risponde che i fatti che la Corte dei conti gli contesta - vale a dire l'unanime voto favorevole in Commissione bilancio e in Assemblea sull'emendamento Vignola al disegno di legge finanziaria 1986, relativo al finanziamento della metropolitana di Napoli - sono a suo avviso i medesimi oggetto del procedimento penale n. 15964/92 RGNR - Napoli e della deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 1997, sul doc. IV-ter, n.11-A.

(Paolo Cirino Pomicino si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, ritiene possibile definire la posizione di Paolo Cirino Pomicino. Nel processo di primo grado innanzi al tribunale di Napoli egli era chiamato a rispondere dei seguenti fatti:
corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio «perché, nella qualità di presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati (...) al fine di commettere il reato di cui al capo E (concorso in abuso d'ufficio) riceveva per sé e per altri somme di denaro nella misura di lire quattro miliardi (...) affinché questi sostenesse, come effettivamente ha fatto, in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 1986, lo stanziamento di fondi statali a favore della metropolitana di Napoli, con ciò perseguendo il preminente interesse della Metropolitana di Napoli Spa invece dell'esclusivo interesse pubblico e pertanto compiendo atti contrari ai doveri del suo ufficio;
abuso d'ufficio, «perché in qualità di presidente della Commissione bilancio alla Camera dei deputati, abusava del suo ufficio sostenendo in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per l'anno 1986 uno stanziamento di lire 500 miliardi per la costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Metropolitana di Napoli Spa;
illecito finanziamento dei partiti «perché (...) corrispondeva e riceveva contributi economici erogati in violazione della normativa concernente il finanziamento pubblico dei partiti. Tutto ciò in Napoli e altrove nel corso degli anni '80 e sino a epoca prossima al 1992».

La Corte dei conti, nel suo atto di incolpazione, a sua volta, pone a base del procedimento i seguenti fatti: «Paolo Cirino Pomicino, parlamentare dal 1976 sino, inclusa, la legislatura del 1992, Presidente della Commissione Bilancio, Ministro senza portafoglio della Funzione pubblica del governo De Mita dal 13 aprile 1988 al 10 maggio 1989, del Bilancio e della Programmazione economica nel governo Andreotti dal 22 luglio 1989 al 29 marzo 1991, è risultato aver percepito contributi per 4 miliardi [di lire] dal 1987 al 1992, con ammissione personale per quanto attiene al periodo sino al 1990. È chiamato in causa da Rolandi, Chitis e De Lieto. Rolandi dichiara che glielo presentò Italo Della Morte, cui il Cirino Pomicino risultava aver già chiesto i soldi e che questi gli disse con durezza che non era possibile che un'opera come la metropolitana non comportasse un contributo al suo partito. Il Rolandi venne poi a sapere da Della Morte che c'era un preciso accordo per caldeggiare o, almeno per non ostacolare, i finanziamenti dell'opera e ciò in collegamento con le funzioni svolte all'epoca da Pomicino, che richiese più volte le somme di denaro e indicò di consegnarle al De Lorenzo. Il nesso della dazione con il finanziamento dell'opera è posto anche da Chitis, De Lieto e Milone (contributi a livello nazionale). Anche per Cirino Pomicino valgono le considerazioni precedentemente svolte per chi rivestisse la carica di parlamentare e ministro, vieppiù sottolineata dalla carica di Presidente della Commissione bilancio comportante un'indiscutibile funzione propulsiva nel finanziamento dell'opera in questione. [...] Né rileva ancora che per Cirino Pomicino non sia intervenuta autorizzazione a procedere per il reato di corruzione nel processo penale (nei suoi riguardi, infatti, si è proceduto in sede penale solo per il reato di finanziamento illecito dei partiti), posto che in questa sede non intende discutersi se l'atto - la legge finanziaria del 1986 - sia stato o meno contrario ai doveri d'ufficio (il Parlamento ha ritenuto l'atto insindacabile, perché rientrante nelle prerogative politiche del suo rappresentante), ma solo affermare la responsabilità per il gravissimo danno all'immagine che l'alto livello politico, rappresentato da Cirino Pomicino, ha cagionato alle istituzioni dello Stato, accettando somme di denaro, in occasione dello svolgimento delle sue funzioni e in relazione alla vicenda delle metropolitana di Napoli (previsione astratta del reato). Gravissimo appare infatti il danno all'immagine che i comportamenti dei politici nazionali, con condotta dolosa, hanno arrecato alle istituzioni dello Stato indistintamente, apparendo inutile, di fronte alla gravità delle condotte accertate e al livello dei soggetti coinvolti, una distinzione rispetto al nocumento arrecato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'organo costituzionale rappresentativo della sovranità popolare ovvero allo Stato in quanto 'comunità'» (v. pagg. 80-84 dell'atto di citazione).
Gli sembra che - nonostante talune formule suscettibili di varia interpretazione contenute sia nell'accusa penale considerata negli anni 1995-96 da questa Giunta e il 4 febbraio 1997 dall'Assemblea, sia nell'attuale atto di incolpazione - si debba considerare che i fatti per cui nelle due sedi Paolo Cirino Pomicino è chiamato a rispondere siano i medesimi. La Giunta quindi deve evitare assolutamente di deliberare due volte. Propone quindi che sia comunicato al Presidente della Camera che il procedimento parlamentare in ordine alla posizione di Paolo Cirino Pomicino non può proseguire in ragione del principio del ne bis in idem e che i fatti oggetto del procedimento contabile sono già coperti dalla delibera della Camera dei deputati sul doc. IV-ter, n. 11-A del 4 febbraio 1997.

