Doc. IV-ter, n. 5-A





Onorevoli Colleghi! La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trasmessa alla Camera dei deputati dal giudice per le indagini preliminari di Milano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 33729/05 RGNR - n. 9577/07 RG GIP) a carico del senatore Carlo Giovanardi, deputato all'epoca dei fatti.
Il procedimento giudiziario trae origine da una denuncia-querela sporta dal dott. Libero Mancuso e relativa a un'intervista rilasciata da Carlo Giovanardi, apparsa il 4 maggio 2005 sulle testate de Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. Il querelante, magistrato in servizio presso il tribunale di Bologna, aveva presieduto il collegio investito dell'istanza di riesame di un'ordinanza con cui in precedenza l'autorità giudiziaria di Modena aveva disposto misure cautelari nei confronti di persone indagate per alcuni reati ai danni del Centro di permanenza temporanea di Modena (CPT).
Più precisamente, a tali persone erano stati contestati atti vandalici nei confronti della Confraternita della Misericordia, associazione di volontariato che gestisce il CPT. Il tribunale del riesame aveva però annullato il provvedimento ed è questa la decisione oggetto dell'intervista a Carlo Giovanardi, allora anche Ministro per i rapporti con il Parlamento.
In particolare, il dott. Mancuso si duole in primo luogo del titolo scelto per l'articolo, «Legalizzati dal giudice gli atti di teppismo verso i centri immigrati».
In secondo luogo, la querela punta l'attenzione su un passaggio, attribuito al deputato Giovanardi: «Anzi, per la verità, dopo un primo momento di stupore, le parole sono uscite copiose e pesanti contro l'ordinanza del tribunale di Bologna che, di fatto, ha "legittimato" le proteste - e i conseguenti atti vandalici - contro i cpt annullando un provvedimento di obbligo di dimora contro due "disobbedienti" reggiani». Segue poi uno scambio di domanda e risposta: «Ministro, insomma, questa ordinanza l'ha lasciata davvero sgomento. Ma perché quello che c'è scritto non la convince? Perché si tratta di un'ordinanza incredibile, che avalla comportamenti vandalici contro organizzazioni di volontariato colpevoli soltanto di collaborare con lo Stato. (...) Cercheremo di capire da cosa sia potuta scaturire una sentenza che giustifica comportamenti violenti, assimilandoli ad azioni di legittima protesta». E ancora: «A suo giudizio, quale potrebbe essere il motivo che ha portato i giudici a queste valutazioni? Semplice ideologia politica. A mio parere la sentenza, firmata dal presidente Libero Mancuso, è ideologica e pregiudizialmente dalla parte non degli offesi ma di chi ha commesso gli atti vandalici per ragioni di carattere politico (...)». Il capo d'imputazione, conclusivamente, contesta al deputato che l'insieme delle dichiarazioni rese fa «apparire l'atto giudiziario oggetto dell'intervista come emanato per finalità di natura politica, in tal modo offendendo la reputazione del Mancuso, quale indicato autore della decisione».
La Giunta ha svolto l'esame nelle sedute del 17 settembre e 15 ottobre 2008. Il senatore Giovanardi, ritualmente invitato a intervenire, si è in effetti avvalso di tale facoltà nella seduta del 17 settembre, chiarendo che l'aggressione al CPT di Modena lo aveva particolarmente colpito non solo perché esso era diretto dal fratello (Daniele Giovanardi), ma anche perché si era trattato di un episodio particolarmente violento, caratterizzato da minacce alle persone e dalla distruzione di cose. Del tutto legittima pertanto gli era sembrata la reazione dello Stato, il quale attraverso provvedimenti giudiziari aveva disposto misure cautelari nei confronti dei responsabili.
In questo contesto gli è sembrato paradossale che proprio un magistrato tanto impegnato sul terreno della legalità repubblicana si mostrasse accondiscendente verso inaccettabili forme di prevaricazione e annullasse i provvedimenti a carico dei colpevoli. Per esempio, gli è sembrato inopportuno e ideologicamente connotato il passaggio della motivazione dell'ordinanza del giudice Mancuso che recita: «Va poi notato che quella inscenata dai due indagati rientra nelle diffuse proteste di un vasto movimento di idee che ha sottoposto a severa critica la istituzione di luoghi di detenzione impropriamente definiti di "permanenza temporanea", sul rilievo di lacune costituzionali che non consentirebbero l'esistenza stessa di tali luoghi, destinati di fatto al concentramento ed alla reclusione, sovente senza titolo, di cittadini stranieri destinati ad essere rimpatriati. Dunque una protesta che investe un ampio dibattito cui sovente aderiscono anche pubblici amministratori, intellettuali, giuristi, non può definirsi opera di "vandali" o di "teppisti"».
