IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
Esaminata l'eccezione d'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, sollevata dalla Difesa dell'imputato PEPE all'odierna udienza;
Ritenuto che non vi sono in atti elementi per poter affermare che le dichiarazioni del PEPE, riportate nel capo d'imputazione e pubblicate sul «Nuovo Quotidiano di Lecce» del 30.10.2003, siano legate da nesso funzionale con le attività dal medesimo svolte nella sua qualità di componente della Camera dei deputati ed, in particolare, che le stesse siano sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare;
Considerato che, come sostenuto più volte dalla Corte costituzionale «il mero "contesto politico" o, in ogni modo, l'attinenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, non connota di per sé le dichiarazioni quali espressive della funzione parlamentare. Invero, ove esse non realizzino la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni e quindi non siano il riflesso del particolare contributo che ciascun deputato apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti, esse devono essere considerate come un diverso contributo al dibattito politico, riferito alla pubblica opinione usufruendo della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'articolo 21 Cost.» (Corte costituzionale, 14 maggio 2008, n. 134)
Visti gli artt. 68 Cost. e 3, comma 4° della Legge nr. 140/2003;
Ritenuto di non dover accogliere la proposta eccezione,
DISPONE la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati sospendendo il processo fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta.
Taranto, 10 febbraio 2009.
Il Giudice
Valeria Ingenito
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