Doc. IV-ter, n. 6-A





Onorevoli Colleghi! 1. Premessa. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trasmessa alla Camera dei deputati dal tribunale di Monza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, nell'ambito di un procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.

2. Fatti. In data 23 settembre 2005, Vittorio Sgarbi partecipò a una trasmissione radiofonica locale dal titolo No partner no problem. Nell'occasione proferì all'indirizzo di Roberto Reggi, sindaco di Piacenza, espressioni che il sottoscritto relatore ritiene inopportuno trascrivere nel testo ma che vengono riportate in allegato alla presente relazione.

3. Lo svolgimento dell'esame. La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 17 settembre e 1o e 29 ottobre 2008. Come da previsione regolamentare, Vittorio Sgarbi è stato invitato a intervenire di persona o a inviare memorie ma non si è avvalso di tali facoltà. Sin dall'inizio dell'esame, è rimasto evidente a tutti i componenti che la vicenda in questione poneva un problema preliminare «di ingresso» di una simile contestazione negli ambiti del lavoro parlamentare. È certamente vero che in passato la Giunta si è dovuta occupare di (verificare l'applicabilità dell'insindacabilità parlamentare a) condotte verbali qualificate dall'autorità giudiziaria come ingiurie o diffamazioni in ragione non tanto dei concetti espressi ma del linguaggio intrinsecamente scurrile e sconveniente adoperato dall'interessato. È altrettanto vero che in passato la Camera è pervenuta a dichiarare talune simili situazioni coperte dall'insindacabilità. Il panorama normativo sopravvenuto fa sì che i componenti della Giunta si sono potuti avvalere in questo frangente di un tessuto di novità legislative, giurisprudenziali e di precedenti parlamentari tali da consentire un metro di giudizio più ampio e al tempo più «specifico».
3.1. Segue: il quadro legislativo. Deve essere in primo luogo citato l'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 (la cosiddetta legge Boato) che recita: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». Dalla disposizione citata emerge chiaramente come il legislatore abbia inteso offrire un'interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ancorata al novero delle riflessioni politiche, nell'ambito del quale il parlamentare - anche eventualmente con modi vibrati - può esprimere concetti e critiche ed evocare universi semantici pur variegati. D'altronde è noto il nesso tra il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e l'articolo che lo precede, vale a dire l'articolo 67, che prescrive lo svolgimento del mandato nell'interesse della Nazione e vieta vincoli di mandato imperativo con singoli elettori o segmenti dell'elettorato, così assicurando al parlamentare la genuina libertà di formare le sue convinzioni.

3.2. Sviluppi giurisprudenziali.
3.2.1. Quanto alla giurisprudenza, quella costituzionale è venuta poi evolvendosi nel senso di escludere di per sé il turpiloquio dall'ambito delle funzioni parlamentari. Nella sentenza n. 379 del 2003, la Corte costituzionale ha così precisato che la dichiarazione d'inammissibilità di un'interrogazione parlamentare non significa «in automatico» che la successiva divulgazione del suo contenuto sia giudizialmente sindacabile, giacché le ragioni della dichiarazione presidenziale d'inammissibilità possono essere varie. Ma poi la Corte ha puntualizzato che: «Ciò non significa, però, che qualunque testo scritto, in ipotesi presentato da un parlamentare come interrogazione, ma non ammesso dalla Presidenza, quale che ne sia il contenuto, costituisca sempre di per sé opinione da ritenersi espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tale automaticamente coperta dalla insindacabilità. Il vaglio negativo di ammissibilità potrebbe, in fatto, anche corrispondere alla verifica di una non riconducibilità "assoluta" dello scritto presentato all'esercizio di funzioni parlamentari, e quindi della sua estraneità alla sfera della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Occorre dunque, caso per caso, valutare il contenuto dell'atto e le ragioni della sua mancata ammissione» (vedi punto 4 del Considerato in diritto).
3.2.2. Nella sentenza n. 249 del 2006 poi la Corte costituzionale ha statuito espressamente che «Si deve pure aggiungere che i regolamenti parlamentari negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni "sconvenienti". L'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall'articolo 64 Cost. traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento». (vedi punto 3.2 del Considerato in diritto). Analogamente, si è espressa la sentenza n. 291 del 2007 (vedi punto 5 del Considerato in diritto).
3.2.3. L'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza civile e penale in tema di diffamazione, poi, è nel senso che il diritto di critica - riconducibile all'articolo 21 della Costituzione - rende lecite le invettive e 1e censure anche vibrate degli atti e dei pensieri altrui, purché il linguaggio usato sia formalmente corretto e proporzionato ai fatti criticati. Non è invece ammesso l'attacco alla persona in quanto tale, l'affermazione della sua radicale indegnità (il cosiddetto argumentum ad hominem) e l'uso di lessico intrinsecamente offensivo (vedi da ultimo le sentenze della Cassazione, sez. V penale, 6 luglio 2006, Corona; sez. V penale 21 febbraio 2007, Feltri e sez. V penale 5 giugno 2007, Blandini, in Cassazione penale, rispettivamente 2007 p. 3723 e 2008, pp. 2846 e 2882).
3.2.4. Lavori parlamentari. Sul versante parlamentare, infine, nella scorsa legislatura, su sollecitazione dell'Ufficio di Presidenza, la Giunta ha elaborato un documento recante criteri generali di applicabilità dell'insindacabilità parlamentare nel quale si afferma che la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può coprire il linguaggio intrinsecamente sconveniente e offensivo (confronta il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni, XV legislatura, 4 aprile 2007, p. 17).