Appare quindi trattarsi, quella del deputato Giovanardi, di una critica di un provvedimento; quello del giudice Mancuso, di un atto della sua funzione (condivisibile o non qui non rileva) esposto alla pubblica valutazione.
L'avviso della Giunta è quindi che già questo sia indizio sufficiente a ritenere che l'allora deputato Giovanardi abbia esercitato il suo diritto di critica ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione. Appaiono infatti sussistere i relativi requisiti dell'interesse pubblico dell'argomento oggetto della critica e della continenza formale delle espressioni. Manca infatti un elemento personalizzante e inutilmente dileggiante che da solo possa costituire un'offesa.
Ma, più precisamente, sul punto dell'insindacabilità parlamentare, deve essere aggiunto che le osservazioni di Carlo Giovanardi si collocano in una perdurante polemica politica sui temi dell'immigrazione e delle politiche di Governo dei flussi migratori e di respingimento dei clandestini. Tale dibattito ha un evidente e profondo nesso con i lavori parlamentari se è vero come è vero che nelle legislature XIII e XIV si sono avuti ben due interventi sistemici, la cosiddetta legge Turco-Napolitano (il testo unico n. 286 del 1998) e la cosiddetta legge Bossi-Fini (la legge n. 189 del 2002, di modifica del predetto testo unico). In entrambi questi provvedimenti legislativi sono contenute norme concernenti i CPT.
Già questi elementi contribuiscono a chiarire come la presente controversia si cali in un solco parlamentare assai profondo e noto. Si può al riguardo aggiungere che lo stesso Giovanardi intervenne nel dibattito sulla legge Turco-Napolitano, nella seduta del 17 novembre 1997, ponendo al Sottosegretario Sinisi una domanda circa l'eventualità che uno straniero clandestino, già recluso in un CPT, ne esca per decorrenza dei termini e poi torni in libertà da clandestino potenzialmente pericoloso.
Successivamente, il 21 gennaio 2004, da Ministro dei rapporti con il Parlamento spesso delegato a rispondere alle interrogazioni a risposta immediata, l'allora deputato Giovanardi ebbe a rispondere a un'interrogazione della deputata Mascia proprio sul tema della trasparenza nella gestione dei CPT e dell'accesso alle strutture da parte dei parlamentari. Nell'occasione egli menzionò il CPT di Modena che a suo avviso poteva essere preso a modello di gestione. II fatto che la deputata Mascia, in sede di replica, dissentì dalla valutazione dell'allora deputato Giovanardi sul CPT di Modena non fa che confermare il radicamento parlamentare dell'argomento.
In pratica, la Giunta considera che le dichiarazioni qui in contestazione siano la proiezione esterna alle sedi parlamentari di contenuti politico-parlamentari creatisi intra moenia con atti tipici del mandato. Tanto è confermato dalla successione temporale degli eventi: prima gli atti parlamentari e poi la divulgazione sulla stampa, proprio come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. le sentenze n. 347 e 348 del 2004).
In sostanza e in conclusione, la Giunta ha ritenuto che le frasi attribuite a Carlo Giovanardi, escluso evidentemente il titolo dell'articolo, da ascrivere solo al titolista, debbano essere ricondotte all'ambito di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità ai sensi degli articoli 68, primo comma, della Costituzione e 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003. È evidente infatti che sussiste tra le dichiarazioni di cui l'interessato è chiamato a rispondere e il suo mandato parlamentare quel nesso funzionale che persino la più rigorosa giurisprudenza della Corte costituzionale richiede.

Matteo BRIGANDÌ, relatore.


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