La Giunta concorda all'unanimità.

(Viene introdotto Carlo D'Amato, deputato nelle legislature X e XI).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, riferisce all'interessato che la Giunta ha testé deliberato di restituire gli atti relativamente alla sua posizione in ragione dell'incompetenza a deliberare per i fatti anteriori alla sua proclamazione a deputato. Gli domanda se egli ritenga che vi siano ulteriori fatti, successivi all'assunzione della sua carica di deputato, su cui la Giunta a suo avviso dovrebbe deliberare.

Carlo D'AMATO sottolinea che dai fatti sono passati molti anni e gli sembra paradossale che dopo tanto tempo la Corte dei conti ancora lo perseguiti. Peraltro la sua qualità di deputato in questo caso non ha niente a che vedere con i fatti in questione, che invece sono avvenuti prima del 1987 e gli sono attribuiti a motivo del suo ruolo di assessore e poi di sindaco nella città di Napoli. Precisa comunque di essere stato assolto in sede penale per non aver commesso il fatto e che il comune di Napoli, che si era costituito parte civile, ha dovuto rifondere le spese al suo difensore.

(Carlo D'Amato si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, crede matura la decisione definitiva anche per Carlo D'Amato e propone di ritenere che la decisione testé assunta dalla Giunta di restituire gli atti per incompetenza relativamente ai fatti anteriori alla sua proclamazione a deputato abbia esaurito il compito della Giunta medesima, giacché non vi sono fatti ulteriori su cui questa debba pronunciarsi.

La Giunta concorda all'unanimità.

(Viene introdotto Ugo Grippo, deputato all'epoca dei fatti).

Ugo GRIPPO ricorda che all'epoca dei fatti era sì parlamentare, ma che questi gli vengono attribuiti in qualità di dirigente della Democrazia Cristiana di Napoli. Gli addebiti sono del tutto estranei al suo mandato parlamentare. Chiede comunque di poter esaminare con maggiore attenzione gli atti e di poter proseguire l'audizione in una prossima seduta, riservandosi di inviare una memoria e ricordando comunque di essere stato assolto in via definitiva dalla corte di appello di Napoli.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, concordando la Giunta, dispone il rinvio del seguito dell'audizione.

(Ugo Grippo si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, avverte che rappresenterà al Presidente della Camera le unanimi deliberazioni testé assunte dalla Giunta, affinché questi dia corso alle conseguenti comunicazioni alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania. Rinvia l'esame delle questioni rimaste aperte a una prossima seduta.

