AL GIUDICE PER
L'UDIENZA
PRELIMINARE
PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA
Il Pubblico Ministero Dr. Domenico Manzione
Visti gli atti del procedimento n. 6098/05 nei confronti di:
Bondi Sandro, nato a Fivizzano il 14/5/59 res. Arcore Via Manzoni 114 int. 2 Difensore di fiducia Avv. Marco Rocchi del foro di Firenze
del delitto previsto e punito dall'articolo 595, comma 3, codice penale perché, rilasciando in vari luoghi del territorio nazionale dichiarazioni a varie agenzie di stampa (Adnkronos, Apcom e Agi) con le quali si attribuivano al sindaco di Lucca Pietro Fazzi «dichiarazioni contenenti affermazioni gravissime, inammissibili, irresponsabili, infondate e diffamatorie contenenti tra l'altro intimazioni inammissibili e diffamatorie...», effettuate nei confronti del Presidente del Senato tali da rendere lo stesso Fazzi «incompatibile con le regole minime di correttezza e deontologia, che sono richieste ad ogni iscritto», cui facevano seguito comunicazioni relative alla «espulsione» di costui dal partito «per indegnità politica e morale», recava offesa alla reputazione del Fazzi mediante il suddetto mezzo di pubblicità, con percezione delle espressioni offensive in Lucca, luogo di residenza della parte lesa. Con l'aggravante di cui all'articolo 13 L.47/48.
In Lucca, il 12/10/05, querela del 14 ottobre 2005
Nel quale risulta persona offesa:
Pietro Fazzi, 1 res. Lucca Piazza dei Servi 12
Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova: denuncia-querela
Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.
Lucca, 29/6/2007
Il Giudice dell'Udienza Preliminare
Visti gli atti del procedimento n. 6098/05 a carico di BONDI SANDRO nato a Fivizzano il 14/5/59 per il reato di cui agli articoli 595 comma 3 C.P., 13 legge 47/48 in danno di Fazzi Pietro consumato in Lucca il 12/10/05, querela del 14/10/05;
preso atto che il pubblico ministero, con la successiva adesione del difensore dell'imputato, ha chiesto la pronunzia di sentenza ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. in applicazione dell'articolo 68, comma 1 della Costituzione o, in subordine, la trasmissione di copia degli atti alla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 recante Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, costituendo il fatto espressione di critica e denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare dell'Onorevole Bondi, coordinatore nazionale di Forza Italia;
ritenuto che, se allo stato non ricorrono le condizioni per la pronunzia di sentenza ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. non apparendo di tutta evidenza immediatamente applicabile l'articolo 68, comma primo, della Costituzione, tuttavia, essendo stata formulata esplicita eccezione e dovendo riconoscersi la concreta ipotizzabilità del nesso funzionale tra fatto addebitato e la funzione parlamentare dell'imputato, si rende necessario acquisire ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge n. 140 del 2003 la deliberazione della Camera di appartenenza circa la eventuale insindacabilità del comportamento addebitato al parlamentare, apparendo, d'altra parte, manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità della suddetta norma prospettata dalla parte civile avuto riguardo alla natura della norma censurata ed ai poteri di valutazione discrezionale comunque riservati al giudice penale che non consentono di ravvisare alcuna lesione di principi costituzionali;
visto l'articolo 3, comma 4, L. 140/03
sospende il procedimento e ordina trasmettersi immediatamente copia degli atti alla Camera dei Deputati, rinviando per l'ulteriore corso dell'udienza preliminare al 7/02/08 ore 10.
Lucca 16/10/2007.
Frontespizio |