4. Conclusioni. Premesso tale contesto normativo e interpretativo, il sottoscritto relatore - d'intesa con la Giunta unanime - ha ritenuto che il gruppo delle espressioni proferite dall'allora deputato Sgarbi possa essere distinto in due parti: l'una in cui l'elemento della pura offesa, consistente nell'epiteto fine a se medesimo, sia assolutamente prevaricante; e l'altro in cui l'invettiva, per quanto aspra, ancora conservi un suo profilo che necessita di essere valutato.
Nella prima parte dell'imputazione, il dato quantitativo della carica offensiva è tale da soppiantare ogni altro aspetto e da cambiare la qualità dell'espressione, facendone venir meno la natura di opinione. Quest'ultimo concetto - come si è visto - si pone come il frutto di una riflessione in qualche misura articolata, di una convinzione personale rispetto a fatti o asserzioni altrui che stimolino un pensiero, adesivo o critico che sia.
In altre parole, così come il principio di necessaria offensività (noto in diritto penale come soglia al di sotto della quale è esclusa la rilevanza penale per la mancanza di concreta lesività della condotta pur formalmente realizzata) può agire in favore rei, così in questo caso l'eccesso di offensività del lessico utilizzato non è neanche ricevibile (come «opinione») e così non è suscettibile di impegnare chicchessia nella valutazione sulla sussistenza di una eventuale causa di non punibilità.
Per questo, nelle sedute del 1o e del 29 ottobre 2008, la Giunta ha concordato che in tale tratto delle affermazioni mancasse l'essenza stessa della manifestazione di pensiero cui l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si riferisce. Le parole da «il sindaco di Piacenza è» fino a «quello lì!» si collocano quindi al di fuori della nozione di opinione e sono quindi non idonee a radicare una competenza parlamentare.
Appena diverso è stato il ragionamento della Giunta per la restante parte del capo d'imputazione.
Essendo esso sintatticamente impostato sulla città di Piacenza e sulle asserite brutture che il suo sindaco le avrebbe imposto, qui è ancora visibile il profilo di un ragionamento, sia pure in termini esacerbati e particolarmente aspri. Qui la Giunta - con una distinta votazione - si è orientata per la sindacabilità, poiché ritenuto sì di valutare una posizione «culturale» dell'ex deputato Sgarbi, senza però ravvisarvi un nesso con la sua attività parlamentare. Non è stato infatti possibile alla Giunta evitare di constatare come la carica lesiva della prima parte del capo d'imputazione si proietta necessariamente anche sulla seconda; e come, per altro verso, la seconda parte non è «capace» di giustificare, con argomenti idonei, la straripante incisività delle offese, in linea con i parametri valutativi utilizzati dalla Giunta in precedenti decisioni. Ne viene che risulta reciso ogni ipotizzabile nesso funzionale con l'attività parlamentare.
Per questi motivi, la Giunta, all'unanimità, avanza all'Assemblea due distinte proposte. Per la prima parte del capo d'imputazione (così come sopra individuata) si propone di decidere per l'incompetenza a deliberare. Per la seconda parte, si propone di deliberare che i fatti non concernono un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni.

Francesco Paolo SISTO, relatore


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