La seduta termina alle 9.45.

Mercoledì 14 ottobre 2009.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, fatto presente che tutta la documentazione sul caso è in distribuzione, compresa una memoria dell'ex deputato Grippo, rammenta che nella seduta del 30 settembre la Giunta ha disposto, da un lato, la restituzione per incompetenza a deliberare per le posizioni di Carlo D'Amato e, per la parte anteriore alla loro proclamazione a deputati, di Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato. D'altro lato, essa ha ritenuto già coperta da una precedente deliberazione dell'Assemblea del 1997 la posizione di Paolo Cirino Pomicino. Riferendo sulla posizione di Ugo Grippo, ricorda che questi è stato proclamato deputato dell'VIII legislatura nel 1979. La Corte dei conti gli imputa di essere stato parte di accordi illeciti fin dal 1980, così come sostengono taluni testimoni d'accusa nel processo penale (Rolandi, Della Morte, Pastore, Lodigiani, Masciari e Torella). Il Grippo avrebbe avuto consapevolezza della volontà da parte dei responsabili della Metropolitane di Napoli Spa di «finanziare i partiti con finanziamenti, tesseramenti, sponsorizzazioni di feste di partito», il tutto come «corrispettivo della mancata frapposizione di ostacoli all'approvazione delle deliberazioni della metropolitana». Grippo avrebbe proposto un contatto diretto tra politici e imprese e avrebbe ammesso, sia pure limitatamente al 1986, il suo coinvolgimento. Secondo la Procura regionale della Corte dei conti egli sarebbe stato collettore di dazioni illecite che avrebbe distribuito, almeno sino al 1987-1988, tra i partiti parte dell'accordo.
Dalla sentenza della corte d'appello di Napoli del 16 giugno 2005 si trae che Grippo era stato giudicato in sede penale nel procedimento n. 15964/92 RGNR, capo a) per corruzione e capo c) per illecito finanziamento dei partiti. Per la prima accusa egli era stato condannato. Per la seconda era stato in parte assolto e in parte dichiarato prescritto. Sulla corruzione (capo a) egli aveva proposto ricorso per cassazione, ottenendone l'annullamento con rinvio. Per l'illecito finanziamento dei partiti (capo c) egli non aveva fatto altrettanto e quindi l'assoluzione nel merito, unita alla parziale dichiarazione di prescrizione, sono passate in giudicato (cfr. pag. 23 della sentenza della corte d'appello di Napoli del 16 giugno 2005).
In sede di rinvio, la corte d'appello di Napoli ha ritenuto storicamente accertato che il Grippo abbia partecipato alla spartizione di finanziamenti illeciti versati dagli imprenditori. Ha dovuto però prendere atto che la Corte di cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, aveva chiesto al giudice del nuovo giudizio di merito di esaminare con attenzione se vi fossero precisi profili che consentissero di individuare a quali pubblici ufficiali il Grippo si sarebbe rivolto per ottenerne, contro un corrispettivo non dovuto, gli atti contrari o conformi ai doveri d'ufficio. Poiché tale individuazione non è stata possibile, per la corruzione il Grippo è stato mandato assolto per non aver commesso il fatto. Quanto invece al finanziamento illecito ai partiti, la sentenza d'appello del giugno 2005 prese atto del passaggio in giudicato dell'assoluzione parziale e della prescrizione.
La Corte dei conti chiama a rispondere Ugo Grippo per gli stessi fatti per cui egli è stato già giudicato in sede penale. Questo profilo però non attiene alle competenze della Giunta. L'efficacia del giudicato penale nel processo contabile è materia che verrà trattata dai difensori del Grippo proprio in quella sede. Alla Giunta spetta soltanto di dire se, tra gli elementi per cui Ugo Grippo è chiamato a rispondere, vi siano profili di funzione parlamentare.
A questo proposito deve ricordare che dal 2 ottobre 1985 al 1o agosto 1986 Ugo Grippo è stato componente della Commissione bilancio della Camera dei deputati. Durante l'esame della legge finanziaria per il 1986 (approvata in corso di esercizio provvisorio nel febbraio 1986) egli sottoscrisse un emendamento presentato in comitato ristretto da Giuseppe Vignola, capogruppo del Partito Comunista nella medesima Commissione bilancio, come risulta agli atti dell'Archivio Storico della Camera dei deputati: i capigruppo in Commissione bilancio concordarono sulla necessità di aggiungere un secondo comma all'articolo 33 del disegno di legge finanziaria (l'A.C. 3335 - IX legislatura), con il quale si stanziavano 500 miliardi di lire per il quinquennio 1986-1990 per la metropolitana di Napoli.
Pur non avendo partecipato il 31 gennaio 1986 alla votazione in Assemblea su quell'articolo (che ormai incorporava l'emendamento apportato in Commissione in data 14 gennaio 1986), risulta chiaro che Ugo Grippo prese parte alla formulazione e alla deliberazione che condusse allo stanziamento per legge in favore della metropolitana di Napoli. Questo episodio parlamentare appare solo genericamente oggetto dell'atto di incolpazione della Corte dei conti. Tuttavia - conformemente ai precedenti (cfr. mutatis mutandis il caso Matacena esaminato dalla Giunta per le autorizzazioni il 4 febbraio 2004) - è opportuno che la Giunta deliberi per l'insindacabilità di esso. Propone quindi di ascoltare Ugo Grippo e poi in sequenza Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato.
(Viene introdotto Ugo Grippo, deputato all'epoca dei fatti).

