[Verbale dell'udienza del tribunale di Monza (in composizione monocratica) del 19 giugno 2008, ore 10,55, dott.ssa Valentina Paletto]
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Preliminarmente il giudice dà lettura di ordinanza sulle eccezioni preliminari precedentemente [sollevate] facenti parte integrante del presente verbale. La difesa [dell']imputato insiste sulle ulteriori eccezioni sollevate con memoria [del] 22 maggio 2008 depositata in cancelleria. Su tali eccezioni, il pubblico ministero, sulla non corretta notifica dell'avviso ex articolo 415-bis si oppone ravvisando l'idoneità delle notifiche ricevute [da] soggetto qualificato.
Sull'eccezione relativa al «lodo Schifani» il PM chiede che sia rigettata. Sulla richiesta di sospensione il PM si rimette.
La difesa di parte civile avv. P. Fiori, su tali eccezioni della difesa produce giurisprudenza e si associa alle conclusioni del pubblico ministero.
La difesa di parte civile avv. Verzulli si associa alle conclusioni del collega di parte civile e produce giurisprudenza.
Il tribunale dà lettura di seconda ordinanza relativa a tali nuove eccezioni della difesa dell'imputato, facenti parte del presente verbale.
Il presente procedimento è sospeso e il giudice ordina la trasmissione in copia integrale degli atti alla Camera [dei] deputati.
Il giudice aggiorna al 18 dicembre 2008, ore 11,30.
Presenti edotti: anzi, la difesa dell'imputato eccepisce a questo punto l'irritualità della costituzione di parte civile del sindaco di Piacenza, Reggi Roberto, essendosi costituito personalmente e poi in udienza a mezzo di procuratore speciale. Eccepisce anche carenza di legittimazione per la costituzione del comune di Piacenza.
Il pubblico ministero si oppone a entrambe le eccezioni sollevate dalla difesa. Le difese di parte civile, su tali eccezioni, si associano alle conclusioni del pubblico ministero, chiedendo respingersi entrambe le eccezioni.
Il giudice si riserva.
Per il 18 dicembre 2008, ore 11,30, si sentiranno le parti offese.
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Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,20.
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Il Tribunale,
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 22 maggio 2008 sulle eccezioni sollevate a verbale dalla difesa dell'imputato Sgarbi Vittorio, osserva quanto segue:
quanto alla eccepita incompetenza territoriale di questo Tribunale, si rileva che, come correttamente affermato dal GIP di Piacenza, avuto riguardo al tenore delle frasi proferite dall'imputato Sgarbi Vittorio nei confronti del Sindaco Reggi Roberto, nel corso della trasmissione «No partner, no problem», andata in onda il 23 settembre 2005, l'asserita diffamazione non si è sostanziata nell'attribuzione di fatti determinati, bensì in una serie di parolacce ed improperi, che come tali, non rientrando nella previsione normativa di cui all'articolo 30 legge 223/90, non consentono di determinare la competenza territoriale del Giudice adito, con il criterio del luogo di residenza della parte lesa. Conseguentemente, in applicazione dei principi generali in tema di diffamazione, il Giudice competente deve essere individuato con il criterio del luogo in cui si è realizzata la prima divulgazione dello scritto o del discorso dal contenuto diffamante, avvenuta, nel caso in esame, presso la sede dell'emittente radiofonica dalla quale il programma veniva trasmesso in data 23 settembre 2005 e pertanto in Cologno Monzese. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi correttamente radicata la competenza territoriale di questo Tribunale, che risulta essere, altresì, competente, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dell'imputato nella memoria ex articolo 121 cpp depositata in data 22 maggio 2008, per la materia in trattazione, rilevandosi che, la natura fortemente divulgativa del mezzo radiofonico tramite il quale l'asserita diffamazione si consumava, consente di ritenere sussistente l'aggravante di cui al comma 3 dell'articolo 595 cp, segnatamente all'utilizzo del mezzo di pubblicità;
quanto alla eccepita sussistenza di pregiudiziale rispetto a giudizio civile pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, avente ad oggetto l'individuazione del criterio determinativo della competenza territoriale dell'A.G. procedente in tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, si rileva che la stessa, non incidendo sull'esistenza del reato in contestazione, non appare rivestire alcuna rilevanza nel presente giudizio, avuto, altresì, riguardo ai conseguenti ritardi che discenderebbero nella trattazione del procedimento in esame, in evidente contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Rigetta le eccezioni di parte sollevate e dispone procedersi oltre.
dott.ssa Valentina Paletto |
Il Tribunale,
con riferimento alle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa dell'imputato Sgarbi Vittorio, già oggetto di memoria ex articolo 121 cpp, depositata in data 22 maggio 2008, osserva quanto segue:
quanto all'eccepita nullità delle notifiche all'imputato dell'avviso ex articolo 415-bis cpp e del decreto di citazione a giudizio, rileva il Tribunale che le stesse venivano effettuate nelle mani di soggetto qualificatosi quale «impiegato» e pertanto a persona che, in mancanza del destinatario, era legittimata ex lege, ai sensi dell'articolo 157 comma 1 cpp, quale incaricato, alla strega di un portiere, figura espressamente contemplata dal dettato normativo, a ricevere l'atto giudiziario;
quanto, infine, all'eccepito proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'articolo 68 comma 1 della Costituzione, rileva il Tribunale che da quanto riportato nel capo di imputazione, le frasi proferite da Sgarbi Vittorio, all'epoca dei fatti parlamentare, non sono state pronunciate nell'esercizio delle funzioni parlamentari del predetto, bensì in un contesto ben distinto, (trasmissione radiofonica) ove l'imputato non presenziava di fatto in qualità di onorevole, bensì di privato cittadino. Non ravvisandosi, pertanto, un'ipotesi riconducibile al dettato normativo di cui all'articolo 68 comma 1 Cost., non essendosi, la condotta attribuita all'imputato, sostanziata in un'espressione di attività parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento, né in una denuncia politica connessa alla funzione politica esercitata, non può neppure trovare applicazione il dettato dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, il quale presuppone, comunque, un collegamento funzionale tra la condotta delittuosa in contestazione e la carica pubblica ricoperta. In ottemperanza al disposto dell'articolo 3 comma 4 legge n. 140 del 2003 trasmette copia degli atti alla Camera dei Deputati, sospendendo il procedimento.
Rigetta le eccezioni di parte.
Applicato l'articolo 3 comma 4 della legge n. 140 del 2003, sospende il procedimento per la durata di giorni novanta, ordinando la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati in Roma.
dott.ssa Valentina Paletto |
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