Ugo GRIPPO deposita un'ulteriore memoria e afferma che la deliberazione che ha interessato Paolo Cirino Pomicino nel 1997 dovrebbe giovare anche a lui, dal momento che partecipò alle medesime attività parlamentari. Quanto all'attività precedente l'esame della legge finanziaria per il 1986, crede di essere chiamato in causa in parte come parlamentare e in parte come commissario straordinario della Democrazia Cristiana a Napoli.
(Ugo Grippo si allontana dall'aula. Viene introdotto Francesco De Lorenzo, deputato all'epoca dei fatti).

Francesco DE LORENZO, rifacendosi alla memoria depositata, ribadisce di essere stato sempre prosciolto dai processi penali che lo hanno riguardato. In particolare, ricorda che l'accusa che uno dei testimoni gli rivolse di aver percepito una parte dei 4 miliardi di lire versati a Cirino Pomicino (il quale l'avrebbe girata a lui) è stata smentita da Cirino Pomicino stesso. Ricordato di aver fatto parte della Commissione bilancio e della Commissione di vigilanza sulla RAI, dichiara di aver sempre agito nell'interesse del suo collegio elettorale (Napoli-Caserta), per il quale era l'unico eletto nel partito liberale.
(Francesco De Lorenzo si allontana dall'aula. Viene introdotto Giulio Di Donato, deputato all'epoca dei fatti).

Giulio DI DONATO, esposto di non essere più consigliere nel comune di Napoli dal 1983, ricorda di essere stato sempre assolto in sede penale da ogni accusa.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, gli domanda se abbia svolto attività parlamentari connesse ai finanziamenti per la metropolitana di Napoli.

Giulio DI DONATO, ricordato di aver fatto parte della Commissione lavori pubblici nella IX legislatura, dichiara di non aver mai partecipato ad attività parlamentari inerenti alla metropolitana di Napoli.
(Giulio Di Donato si allontana dall'aula).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, uditi anche i chiarimenti offerti dagli interessati, per la posizione di Ugo Grippo avanza l'ipotesi che la Giunta proponga all'Assemblea una votazione per parti separate: la sindacabilità per il periodo dal 1980 fino al 2 ottobre 1985; l'insindacabilità per il periodo successivo coperto in parte dalla sua attività di componente della Commissione bilancio e in parte dalle conseguenze finanziarie dello stanziamento per la metropolitana di Napoli.
Per la posizione di Francesco De Lorenzo, propone - anche qui - una deliberazione per parti separate che veda la sindacabilità dal 1983 all'inizio dell'esame della legge finanziaria per il 1986. Per la parte successiva, propone l'insindacabilità in virtù della partecipazione del De Lorenzo ai lavori parlamentari sulla legge finanziaria di quell'anno.
Analogamente, per la posizione di Giulio Di Donato, propone la deliberazione per parti separate che veda la sindacabilità dal 1983 fino all'inizio dell'esame della legge finanziaria per il 1986. Per la parte successiva, propone l'insindacabilità in virtù dell'appartenenza di Giulio Di Donato alla Commissione lavori pubblici che in vario modo si occupò della metropolitana di Napoli.

Maurizio PANIZ (PdL) trova difficoltoso confrontarsi con l'iniziativa del giudice contabile che si manifesta a distanza di così tanti anni. L'ossequio dovuto alle altre istituzioni qui davvero tende ad attenuarsi, in ragione di un'inerzia così prolungata. Né può sottacere l'evidente argomento dell'efficacia del giudicato penale davanti alla Corte dei conti. Più al fondo, nel merito della proposta del Presidente, dubita che si possa distinguere con nettezza tra varie fasi di un mandato parlamentare che, sviluppatosi sull'arco di dieci anni, appare sostanzialmente e ontologicamente unitario. Tenderebbe quindi a votare per l'insindacabilità per i tre interessati relativamente a tutto il periodo. Chiede però al relatore di chiarirgli meglio i motivi della proposta di voto separato.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, replica che di per sé la sola qualità di parlamentare non basta per fondare un giudizio di insindacabilità. Considerato anche che la Giunta ha già separato il proprio giudizio, deliberando per la restituzione in ragione dell'incompetenza per i periodi anteriori alla proclamazione, sottolinea che pur dopo l'assunzione della carica è necessario reperire un ancoraggio a precisi momenti parlamentari. Gli sembra, da questo punto di vista, che l'unico momento plausibile che possa offrire la protezione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sia quello già individuato nel 1997 per Paolo Cirino Pomicino. Più difficile è invece attribuire un valore di garanzia ai precedenti periodi, nei quali gli interessati si sono occupati della metropolitana di Napoli in qualità di esponenti politici locali e non di parlamentari. Non nasconde tuttavia di condividere il disagio del deputato Paniz circa il decorso di un così consistente lasso di tempo. Anche al fine di esaminare l'ulteriore memoria depositata da Ugo Grippo, propone quindi che la Giunta si conceda un rinvio per riflettere ulteriormente.

Maurizio PANIZ (PdL) ringrazia il Presidente per la cura e lo scrupolo adoperati nell'analisi della vicenda in titolo e si dichiara concorde sul rinvio.

Marilena SAMPERI (PD), pur dissentendo dal deputato Paniz in ordine all'impossibilità di scindere i vari momenti di esercizio della funzione parlamentare, concorda con la proposta di rinvio.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda col rinvio.

Mercoledì 21 ottobre 2009.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, rammenta che nella seduta del 30 settembre erano state disposte talune restituzioni di atti; in quella del 14 ottobre aveva proposto tre voti per parti separate, relativamente agli ex deputati Grippo, De Lorenzo e Di Donato con riferimento ai diversi periodi della presenza e dell'attività parlamentare degli interessati. Già dall'inizio del dibattito svoltosi in quella circostanza aveva constatato che l'orientamento della Giunta era in senso perplesso su queste sue proposte. In particolare, da taluni (che gli si sono rivolti anche in sede informale) è emerso che il giudicato di assoluzione in sede penale toglierebbe molta dell'apparente fondatezza alla citazione in sede contabile. Pertanto, è disposto a rivedere le sue proposte e a registrare nella sua relazione per l'Assemblea un orientamento maggioritario anche parzialmente differente dalla sua originaria posizione. Tiene tuttavia a sottolineare che una delibera che non fosse plausibilmente argomentata potrebbe incontrare la reazione, mediante lo strumento del conflitto d'attribuzioni, della Corte dei conti. D'altronde, osserva anche che la medesima Corte dei conti può liberamente sindacare, quanto meno in ordine a Francesco De Lorenzo e a Giulio Di Donato, sui periodi precedenti alla loro assunzione della carica, nei quali peraltro sarebbe stato congegnato l'accordo corruttivo. Chiede quindi che il dibattito si svolga in modo ampio e rigoroso.

Marilena SAMPERI (PD) comprende il ragionamento del Presidente e domanda se risulti agli atti che tutti i citati siano stati assolti nel 2005.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, risponde che la documentazione pervenuta alla Giunta su questo specifico aspetto non è sufficiente a chiarire la situazione.

Marilena SAMPERI (PD) chiede allora un rinvio affinché si acquisisca l'informazione necessaria.

Concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mercoledì 11 novembre 2009.
(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 21 ottobre 2009 si era concordato di verificare, eventualmente chiedendo agli interessati, che tutti i citati nel giudizio contabile fossero stati assolti con formula piena nel 2005. Da questo punto di vista, già emergeva dalla documentazione a disposizione che in tale anno la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha assolto con formula ampia Ugo Grippo e Giulio Di Donato.
Quanto invece a Francesco De Lorenzo, gli ha domandato con lettera del 27 ottobre 2009 di fornire informazioni circa l'effettivo e definitivo esito del procedimento penale a suo carico. Con una memoria pervenuta il 9 novembre 2009, i difensori di Francesco De Lorenzo hanno fatto sapere che, condannato in primo grado nel 1998, egli è stato poi interessato da una declaratoria di prescrizione del reato dalla Corte d'appello di Napoli nel 2001. Tale nota è a disposizione dei componenti.

Maurizio PANIZ (PdL) ricorda che, a fronte di una proposta del presidente nella seduta del 14 ottobre scorso di effettuare votazioni separate per ciascuno degli interessati, relative a diversi periodi del loro mandato parlamentare, egli aveva contrapposto una proposta d'insindacabilità complessiva, stante il carattere unitario della funzione di deputato.

Pierluigi MANTINI (UDC) voterà per le proposte avanzate dal presidente, dal momento che giudica eccessiva una visione dell'insindacabilità parlamentare che copra ogni e qualsiasi momento della vita dei deputati.

Federico PALOMBA (IDV) si dichiara contrario all'impostazione del deputato Paniz.

Donatella FERRANTI (PD) aderirà alle proposte del presidente.

Fabio GAVA (PdL) concorda invece con il deputato Paniz. Non lo impensierisce il fatto che De Lorenzo non sia stato assolto nel merito; come è chiarito dalla memoria dei difensori di questi, solo l'orientamento rigoristico della Corte di cassazione ha impedito l'impugnativa di una sentenza nella quale si dichiarava la prescrizione. Del resto, è chiaro che tutti gli interessati sono accomunati alla posizione di Paolo Cirino Pomicino e, dunque, sono chiamati a rispondere per un atto tipico della funzione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) non ritiene che si possano scorporare i vari momenti del mandato parlamentare degli interessati e voterà secondo l'indicazione del deputato Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, avverte che metterà dapprima ai voti, per ciascuno dei convenuti in sede contabile, la proposta di dichiararli insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione per il periodo che va dall'inizio dell'esame della legge finanziaria per il 1986 (indica per comodità, a tal fine, la data del 2 ottobre 1985, come ha espressamente chiarito, a proposito della posizione di Ugo Grippo, nella seduta del 14 ottobre 2009) fino al termine del mandato.

La Giunta, con distinte votazioni, delibera all'unanimità di dichiarare che i fatti ascritti a Ugo Grippo, Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato dal 2 ottobre 1985 al termine del mandato concernono opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente e relatore, mette ai voti, per ciascuno dei predetti convenuti in sede contabile, la proposta di dichiarare che non si applica l'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi al periodo che va dalla loro proclamazione a deputati fino al 2 ottobre 1985.

La Giunta, con distinte votazioni e a parità di voti, respinge le proposte, deliberando pertanto che i fatti ascritti a Ugo Grippo, Francesco De Lorenzo e Giulio Di Donato dal momento della loro proclamazione fino al 2 ottobre 1985 concernono opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Federico PALOMBA (IDV) preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza.

La seduta termina alle 10,05.



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